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Document 51999DC0486
Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the situation regarding the implementation of beef labelling systems in the different Member States as laid down in Article 19(3) of Council Regulation (EC) No 820/97
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di attuazione del sistema di etichettatura delle carni bovine nei vari Stati membri prevista all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di attuazione del sistema di etichettatura delle carni bovine nei vari Stati membri prevista all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio
/* COM/99/0486 def. */
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di attuazione del sistema di etichettatura delle carni bovine nei vari Stati membri prevista all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio /* COM/99/0486 def. */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sullo stato di attuazione del sistema di etichettatura delle carni bovine nei vari Stati membri prevista all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (presentata dalla Commissione) RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sullo stato di attuazione del sistema di etichettatura delle carni bovine nei vari Stati membri prevista all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio INDICE 1. Introduzione 2. Funzionamento dei regimi di etichettatura 3. Gestione dei sistemi nazionali di etichettatura 3.1. Struttura della gestione 3.2. Procedura per la presentazione e l'approvazione dei disciplinari 3.3. Procedure di controllo e loro conseguenze 4. Gestione dell'etichettatura delle carni bovine provenienti da altri Stati membri e paesi terzi 4.1. Riconoscimento reciproco tra gli Stati membri 4.2. Etichette di carni bovine provenienti da paesi terzi 5. Impatto della normativa sull'etichettatura delle carni bovine 6. Valutazione del futuro orientamento della politica di etichettatura delle carni bovine 6.1. Aspetti giuridici 6.2. Il problema dell'identificazione dei bovini 6.3. Le proposte della Commissione 6.3.1. Proposta n. 1: fissare le regole generali di un sistema obbligatorio, ma introdurre le indicazioni obbligatorie in due fasi distinte 6.3.2. Proposta n. 2: prorogare temporaneamente le disposizioni di etichettatura vigenti 1. Introduzione A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, ogni Stato membro doveva presentare entro il 1 maggio 1999 una relazione in merito all'attuazione del sistema di etichettatura delle carni bovine sul suo territorio. La Commissione è tenuta a sua volta a presentare al Consiglio una relazione in materia, accompagnata da proposte, prima del 1 gennaio 2000, termine che il Consiglio stesso si è imposto per adottare una decisione sulle regole generali di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine. La presente relazione ha pertanto tre obiettivi: _ riesaminare l'attuazione del sistema di etichettatura delle carni bovine in tutta l'Unione europea, _ valutare l'impatto esercitato dalla normativa sull'industria delle carni bovine nell'UE e sui suoi operatori, _ presentare la strategia in materia quale la concepisce la Commissione, mediante nuove proposte basate sull'esperienza finora acquisita e sulla valutazione dei problemi tecnici ed economici del settore delle carni bovine a breve e medio termine. Gli aspetti tecnici e politici della presente relazione non sarebbero però completi senza un riferimento agli sviluppo relativi alla base giuridica del regolamento, avvenuti dopo la sua adozione, il 21 aprile 1997. In sintesi, in seguito all'adozione da parte del Consiglio del regolamento (CE) n. 820/97, la cui base giuridica era l'articolo 43 del trattato di Maastricht, la Commissione ha presentato ricorso contro il Consiglio dinanzi alla Corte di Giustizia europea, sostenendo che l'intero regolamento avrebbe dovuto essere emanato sulla base dell'articolo 100 A (procedura di codecisione) in quanto, all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'articolo 152 avrebbe fornito la base giuridica appropriata, visto che la misura riguardava principalmente la sanità pubblica. Occorre tuttavia tener presente che, al momento della redazione del presente documento, la sentenza sulla causa C-269/97 non è stata ancora emessa. 