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Document 51998PC0728
Proposal for a Council Regulation (EC) laying down the detailed rules and arrangements regarding community structural assistance in the fisheries sector
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni nel settore della pesca
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni nel settore della pesca
/* COM/98/0728 def. - CNS 98/0347 */
GU C 16 del 21.1.1999, p. 12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni nel settore della pesca /* COM/98/0728 def. - CNS 98/0347 */
Gazzetta ufficiale n. C 016 del 21/01/1999 pag. 0012
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore delle pesca (1999/C 16/11) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 728 def. - 98/0347(CNS) (Presentata dalla Commissione il 16 dicembre 1998) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, (1) considerando che il regolamento (CE) n. . . . del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, definisce gli obiettivi generali e le missioni dei Fondi strutturali, in particolare dello strumento finanziario di orientamento della pesca, in appresso denominato «SFOP», la loro organizzazione, i metodi d'intervento, la programmazione e l'organizzazione generale dei contributi dei Fondi e le disposizioni finanziarie di portata generale; (2) considerando che il Fondo europeo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, in appresso denominato «FEAOG garanzia», contribuisce anche alla ristrutturazione del settore, integrando gli interventi dei Fondi strutturali; che il Consiglio deve precisare le modalità di ricorso a tale strumento finanziario, tenuto conto in particolare del regolamento (CE) n. . . . del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune. (3) considerando che il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), stabilisce gli obiettivi e le regole generali della politica comune della pesca; che è in particolare importante inquadrare l'evoluzione della flotta da pesca comunitaria in applicazione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere in base all'articolo 11; che spetta alla Commissione trasformare tali decisioni in disposizioni precise a livello di ogni Stato membro; che occorre altresì rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo nell'ambito della politica comune della pesca (2); (4) considerando che, inoltre il regolamento (CE) n. . . . del Consiglio relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca, stabilisce le missioni specifiche delle azioni strutturali nel settore della pesca, dell'aquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, in appresso denominato «settore»; che ai sensi dell'articolo 5 del suddetto regolamento il Consiglio deve decidere entro il . . . le modalità e le condizioni del contributo dello SFOP e del FEAOG garanzia per la ristrutturazione del settore, affinché tale ristrutturazione consegua gli obiettivi perseguiti; (5) considerando che occorre precisare le disposizioni relative alla programmazione; (6) considerando che i programmi di orientamento pluriennali per le flotte da pesca adottati per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 rimangono in vigore sino alla scadenza; che occorre prevedere opportuno disposizioni per il periodo che inizia il 1° gennaio 2002; (7) considerando che occorre precisare le disposizioni relative alla sorveglianza e alla realizzazione dei programmi di orientamento pluriennali, in particolare per quanto concerne il regime delle entrate e delle uscite dalla flotta e la disciplina degli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta, per l'ammodernamento delle navi e per la costituzione di società miste; (8) considerando che la piccola pesca costiera beneficia di specifiche condizioni in materia di obiettivi di adeguamento dello sforzo di pesca; che a tale specificità è opportuno faccia riscontro l'indicazione di misure concrete nell'ambito del presente regolamento; (9) considerando che la ristrutturazione delle flotte da pesca richiede l'introduzione di misure socioeconomiche di accompagnamento; (10) considerando che è opportuno fissare le modalità di concessione degli aiuti riguardanti la protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere, l'acquacoltura, l'attrezzatura dei porti di pesca, la trasformazione, la commercializzazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; (11) considerando che è opportuno inserire tra gli interventi strutturali alcune delle azioni a vantaggio di organizzazioni di produttori attualmente svolte a norma del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (3), nonché altre azioni d'interesse collettivo realizzate da operatori del settore; (12) considerando che è opportuno fissare le modalità di concessione delle indennità e delle compensazioni finanziarie ai pescatori e ai proprietari di navi in caso di arresto temporaneo dell'attività o di restrizioni tecniche all'uso di taluni attrezzi o metodi di pesca; (13) considerando che i programmi devono prevedere gli strumenti necessari alla realizzazione di azioni innovative e di assistenza tecnica; (14) considerando che l'equilibrio durevole tra le risorse alieutiche e il loro sfruttamento, e più in generale gli aspetti ambientali, rivestono un interesse vitale per il settore della pesca; che è opportuno, di conseguenza, prevedere a tal fine misure appropriate sia per la conservazione degli elementi costitutivi della catena trofica, che per l'acquacoltura e l'industria di trasformazione; (15) considerando che, nella misura in cui le azioni non si limitano alla concessione di un contributo comunitario, è opportuno tra l'altro definire un quadro per i regimi di aiuti di Stato al settore, ferme restando le disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato, e inserire in modo coerente la programmazione e la ristrutturazione delle flotte da pesca comunitarie nell'insieme degli interventi strutturali; (16) considerando che occorre abrogare sia il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (4), sia altre disposizioni vigenti; che tuttavia, per il buon fine degli aiuti, delle azioni e dei progetti approvati fino al 31 dicembre 1999, è opportuno che le disposizioni abrogate continuino ad applicarsi in tale contesto, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Obiettivi 1. Il presente regolamento fornisce un quadro di riferimento politico per l'insieme delle azioni strutturali relative al settore della pesca in un territorio nazionale, ferme restando le specificità regionali. 