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Document 51999PC0013
Amended proposal for a Council Regulation (EC) laying down the requirements for the implementation of development cooperation operations which contribute to the general objective of developing and consolidating democracy and the rule of law and to that of respecting human rights and fundamental freedoms
Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo che contribuiscono all'abiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo che contribuiscono all'abiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
/* COM/99/0013 def. - SYN 97/0191 */
GU C 89 del 30.3.1999, p. 1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo che contribuiscono all'abiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali /* COM/99/0013 def. - SYN 97/0191 */
Gazzetta ufficiale n. C 089 del 30/03/1999 pag. 0001
Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1) (1999/C 89/01) COM(1999) 13 def. - 97/0191/A(SYN) (Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 22 gennaio 1999) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W. vista la proposta della Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato, considerando che occorre fissare le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; che occorre altresì fissare le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo che contribuiscono alla buona gestione degli affari pubblici; considerando che il Consiglio ha adottato, contemporaneamente al presente regolamento, il regolamento (CE) n. . . ., che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi; considerando che la politica comunitaria nel settore della cooperazione allo sviluppo contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; considerando che, ai sensi dell'articolo F, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario; considerando che l'azione della Comunità europea in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici rientra nel rispetto dei principi di universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo che costituiscono la chiave di volta del sistema internazionale di protezione dei diritti dell'uomo e la base della costruzione europea; considerando che l'azione della Comunità europea in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici si ispira ai principi generali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dal patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; considerando che la Comunità riconosce l'interdipendenza di tutti i diritti dell'uomo e che i progressi ottenuti in materia di sviluppo socioeconomico e di conseguimento dei diritti civili e politici devono potenziarsi vicendevolmente; considerando che è opportuno far rientrare il rispetto del diritto internazionale umanitario nei diritti dell'uomo nell'accezione del presente regolamento, rammentando inoltre le convenzioni di Ginevra del 1949 e il loro protocollo aggiuntivo del 1977, la convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e la convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, nonché altre norme di diritto internazionale convenzionale o consuetudinario; considerando che la risoluzione sui diritti dell'uomo, la democrazia e lo sviluppo adottata il 28 novembre 1991 dal Consiglio e dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio definisce linee direttrici, procedure e linee d'azione concrete intese a promuovere, parallelamente ai diritti economici e sociali, le libertà civili e politiche mediante un regime politico rappresentativo basato sul rispetto dei diritti dell'uomo; considerando che l'azione della Comunità europea in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici ha origine in un'impostazione positiva e costruttiva che pone i diritti dell'uomo e i principi democratici come soggetto di interesse comune per la Comunità e i suoi partner nonché come elemento del dialogo che può dar luogo a iniziative atte a promuoverne l'effettivo rispetto; considerando che tale impostazione positiva dovrebbe concretarsi nella messa in atto di azioni di sostegno al processo di democratizzazione, di rafforzamento dello Stato di diritto e di sviluppo di una società civile pluralista e democratica, nonché nell'attuazione di misure volte a creare fiducia, in particolare al fine di prevenire i conflitti, sostenere le iniziative di pace e lottare contro l'impunità; considerando che è pertanto essenziale che l'impiego degli strumenti finanziari a sostegno delle azioni positive in questi settori a favore di ciascun paese sia coerente con i programmi geografici e integrato negli altri strumenti di sviluppo, ai fini di un maggiore impatto e di una maggiore efficacia; considerando che è altresì necessario accertarsi che tali azioni si concilino con la politica esterna dell'Unione europea, compresa la politica estera e di sicurezza comune; considerando che queste azioni dovrebbero concentrarsi in particolare su coloro che sono oggetto di discriminazioni oppure si trovano in situazione di povertà o svantaggio, quali: bambini, donne, profughi, emigrati, minoranze, sfollati, popolazione indigene, detenuti e vittime della