2. Funzionamento dei regimi di etichettatura L'attuale sistema di etichettatura si basa sul principio per cui, se un operatore o un'organizzazione intende fornire informazioni "circa l'origine, talune caratteristiche o condizioni di produzione delle carni etichettate o dell'animale da cui sono tratte", deve attenersi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 820/97. Dal 1 luglio 1997, data dell'entrata in vigore del regolamento, questo sistema di etichettatura facoltativo è applicabile in tutti gli Stati membri. Tuttavia, in virtù dell'articolo 19, paragrafo 4, dello stesso regolamento, gli Stati membri "che dispongono di un sistema adeguatamente perfezionato di identificazione e registrazione dei bovini" possono imporre "un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine per gli animali nati, allevati e macellati nel loro territorio". Essi possono anche stabilire quali informazioni sia obbligatorio indicare. Finora tre Stati membri hanno beneficiato di tale clausola e hanno presentato i loro disciplinari alla Commissione per approvazione. Il 23 ottobre 1998, i sistemi obbligatori presentati dalla Francia e dal Belgio sono stati approvati con decisione della Commissione C(1998) 3050, mentre il sistema finlandese è stato approvato il 14 dicembre 1998 con decisione della Commissione C(1998) 4040. I tre sistemi sono fondamentalmente basati sull'origine. Il sistema francese prevede anche un'indicazione obbligatoria della categoria dell'animale (ad es. torelli, manzi, vacche, giovenche, tori) e l'orientamento della produzione della razza (ad es. razza per produzione carni o per produzione latte). Il sistema belga specifica il tipo d'informazioni richiesto per ogni tappa della catena di commercializzazione (macellazione, vendita all'ingrosso o al dettaglio, ecc.) e prevede l'indicazione obbligatoria dell'identificazione del singolo pezzo o della partita, dell'organismo responsabile e della data di macellazione. Il sistema finlandese si basa esclusivamente sull'indicazione "carni bovine finlandesi", pur autorizzando altre indicazioni contemplate dal regolamento (CE) n. 820/97. 3. Gestione dei sistemi nazionali di etichettatura 3.1. Struttura della gestione Le autorità competenti e le autorità di controllo incaricate da ciascuno Stato membro di applicare il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio figurano nella tabella 1. 3.2. Procedura per la presentazione e l'approvazione dei disciplinari Le relazioni inviate dagli Stati membri mostrano che negli ultimi due anni le autorità competenti designate hanno acquisito una notevole esperienza nella gestione e nella valutazione dei disciplinari presentati loro dagli operatori che chiedevano l'approvazione preliminare della loro etichettatura delle carni bovine. Tali autorità hanno istituito nell'ambito della loro amministrazione servizi specifici per le questioni relative all'etichettatura dei bovini, oppure hanno nominato a tale scopo comitati interservizi in base alla normativa nazionale. Tutti gli Stati membri sono riusciti a creare procedure amministrative per gestire tali domande; il numero dei fascicoli ricevuti riflette i vari modi in cui le amministrazioni nazionali hanno presentato la normativa relativa all'etichettatura alla loro industria delle carni bovine, nonché le reazioni di quest'ultima. Per quanto riguarda il trattamento delle domande contenenti carenze o errori inaccettabili, in generale si è preferito comunicare tali problemi all'operatore, specificando i miglioramenti richiesti e lasciando a quest'ultimo la scelta se ritirare la domanda o apportare i necessari cambiamenti. Di conseguenza, sono state relativamente poche le domande del tutto respinte. In Stati membri come il Belgio, la Francia, il Lussemburgo e l'Austria, sono state trattate in tutto poche domande, ognuna delle quali raccoglieva molti singoli operatori. Stati membri come la Germania, la Finlandia e il Regno Unito hanno invece ricevuto molte domande (oltre 200), il che riflette una maggiore varietà