Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999AC0935

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di rendimento energetico dei reattori per lampade fluorescenti"

    GU C 368 del 20.12.1999, p. 11–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999AC0935

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di rendimento energetico dei reattori per lampade fluorescenti"

    Gazzetta ufficiale n. C 368 del 20/12/1999 pag. 0011 - 0014


    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di rendimento energetico dei reattori per lampade fluorescenti"

    (1999/C 368/04)

    Il Consiglio, in data 8 ottobre 1999, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 175 e 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    La Sezione "Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione", incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Bernabei, in data 5 ottobre 1999.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 ottobre 1999, nel corso della 367a sessione plenaria, con 103 voti favorevoli 1 astensione, il seguente parere.

    1. Introduzione

    1.1. La proposta della Commissione si colloca nel quadro della strategia volta a migliorare il rendimento delle apparecchiature elettriche destinate al consumo finale, per soddisfare gli obiettivi della politica energetica di garanzia di approvvigionamento, di competitività e di tutela dell'ambiente.

    1.2. L'iniziativa segue il medesimo approccio adottato volto a stabilire requisiti minimi di rendimento energetico tramite direttive, come è avvenuto per le caldaie domestiche con la direttiva del 1992 e per i frigoriferi domestici con la direttiva del 1996, o con accordi negoziali volontari come quelli conclusi per televisori, videoregistratori e lavatrici, su cui il Comitato ha avuto modo di pronunciarsi(1).

    1.3. La Commissione ritiene essenziali i requisiti minimi per migliorare l'efficacia dei reattori per lampade fluorescenti ed ha esplorato ogni possibilità di giungere ad un accordo negoziale con l'industria per una graduale eliminazione dei reattori a basso rendimento ma i fabbricanti europei temono che la quota di mercato da loro abbandonata sia immediatamente occupata da prodotti di importazione per cui la via dell'armonizzazione normativa di requisiti minimi per tutti sul mercato europeo sarebbe preferibile ed eviterebbe ostacoli agli scambi.

    1.4. Peraltro su un piano generale tutti concordano sulla necessità di rispettare gli obiettivi previsti dalla conferenza di Kyoto riguardo alla riduzione dei gas a effetto serra che per l'UE implicano una riduzione delle emissioni dell'8% fra il 1990 ed il 2010: al riguardo la Commissione sostiene che un contributo positivo significativo possa venire anche dall'applicazione dei requisiti minimi di rendimento proposti per i reattori di lampade fluorescenti anche se "l'impatto sul consumo di elettricità delle norme proposte sarà relativamente lento" (meno del 5% su un consumo totale del settore previsto nel 2010 di circa 111 TWh/a ).

    1.5. Secondo la Commissione è quindi necessario promuovere apparecchi a bassa perdita corrispondenti, nello schema di 7 classi e 4 tipologie individuate dal Comitato delle Associazioni Europee di Costruttori di Apparecchi di Illuminazione-CELMA, alle tipologie A e B, eliminando gradualmente dal mercato europeo la tipologia D in una prima tappa entro il periodo di un anno, mentre per la seconda fase che dovrebbe portare all'eliminazione delle tipologie C si prevede un periodo transitorio di 4 anni.

    2. Osservazioni generali

    2.1. Il Comitato ha sottolineato a più riprese(2) - da ultimo nel suo parere sulla Comunicazione relativa a "L'efficienza energetica nella Comunità europea: Verso una strategia per l'uso razionale dell'energia" - l'importanza di soluzioni negoziali volontarie e di "lavorare su basi positive e premiare i fabbricanti che promuovono elettrodomestici di minor consumo e con componenti riciclabili" mentre già nel suo parere relativo alla direttiva sui frigoriferi aveva sollecitato la Commissione a promuovere una partecipazione attiva dell'industria e dei consumatori nella procedura di valutazione dei risultati e nell'eventuale elaborazione di una seconda serie di norme sul rendimento energetico.

    2.2. Il Comitato si dichiara favorevole alle finalità ed allo spirito della proposta di direttiva. Data la complessità della materia avrebbe preferito che questa venisse trattata mediante accordi volontari del settore.

