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Document 51999PC0176

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

/* COM/99/0176 def. - CNS 97/0194 */

GU C 156 del 3.6.1999, p. 5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0176

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso /* COM/99/0176 def. - CNS 97/0194 */

Gazzetta ufficiale n. C 156 del 03/06/1999 pag. 0005


Proposta modificata di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa ai veicoli fuori uso

(presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 189 A,paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

Ai sensi dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione presenta una proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso; essa tiene conto di una serie di emendamenti del Parlamento europeo adottati nella sessione plenaria dell'8-12 febbraio 1999.

Nella sessione plenaria sono stati adottati 43 dei 61 emendamenti presentati. La Commissione concorda in linea di principio con gli emendamenti 3 (seconda parte), 6, 11 (seconda parte), 12, 16, 17 (prima parte), 24, 28, 29, 32, 36 (prima e terza parte), 37, 38, 40, 41, 43 and 44 (in parte). La sua posizione in merito agli emendamenti è illustrata nel seguito.

Gli emendamenti da 1 a 7 e da 9 a 12 propongono l'aggiunta di nuovi considerando, mentre gli emendamenti da 13 a 18, 20, da 22 a 45 e 56 riguardano gli articoli o l'allegato della proposta.

Secondo la Commissione l'emendamento 1, nella formulazione proposta, non è pertinente alla direttiva. L'emendamento 2 riguarda principalmente la qualifica dei dipendenti delle imprese di trattamento ed esula pertanto dal campo di applicazione della proposta.

Dell'emendamento 3 può essere recepita solo la seconda parte, che precisa il campo di applicazione della direttiva facendo riferimento alla definizione di cui all'allegato II (A) della direttiva 70/156/CEE modificata dalla direttiva 98/14/CE. Anche l'emendamento 17 (prima parte), che precisa che la proposta si applica a prescindere da come i veicoli siano stati tenuti o riparati, purché i pezzi di ricambio siano conformi alla normativa pertinente, è accettabile. Tuttavia la Commissione ritiene superfluo estendere il campo di applicazione a pezzi di ricambio e componenti aggiuntive (emendamento 3, prima parte ed emendamento 22), in quanto tali elementi sarebbero comunque contemplati de facto dalle infrastrutture istituite ai sensi della direttiva.

La Commissione ritiene che la direttiva debba applicarsi ai veicoli delle classi M1 e N1 definite all'allegato II(A) della direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 98/14/CE, e non può quindi recepire gli emendamenti 4, 5, 9, 10 e 18. Per quanto riguarda in particolare gli emendamenti 5, 9, 10 e 18, la Commissione ha già previsto nella proposta originaria l'esclusione dei veicoli a due e tre ruote dagli articoli 4 e 7 della direttiva e non ritiene quindi necessario inserire ulteriori esenzioni.

Gli emendamenti 14 e 17 (seconda parte) non possono essere recepiti perché a giudizio della Commissione i "veicoli d'epoca" destinati ai musei non rispondono alla definizione di rifiuti e non sono quindi disciplinati dalla direttiva.

L'emendamento 6 rammenta la mole di rifiuti generata dai veicoli fuori uso ed è pertanto giudicato accettabile.

Gli emendamenti 7, 20, 27, 30, 45 e 56 riguardano i limiti di piombo, mercurio, cromo esavalente e cadmio nei nuovi veicoli. La Commissione ha proposto che tali metalli pesanti contenuti nei veicoli commercializzati dopo il 2003 siano separati dai veicoli fuori uso prima della frantumazione e non siano smaltiti in discarica o mediante incenerimento. Nell'emendamento 20 il principio è lo stesso ma l'obbligo di rimuovere la sostanza si applica a partire dal 2001 e riguarda esclusivamente il mercurio, mentre piombo, cadmio e cromo esavalente non possono essere smaltiti in discarica. Secondo la Commissione tale disposizione sarebbe difficilmente applicabile a veicoli che non sono stati progettati in vista dello smontaggio, e deve quindi essere respinta, insieme all'emendamento 30 (ultima frase). Parallelamente l'emendamento 56 prevede il divieto di uso del cadmio a partire dal 2005 e stabilisce che piombo, mercurio e cromo esavalente possano essere utilizzati solo nei limiti e per i massimali definiti in un allegato (contenuto nell'emendamento 45). La Commissione nutre dei dubbi circa questo approccio e le deroghe che comporta e deve quindi respingere gli emendamenti relativi all'articolo 4, paragrafo 2.