d'interessi nel settore delle carni bovine e un trattamento più individuale di ogni pratica. La maggior parte degli Stati membri ha ricevuto meno di 100 domande. Il numero di domande trattate finora da ciascuno Stato membro figura nella tabella 1. Per quanto riguarda il tipo d'indicazioni che gli operatori hanno volontariamente presentato per approvazione, si tratta per lo più di aspetti relativi alla qualità, alla razza e al sistema di alimentazione, compresa la produzione biologica. Nella tabella 2 figura un elenco dei dati più frequentemente indicati dagli Stati membri. Spetta agli Stati membri decidere quali indicazioni siano accettabili. Ogni autorità competente ha dovuto stabilire se le varie indicazioni fossero ammissibili a norma del regolamento (CE) n. 820/97, se fossero già contemplate dai regolamenti e dalle direttive citati all'articolo 12 o se fossero ingannevoli o insufficientemente chiare. Il compito non è stato sempre facile; alcuni Stati membri hanno osservato che la definizione di indicazioni a livello europeo agevolerebbe notevolmente l'interpretazione. Per quanto riguarda il campo di applicazione dell'etichettatura, la maggior parte degli Stati membri indica che l'intera catena produttore-consumatore finale è inglobata nei loro sistemi e che la quantità di informazioni che raggiunge il punto di vendita è soddisfacente. Infine, i problemi relativi ai piccoli punti di vendita sono particolarmente sottolineati dagli Stati membri più consapevoli degli oneri amministrativi e degli alti costi che devono sostenere tali operatori, specialmente per i controlli. La maggior parte degli Stati membri chiede una semplificazione delle procedure in questo settore. 3.3. Procedure di controllo e loro conseguenze La maggior parte degli Stati membri con sistemi facoltativi di etichettatura approva soltanto disciplinari di autoregolamentazione basati su controlli effettuati da organismi indipendenti. Da questo punto di vista, le procedure stabilite per il riconoscimento degli organismi di controllo indipendenti non hanno posto problemi. Per il momento soltanto pochi di essi sono stati riconosciuti, ma la maggior parte delle organizzazioni di controllo dell'etichettatura delle carni bovine sono in grado di conformarsi alla norma EN/45011 entro la fine di quest'anno. Nei vari Stati membri in cui l'etichettatura è facoltativa, soltanto l'autorità competente danese e una comunità autonoma spagnola hanno assunto la responsabilità dei controlli. I tre Stati membri in cui sono in funzione sistemi obbligatori si affidano invece a controlli effettuati o coordinati dalle loro autorità competenti, in quanto in tali paesi le mansioni di controllo rientrano tra i requisiti obbligatori per la commercializzazione di carni bovine. Per quanto riguarda l'applicazione complessiva delle norme relative all'etichettatura, possono essere identificati tre livelli di controllo, che nei vari Stati membri comportano diverse sanzioni, dalle ammende al ritiro delle etichette al sequestro della merce. Al primo livello, le autorità competenti controllano il lavoro degli organismi indipendenti e, laddove viene scoperta un'applicazione scorretta di un disciplinare, possono essere comminate forti ammende. Al secondo livello, gli errori nell'etichettatura possono essere identificati nelle relazioni degli organismi indipendenti ma, per il principio di "autoregolamentazione", comportano sanzioni meno gravi. Al terzo livello infine, tutte le autorità competenti (sia nei sistemi facoltativi, sia in quelli obbligatori di etichettatura) delegano le autorità responsabili della normativa in materia alimentare o sanitaria la competenza di verificare, mediante controlli sul posto, che l'etichettatura venga effettuata correttamente presso il punto di vendita, in conformità del regolamento (CE) n. 820/97. In termini economici, poiché il regolamento (CE) n. 820/97 è stato attuato in un periodo in cui le norme volte a garantire la rintracciabilità nel settore delle carni bovine erano in continuo miglioramento, soprattutto grazie alla crescente applicazione di sistemi informatici, gli Stati membri considerano troppo elevate le esigenze di controllo (e pertanto i costi). Nel caso dei piccoli operatori e dei macellai, si ritiene infatti che i requisiti in materia di controllo scoraggino fortemente la partecipazione al sistema di etichettatura delle carni bovine e costituiscano un grave ostacolo al futuro sviluppo di questa politica. Infine, poiché la maggior parte dei disciplinari relativi all'etichettatura già approvati sono stati applicati soltanto per un breve periodo, gli Stati membri segnalano in generale poche infrazioni, ad eccezione della Francia, dove il sistema obbligatorio è stato controllato su larga scala. 