2. La politica strutturale nel settore è volta ad orientare e ad accelerare la ristrutturazione dello stesso. Essa comprende azioni riguardanti l'adeguamento delle capacità, il rinnovo, la razionalizzazione e l'ammodernamento dell'apparato produttivo, ed altre azioni di effetto durevole che contribuiscano all'esecuzione delle missioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. . . . [relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca]. Articolo 2 Mezzi finanziari 1. Nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e nei limiti del campo d'applicazione della politica comune della pesca definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92, lo SFOP e il FEAOG garanzia possono contribuire all'esecuzione delle azioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento, conformemente alle modalità di seguito precisate. a) Nelle regioni dell'obiettivo 1, comprese quelle interessate dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. . . . [generale dei Fondi], tutte le azioni possono essere cofinanziate esclusivamente dallo SFOP e devono rispettare le modalità indicate nel regolamento in parola. b) Nelle zone dell'obiettivo 2, escluse quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. . . . [generale dei Fondi], tutte le azioni, ad eccezione di quelle che formano oggetto del titolo II del presente regolamento e, ove del caso, di alcune azioni che esulano dal livello regionale e che formano oggetto dei titoli III e IV del presente regolamento, possono essere cofinanziate esclusivamente dallo SFOP e devono rispettare le modalità indicate nel regolamento (CE) n. . . . [generale dei Fondi]. c) Le azioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo possono essere cofinanziate esclusivamente dal FEAOG garanzia e devono rispettare le modalità indicate nel regolamento (CE) n. . . . [relativo al finanziamento della politica agricola comune] e le disposizioni adottate ai fini della sua applicazione, salvo disposizione contraria del presente regolamento. 2. Il FEAOG garanzia può finanziare azioni innovative e di assistenza tecnica, nel rispetto delle condizioni e procedure di cui agli articoli 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. . . . [generale dei Fondi]. Tuttavia, le percentuali dello 0,7 % e dello 0,3 % sono sostituite da una percentuale globale del 2 %. TITOLO I PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE Articolo 3 Disposizioni comuni relative alla programmazione 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. . . . [generale dei Fondi]. 2. La programmazione si conforma agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni dei programmi di orientamento pluriennali per le flotte da pesca di cui all'articolo 5. A tal fine potrà essere se necessario riveduta, in particolare alla conclusione di ciascun periodo di applicazione dei programmi di orientamento pluriennali. La programmazione riguarda tutti gli aspetti di cui ai titoli II, III, e IV. 3. I piani dimostrano che gli aiuti pubblici sono necessari al conseguimento degli obiettivi perseguiti, che, in particolare, senza tali aiuti le flotte da pesca di cui trattasi sarebbero nell'incapacità di rinnovarsi o di modernizzarsi e che le previste misure non mettono in pericolo l'equilibrio durevole delle risorse alieutiche. Il contenuto dei piani è precisato nell'allegato I. 4. Per il restante periodo di programmazione non ancora contemplato da un programma di orientamento pluriennale approvato dalla Commissione, gli elementi di programmazione sono puramente indicativi; essi vengono precisati dagli Stati membri al momento dell'approvazione del nuovo programma di orientamento pluriennale in funzione degli obiettivi. Articolo 4 Disposizioni specifiche relative alle azioni cofinanziate dal FEAOG garanzia 1. Per la programmazione ci si attiene alle modalità di seguito indicate. a) Ogni Stato membro presenta alla Commissione un piano comprendente l'insieme delle azioni previste. Il piano riguarda un periodo di sette anni che decorre dal 1° gennaio 2000. Il piano è predisposto dall'autorità a tal fine designata dallo Stato membro e viene presentato da quest'ultimo alla Commissione, previo parere dei partner di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. . . . [generale dei Fondi]. Ogni partner formula il proprio parere entro un termine che consenta di rispettare la scadenza di cui al quarto comma. Il piano dev'essere presentato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. b) La Commissione valuta il piano proposto in base alla conformità con il presente regolamento e con gli orientamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. . . . [generale dei Fondi]. Basandosi su tale piano e di concerto con lo Stato membro interessato, essa predispone il documento unico di programmazione. Decide altresì in merito alla partecipazione del FEAOG garanzia, secondo la procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. . . . [generale dei Fondi], entro sei mesi dalla presentazione del piano, sempre che quest'ultimo contenga tutti gli elementi di cui all'allegato I. La decisione della Commissione è notificata allo Stato membro interessato e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. L'autorità o l'organismo designato dallo Stato membro per la gestione dell'intervento, denominato «autorità di gestione» ai fini del presente regolamento, è responsabile dell'efficienza e della regolarità della gestione e della realizzazione delle azioni di cui trattasi. Per la sorveglianza e la valutazione delle azioni ci si attiene ai principi di cui agli articoli da 33 a 36 e da 39 a 42 del regolamento (CE) n. . . . [generale dei Fondi]. 3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. . . . [generale dei Fondi]. Esse definiscono in particolare: a) la presentazione dei piani; b) la revisione dei documenti di programmazione; c) la pianificazione finanziaria, in particolare per garantire la disciplina di bilancio e la partecipazione al finanziamento; d) la sorveglianza e la valutazione. Articolo 5 Programmi di orientamento pluriennali per le flotte da pesca 1. In base agli obiettivi e alle modalità di ristrutturazione del settore della pesca, stabiliti dal Consiglio in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento, la Commissione adotta i programmi di orientamento pluriennali per ogni Stato membro. 2. La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 stabilisce una serie di obiettivi, corredati di un inventario dei mezzi necessari per il loro conseguimento, che consenta di gestire lo sforzo di pesca secondo una prospettiva globale e duratura. 3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 1° gennaio 2001 le informazioni di cui all'allegato II, che servono ad elaborare i programmi di orientamento pluriennali per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006. Articolo 6 Controllo dei programmi di orientamento pluriennali 1. Per consentire il controllo dei progressi realizzati nell'attuare i programmi di orientamento pluriennali gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1° aprile, un documento di sintesi sullo stato d'avanzamento del proprio programma di orientamento pluriennale. Nei tre mesi successivi a tale scadenza, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione dei programmi di orientamento pluriennali nell'insieme degli Stati membri. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative alle caratteristiche fisiche delle navi da pesca e al controllo dello sforzo di pesca per segmento della flotta e per zona di pesca, in particolare con riferimento all'evoluzione delle capacità e delle corrispondenti attività di pesca, conformemente alle procedure di cui ai regolamenti (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (5), e (CE) n. 2091/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla segmentazione della flotta peschereccia comunitaria e allo sforzo di pesca nell'ambito dei programmi d'orientamento pluriennali (6). 3. Di propria iniziativa, o su richiesta dello Stato membro interessato, oppure in applicazione delle disposizioni previste dai programmi di orientamento pluriennali, la Commissione può riesaminare e adeguare ciascun programma di orientamento pluriennale. 