Poiché respinge gli emendamenti 20 e 45, la Commissione non può recepire neanche l'emendamento 27, che trasforma il titolo dell'allegato in "Allegato I".

L'emendamento 12 aggiunge la parola "autorizzato" e sostituisce il termine "manuali" con "tutte le informazioni necessarie allo smontaggio". La Commissione recepisce queste utili modifiche alla proposta originaria e, per la stessa ragione, anche gli emendamenti 16, 37 e 38.

La Commissione non può recepire l'emendamento 13 in quanto ritiene che la prevenzione della produzione di rifiuti, il trattamento compatibile con l'ambiente, il reimpiego ed il riciclaggio siano già volti a prevenire la diffusione nell'ambiente di sostanze nocive.

L'emendamento 15 sostituisce la definizione di "riciclaggio" proposta dalla Commissione con la definizione contenuta nella direttiva 94/62/CE sull'imballaggio. Il motivo per cui la Commissione ha proposto una definizione diversa rispetto alla direttiva 94/62/CE è che deve essere chiaro che l'uso dei combustibili ottenuti dal riciclaggio chimico di materie plastiche non può essere considerato una forma di riciclaggio. Sebbene la Commissione interpreti in questo senso anche la definizione della direttiva 94/62/CE, la formulazione non è abbastanza univoca da escludere altre interpretazioni. Per tale motivo la Commissione mantiene la sua posizione e respinge l'emendamento 15.

L'emendamento 23 aggiunge "o a un produttore" all'articolo 5, paragrafo 2. La Commissione ritiene che i veicoli fuori uso debbano essere trasferiti agli impianti di trattamento e non può quindi recepire l'emendamento. Tuttavia poiché i produttori sono liberi di istituire impianti di trattamento, l'emendamento risulta superfluo. La Commissione trova invece utile l'aggiunta di "centro di raccolta" all'articolo 5, paragrafo 3 (prime due parti), e recepisce pertanto l'emendamento 24 (prime due parti). Anche la terza parte dell'emendamento 24 è accettabile, in quanto ammette la cancellazione temporanea a condizione di fornire la prova di uno stoccaggio corretto ed ecologico, compatibilmente con gli obiettivi della proposta.

L'emendamento 25 modifica notevolmente il contenuto dell'articolo 5, paragrafo 4, poiché garantisce che l'ultimo proprietario o detentore possa consegnare il veicolo senza incorrere in spese, ma sopprime l'obbligo del produttore di far fronte ai costi di questa misura. Poichè gli obblighi del produttore costituiscono uno degli elementi salienti della proposta, la Commissione respinge l'emendamento. L'emendamento 11 può invece essere recepito in parte in quanto aggiunge l'aggettivo "eventuale" al "valore di mercato negativo" dei veicoli fuori uso.

L'emendamento 26 richiede alla Commissione di redigere ogni tre anni una relazione sulle distorsioni della concorrenza, relativa in particolare a raccolta, smontaggio, frantumazione, recupero e riciclaggio. Le norme atte a prevenire distorsioni della concorrenza sono già previste dal trattato; inoltre la Commissione ritiene che le relazioni esulino dal campo di applicazione della proposta e non può quindi recepire l'emendamento 26.

L'emendamento 43 modifica la data di entrata in vigore dell'articolo 5, paragrafo 4. La modifica è considerata utile e pertanto l'emendamento è recepito.

L'emendamento 28 stabilisce che oltre agli obblighi imposti agli impianti di trattamento ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, tutte le imprese che ritirano veicoli fuori uso, compresi i centri di raccolta, debbano essere in possesso di un'autorizzazione delle autorità competenti. Ciò è compatibile con gli obiettivi della proposta e quindi accettabile. L'emendamento 29 estende gli obblighi previsti all'articolo 6, paragrafo 3 ai centri di raccolta che effettuano operazioni di trattamento. Anche questo emendamento è recepito.