    2.3. Peraltro, in presenza di massicce importazioni, come ribadito dalla Commissione stessa e di esclusione di reattori destinati all'esportazione come componenti singole o all'interno di apparecchi di illuminazione, nonché della possibile concomitanza di presenza di marcature "CE" riferentesi ad altre direttive, il Comitato ritiene di dover sottolineare con forza la necessità di controlli di mercato efficaci e sistemi di sorveglianza e garanzia di qualità adeguati in ogni Stato membro tali da tutelare, con immediatezza e tempi certi, gli sforzi dei produttori europei da fenomeni di concorrenza sleale e dall'immissione in commercio di reattori non conformi.

    2.4. Secondo il Comitato tali periodi transitori devono ritenersi i minimi indispensabili per i riadattamenti e le riconversioni di linee produttive nonché della ripartizione dei carichi di nuove tecnologie e di ricerca e formazione di personale che si renderanno necessari e che, in assenza di adeguati strumenti comunitari di sostegno finanziario, formativo ed informativo a questo come all'insieme dei settori interessati da piani di miglioramento dei minimi di rendimento energetico, rischiano di ripercuotersi negativamente sulle loro capacità competitive.

    2.5. Il Comitato concorda pienamente sulla necessità di requisiti di rendimento energetico sufficientemente precisi perché possano divenire obblighi sanzionabili nella legislazione nazionale secondo le prescrizioni sul "nuovo approccio" della politica di normalizzazione, così come concorda sulla procedura di valutazione di conformità basata sull'autocertificazione evitando il ricorso alla verifica obbligatoria di conformità al tipo da parte di "organismi notificati" esterni.

    2.6. A parere del Comitato, occorre che alla richiesta di sforzi importanti richiesti ai settori produttivi interessati per assicurare standard elevati di sicurezza e di qualità, l'applicazione di tecnologie sempre più avanzate senza peraltro cancellare tipi di tecnologie, occorre che corrispondano sforzi maggiormente consistenti e visibili - sull'esempio dell'US Green Lights Program - in termini di sensibilizzazione e diffusione, sostegno alla dimostrazione delle tecnologie innovative (BAT), campagne di informazione e formazione, maggiore tangibilità dell'impegno anche nelle azioni chiave del Quinto programma quadro di RSTD comunitaria, l'inserimento degli obiettivi effettivi di questo intervento normativo nell'ambito di altre politiche della domanda quali i requisiti dell'edilizia, gli appalti pubblici, le prescrizioni di impatto ambientale preventive ad autorizzazioni, ma anche nelle azioni di promozione dello sforzo UE sul mercato globale ed una forte politica di sostegno per la trasposizione dei nostri standard a livello internazionale.

    3. La problematica nelle sue dimensioni esterne e nei paesi candidati.

    3.1. Negli USA, le prescrizioni di standard minimi di efficienza energetica per le lampade fluorescenti sono contenute nel national Energy Policy Act del 24 ottobre 1992 che ha portato all'eliminazione, nell'arco di un triennio, di tre tipologie di lampade (F40, F96, F96/HO) che non rispettavano gli standard federali basati su valori LPW (Lumens per Watt) e su valori CRI (Color rendering index).

    3.1.1. A partire dal novembre 1995, i fabbricanti americani non possono più produrre, importare o vendere lampade fluorescenti fuori standard federali, mentre sono incoraggiati a diffondere l'adozione di tali standard sui mercati esteri, specie latino-americani e asiatici.

    3.1.2. Al tempo stesso, l'agenzia federale per la protezione ambientale (EPA) ha lanciato a fine 1990, un programma di sostegno, Green Lights Program, che vede associati in un quadro volontario, grandi consumatori d'elettricità, enti elettrici, società di gestione elettriche, produttori e distributori di lampade, con lo scopo di impegnarli su calendari di efficienza energetica di illuminazione ed assicurare sostegno informativo di sensibilizzazione e promozione. Attraverso una forte espansione del mercato i costi delle varie componenti si sono fortemente ridotti ed il prezzo dei reattori elettronici si è più che dimezzato in un quinquennio.