4. La Commissione decide in merito all'approvazione degli adeguamenti di cui al paragrafo 3 secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli Stati membri si attengono alle disposizioni dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2847/93. TITOLO II ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI ORIENTAMENTO PLURIENNALI PER LE FLOTTE DA PESCA Articolo 7 Rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca 1. Il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da pesca sono organizzati secondo le modalità di cui al presente articolo e agli articoli da 8 a 13. a) Ogni Stato membro presenta alla Commissione, per approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92, un regime permanente di controllo del rinnovo della flotta. Tale regime deve garantire che la capacità di pesca sia mantenuta o, se del caso, gradualmente ridotta, fino al raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali stabiliti dal programma di orientamento pluriennale. b) Il regime comprende misure che consentano: i) di determinare, per ogni entrata di nuova capacità nella flotta, la corrispondente capacità da ritirare a titolo definitivo; l'ammodernamento che comporta un aumento della capacità è assimilato ad una nuova capacità; ii) di garantire che ogni decisione con la quale si autorizzi la costruzione o l'ammodernamento di una nave da pesca, compresa la sostituzione di navi perse a causa di incidenti o naufragi, non determini un aumento dello sforzo di pesca; iii) di garantire che per il segmento delle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a dodici metri, escluse quelle da traino, le decisioni che autorizzano la costruzione o l'ammodernamento non determinino un aumento della capacità aggregata di tale segmento. c) Gli indicatori quantificati relativi alla flotta da pesca che figurano nei piani, come previsto all'allegato I, punto 2, lettera d), devono essere stabiliti conformemente al regime. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le navi ritirate siano dichiarate radiate dai registri d'immatricolazione delle navi da pesca e dallo schedario comunitario delle navi da pesca. Essi provvedono inoltre affinché le navi dichiarate radiate siano definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque comunitarie. La capacità ritirata correlativamente all'entrata di una nuova capacità ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto i) non può essere trasferita né verso un altro Stato membro, né verso un paese terzo. Articolo 8 Adeguamento dello sforzo di pesca 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per adeguare lo sforzo di pesca in modo che siano conseguiti gli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali di cui all'articolo 5. Ove necessario gli Stati membri adottano misure di arresto definitivo o di limitazione delle attività di pesca delle navi, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'allegato III. 2. Le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono concernere esclusivamente navi di età superiore ai quindici anni. Possono comprendere in particolare: a) la demolizione della nave; b) il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo, previo accordo delle autorità competenti dello stesso, purché tale trasferimento non contravvenga al diritto internazionale e non arrechi pregiudizio alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche o ad altri obiettivi della politica comune della pesca; in tale contesto, l'aiuto pubblico può essere escluso per il trasferimento verso determinati paesi terzi; a tal fine gli Stati membri indicano, nei piani di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, l'elenco dei paesi terzi nei quali prevedono di trasferire navi da pesca; c) l'assegnazione definitiva della nave di cui trattasi, nelle acque della Comunità, a fini diversi dalla pesca. La capacità delle navi che formano oggetto di una misura di arresto definitivo dell'attività ai sensi del presente paragrafo non può essere in alcun caso sostituita. Alle navi di cui trattasi si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma. 3. Gli aiuti pubblici all'arresto definitivo versati ai beneficiari non possono oltrepassare gli importi seguenti: a) premi per la demolizione i) navi di quindici anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato IV; ii) navi di età compresa tra quindici e ventinove anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti dell'1,5 % per ogni anno in più rispetto ai quindici anni; iii) navi di trent'anni e più: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti del 22,5 %; b) premi per trasferimento definitivo verso un paese terzo: importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 50 %; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 25 TSL o 27 GT, oppure di età superiore a trent'anni, salvo ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma; c) premi per altri casi di arresto definitivo dell'attività di pesca: importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 50 %; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 25 TSL o 27 GT, salvo ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma. In deroga alle lettere b) e c), qualora la nave venga definitivamente destinata alla conservazione del patrimonio storico nel territorio di uno Stato membro, ad attività di ricerca alieutica svolte da organismi pubblici o parapubblici sotto bandiera di uno Stato membro, oppure al controllo delle attività di pesca, in particolare da parte di un paese terzo, l'aiuto pubblico è concesso conformemente alle condizioni di cui alla lettera a). 4. Fermo restando l'articolo 17, le misure di limitazione delle attività di pesca possono consistere anche nel limitare i giorni di pesca o i giorni in mare autorizzati per un determinato periodo. Queste misure non possono essere connesse ad aiuti pubblici. Articolo 9 Società miste 1. Un premio complementare al premio per il trasferimento definitivo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), può essere concesso per la realizzazione di un progetto di società commerciale con uno o più soci del paese terzo di immatricolazione della nave, in appresso denominata «società mista». 2. Oltre alle condizioni previste dall'articolo 8 e dall'allegato III per la concessione di un premio per il trasferimento definitivo, si applicano le condizioni seguenti: a) creazione e registrazione, conformemente alla legislazione del paese terzo, di una società commerciale, o assunzione di partecipazione nel capitale sociale di una società già registrata, il cui oggetto sia un'attività commerciale nel settore della pesca in acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione del paese terzo; la partecipazione del socio comunitario dev'essere significativa e, di norma, compresa tra il 25 % e il 75 % del capitale sociale; almeno la metà dell'importo del premio complementare di cui al paragrafo 1 dev'essere conferita quale investimento liquido al capitale sociale della società mista; b) trasferimento della proprietà della nave esportata alla società mista nel paese terzo; per un periodo di cinque anni la nave non può essere utilizzata per attività diverse da quelle autorizzate dalle autorità competenti del paese terzo, né da altri armatori. 