L'emendamento 31 prescrive che le operazioni di disassemblaggio e deposito siano condotte secondo procedure autorizzate ed in modo da non compromettere la possibilità di innanzitutto reimpiegare e in secondo luogo recuperare i componenti dei veicoli. Questo emendamento non può essere recepito poiché non è chiaro a cosa si riferisca in concreto "procedure autorizzate". Inoltre la gerarchia dei principi (in primo luogo reimpiego, in secondo luogo riciclaggio, in terzo luogo recupero) è maggiormente rispettata nel testo originale. La Commissione non ritiene necessario l'emendamento 30, prime due parti.

L'emendamento 32 aggiunge "i requisiti in fatto di rispetto dell'ambiente, con specifico riguardo alle emissioni di gas di scarico e sonore" alle "norme di sicurezza" da rispettare nell'applicare la gerarchia dei principi di gestione dei rifiuti ai veicoli fuori uso. Inoltre impone ai produttori di componenti di fornire alle imprese di trattamento le necessarie informazioni in materia di smontaggio, stoccaggio e verifica dei componenti. Queste disposizioni sono coerenti con gli obiettivi della proposta e sono pertanto recepite.

L'emendamento 33 impone alla Commissione di adottare misure per accertarsi che i componenti dei veicoli fuori uso siano reimpiegati solo se privi di rischi per la sicurezza e per l'ambiente. Ciò esula dal campo di applicazione della proposta e pertanto l'emendamento non può essere accolto dalla Commissione.

La Commissione non può recepire l'emendamento 34, che sopprime la quota di riciclaggio prevista all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e che applica quote diverse a seconda dell'anno di omologazione del veicolo. La Commissione considera preferibile l'approccio proposto nel testo originario.

L'emendamento 35 impone alla Commissione di definire i futuri obiettivi quantitativi per gli anni successivi al 2015 sulla base dell'articolo 130 S, paragrafo 1 del trattato. Poiché la base giuridica può essere determinata solo quando sia noto il contenuto di una proposta, questo emendamento non può essere recepito.

La Commissione recepisce l'emendamento 36 nelle parti che si riferiscono agli obblighi dei produttori e alla menzione del Consiglio in relazione alla modifica della direttiva 70/156/CEE e sue modifiche. La Commissione non può recepire la frase "l'industria avvia fin d'ora tale processo" poiché i destinatari della direttiva sono solo gli Stati membri.

L'emendamento 39 impone agli Stati membri di istituire, sotto il controllo della Commissione, una "struttura di promozione e di coordinamento incaricata del monitoraggio di tutte le azioni e dell'informazione sulle stesse". La natura, la finalità e l'utilità di tale organismo non sono chiare e quindi l'emendamento non può essere accolto.

L'emendamento 40 modifica leggermente la formulazione dell'articolo 9, paragrafo 2 aggiungendo al termine "produttori" il termine "demolitori" ed è accettabile.

L'emendamento 41 modifica la data in cui gli Stati membri si conformano alla direttiva dal 31 marzo 1999 al 30 giugno 2001. La modifica è accettabile.

L'emendamento 42 dà agli Stati membri la possibilità di attuare l'articolo 5, paragrafo 1 attraverso accordi volontari con il settore. Sebbene si dica che gli accordi "sono notificati ed esaminati dalla Commissione" non sono precisate le condizioni a cui tali accordi sarebbero soggetti. Inoltre l'articolo 5, paragrafo 1 istituisce un obbligo che, secondo la Commissione, può essere adempiuto solo mediante attuazione nel diritto interno.

L'emendamento 44 contiene molte utili aggiunte tecniche. Ad eccezione della parte 2 quater e delle ultime due voci della parte 2 ter, esso è accettabile.