4. Gestione dell'etichettatura delle carni bovine provenienti da altri Stati membri e paesi terzi 4.1. Riconoscimento reciproco tra gli Stati membri Nell'ambito dell'UE, gli Stati membri riferiscono di essersi scambiati fra loro relativamente pochi disciplinari in vista di una procedura di riconoscimento reciproco, quale prevista dall'articolo 14 del regolamento. Due sono le ragioni principali: anzitutto, pochi disciplinari facoltativi includevano anche la produzione e/o la vendita di carni bovine in due o più Stati membri; in secondo luogo, in caso di etichettatura transfrontaliera, le autorità competenti hanno gestito i disciplinari direttamente sulla base della prova fornita dall'operatore, mediante certificato ufficiale, della sua autorizzazione ad etichettare in un certo modo nel proprio paese. L'unico problema individuato è che talvolta le indicazioni approvate dai singoli Stati membri non sono sufficientemente precise. Qualsiasi differenza, per quanto piccola, nella formulazione delle etichette rispetto al disciplinare approvato rende difficile l'approvazione delle etichette stesse da parte dell'autorità competente del paese importatore. Il numero limitato di pratiche per le quali si chiede l'approvazione mediante riconoscimento reciproco indica che la procedura semplificata prevista all'articolo 14, paragrafo 3, non ha posto problemi. Gli Stati membri sono però consapevoli che il passaggio ad un sistema obbligatorio aumenterebbe enormemente il carico di lavoro necessario per il riconoscimento reciproco e che bisognerebbe ricorrere a procedure semplificate. 4.2. Etichette di carni bovine provenienti da paesi terzi In virtù dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 820/97, la Commissione ha ricevuto e approvato le etichettature notificate da dodici paesi terzi, ossia l'Argentina, l'Australia, il Botswana, il Brasile, il Canada, la Namibia, la Nuova Zelanda, il Paraguay, lo Swaziland, l'Uruguay, gli Stati Uniti e lo Zimbabwe. La tabella 3 presenta una sintesi delle notifiche inviate da tali paesi terzi. Nelle loro relazioni, gli Stati membri segnalano alcuni problemi relativi alle etichette di paesi terzi. Alcuni osservano che le indicazioni fornite nelle notifiche non sono abbastanza precise: talvolta nascono problemi pratici in quanto le carni bovine importate non sono etichettate esattamente nel modo approvato dalla Commissione. In caso di dubbio, le autorità competenti devono rifiutare l'etichettatura che può provocare difficoltà a livello degli scambi, finché l'operatore del paese esportatore abbia corretto le sue etichette o abbia richiesto alle sue autorità nazionali di modificare la notifica presentata. 5. Impatto della normativa sull'etichettatura delle carni bovine Gli Stati membri sono stati invitati a presentare le loro opinioni circa l'impatto del regolamento (CE) n. 820/97 sulle loro industrie delle carni bovine, dalla sua introduzione (metà del 1997). In sintesi, gli elementi principali emersi da tali relazione sono i seguenti. Per quanto riguarda la questione se la politica comunitaria abbia conseguito i suoi obiettivi, - soltanto la Danimarca, la Francia e l'Italia affermano senza riserve che la normativa ha effettivamente contribuito a rendere fiducia al consumatore e/o ad aumentare il consumo di carni bovine, mentre la Spagna e l'Austria danno un'opinione positiva ma più articolata della politica in questione: la Spagna ritiene che la normativa richieda ancora tempo per produrre effetti e l'Austria osserva che, in maniera purtroppo inaspettata, il regolamento (CE) n. 820/97 ha