3. I premi complementari per la costituzione di società miste sono concessi secondo le seguenti modalità: a) qualora con il paese terzo interessato esista un accordo di pesca che contempli l'ipotesi della costituzione di società miste, l'importo del premio complementare non può superare il 60 % dell'importo massimo del premio per il trasferimento definitivo di cui al paragrafo 1; l'intero ammontare del premio complementare è imputato al bilancio della Comunità europea, ma non rientra tra i mezzi finanziari di cui all'articolo 2; b) in assenza di un accordo di pesca con il paese terzo interessato, o di una decisione del Consiglio che autorizzi la Commissione a negoziare un tale accordo, l'importo del premio complementare non può superare il 30 % dell'importo massimo del premio per il trasferimento definitivo di cui al paragrafo 1; diversamente da quanto previsto alla lettera a), il premio complementare è cofinanziato dal bilancio della Comunità europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 2; c) qualora esista un accordo di pesca con il paese terzo interessato che non contempli l'ipotesi della costituzione di società miste, la concessione di premi complementari è sospesa fino al momento in cui tale accordo non venga modificato in modo da prevedere la costituzione di società miste; a partire da tale momento si applicano le modalità di cui alla lettera a); se l'accordo di pesca non viene modificato nel senso di cui sopra entro diciotto mesi dalla presentazione della domanda di premio complementare, si applicano le modalità di cui alla lettera b); d) qualora, pur in assenza di un accordo di pesca con il paese terzo interessato, esista una decisione del Consiglio in virtù della quale la Commissione sia autorizzata a negoziare un accordo di pesca che contempli l'ipotesi della costituzione di società miste, la concessione di premi complementari è sospesa fino al momento in cui tale accordo venga concluso; a partire da tale momento si applicano le modalità di cui alla lettera a); se l'accordo di pesca non è concluso entro diciotto mesi dalla presentazione della domanda di premio complementare, si applicano le modalità di cui alla lettera b). 4. L'autorità di gestione versa al richiedente il 50 % dell'importo del premio complementare al momento del conferimento della nave alla società mista, previa presentazione della prova che il richiedente ha costituito una garanzia bancaria di importo pari a tale versamento iniziale, aumentato del 5 %. 5. Per cinque anni consecutivi a partire dalla data di costituzione della società mista o di assunzione di una participazione da parte del socio comunitario nel capitale della società, il richiedente presenta annualmente all'autorità di gestione una relazione sull'esecuzione del piano di attività, corredata del bilancio e dello stato patrimoniale della società stessa. L'autorità di gestione trasmette la relazione alla Commissione per informazione. Il saldo del premio complementare è versato al richiedente dopo due anni di attività e dopo che siano pervenute le prime due relazioni. La garanzia è svincolata, se tutte le condizioni sono soddisfatte, al momento dell'approvazione della quinta relazione. 6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. . . . [generale dei Fondi]. Articolo 10 Aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi 1. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e per l'ammodernamento delle navi sono autorizzati soltanto qualora siano rispettate le condizioni seguenti e quelle di cui all'allegato III: a) se gli obiettivi globali annuali del programma di orientamento pluriennale sono rispettati, e nei segmenti in cui gli obiettivi annuali sono anche rispettati, uno Stato membro può concedere un aiuto pubblico all'entrata di una nuova capacità di pesca, purché, per ogni singolo progetto, la capacità ritirata correlativamente all'entrata della nuova capacità superi almeno del 30 % quest'ultima, in termini sia di stazza che di potenza; b) se gli obiettivi annuali nel segmento del programma di orientamento pluriennale comprendente le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a dodici metri, escluse quelle da traino, sono rispettati, uno Stato membro può concedere aiuti pubblici all'entrata di nuove capacità di pesca in tale segmento, purché le capacità ritirate, contabilizzate in modo aggregato, siano almeno pari alle nuove capacità, in termini sia di stazza che di potenza. Può essere in particolare considerato alla stregua di nuove capacità di pesca l'ammodernamento di navi destinato a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro e/o la qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo. 2. Le spese ammissibili a titolo degli aiuti pubblici di cui al paragrafo 1 non possono superare gli importi seguenti: a) costruzione di navi da pesca: massimali di cui alla tabella 1 dell'allegato IV, aumentati del 92,5 %; tuttavia, per le navi il cui scafo non è né in acciaio, né in fibra di vetro, il coefficiente d'aumento è del 37,5 %; b) ammodernamento di navi da pesca, compreso, ove del caso, il costo della nuova misurazione della stazza conformemente all'allegato I della Convenzione del 1969 (7): 50 % delle spese ammissibili a titolo degli aiuti per la costruzione di cui alla lettera a). 3. Nessun aiuto pubblico può essere concesso per la capacità ritirata correlativamente all'entrata di una nuova capacità. Articolo 11 Disposizioni comuni relative alle flotte da pesca 1. L'aiuto pubblico per il rinnovo della flotta da pesca e per l'ammodernamento delle navi e la concessione di licenze per l'entrata di nuove navi non sono ammessi se, entro i termini previsti, lo Stato membro: a) non ha comunicato le informazioni di cui all'articolo 6; b) non ha adottato adeguate misure per conformarsi al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (8); c) non ha adottato adeguate misure, necessarie per conformarsi agli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali, provvedendo a predisporre e ad applicare il regime di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a). 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare le opportune misure tra cui, in particolare: a) adeguare, sulla base delle informazioni disponibili, gli obiettivi di capacità del programma di orientamento pluriennale, b) sospendere la presentazione, nei paesi terzi, di domande di licenze nell'ambito degli accordi di pesca con tali paesi, per i quali il bilancio comunitario prevede un contributo finanziario. 3. In ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta, si applicano le disposizioni seguenti: a) nei cinque anni successivi alla concessione di un aiuto pubblico per la costruzione di una nave, gli aiuti all'ammodernamento della stessa non sono ammissibili; b) i premi all'arresto definitivo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 e i premi complementari per la costituzione di società miste ai sensi dell'articolo 9 non sono cumulabili con un altro aiuto comunitario concesso in applicazione del presente regolamento o dei regolamenti (CEE) n. 2908/83 (9), (CEE) n. 4028/86 (10) e (CE) n. 3699/93; tali premi sono diminuiti: i) di una parte dell'importo precedentemente riscosso, in caso di aiuto per l'ammodernamento e/o di premio ad un'associazione temporanea di imprese; tale parte è calcolata pro rata temporis del periodo di cinque anni precedente l'arresto definitivo o la costituzione della società mista; ii) dell'intero importo precedentemente riscosso, in caso di aiuto all'arresto temporaneo dell'attività ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 3699/93, versato nei due anni che hanno preceduto l'arresto definitivo o la costituzione della società mista. Articolo 12 Piccola pesca costiera 1. Ai fini del presente articolo, per «piccola pesca costiera» si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a dodici metri, escluse quelle da traino. 