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa ai veicoli fuori uso

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE // PROPOSTA MODIFICATA

Sesto considerando

considerando che la presente direttiva si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso ed ai loro componenti e materiali, ferme restando le vigenti norme di sicurezza e le norme sul controllo delle emissioni atmosferiche e sonore; // considerando che la presente direttiva si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso e ai loro componenti e materiali, ferme restando le vigenti norme di sicurezza e le norme sul controllo delle emissioni atmosferiche e sonore; che la direttiva riguarda esclusivamente i veicoli e i veicoli fuori uso delle classi M1 e N1, così come definite all'allegato II (A) della direttiva 70/156/CEE, nonché i veicoli a due o tre ruote;

Considerando settimo bis (nuovo)

// considerando che i veicoli fuori uso generano annualmente nella Comunità tra 8 e 9 milioni di tonnellate di rifiuti, che devono essere gestiti correttamente;

Sedicesimo considerando

considerando che i costi derivanti dal valore negativo del mercato dei veicoli fuori uso non devono ricadere sull'ultimo proprietario o detentore del veicolo; che i produttori devono essere incentivati ad aumentare la percentuale di materiali riciclabili e recuperabili presenti nei loro veicoli onde evitare che, una volta fuori uso, essi abbiano un valore di mercato negativo; che il normale funzionamento del mercato non deve essere ostacolato; // considerando che i costi derivanti dall'eventuale valore negativo del mercato dei veicoli fuori uso non devono ricadere sull'ultimo proprietario o detentore del veicolo; che i produttori devono essere incentivati ad aumentare la percentuale di materiali riciclabili e recuperabili presenti nei loro veicoli onde evitare che, una volta fuori uso, essi abbiano un valore di mercato negativo; che il normale funzionamento del mercato non deve essere ostacolato;

Ventunesimo considerando

considerando che, al fine di facilitare lo smontaggio ed il riciclaggio dei veicoli fuori uso, i costruttori devono fornire agli impianti di trattamento appositi manuali; che i costruttori dei veicoli ed i produttori dei materiali devono utilizzare una codificazione comune dei componenti e dei materiali; che, a questo fine, deve essere promossa, ove necessario, l'elaborazione di norme europee; // considerando che, al fine di facilitare lo smontaggio ed il riciclaggio dei veicoli fuori uso, i costruttori devono fornire agli impianti di trattamento autorizzati tutte le necessarie informazioni in materia di smontaggio; che i costruttori dei veicoli ed i produttori dei materiali devono utilizzare una codificazione comune dei componenti e dei materiali; che, a questo fine, deve essere promossa, ove necessario, l'elaborazione di norme europee;

Article 2, punto 12 bis (nuovo)

// "informazioni in materia di smontaggio", tutte le informazioni necessarie al trattamento corretto e compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso, messe a disposizione delle imprese di trattamento autorizzate dai costruttori di veicoli e dai produttori di componenti sotto forma di manuali o su supporto elettronico (per es. CD-ROM, servizi on-line).

Articolo 3, paragrafo 1

La presente direttiva si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso e ai relativi componenti e materiali.// La presente direttiva si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato tenuto o riparato nel corso della sua utilizzazione e che contenga elementi forniti dal costruttore o meno, purché i pezzi di ricambio o componenti aggiuntivi in esso contenuti siano stati installati conformememente alle disposizioni comunitarie o di quelle nazionali.

Articolo 5, paragrafo 3

Gli Stati membri istituiscono un sistema che renda necessario un certificato di rottamazione per la cancellazione del veicolo dal registro automobilistico. Il certificato viene rilasciato al proprietario o detentore del veicolo quando il veicolo fuori uso è consegnato ad un impianto di trattamento. Solo gli impianti di trattamento in possesso di autorizzazione in conformità dell'articolo 6 possono rilasciare il certificato di rottamazione.

È ammessa una cancellazione temporanea del veicolo dal registro automobilistico senza rilascio del certificato.

// Gli Stati membri istituiscono un sistema che renda necessario un certificato di rottamazione per la cancellazione del veicolo dal registro automobilistico. Il certificato viene rilasciato al proprietario o detentore del veicolo quando il veicolo fuori uso è consegnato ad un impianto di trattamento, a un centro di raccolta o a un produttore. Solo gli impianti di trattamento, i centri di raccolta e i produttori in possesso di autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 possono rilasciare il certificato di rottamazione.

È ammessa una cancellazione temporanea del veicolo dal registro automobilistico senza rilascio del certificato, a condizione che venga fornita la prova di uno stoccaggio corretto e compatibile con l'ambiente.