scoraggiato alcuni operatori austriaci che precedentemente etichettavano le loro carni in base ai sistemi nazionali, a causa dei costi aggiuntivi e degli oneri amministrativi imposti dal sistema europeo; - gli altri Stati membri ritengono che l'impatto della normativa sia stato trascurabile oppure dichiarano esplicitamente che non esiste nessuna prova che il regolamento abbia esercitato effetti positivi dal momento della sua introduzione (è questa l'opinione, fra l'altro, dell'Irlanda, dei Paesi Bassi e del Regno Unito). Di conseguenza, anche le osservazioni circa le reazioni dei consumatori sono varie: - Stati membri come la Germania, la Francia, il Lussemburgo, l'Austria e la Finlandia ritengono che i loro consumatori siano ben informati e abbiano un'opinione positiva dell'etichettatura, sebbene nel caso della Germania questo entusiasmo si sia attenuato dalla fine del 1998; - altri Stati membri dichiarano che i loro consumatori, anche se ben informati, non hanno cambiato in modo significativo le loro abitudini per quanto riguarda le carni bovine; l'Italia, ad esempio, riconosce che l'iniziativa europea sull'etichettatura delle carni bovine dev'essere maggiormente pubblicizzata presso i consumatori, per avere un impatto effettivo. La Commissione ha poi chiesto agli Stati membri di specificare se la politica relativa all'etichettatura delle carni bovine abbia avuto effetti secondari inaspettati. Le risposte sono state interessanti: - l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno sottolineato che l'etichettatura relativa all'origine ha prodotto, secondo loro, una tendenza non gradita verso una ri-nazionalizzazione del mercato comunitario delle carni bovine; - la Danimarca, la Francia, l'Austria e il Regno Unito sostengono che l'aumento delle procedure amministrative e di controllo imposto dall'etichettatura delle carni bovine ha reso più difficile, per gli operatori, praticare liberamente gli scambi tra loro e ne ha reso più problematica e burocratizzata la gestione; - la Finlandia dichiara che i suoi consumatori sono stati disorientati dal fatto che, mentre le carni bovine originarie della Finlandia sono soggette a etichettatura obbligatoria, le carni importate non sono necessariamente etichettate secondo le regole previste dal regolamento (CE) n. 820/97; - il Regno Unito, pur ammettendo che il regolamento (CE) n. 820/97 ha migliorato il livello generale dell'etichettatura delle carni bovine, è preoccupato per il fatto che gli investimenti effettuati dagli operatori e dagli organismi di controllo hanno creato molte legittime aspettative, che potrebbero condizionare i futuri sviluppi del settore. Infine, gli Stati membri hanno severamente criticato gli alti costi imposti dall'attuale normativa sull'etichettatura e i pesanti oneri amministrativi che gravano sul settore pubblico e su quello privato. Essi ammettono tuttavia di disporre di troppo pochi criteri o studi di mercato indipendenti per giudicare se questa disciplina in materia sia stata conveniente dal punto di vista dei costi. 6. Valutazione del futuro orientamento della politica di etichettatura delle carni bovine Pur tenendo conto delle opinioni espresse dagli Stati membri, la Commissione ha dovuto basare la propria posizione circa l'impostazione della futura politica sull'etichettatura delle carni bovine su una valutazione del contesto giuridico del regolamento (CE) n. 820/97 e degli aspetti tecnici dell'identificazione dei bovini nell'Unione europea. Questi due elementi si sono infatti rivelati così importanti, da condizionare fortemente le possibilità di cui dispone la Commissione per presentare le sue proposte. 