    3.1.3. L'agenzia federale (EPA) ha, infine, lanciato il 28 giugno 1999, una nuova azione per proteggere meglio la salute pubblica e l'ambiente dalla contaminazione di mercurio, incoraggiando i consumatori al riciclaggio volontario delle lampade fluorescenti e di altri prodotti comuni che contengono sostanze tossiche impedendo che finiscano in discariche ed inceneritori.

    3.1.4. A parere del Comitato, occorre che un programma europeo analogo a quello EPA Green Lights Program, attualmente ancora alla fase di studio presso il CCR, venga al più presto adottato: è importante infatti assicurare una coerenza di quadro globale, con sostegno alla sicurezza ambientale di riciclaggio delle sostanze tossiche, specie del mercurio presente nelle lampade fluorescenti, promuovendo efficienza energetica e tutela ambientale ed al contempo sostenendo la competitività della produzione europea.

    3.2. Secondo il Comitato è parimenti importante che la dimensione esterna della proposta di direttiva sia presa in considerazione specie per i paesi candidati all'adesione che si stanno preparando all'applicazione delle normative tecniche di mercato interno e dove la produzione nel settore dell'illuminazione è sviluppata, anche se su standard d'efficienza molto ridotti, promuovendone l'adeguamento attraverso il trasferimento di tecnologia, l'uso dei fondi di preadesione e Phare l'estensione del programma SAVE II, per la formazione di capacità gestionali e la sensibilizzazione alle misure proposte di efficienza energetica.

    3.3. Misure analoghe di promozione dovrebbero essere attivate nei programmi di cooperazione e assistenza verso l'area euromediterranea, del Mercosud e Latino Americana, nonché nel quadro degli strumenti di cooperazione con gli ACP e nelle iniziative per l'Asia.

    4. Osservazioni particolari

    4.1. Campo d'applicazione

    4.1.1. Dato che la messa in servizio del reattore non avviene in modo autonomo ma attraverso la messa in servizio dell'apparecchio d'illuminazione, il Comitato ritiene indispensabile chiarire se e in quale misura i limiti e gli obblighi imposti al reattore e al suo produttore vengano trasferiti all'apparecchio d'illuminazione sul quale il reattore è montato. Ciò è necessario per poter impostare una corretta sorveglianza del mercato, anche, per esempio, nei confronti degli apparecchi di illuminazione importati nell'UE.

    4.1.2. Data la divergenza fra le diverse versioni linguistiche del testo proposto, è necessario omologare le versioni su quella inglese per quanto riguarda l'articolo 1.1: il termine "to be exported" corrisponde correttamente alle esigenze della catena produttiva dell'apparecchio d'illuminazione. Lo stesso termine deve essere usato anche nell'Art. 3.c, per omogeneità e coerenza.

    4.1.3. L'esclusione dal campo di applicazione deve valere, a parere del Comitato, sia per il reattore direttamente esportato sia per quello venduto ad un produttore di apparecchi d'illuminazione in vista della loro esportazione.

    4.1.4. L'esclusione dal campo di applicazione prevista all'Art. 1.2 deve avvenire senza pregiudizio in quanto esposto all'Art. 3.c (indicazione di merce destinata all'esportazione).

    4.2. Marcatura CE e valutazione di conformità

    4.2.1. Il Comitato ritiene importante che vengano chiarite le modalità di applicazione della marcatura CE di cui agli articoli 3, 5 e 6 per quanto riguarda:

    - il rispetto delle direttive "nuovo approccio" applicabili al reattore o all'apparecchio di illuminazione contenente il reattore;

    - l'allineamento delle modalità di dichiarazione della conformità già applicate per le altre direttive che riguardano il reattore (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE e 93/68/CEE) e l'apparecchio di illuminazione (Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE e 93/68/CEE e Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE e 93/68/CEE).

    4.3. Tempi di applicazione

    4.3.1. Il Comitato alla luce delle esperienze maturate sui mercati con l'applicazione delle precedenti direttive "Nuovo Approccio", ritiene della massima importanza garantire che la transizione dal regime attuale al nuovo regime avvenga nel modo più omogeneo possibile in tutto il territorio UE e con la necessaria gradualità.