Articolo 6, paragrafo 2

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché gli stabilimenti o le imprese che eseguono le operazioni di trattamento siano in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, conformemente agli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE. L'esenzione dall'autorizzazione prevista all'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 75/442/CEE non si applica alle operazioni riguardanti i veicoli fuori uso di cui alla presente direttiva. // Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le imprese che ritirano i veicoli fuori uso siano registrate presso le autorità competenti, anche quando non effettuano operazioni di trattamento (centri di raccolta). Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari a garantire che gli impianti e le imprese che eseguono il trattamento dei veicoli fuori uso siano in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, conformemente agli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE, e siano controllati regolarmente, conformemente all'articolo 13 di detta direttiva. L'esenzione dall'autorizzazione prevista all'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 75/442/CEE non si applica al trattamento dei veicoli fuori uso di cui alla presente direttiva.

Articolo 6, paragrafo 3, parte introduttiva

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché gli stabilimenti o le imprese che eseguono le operazioni di trattamento soddisfino almeno i seguenti obblighi: // Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché i centri raccolta o gli impianti e le imprese che eseguono il trattamento dei veicoli fuori uso soddisfino almeno i seguenti obblighi:

Articolo 7, paragrafo 1

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché i componenti adatti siano riutilizzati, quelli non riutilizzabili siano recuperati e sia data priorità al riciclaggio, ove sostenibile dal punto di vista ambientale, salve restando le norme di sicurezza. // Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché i componenti adatti siano riutilizzati, quelli non riutilizzabili siano recuperati e sia data priorità al riciclaggio, ove sostenibile dal punto di vista ambientale, salvi restando i requisiti in fatto di sicurezza dei veicoli e di rispetto dell'ambiente, con specifico riguardo all' emissione dei gas di scarico e alle emissioni sonore.

È fatto obbligo ai produttori di componenti di mettere a disposizione delle imprese di trattamento autorizzate le necessarie informazioni in materia di smontaggio, stoccaggio e verifica dei componenti.

Articolo 7, paragrafo 4

Tenuto conto che spetta ai produttori garantire che i veicoli siano progettati e costruiti in modo da permettere agli operatori economici di raggiungere le percentuali di reimpiego, riciclaggio e recupero prescritte dalla presente direttiva, il Consiglio modificherà, su proposta della Commissione, la direttiva 70/156/CEE in modo che i veicoli omologati in forza della medesima e immessi sul mercato dopo il 1 gennaio 2005 siano riutilizzabili e riciclabili per almeno l'85% del loro peso e riutilizzabili e recuperabili per almeno il 95% del loro peso. A tal fine la Commissione promuove, ove opportuno, l'elaborazione di norme europee relative allo smontaggio, al recupero e al riciclaggio dei veicoli. // Tenuto conto che spetta ai produttori garantire che i veicoli siano progettati e costruiti in modo da permettere agli operatori economici di raggiungere le percentuali di reimpiego, riciclaggio e recupero prescritte dalla presente direttiva, l'industria avvia fin d'ora tale processo e contemporaneamente il Consiglio e il Parlamento europeo modificano, su proposta della Commissione, la direttiva 70/156/CEE in modo che i veicoli omologati in forza della medesima dopo il 1 gennaio 2005 siano riutilizzabili e riciclabili per almeno l'85% del loro peso e riutilizzabili e recuperabili per almeno il 95% del loro peso. A tal fine la Commissione promuove l'elaborazione di norme europee relative allo smontaggio, al recupero e al riciclaggio dei veicoli.

Articolo 8, titolo

Codificazione e manuali di smontaggio // Codificazione e informazioni in materia di smontaggio

Articolo 8, paragrafo 3

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché entro il 31 dicembre 1999 i produttori forniscano agli impianti di trattamento, ove siano utili per ottemperare al disposto della presente direttiva, manuali di smontaggio del veicolo che permettano di individuare i diversi materiali e componenti e l'ubicazione delle sostanze pericolose. // Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché entro il 31 dicembre 1999 i produttori forniscano agli impianti di trattamento, ove siano utili per ottemperare al disposto della presente direttiva, informazioni per lo smontaggio del veicolo che permettano di individuare i diversi materiali e componenti e l'ubicazione delle sostanze pericolose.