6.1. Aspetti giuridici Nella sua formulazione attuale, l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 prevede che _ il sistema facoltativo di etichettatura attualmente in vigore nella maggior parte degli Stati membri termini automaticamente alla fine del 1999, _ il Consiglio adotti a maggioranza qualificata le regole generali di un sistema obbligatorio. Tuttavia, in seguito all'adozione da parte del Consiglio del regolamento (CE) n. 820/97, la cui base giuridica era l'articolo 43 del trattato di Maastricht, la Commissione ha presentato ricorso contro il Consiglio dinanzi alla Corte di Giustizia europea. La sentenza sulla causa C-269/97 non è stata ancora emessa. Nelle proposte della Commissione, in conformità della posizione ufficiale adottata in materia dalla Commissione di fronte alla Corte, si assume come base giuridica l'articolo 152 del nuovo trattato, in quanto esso riguarda tutte le misure il cui obiettivo principale è la protezione della sanità pubblica ed associa strettamente il Parlamento europeo tramite la procedura di codecisione prevista dall'articolo 251 del trattato. La Commissione propone quindi di abrogare il regolamento (CE) n. 820/97 e di sostituirlo con un nuovo regolamento basato sull'articolo 152 del trattato, che comprenda regole generali per il sistema obbligatorio di etichettatura. 6.2. Il problema dell'identificazione dei bovini Per valutare la situazione presente e futura dell'etichettatura dei bovini, in particolare per quanto riguarda la rintracciabilità, occorre esaminare l'applicazione del titolo I del regolamento (CE) n. 820/97 (identificazione e registrazione dei bovini) nell'Unione europea. Secondo le informazioni fornite dagli Stati membri e le indagini condotte dalla Commissione, negli Stati membri si sono registrati evidenti progressi dal momento in cui le parti della direttiva 92/102/CEE relative ai bovini sono state sostituite, nel 1997, dal regolamento (CE) n. 820/97 [1]. Sono state però identificate alcune carenze dal punto di vista dell'applicazione del regolamento ai fini dell'etichettatura dei bovini: [1] Poiché negli Stati membri è ancora in corso il processo di attuazione di questa legislazione, la situazione descritta nella presente relazione (redatta nel giugno 1999) può essere nel frattempo cambiata. _ i passaporti contenenti tutti i dati relativi all'origine, utilizzati per gli animali all'interno di uno Stato membro o per quelli destinati a scambi intracomunitari, sono operativi nella maggior parte degli Stati membri soltanto per gli animali nati dopo il 1 gennaio 1998, _ gli Stati membri, tuttavia, non conservano necessariamente tutte le informazioni che ricevono su tali animali quando rilasciano un nuovo passaporto: nel migliore dei casi, ma non sempre, questo reca il numero dell'ultima azienda da cui proviene l'animale, _ inoltre, la mancanza di un modello unico di passaporto e di un codice unico in tutta l'UE per identificare le aziende può ostacolare il trasferimento completo di tutti i dati dell'animale allo Stato membro di destinazione, _ le basi di dati sono del tutto operative, o stanno per diventarlo, in otto Stati membri, ma soltanto il Belgio, il Lussemburgo e il Paesi Bassi dispongono di un sistema di interscambio elettronico delle informazioni, _ gli altri Stati membri sono più o meno in grado di rendere operativo il sistema alla fine del 1999, ma i dati completi sull'origine non saranno sicuramente disponibili sulle basi di dati di tutti gli Stati membri prima di tale data. La Commissione conclude pertanto che la maggior parte degli Stati membri _ per mancanza d'informazioni o per mancanza di accesso a queste ultime, dal 1 gennaio 2000 non potrà conoscere il luogo di nascita e tutti i luoghi in cui è stato detenuto durante la sua vita ogni animale macellato, _ non può rispettare il requisito previsto dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97, che introduce automaticamente un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine, basato sull'origine, il 31 dicembre 1999, _ non essendo in grado di attuare efficacemente il sistema di etichettatura obbligatoria, si troverà in una grave situazione di confusione, ingiustizia e incertezza di tutto il settore delle carni bovine, dal produttore al consumatore. 6.3. Le proposte della Commissione Tenendo conto di questi importanti elementi giuridici e tecnici, la Commissione ritiene che la soluzione più appropriata in questa fase sia di presentare due proposte, entrambe da adottare secondo la procedura di codecisione tra il Consiglio e il Parlamento. 