tortura; considerando che il sostegno comunitario alla democratizzazione e all'osservanza dei principi dello Stato di diritto nel quadro di un regime politico che rispetti le libertà fondamentali dell'individuo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi inseriti nei diversi accordi conclusi dalla Comunità europea con i suoi partner, che fanno del rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici un elemento essenziale delle relazione tra le parti; considerando che è essenziale tutelare la qualità, l'impatto e la continuità degli interventi, in particolare prevedendo la possibilità di avviare programmi pluriennali di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, da elaborare in collaborazione con le autorità del paese interessato in uno spirito di partenariato, nel rispetto delle esigenze specifiche del paese stesso; considerando che per operare in modo efficace e coerente occorre tener conto delle caratteristiche specifiche dell'azione a favore dei diritti dell'uomo e dei principi democratici e stabilire in funzione di tali caratteristiche procedure flessibili, trasparenti e rapide per l'adozione delle decisioni relative al finanziamento delle azioni e dei progetti in questione; considerando che è essenziale poter contare su una capacità di reazione rapida in situazioni urgenti o di particolare importanza, al fine di rafforzare la credibilità, la visibilità e l'efficacia dell'impegno comunitario in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici nei paesi in cui si verificano tali situazioni; considerando che, specialmente per quanto riguarda le procedure di concessione delle sovvenzioni e di valutazione dei progetti, occorre tener conto, nel rispetto del regolamento finanziario e del principio di trasparenza del bilancio, della specificità dei beneficiari del sostegno comunitario in questo settore, in particolare del carattere non lucrativo delle loro attività, dei rischi cui sono esposti i loro membri, spesso operanti come volontari, in ambienti talvolta ostili, e del loro modesto margine di manovra in termini di fondi propri; considerando che lo sviluppo della società civile si deve concretare in particolare con la nascita e l'organizzazione di nuovi operatori e che a questo proposito la Comunità può fornire nei paesi terzi beneficiari sostegno finanziario a partner che non possiedono alcuna esperienza nel settore; considerando che le decisioni relative al finanziamento di progetti di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici devono essere prese in modo imparziale senza discriminazioni di ordine razziale, religioso, culturale, sociale o etnico nei confronti degli organismi beneficiari del sostegno comunitario e delle persone o categorie di persone cui sono rivolti i progetti sostenuti, e che non devono essere guidate da considerazioni di carattere politico; considerando che occorre fissare le modalità di esecuzione e gestione dell'aiuto comunitario a favore della promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici finanziato sul bilancio generale delle Comunità europee, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I Obiettivi Articolo 1 Il presente regolamento ha per oggetto la fissazione delle modalità di attuazione delle azioni della Comunità che, nel quadro della sua politica di cooperazione allo sviluppo, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ha inoltre per oggetto la fissazione delle modalità di attuazione delle azioni della Comunità che, nel quadro della sua politica di cooperazione allo sviluppo, contribuiscono alla buona gestione degli affari pubblici. Le azioni previste dal presente regolamento sono realizzate, nel quadro della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, nel territorio dei paesi in via di sviluppo o sono connesse con situazioni ad essi legate. Articolo 2 Entro i limiti stabiliti all'articolo 1 e coerentemente con la politica esterna dell'Unione europea nel suo insieme, la Comunità europea apporta il suo contributo tecnico e finanziario ad azioni aventi in particolare per oggetto: 1) la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dagli altri strumenti internazionali concernenti lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, in particolare: a) la promozione e la tutela dei diritti civili e politici; b) la promozione e la tutela dei diritti economici, sociali e culturali; c) la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo per coloro che sono oggetto di discriminazioni o che si trovano in condizioni di povertà o svantaggio, in modo da contribuire a ridurre la povertà e l'esclusione sociale; d) la tutela e la promozione dei diritti delle minoranze, dei gruppi etnici e delle popolazioni autoctone, nonché dei profughi e degli sfollati; e) il sostegno alle istituzioni locali, nazionali, regionali o internazionali, comprese le ONG, che svolgono attività connesse con la tutela, la promozione o la salvaguardia dei diritti dell'uomo; f) il sostegno ai centri di riabilitazione delle vittime della tortura e alle organizzazioni che offrono aiuto concreto alle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo o l'aiuto al