2. Ferme restando le altre misure previste dal presente o da altri regolamenti, gli Stati membri possono adottare, a norma del presente articolo, provvedimenti complementari alle misure volte a migliorare le condizioni di esercizio della piccola pesca costiera. 3. Qualora un gruppo composto da proprietari di navi o da nuclei familiari di pescatori attivi nel settore della piccola pesca costiera realizzi, in un ambito consorziale, un progetto collettivo integrato riguardante il miglioramento strutturale dell'attività di pesca, ai partecipanti può essere concesso un premio forfettario globale, cofinanziato dallo SFOP o dal FEAOG garanzia, fermi restando gli altri aiuti previsti dal presente regolamento o dagli altri regolamenti relativi ai Fondi strutturali. 4. L'ammontare massimo del premio forfettario globale è limitato a 150 000 EUR per progetto collettivo integrato. L'autorità di gestione adegua l'ammontare del premio effettivamente versato e la ripartizione tra i beneficiari in funzione della portata del progetto e dell'impegno finanziario assunto da ciascun partecipante. Articolo 13 Misure di carattere socioeconomico 1. Ai fini del presente articolo, per «pescatore» si intende qualsiasi persona che eserciti la propria attività professionale principale a bordo di una nave da pesca marittima in attività. 2. Gli Stati membri possono adottare, a favore dei pescatori, misure di carattere socioeconomico connesse alle misure di ristrutturazione del settore della pesca ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92. 3. Il contributo finanziario dello SFOP o del FEAOG garanzia può intervenire soltanto con riguardo alle misure seguenti: a) cofinanziamento di regimi nazionali di aiuto al prepensionamento dei pescatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) al momento dell'arresto definitivo delle attività della nave l'età dei beneficiari della misura non deve essere inferiore di oltre 10 anni all'età pensionabile a norma della legislazione vigente nello Stato membro, oppure i beneficiari hanno almeno 55 anni di età; ii) i beneficiari dimostrano di esercitare da almeno 10 anni la professione di pescatore. I contributi al regime normale di pensionamento dei pescatori durante il periodo di prepensionamento non sono tuttavia ammissibili alla partecipazione finanziaria dello SFOP o del FEAOG garanzia. In ciascuno Stato membro e per tutto il periodo di programmazione, il numero di beneficiari non può essere superiore al numero di posti di lavoro soppressi a bordo di navi da pesca a motivo dell'arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 8; b) concessione di premi forfettari individuali ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno sei mesi la professione di pescatore, sulla base di un costo ammissibile limitato a 10 000 EUR per singolo beneficiario e a condizione che la nave de pesca sulla quale sono imbarcati i beneficiari della misura sia oggetto di un arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 8; c) concessione di premi forfettari individuali non rinnovabili ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno sei mesi la professione di pescatore, in previsione della loro riconversione o della diversificazione delle loro attività, fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di un piano sociale individuale o collettivo, sulla base di un costo ammissibile limitato a 50 000 EUR per singolo beneficiario; uno stesso pescatore può cumulare tale premio con quello di cui alla lettera b); l'autorità di gestione adegua l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di riconversione e di diversificazione e dell'impegno finanziario assunto dal beneficiario. 4. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie: a) affinché i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera a) abbandonino definitivamente la professione di pescatore; b) affinché uno stesso pescatore non possa cumulare i benefici della misura di cui al paragrafo 3, lettera a) e di una delle misure di cui al paragrafo 3, lettere b) e c); c) affinché il premio di cui al paragrafo 3, lettera b) sia rimborsato pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che sia trascorso un anno dal versamento del premio a suo favore; d) affinché il premio di cui al paragrafo 3, lettera c) sia rimborsato pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che siano trascorsi cinque anni dal versamento del premio a suo favore; e) per accertare che i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera c) esercitino effettivamente una nuova attività. TITOLO III PROTEZIONE DELLE RISORSE ALIEUTICHE DELLE ZONE MARINE COSTIERE, ACQUACOLTURA, ATTREZZATURA DEI PORTI DI PESCA, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE Articolo 14 Settori interessati 1. Gli Stati membri possono adottare, secondo le condizioni stabilite all'allegato III, misure volte ad incentivare gli investimenti materiali nei seguenti settori: a) protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere, b) acquacoltura, c) attrezzatura dei porti di pesca, d) trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 2. Il contributo dello SFOP o del FEAOG garanzia può essere concesso soltanto ai progetti che: a) contribuiscono a rendere duraturo l'effetto economico del previsto miglioramento strutturale; b) offrono garanzie sufficienti circa la loro validità tecnica ed economica; c) evitano gli effetti negativi, in particolare il rischio di creazione di capacità di produzione eccedentarie; d) privilegiano un'ottica che tenga conto degli interessi dell'intero settore. TITOLO IV ALTRE MISURE Articolo 15 Promozione e ricerca di nuovi sbocchi 1. Gli Stati membri possono adottare, alle condizioni di cui all'allegato III, misure a favore di iniziative collettive di promozione e di ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed in particolare di: a) operazioni di certificazione della qualità, di etichettatura, di razionalizzazione delle denominazioni e di normalizzazione dei prodotti, b) campagne di promozione, comprese quelle destinate a valorizzare la qualità, c) indagini ed iniziative di tipo sperimentale in materia di consumo, d) organizzazione e partecipazione a fiere, saloni ed esposizioni, e) organizzazione di missioni di studio o commerciali, f) studi di mercato e sondaggi, compresi quelli aventi per oggetto le prospettive di commercializzazione di prodotti comunitari in paesi terzi, g) campagne di miglioramento delle condizioni di commercializzazione, h) consulenze e assistenza in materia di vendita, nonché servizi a favore di grossisti e dettaglianti. 2. Sono privilegiate le azioni: a) volte a garantire lo smaltimento di specie eccedentarie o insufficientemente sfruttate; b) realizzate da organizzazioni che hanno beneficiato di un riconoscimento ufficiale ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92; c) volte a promuovere una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; d) volte a promuovere i prodotti ottenuti secondo metodi rispettosi dell'ambiente. 