Articolo 9, paragrafo 2

Gli Stati membri prevedono che i produttori pubblichino informazioni sul tasso di reimpiego, riciclaggio e recupero raggiunto l'anno precedente per i loro veicoli e componenti. Le informazioni sono verificate dagli Stati membri e messe a disposizione dei potenziali acquirenti dei veicoli.

// Gli Stati membri pubblicano informazioni sul tasso di reimpiego, riciclaggio e recupero raggiunto l'anno precedente per i loro veicoli e componenti. Le informazioni sono fornite dai produttori e dai demolitori, verificate dagli Stati membri e messe a disposizione dei potenziali acquirenti dei veicoli.

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 31 marzo 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione. // Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13, secondo paragrafo

L'articolo 5, paragrafo 4, si applica tuttavia a decorrere dal 1 gennaio 2003. // Soppresso.

Allegato

Allegato: Prescrizioni tecniche di cui all'articolo 6, paragrafo 1 // Allegato: Prescrizioni tecniche di cui all'articolo 6, paragrafo 1

1. Siti di deposito (anche temporaneo) dei veicoli fuori uso prima del trattamento: // 1. Siti di deposito (anche temporaneo) dei veicoli fuori uso prima del trattamento:

-area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, vasche di decantazione e sgrassaggio; // -area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, vasche di decantazione e sgrassaggio;

-attrezzature per il trattamento idrico e delle acque piovane conformemente alle vigenti norme sanitarie ed ambientali. // -attrezzature per il trattamento idrico e delle acque piovane conformemente alle vigenti norme sanitarie ed ambientali, in particolare mediante dispositivi per la raccolta separata dei fluidi leggeri in fase di drenaggio delle superfici non coperte.

// 1 bis) Prima della rimozione dei liquidi e fluidi e dello smontaggio, i veicoli fuori uso possono essere stoccati solo con modalità atte a evitare la fuoruscita di liquidi e fluidi e il danneggiamento dei componenti che li contengono (come circuiti dei freni, coppa dell'olio) e delle parti smontabili.

2. Siti di trattamento:

-area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, vasche di decantazione e sgrassaggio; // 2. Siti di trattamento:

-area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, vasche di decantazione e sgrassaggio;

-adeguato deposito dei pezzi smontati e stoccaggio impermeabile dei pezzi contaminati da oli; // -adeguato deposito dei pezzi smontati e stoccaggio impermeabile dei pezzi contaminati da oli;

-deposito degli accumulatori in appositi contenitori (la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata o meno sul posto), dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili; // -deposito degli accumulatori in appositi contenitori (la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata o meno sul posto), dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili e di altri componenti che possono provocare danni ambientali;

-deposito in appositi serbatoi dei liquidi e dei fluidi provenienti dai veicoli fuori uso: carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo; // -deposito in appositi serbatoi dei liquidi e dei fluidi provenienti dai veicoli fuori uso: carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo;

-adeguato deposito dei pneumatici usati, che preveda un sistema antincendio ed eviti un accumulo eccessivo di materiale; // -adeguato deposito dei pneumatici usati, che preveda un sistema antincendio ed eviti un accumulo eccessivo di materiale;

-attrezzature per il trattamento idrico e delle acque piovane conformemente alle vigenti norme sanitarie ed ambientali. // -attrezzature per il trattamento idrico e delle acque piovane conformemente alle vigenti norme sanitarie ed ambientali, in particolare mediante dispositivi per la raccolta separata dei fluidi leggeri in fase di drenaggio delle superfici non coperte.

// 2 bis) Operazioni di trattamento per la rimozione delle sostanze nocive dai veicoli fuori uso:

*neutralizzazione dell'accumulatore e dei serbatoi di liquidi e fluidi,

*rimozione dei componenti esplosivi (ad es. airbag)

*rimozione, raccolta differenziata e stoccaggio di carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquidi di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento.

// 2 ter) Operazioni di trattamento ai fini del recupero:

*rimozione dei catalizzatori

*rimozione delle parti metalliche contenenti rame, alluminio e magnesio a meno che tali metalli non vengano separati nel successivo processo di frantumazione

*rimozione di pneumatici e di parti in materiali sintetici di grandi dimensioni (in particolare paraurti, plancia portastrumenti, serbatoio carburante),

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