miglioramento delle condizioni di vita nei luoghi in cui le persone sono private della libertà, al fine di prevenire la tortura e i maltrattamenti; g) il sostegno all'istruzione, alla formazione e alla sensibilizzazione nel settore dei diritti dell'uomo; h) il sostegno alle azioni volte all'osservazione nel settore dei diritti dell'uomo, inclusa la formazione degli osservatori; i) la promozione di pari opportunità e pratiche non discriminatorie, comprese misure contro il razzismo e la xenofobia; j) la promozione e la tutela delle libertà fondamentali contemplate nel patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in particolare la libertà di opinione, di parola e di coscienza, nonché il diritto ad utilizzare la propria lingua; 2) il sostegno al processo di democratizzazione, in particolare: a) la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e segnatamente il sostegno all'indipendenza e al rafforzamento del potere giudiziario, nonché a un sistema penitenziario che rispetti l'essere umano; il sostegno alle riforme costituzionali e legislative; il sostegno alle iniziative a favore dell'abolizione della pena di morte; b) la promozione della separazione dei poteri, segnatamente quella dei poteri giudiziario e legislativo rispetto al potere esecutivo, e il sostegno alle riforme istituzionali; c) la promozione del pluralismo sul piano sia politico che della società civile. A tal fine occorre consolidare le istituzioni necessarie, tra cui le organizzazione non governative (ONG), per garantire il carattere pluralistico della società, e promuovere l'indipendenza e la responsabilità dei media, il sostegno alla libertà di stampa e il rispetto dei diritti alla libertà di associazione e di riunione; d) la promozione di una corretta gestione pubblica, segnatamente tramite il sostegno alla trasparenza nell'amministrazione e alla prevenzione e alla lotta contro la corruzione; e) la promozione della partecipazione delle popolazioni al processo decisionale a livello nazionale, regionale e locale, in particolare mediante la promozione di una pari partecipazione degli uomini e delle donne alla società civile e alla vita economica e politica; f) il sostegno ai processi elettorali, segnatamente tramite l'appoggio alle commissioni elettorali indipendenti, la concessione di un'assistenza materiale, tecnica e giuridica alla preparazione delle elezioni, compresa la compilazione delle liste elettorali, misure volte a favorire la partecipazione di gruppi specifici, in particolare le donne, ai processi elettorali, nonché la formazione di osservatori; g) il sostegno alle iniziative nazionali intese a separare nettamente responsabilità civili e militari e la sensibilizzazione e formazione del personale civile e militare al rispetto dei diritti dell'uomo; 3) il sostegno alle azioni di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo e di democratizzazione intese ad appoggiare la prevenzione dei conflitti e il trattamento delle loro ripercussioni, in stretto collegamento con gli organismi competenti in materia, in particolare: a) il sostegno allo sviluppo di capacità, compresa l'istituzione di sistemi di allarme rapido a livello locale; b) il sostegno a misure di riequilibrio delle opportunità e di superamento delle divisioni fra gruppi aventi identità diverse; c) il sostegno alle misure atte ad agevolare la conciliazione pacifica degli interessi dei vari gruppi, comprese le misure volte a creare fiducia in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione, ai fini della prevenzione dei conflitti e del ripristino della pace civile; d) la promozione del diritto internazionale umanitario e del suo rispetto da parte di tutte le parti coinvolte in un conflitto; e) il sostegno alle organizzazioni internazionali, regionali o locali, fra cui le ONG, attive in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti e di trattamento delle loro ripercussioni, compreso il sostegno all'istituzione di tribunali penali internazionali ad hoc e all'instaurazione di una giurisdizione penale internazionale permanente, nonché in materia di sostegno e di assistenza alle vittime delle violazioni dei diritti dell'uomo. Articolo 3 A tal fine, il sostegno comunitario può comprendere, tra i mezzi d'azione, il finanziamento: 1) delle azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione degli organismi interessati e dell'opinione pubblica, compresa quella dei paesi interessati; 2) delle azioni necessarie per l'individuazione e la preparazione dei progetti, vale a dire: a) gli studi di individuazione e di fattibilità; b) lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organismi europei e organismi dei paesi terzi; c) le spese per le gare d'appalto, segnatamente la valutazione delle offerte e la preparazione dei documenti dei progetti; d) il finanziamento di studi di carattere generale sull'azione comunitaria nei settori previsti dal presente regolamento; 3) dell'attuazione di progetti riguardanti: a) le azioni di assistenza tecnica e il personale espatriato o locale che contribuiscono alla realizzazione dei progetti; b) l'acquisto e/o la fornitura di prodotti o materiali