3. Le misure non possono essere orientate in funzione di determinate marche commerciali e non possono riferirsi ad alcun paese o zona geografica particolare, salvo nel caso specifico in cui il riconoscimento ufficiale dell'origine geografica di un prodotto o di un processo di produzione sia concesso a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (11). Il riferimento è ammesso unicamente a decorrere dalla data in cui la denominazione è iscritta nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92. Articolo 16 Azioni realizzate dagli operatori del settore 1. Gli Stati membri possono incentivare la costituzione ed agevolre il funzionamento delle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 3759/92. a) Un aiuto può essere concesso, nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, alle organizzazioni di produttori costituite dopo il 1° gennaio 2000. L'importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente: i) il 3 %, il 2 % e l'1 % del valore della produzione commercializzata nell'ambito dell'organizzazione di produttori; ii) il 60 %, il 40 % e il 20 % delle spese di gestione dell'organizzazione di produttori. b) Fermi restando gli aiuti di cui alla lettera a), un aiuto può essere concesso alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92, nei tre anni successivi alla data di tale riconoscimento specifico, per agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione della produzione. L'importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente: i) il 3 %, il 2 % e l'1 % del valore della produzione dei prodotti interessati dal piano e commercializzati dall'organizzazione di produttori beneficiaria; ii) il 60 %, il 50 % e il 40 % delle spese destinate dall'organizzazione all'attuazione del piano. c) Gli aiuti di cui alle lettere a) e b) sono versati ai beneficiari finali nell'anno che segue quello per il quale l'aiuto è stato concesso e al più tardi il 31 dicembre 2008. 2. Gli Stati membri possono incentivare azioni di interesse collettivo di durata limitata, che esulino dalle normali iniziative delle imprese private, realizzate con la fattiva partecipazione di addetti del settore e tali da contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Le azioni ammissibili riguardano in particolare gli aspetti seguenti: a) gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zona di pesca e gestione dei contingenti; b) gestione dello sforzo di pesca; c) promozione dell'uso di attrezzi o metodi che l'autorità di gestione riconosce come più selettivi; d) applicazione di misure tecniche di conservazione delle risorse; e) attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo; f) eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei; g) raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura, ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere; h) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione, ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale; i) costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; j) accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra; k) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale. Le spese riconducibili al normale svolgimento del processo produttivo nelle aziende non sono ammissibili ai fini del presente paragrafo. 3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. . . . [generale dei Fondi]. Articolo 17 Arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie 1. Gli Stati membri possono concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l'arresto temporaneo delle attività, ove ricorrano le circostanze seguenti: a) evento non prevedibile dovuto segnatamente a cause biologiche; l'indennità è concessa per un massimo di due mesi all'anno; l'autorità di gestione comunica previamente alla Commissione le pertinenti motivazioni scientifiche; b) mancato rinnovo di un accordo di pesca, per le flotte comunitarie la cui attività dipende da tale accordo; l'indennità è concessa per sei mesi al massimo; può essere prorogata per altri sei mesi, a condizione che sia attuato un piano di riconversione della flotta interessata, approvato dalla Commissione; c) attuazione di un piano per il recupero di una risorsa che rischia di esaurirsi, deciso dalla Commissione o da uno Stato membro; l'indennità è concessa per due anni al massimo, con possibilità di proroga per un altro anno; l'indennità può essere estesa, per la stessa durata, all'industria di trasformazione il cui approvvigionamento dipenda dalla risorsa che forma oggetto del piano di recupero; prima di dare avvio al piano di recupero, l'autorità di gestione comunica alla Commissione le pertinenti motivazioni scientifiche ed economiche; la Commissione consulta quanto prima il comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3760/92 ed inoltra senza indugio il relativo parere all'autorità di gestione. 2. Gli Stati membri possono accordare una compensazione finanziaria ai pescatori e ai proprietari di navi in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca a seguito di una decisione del Consiglio; il pagamento di tale aiuto, destinato a finanziare l'adeguamento tecnico, è limitato a sei mesi. 3. Il contributo finanziario dello SFOP e del FEAOG garanzia alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non può eccedere, per ciascuno Stato membro e per tutti i programmi dell'intero periodo 2000-2006, il maggiore dei due limiti seguenti: un milione di EUR o il 3 % del contributo finanziario comunitario assegnato al settore nello Stato membro di cui trattasi. L'autorità di gestione adegua l'ammontare individuale effettivo delle indennità e delle compensazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 tenendo conto dei pertinenti parametri, quali ad esempio il danno realmente subito, l'intensità dello sforzo di riconversione, la portata del piano di recupero e l'impegno richiesto dall'adeguamento tecnico. 4. Le misure adottate in applicazione del presente articolo non possono essere in nessun caso considerate un contributo al conseguimento degli obiettivi del programma di orientamento pluriennale di cui all'articolo 5, né motivate da un periodico arresto stagionale connesso alla normale gestione corrente delle attività di pesca. Articolo 18 Azioni innovative e di assistenza tecnica 1. Gli Stati membri prevedono, nei piani di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, i mezzi finanziari necessari all'esecuzione di studi, progetti pilota e dimostrativi ed azioni di formazione, assistenza tecnica, scambio di esperienze e pubblicità, connessi alla preparazione, all'attuazione, al controllo, alla valutazione o all'adeguamento dei programmi operativi e dei documenti unici di programmazione. 2. Per progetto pilota si intende un progetto realizzato da un operatore economico o da un organismo scientifico e destinato a dimostrare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l'affidabilità tecnica e/o l'interesse economico di una tecnologia innovatrice, allo scopo di acquisire, e successivamente diffondere, conoscenze tecniche e/o economiche relative alla tecnologia sperimentata. Ad esso è sempre associata una forma di controllo scientifico di intensità e durata sufficienti per consentire il raggiungimento di risultati significativi; forma inoltre obbligatoriamente oggetto di relazioni scientifiche da presentare all'autorità di gestione. Quest'ultima trasmette senza indugio tali relazioni alla Commissione, per informazione. I progetti di pesca sperimentale possono essere presi in considerazione a questo titolo, purché siano connessi ad un obiettivo di conservazione delle risorse alieutiche e prevedano l'impiego di tecniche più selettive. 3. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono concernere, in particolare, gli aspetti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, a condizione che siano realizzate su iniziativa di organismi pubblici o parapubblici o di altri organismi a tal fine designati dall'autorità di gestione. Esse possono altresì comprendere la costruzione o la trasformazione di navi, a condizione che queste ultime siano esclusivamente destinate ad attività di ricerca alieutica svolte da organismi pubblici o parapubblici, sotto bandiera di uno Stato membro. 4. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono inoltre riguardare la promozione delle pari opportunità occupazionali tra uomini e donne che operano nel settore. TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI FINANZIARIE Articolo 19 Rispetto delle condizioni d'intervento L'autorità di gestione provvede affinché siano rispettate le condizioni specifiche d'intervento di cui all'allegato III. Essa accerta altresì la capacità tecnica dei beneficiari e la solidità economica delle imprese prima della concessione degli aiuti. Articolo 20 Notifica dei regimi di aiuto 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione, a norma degli articoli 92, 93 e 94 del trattato, i regimi di aiuto previsti dai piani di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1. 2. Gli Stati membri possono, nei limiti del campo d'applicazione del presente regolamento, adottare misure complementari di aiuto soggette a condizioni o regole diverse da quelle stabilite dal presente regolamento, oppure concernenti un importo superiore ai massimali di cui all'allegato IV, purché siano conformi agli articoli 92, 93 e 94 del trattato. Articolo 21 Conversione monetaria Per gli Stati membri che non fanno parte della «zona euro», gli importi in euro fissati dal presente regolamento sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Il tasso di conversione è quello vigente il 1° gennaio dell'anno in cui l'autorità di gestione decide la concessione dei premi o degli aiuti. Articolo 22 Disposizioni specifiche relative alle azioni cofinanziate dal FEAOG garanzia 1. Il sostegno comunitario a favore delle azioni cofinanziate dal FEAOG garanzia è soggetto a una pianificazione e a una contabilità finanziaria su base annua. La pianificazione finanziaria rientra nell'ambito della programmazione. 2. La Commissione stabilisce la dotazione iniziale assegnata agli Stati membri, ripartita su base annua, in funzione di criteri oggettivi e tenendo conto delle situazioni particolari, delle esigenze e dell'entità dell'impegno richiesto, in particolare con riguardo alla ristrutturazione della flotta. 3. La dotazione iniziale è adeguata in considerazione delle spese effettivamente sostenute e delle previsioni di spesa rivedute sottoposte dagli Stati membri, tenuto conto degli obiettivi dei programmi e della disponibilità di risorse, rispettando l'intensità dell'aiuto stabilita dal presente regolamento. 4. La partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni cofinanziate dal FEAOG garanzia è conforme ai principi definiti agli articoli 28, 29, 37 e 38 del regolamento (CE) n. . . . [generale dei Fondi]. Tuttavia, a) la partecipazione della Comunità ammonta al massimo al 50 % del costo totale ammissibile e, di norma, almeno al 25 % della spesa pubblica ammissibile; b) si applicano i tassi di cui all'articolo 28, paragrafo 4, lettera a), punti ii) e iii) e lettera b), punti ii) e iii) del regolamento (CE) n. . . . [generale dei Fondi]. 5. Ai pagamenti si applica il disposto dell'articolo 31, paragrafo 1, quinto comma del regolamento (CE) n. . . . [generale dei Fondi]. 6. Il contributo finanziario del FEAOG garanzia può assumere la forma di anticipi per la realizzazione del programma o di pagamenti riferiti alle spese effettivamente sostenute. Articolo 23 Modalità d'applicazione La forma dei consuntivi di spesa e delle relazioni annuali di esecuzione è stabilita dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. . . . [generale dei Fondi]. Articolo 24 Disposizioni transitorie Sono abrogati, con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 2000: - il regolamento (CE) n. 3699/93; - l'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 e l'articolo 7b del regolamento (CEE) n. 3759/92; - il regolamento (CEE) n. 3140/82 (12). Tuttavia, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi agli aiuti, alle azioni e ai progetti approvati fino al 31 dicembre 1999. I riferimenti ai regolamenti e agli articoli abrogati si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 25 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1). (2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/97 (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 1). (3) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15). (4) GU L 386 del 31.12.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 25/97 (GU L 6 del 10.1.1997, pag. 7). (5) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27. (6) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 36. (7) Convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi, firmata a Londra nel 1969 sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI). (8) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11). (9) Regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquicoltura (GU L 290 del 22.10.1983, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3733/85 (GU L 361 del 31.12.1985, pag. 78). (10) Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU L 376 del 31.12.1986, pag. 7). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3946/92 (GU L 401 del 31.12.1992, pag. 1). (11) GU L 208 del 27.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 (GU L 156 del 13.6.1997, pag. 1). (12) Regolamento (CEE) n. 3140/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla concessione e al finanziamento degli aiuti accordati dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca (GU L 331 del 26.11.1982, pag. 7). ALLEGATO I CONTENUTO DEI PIANI 1. Descrizione quantificata della situazione attuale per ciascuno dei settori di cui ai titoli II, III e IV a) Aspetti positivi e carenze. b) Bilancio delle azioni realizzate ed impatto delle risorse finanziarie mobilitate nel corso degli anni precedenti. c) Necessità del settore, in particolare per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal programma di orientamento pluriennale delle flotte. 2. Strategia di ristrutturazione del settore a) Risultati delle consultazioni e delle misure adottate per associare, ai livelli appropriati, le autorità e gli organismi competenti, nonché le parti socioeconomiche. b) Obiettivi i) obiettivi generali nell'ambito della politica comune della pesca; ii) aspetti giudicati prioritari; iii) obiettivi specifici per ciascun settore d'intervento (quantificati se possibile). c) Dimostrazione che gli aiuti pubblici sono necessari al conseguimento degli obiettivi; disposizioni adottate per evitare gli effetti perniciosi, in particolare per quanto attiene ai rischi di un eccesso di capacità del settore. d) Flotta: i) indicatori relativi all'evoluzione della flotta rispetto agli obiettivi del programma di orientamento pluriennale; ii) tecniche e attrezzi da pesca da privilegiare in caso di riconversione delle attività di pesca. e) Impatto previsto (in termini di occupazione, produzione, ecc.). 3. Mezzi previsti per conseguire gli obiettivi a) Misure previste (giuridiche, finanziarie o di altro tipo) in ogni settore per realizzare i progetti, in particolare i regimi di aiuti. b) Tabella finanziaria indicativa relativa all'intero periodo di programmazione, con il riepilogo delle risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o di altro tipo previste per ciascun settore d'intervento. c) Esigenze in termini di studi, progetti pilota e dimostrativi, azioni di formazione, assistenza tecnica e pubblicità connessi alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza, alla valutazione o all'adeguamento delle misure in questione. 