    4.3.2. In particolare il Comitato sottolinea che sarebbe opportuno:

    - portare da 12 a 18 mesi il termine di trasposizione da parte degli Stati membri (Art. 8.1);

    - adeguare di conseguenza il termine per il divieto di immissione sul mercato (Art. 8.1 secondo par.);

    - introdurre un termine aggiuntivo di 12 mesi per il divieto di messa in servizio (Art. 2.1), al fine di permettere lo smaltimento delle scorte della Distribuzione e dei produttori di apparecchi di illuminazione che incorporano i reattori oggetto della Direttiva;

    - introdurre un analogo termine aggiuntivo di 12 mesi per consentire lo smaltimento delle scorte all'entrata in vigore della seconda fase della Direttiva (Art. 9.1).

    4.4. Sorveglianza e modifica

    4.4.1. Il Comitato sottolinea le preoccupazioni di consumatori e produttori che nella trasposizione della direttiva nelle legislazioni nazionali vengano date effettive garanzie sulla tempestività ed efficacia della sorveglianza del mercato in tutto il territorio UE.

    4.4.2. In effetti, il Comitato ritiene che la carenza di meccanismi di controllo di mercato potrebbe penalizzare fortemente il settore in tempi relativamente brevi (in termini di mesi) sia sul piano produttivo che occupazionale.

    4.5. Misure di sostegno

    4.5.1. Secondo il Comitato occorre che nei "considerando" della proposta venga menzionato in un apposito punto, nuovo 20, l'opportunità di attivare, oltre agli interventi strutturali e della BEI e ai programmi RST ed energetici pertinenti, delle misure di sostegno e promozione di tutto il settore interessato da innovazioni e ristrutturazioni tecnologiche per adeguarsi ai nuovi parametri comunitari di efficienza energetica.

    5. Osservazioni conclusive

    5.1. Il Comitato rivolge alla Commissione, al Parlamento ed al Consiglio le seguenti raccomandazioni conclusive:

    - pur concordando con le finalità e lo spirito della proposta di direttiva, ritiene che la via dell'accordo volontario sarebbe stata preferibile, vista la complessità di interrelazioni tra le varie disposizioni proposte e le direttive "nuovo approccio" applicabili al settore stesso;

    - tenuto conto dei grandi volumi di esportazione dei reattori come singole componenti o all'interno di apparecchi di illuminazione, occorre assicurare una adeguata compatibilità tra obiettivi di efficienza energetica, occupazione, competitività internazionale e tutela ambientale;

    - soprattutto in vista della possibilità di varare una terza fase di aumento di rendimento energetico, è indispensabile avviare un quadro coerente per lo sviluppo di una politica integrata del prodotto (IPP: efficienza energetica, gestione "fine vita", uso di sostanze potenzialmente pericolose, tutela del consumatore);

    - nella definizione dell'articolato è imprescindibile chiarire il campo di applicazione in termini di trasferimento degli obblighi imposti al reattore sull'apparecchio di illuminazione che lo incorpora; così come il coordinamento delle direttive pertinenti comportanti l'utilizzo della marcatura CE, nonché la ridefinizione dei tempi di trasposizione e applicazione per garantire omogeneità e gradualità;

    - agli sforzi importanti richiesti ai settori produttivi interessati devono corrispondere iniziative consistenti e visibili in termini di sensibilizzazione, informazione e formazione, incorporazione degli obiettivi di promozione energetica pertinenti nelle varie politiche interne (appalti, edilizia, ...) ed esterne (negoziati di allargamento, cooperazione ed assistenza verso Mediterraneo, Mercosur, America Latina, ACP ed Asia).

    Bruxelles, 20 ottobre 1999.

    La Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

    (1) GU C 155 del 21.6.1995, pag. 18; GU C 102 del 18.4.1991, pag. 46

    (2) COM(1998) 246 def. Parere del Comitato economico e sociale sulla Comunicazione della Commissione "L'efficienza energetica nella Comunità europea - Verso una strategia per l'uso dell'energia" GU C 407 del 28.12.1998. Cfr. anche il parere d'iniziativa del Comitato su "Le politiche d'uso razionale dell'energia (URE) nell'Unione europea e nei paesi candidati a una prossima adesione" GU C 407 del 28.12.1998.

    Top