strettamente necessari alla realizzazione delle azioni, compresi, in circostanze eccezionali e se adeguatamente motivati, l'acquisito o la locazione di immobili; c) se necessario, le iniziative finalizzate a mettere in risalto il carattere comunitario delle azioni; 4) della sorveglianza, verifica e valutazione delle azioni comunitarie nonché dei compiti di assistenza amministrativa e tecnica a reciproco vantaggio della Commissione e del beneficiario. CAPITOLO II Modalità di esecuzione dell'aiuto Articolo 4 1. I partner che possono ottenere un sostegno finanziario in virtù del presente regolamento sono le organizzazioni regionali e internazionali, le organizzazioni non governative, le amministrazioni e agenzie pubbliche nazionali, regionali e locali, le comunità, gli istituti e gli operatori pubblici o privati. Tali partner si impegnano in ogni caso a diffondere, rispettare e promuovere mediante il loro operato i principi democratici e i diritti dell'uomo senza discriminazione alcuna. Nell'interesse di una partecipazione attiva della popolazione interessata, la Comunità presta particolare attenzione nei paesi terzi ad azioni, spesso di piccola entità, che promuovono la democrazia di base. 2. Le azioni finanziate dalla Comunità in base al presente regolamento sono attuate dalla Commissione europea, su richiesta dei partner di cui al paragrafo 1 o di propria iniziativa. Articolo 5 Possono beneficiare dell'aiuto della Comunità europea i partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento che abbiano la loro sede principale in un paese terzo beneficiario dell'aiuto della Comunità ai sensi del presente regolamento o in uno Stato membro della Comunità; detta sede deve costituire il centro effettivo di tutte le decisioni relative alle azioni finanziate in virtù del presente regolamento. In via eccezionale, tale sede può trovarsi in un altro paese terzo. Articolo 6 Fatto salvo il contesto istituzionale e politico in cui operano i partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, per determinare se un organismo può ottenere il finanziamento comunitario si prendono in considerazione in particolare gli elementi seguenti: a) all'occorrenza, la sua esperienza in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici; b) la sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria; c) le sue capacità tecniche e logistiche rispetto all'azione prevista; d) all'occorrenza, i risultati delle azioni realizzate precedentemente e in particolare di quelle attuate con finanziamenti comunitari; e) la sua capacità di promuovere la cooperazione con altri soggetti della società civile nei paesi terzi interessati e di convogliare l'assistenza verso le organizzazioni locali responsabili nei confronti della società civile. Articolo 7 1. I partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento ottengono l'aiuto soltanto se si impegnano a rispettare le condizioni di assegnazione e di attuazione stabilite dalla Commissione e nei confronti delle quali si sono impegnati per contratto. 2. Le azioni che beneficiano dell'aiuto comunitario devono essere realizzate conformemente agli obiettivi definiti nella decisione di finanziamento della Commissione. 3. Il finanziamento comunitario concesso in virtù del presente regolamento è fornito sotto forma di aiuti non rimborsabili. 4. Qualora le azioni comportino convenzioni di finanziamento tra la Comunità e i paesi beneficiari, queste prevedono che il pagamento di tasse, diritti e oneri non sia finanziato dalla Comunità. Articolo 8 1. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche del paese beneficiario e degli Stati membri. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi eccezionali e debitamente giustificati, ad altri paesi terzi. 2. Le forniture sono originarie degli Stati membri, del paese beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali e debitamente giustificati, esse possono provenire da altri paesi. Articolo 9 1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di coerenza e complementarità e di garantire un'efficacia ottimale di tutte le azioni in questione, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può prendere ogni misura di coordinamento necessaria. 2. In ogni caso, ai fini delle disposizioni del paragrafo precedente, la Commissione incoraggia: a) la creazione di un sistema di scambio e analisi sistematico di informazioni sulle azioni finanziate e su quelle di cui se prevede il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri; b) il coordinamento in loco attraverso riunioni periodiche intese a consentire lo scambio di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario. 3. La Commissione incoraggia altresì, in stretta collaborazione con gli Stati membri, la promozione di un'impostazione coerente dell'assistenza umanitaria e, se possibile, l'inserimento della tutela dei diritti dell'uomo in tale aiuto. CAPITOLO III Procedure di attuazione delle azioni Articolo 10 La Commissione ha il compito di provvedere alla programmazione, istruzione, decisione, gestione, verifica e valutazione delle azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Essa stabilisce le condizioni di assegnazione, mobilitazione e attuazione degli aiuti di cui al presente regolamento. Articolo 11 1. Si applica la procedura dell'articolo 12, paragrafo 2, per l'adozione: - delle decisione relative ad azioni il cui finanziamento, ai sensi del presente regolamento, supera 1 milione di EUR per azione e delle eventuali modifiche di tali azioni che comportino una maggiorazione superiore al 20 % dell'importo inizialmente convenuto; - di qualsiasi programma volto a fornire un quadro d'azione coerente in un paese o una regione particolare o su un tema specifico, quando le necessità rilevate siano destinate a durare a lungo, in particolare a causa della loro ampiezza e complessità. 2. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 12 in merito alle decisioni di finanziamento che intende adottare su progetti e programmi di valore inferiore a 1 milione di EUR. Tale informazione deve essere fornita almeno una settimana prima della decisione. Articolo 12 1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, in seguito denominato «comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia», costituito da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato una proposta contenente un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, all'occorrenza procedendo a una votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri nel suddetto verbale. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere espresso dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. Articolo 13 1. La Commissione può finanziare gli interventi d'emergenza per un importo non superiore a 2 milioni di EUR. Si considera necessario un intervento d'emergenza per le azioni concernenti necessità immediate e non prevedibili legate all'interruzione brutale del processo democratico o all'insorgere di una situazione di crisi o di pericolo eccezionale e imminente che minaccia la totalità o una parte della popolazione di un paese e costituisce un grave rischio per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui. 2. Per le azioni che soddisfano le suddette condizioni, la Commissione decide dopo aver consultato gli Stati membri con gli strumenti più efficaci. Gli Stati membri dispongono di cinque giorni lavorativi per sollevare eventuali obiezioni. Nel caso in cui non siano state sollevate obiezioni, il comitato di cui all'articolo 12 esamina la questione nella sua successiva riunione. 3. Nella successiva riunione del comitato di cui all'articolo 12 la Commissione informa quest'ultimo di tutti gli interventi d'emergenza finanziati ai sensi delle presenti disposizioni. 3bis. La Commissione informa altresì il Parlamento europeo dei suoi interventi d'emergenza. Articolo 14 Il comitato può esaminare qualsiasi questione di carattere generale o specifico attinente all'aiuto comunitario e dovrebbe inoltre contribuire ad aumentare la coerenza delle azioni in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione attuate dall'Unione europea nei paesi terzi. Una volta l'anno procede a un esame della programmazione prevista per l'esercizio seguente o ad uno scambio di opinioni sugli orientamenti generali riguardo alle azioni di cui al presente regolamento da attuare nell'anno successivo. Articolo 15 1. La Commissione procede periodicamente alla valutazione di azioni finanziate dalla Comunità in virtù del presente regolamento, per verificare se gli obiettivi siano stati raggiunti e per fornire linee direttrici al fine di migliorare l'efficacia delle azioni future. Sottopone al comitato una sintesi delle valutazioni effettuate che possono, all'occorrenza, essere esaminate dal comitato stesso. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta. 2. La Commissione può altresì procedere, a richiesta degli Stati membri e con la loro partecipazione, a valutazioni sui risultati delle azioni e dei programmi della Comunità di cui al presente regolamento. Articolo 16 I contratti o le convenzioni di finanziamento conclusi in base al presente regolamento prevedono che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco e presso la sede dei partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Articolo 17 1. La Commissione comunica agli Stati membri, entro un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati, indicandone l'importo, le caratteristiche, il paese beneficiario e i partner. 2. La Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale contenente almeno gli elementi seguenti: a) un riepilogo delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio precedente; b) la programmazione prevista per l'esercizio in corso; c) una sintesi delle valutazioni effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 del presente regolamento; d) informazioni relative agli enti con i quali le azioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono state attuate. Articolo 18 Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni finanziate dalla Comunità nel quadro del presente regolamento, eventualmente accompagnata da proposte adeguate circa il futuro del presente regolamento. Articolo 19 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU C 282 del 18.9.1997, pag. 14.