6.3.1. Proposta n. 1: fissare le regole generali di un sistema obbligatorio, ma introdurre le indicazioni obbligatorie in due fasi distinte I metodi proposti sono i seguenti. _ inserire le parti ancora utilizzabili del regolamento (CE) n. 820/97 (riguardanti l'identificazione e la registrazione dei bovini e, in parte, l'etichettatura delle carni bovine) in un nuovo testo. Si propone di introdurre soltanto un piccolo cambiamento rispetto all'attuale testo del regolamento (CE) n. 820/97, nel titolo I (identificazione e registrazione dei bovini): all'articolo 4, paragrafo 7, posticipare di un anno (al 31 dicembre 2001) la data per la presentazione al Consiglio di una relazione sull'identificazione elettronica. Questa modifica è dovuta ai ritardi nell'avvio del progetto IDEA della Commissione, uno studio pilota che sta sperimentando la tecnica in questione su un milione di animali in sei Stati membri e che dovrebbe produrre risultati alla fine del 2001, _ proporre tale testo come nuovo regolamento (ricorrendo, come base giuridica, all'articolo 152), _ aggiungere regole generali realistiche per il sistema di etichettatura obbligatorio, in modo da conservare l'identificazione dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine nello stesso regolamento. L'etichettatura, infatti, dipende talmente dalla possibilità di rintracciare le origini di un animale mediante un sistema affidabile di identificazione, che i due elementi sono praticamente inseparabili. Questo metodo ha il vantaggio di mantenere la dinamica creata dall'attuale politica di etichettatura delle carni bovine; le legittime aspettative dei consumatori e degli operatori che hanno investito in tale etichettatura sarebbero inoltre rispettate, in quanto si passerebbe a un sistema obbligatorio. La Commissione ritiene che, in una prima fase, le indicazioni obbligatorie dovrebbero riguardare soprattutto informazioni realmente disponibili per tutti gli animali al punto di macellazione (ad esempio, la data e il luogo di macellazione, il tipo di animale). Le altre indicazioni relative all'origine, che per motivi tecnici non possono essere introdotte fin dall'inizio, diventerebbero obbligatorie dal 1 gennaio 2003. Le attuali indicazioni facoltative relative a tutti i dati diversi dall'origine (ad esempio la razza, il sistema di alimentazione ecc.) sarebbero mantenute, ma soggette ad un sistema amministrativo semplificato di approvazione. Poiché, tuttavia, il regolamento (CE) n. 820/97 prevede che entro il 31 dicembre 1999 debba essere presa una decisione in merito al sistema obbligatorio e dato che il Consiglio e il Parlamento non hanno il tempo necessario per discutere tale proposta, la Commissione propone di adottare una seconda proposta entro la fine dell'anno. 6.3.2. Proposta n. 2: prorogare temporaneamente le disposizioni di etichettatura vigenti La proposta prevede una modifica del regolamento (CE) n. 820/97 volta a prorogare le disposizioni di etichettatura vigenti fintanto che non verrà adottata la prima proposta concernente le regole del sistema obbligatorio. È necessario adottare rapidamente questa proposta per evitare che l'attuale sistema volontario di etichettatura venga a scadenza e sia sostituito automaticamente da un sistema obbligatorio privo di regole generali di orientamento. Se il Consiglio e il Parlamento non riusciranno a prendere una decisione prima del 31 dicembre 1999, la Commissione si riserva comunque la possibilità di presentare al Consiglio una proposta urgente da adottare entro la fine del 1999, basata sull'attuale articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97: una decisione, cioè, che sarebbe adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e finalizzata ad evitare il vuoto giuridico causato dalla fine automatica del sistema volontario. Tabella 1 RELAZIONE SULL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Autorità competenti, organismi di controllo e numero di domande >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 2 RELAZIONE SULL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Tipi di indicazione >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 3 RELAZIONE SULL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE Paesi terzi, autorità competenti e indicazione fornite >SPAZIO PER TABELLA>