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Document 51999PC0217
Amended proposal for a European Parliament and Council Directive amending Council Directive 70/221/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to liquid-fuel tanks and rear underrun protection of motor vehicles and their trailers
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
/* COM/99/0217 def. - COD 98/0071 */
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi /* COM/99/0217 def. - COD 98/0071 */
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE Alla luce del parere del Parlamento europeo (1) del 9 febbraio 1999 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante liquido dei veicoli a motore (2) e conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha deciso di modificare la proposta stessa. (1) Doc. PE A4-495/98 (2) COM(1998) 97 def. La proposta originaria mirava a introdurre nuove disposizioni relative ai serbatoi di carburante in materie plastiche per le autovetture e di estendere il titolo e il campo di applicazione della direttiva 70/221/CEE ai serbatoi di carburante diversi da quelli per i carburanti liquidi, ovvero ai serbatoi per carburanti gassosi. Tali carburanti rivestono un'importanza crescente nella propulsione dei veicoli a motore, soprattutto per ragioni ecologiche. Per tenere conto del progresso tecnico nella costruzione dei serbatoi di carburante per autovetture intervenuto dopo l'adozione della direttiva 70/221/CEE è opportuno allineare la direttiva in questione alle prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel regolamento n. 34, relativo all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione antincendio e in particolare alle disposizioni relative ai serbatoi di carburante in materie plastiche destinati ai veicoli della categoria M1. Il Parlamento europeo ha respinto gli emendamenti 5 e 6 della relazione presentata dai relatori. La Commissione ha accettato in linea di principio i seguenti emendamenti: - la modifica del calendario, in modo da far coincidere l'attuazione delle misure con le circostanze e affinché la proposta di direttiva sia compatibile con la legislazione vigente. Tuttavia, le date obiettivo ivi indicate non sono più valide e dovrebbero essere cambiate quando gli Stati membri avranno comunicato il loro parere (emendamento 3); - il rinvio al punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE per la definizione esatta di "massa a veicolo scarico". Ne consegue che qualsiasi cambiamento della definizione nel documento di base si applicherà anche alla presente proposta (emendamento 4). La Commissione ha respinto gli emendamenti intesi a: - introdurre prescrizioni intese ad evitare lo spargimento di carburante, che può costituire un pericolo grave per ciclisti e motociclisti. La Commissione concorda sul fatto che si tratta di un aspetto rilevante per quanto riguarda la sicurezza e la protezione dell'ambiente, ma ritiene che la formulazione ed i requisiti tecnici specifici non siano accettabili. Le prove e le procedure devono essere chiaramente definite. Inoltre, la Commissione ritiene che il problema dello spargimento di carburante diesel possa essere affrontato meglio nella futura proposta della Commissione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi OBD (diagnostica di bordo), come previsto dalla direttiva "Auto/Oil" (98/69/EC) (emendamenti 1 e 7); - modificare le disposizioni sulle procedure di comitato, che costituiscono una questione di carattere generale e orizzontale. Nel settore automobilistico la normativa è basata sulla direttiva quadro 70/156/CEE, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e una direttiva particolare non può contenere disposizioni divergenti da quelle che figurano nella direttiva quadro (emendamento 2); - bescludere gli accessori dei serbatoi dalle prove di resistenza meccanica. La modifica proposta è meno severa della proposta della Commissione, mentre è della massima importanza che non solo i serbatoi, ma anche i loro accessori siano a tenuta stagna (emendamento 8). Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - (Testo rilevante ai fini del SEE) Testo iniziale // Testo modificato Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 1. A decorrere dal 1º ottobre 1998, gli Stati membri devono concedere l'omologazione a norma della direttiva 70/221/CEE, modificata dalla presente direttiva, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE. 2. A decorrere dal 1º ottobre 1999, gli Stati membri: - non possono più concedere l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, e - possono rifiutare l'omologazione nazionale, di nuovi tipi di veicoli per motivi riguardanti i serbatoi di carburante liquido, se essi non sono conformi alle disposizioni della direttiva 70/221/CEE, modificata dalla presente direttiva. 3. A decorrere dal 1º ottobre 2000, gli Stati membri: - non considerano più validi i certificati di conformità dei veicoli nuovi previsti dalla direttiva 70/156/CEE, agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 1 della medesima direttiva, - possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformità previsto dalla direttiva 70/156/CEE, tranne quando si applichino le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2 della medesima direttiva, per motivi riguardanti i serbatoi di carburante liquido, se essi non sono conformi alle disposizioni della direttiva 70/221/CEE, modificata dalla presente direttiva. 4. La presente direttiva non rende invalide le omologazioni rilasciate anteriormente ai veicoli muniti di serbatoi in metallo per carburante liquido, né impedisce l'estensione delle medesime omologazioni ai sensi della direttiva in base alla quale sono state originariamente rilasciate. // 1. A decorrere dal 1º aprile 1999, gli Stati membri devono concedere l'omologazione a norma della direttiva 70/221/CEE, come modificata dalla presente direttiva, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE. 2. A decorrere dal 1º ottobre 2000, gli Stati membri: - non possono più concedere l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, e - possono rifiutare l'omologazione nazionale, di nuovi tipi di veicoli per motivi riguardanti i serbatoi di carburante liquido, se essi non sono conformi alle disposizioni della direttiva 70/221/CEE, come modificata dalla presente direttiva. 3. A decorrere dal 1º ottobre 2001, gli Stati membri: - non considerano più validi i certificati di conformità dei veicoli nuovi previsti dalla direttiva 70/156/CEE, agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 1 della medesima direttiva, - possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformità previsto dalla direttiva 70/156/CEE, tranne quando si applichino le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2 della medesima direttiva, per motivi riguardanti i serbatoi di carburante liquido, se essi non sono conformi alle disposizioni della direttiva 70/221/CEE, modificata dalla presente direttiva. 4. La presente direttiva non rende invalide le omologazioni rilasciate anteriormente ai veicoli muniti di serbatoi in metallo per carburante liquido, né impedisce l'estensione delle medesime omologazioni ai sensi della direttiva in base alla quale sono state originariamente rilasciate. Allegato I, punto 2.3 2.3 "massa del veicolo scarico", la massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore, munito di un dispositivo di attacco in ordine di marcia per i veicoli diversi da quelli della categoria M1, oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo di attacco (inclusi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, 100% degli altri liquidi ad eccezione delle acque di scarico, attrezzi, ruota di scorta e conducente e, per gli autobus, la massa dell'accompagnatore (75 kg) se nel veicolo è previsto un sedile per quest'ultimo). // 2.3 "massa a vuoto", la massa del veicolo in ordine di marcia come definita al punto 2.6 dell'allegato I alla direttiva 70/156/CEE.