4. Realizzazione a) Autorità di gestione designata dallo Stato membro. b) Disposizioni adottate per garantire un'attuazione efficace e adeguata, anche in materia di sorveglianza e valutazione; definizione degli indicatori quantificati. c) Disposizioni relative ai controlli, alle sanzioni e alle misure di pubblicità. d) Flotta: i) metodi previsti per seguire l'evoluzione delle risorse alieutiche, in particolare di quelle a rischio; ii) per gli attrezzi fissi, sistemi di sorveglianza dello sforzo di pesca, comprese le variazioni del numero e della dimensione degli attrezzi. ALLEGATO II CONTENUTO MINIMO DEI PROGRAMMI DI ORIENTAMENTO PLURIENNALI RELATIVI ALLA FLOTTA DA PESCA PER IL PERIODO 2002-2006 1. Aggiornamento della descrizione della situazione prevista nell'allegato I L'aggiornamento consiste nell'indicare l'evoluzione della situazione della pesca, della flotta e dell'occupazione nel settore dopo la data di presentazione dei documenti di programmazione di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1. 2. Risultati del programma precedente a) Indicare e commentare i tassi di realizzazione degli obiettivi stabiliti dai programmi 1997-2001. b) Analizzare le condizioni generali amministrative e socioeconomiche dell'applicazione del programma ed in particolare, se del caso, dell'applicazione delle misure volte a ridurre l'attività di pesca. c) Precisare e commentare, per ogni segmento della flotta, i mezzi finanziari comunitari, nazionali e regionali che sono stati impiegati per conseguire i risultati riscontrati. 3. Nuovi orientamenti In funzione degli elementi di risposta forniti ai punti 1 e 2, indicare gli orientamenti che sarebbe auspicabile adottare per i vari segmenti della flotta nel periodo 2002-2006, in particolare nell'ambito delle due azioni seguenti. a) Rinnovo della flotta: criteri per i movimenti di entrata nella flotta e di uscita dalla stessa per ogni segmento e mezzi finanziari richiesti. Disposizioni giuridiche o amministrative per il controllo, da parte dello Stato membro, dei movimenti di entrata e di uscita delle navi della propria flotta. Sistema adottato dallo Stato membro per garantire che, nei vari segmenti della flotta, gli aiuti pubblici concessi per le iniziative di rinnovo e di adeguamento dello sforzo di pesca non ostacolino il conseguimento degli obiettivi dei programmi. b) Adeguamento dello sforzo di pesca: evoluzione auspicabile dello sforzo di pesca per ogni segmento fino al 31 dicembre 2006, espressa in funzione degli obiettivi stabiliti per ciascun segmento per il 31 dicembre 2001. Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative associate. Regimi di gestione dell'attività di pesca. Consistenza dei mezzi amministrativi e finanziari necessari per conseguire i nuovi obiettivi stabiliti. ALLEGATO III CONDIZIONI SPECIFICHE E CRITERI D'INTERVENTO 1. Attuazione dei programmi di orientamento pluriennali (titolo II) 1.0. Età delle navi Ai fini del presente regolamento, l'età di una nave è un numero intero definito come la differenza tra l'anno in cui l'autorità di gestione ha deciso la concessione di un premio o di un aiuto e l'anno di costruzione della nave (o, in mancanza di quest'ultimo, l'anno di entrata in servizio). 1.1. Arresto definitivo (articolo 8, paragrafo 2) a) L'arresto definitivo può riguardare solamente navi che abbiano esercitato l'attività di pesca per almeno settantacinque giorni di mare in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di richiesta di arresto definitivo oppure, eventualmente, per almeno l'80 % del numero di giorni in mare consentiti dalla normativa nazionale in vigore per la nave in questione. Nel mar Baltico, la cifra di settantacinque giorni è ridotta a sessanta giorni per le navi immatricolate nei porti situati a nord di 59° 30' N. b) Devono essere rispettate le seguenti condizioni: i) prima dell'arresto definitivo, la nave deve essere iscritta nel registro comunitario delle navi da pesca; ii) al momento della decisione relativa alla concessione del premio, la nave deve essere operativa; iii) dopo l'arresto definitivo, la licenza di pesca deve essere annullata e la nave deve essere dichiarata definitivamente radiata dal registro comunitario; iv) in caso di trasferimento definitivo verso un paese terzo, la nave deve essere immediatamente iscritta nel registro del paese terzo ed è soggetta a un divieto definitivo di ritorno nelle acque comunitarie. c) In caso di perdita della nave nel periodo compreso tra la decisione relativa alla concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, l'autorità di gestione effettua una rettifica finanziaria corrispondente all'indennizzo versato dall'assicurazione. d) Una nave che venga trasferita in un paese terzo ai fini della sostituzione di una nave sinistrata in una società mista ai sensi dell'articolo 9 non può beneficiare di aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 8. 1.2. Società miste (articolo 9) a) Oltre alle condizioni richieste per il trasferimento definitivo di una nave verso un paese terzo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) e del punto 1.1 del presente allegato, la nave deve soddisfare le seguenti condizioni: i) essere in attività, almeno da cinque anni, sotto bandiera di uno Stato membro della Comunità, nelle acque comunitarie e/o nelle acque di un paese terzo che abbia concluso un accordo di pesca con la Comunità; ii) essere dotata, entro sei mesi a decorrere dalla decisione relativa alla concessione del premio complementare, di attrezzature tecniche che permettano di operare nelle acque del paese terzo alle condizioni indicate nell'autorizzazione a svolgere attività di pesca rilasciata dalle autorità del paese terzo; essere conforme ai requisiti comunitari in materia di sicurezza e adeguatamente assicurata, come stabilito dall'autorità di gestione. b) All'atto della presentazione di una domanda di premio complementare, il beneficiario deve fornire all'autorità di gestione i seguenti ragguagli: i) descrizione della nave, che indichi in particolare il numero interno, l'immatricolazione, la stazza e la potenza, nonché l'anno di entrata in servizio; ii) relativamente agli ultimi cinque anni: servizio e attività della nave (e condizioni per l'esercizio dell'attività); indicazioni delle zone di pesca (acque comunitarie/altre acque); eventuali aiuti ottenuti in precedenza a livello comunitario e/o nazionale o regionale; iii) dimostrazione della redditività economica del progetto, comprendente in particolare - un piano finanziario, che indichi i contributi dei vari azionisti in natura o in liquidità; livello di partecipazione dei partner comunitari o del paese terzo; - un piano di attività per un periodo di almeno cinque anni, che indichi in particolare le previsioni relative alle zone di pesca, alle zone di sbarco e alla destinazione finale delle catture; iv) una copia del contratto di assicurazione. c) Per un periodo di cinque anni a decorrere dal conferimento della nave alla società mista, il beneficiario deve rispettare le seguenti condizioni: i) qualsiasi cambiamento delle condizioni di utilizzo della nave (in particolare un cambiamento di partner, una modifica del capitale sociale della società mista, un cambiamento di bandiera), ferme restando le limitazioni imposte dall'articolo 9, paragrafo 2, è soggetto all'autorizzazione preventiva dell'autorità di gestione; ii) una nave persa a seguito di un naufragio dev'essere sostituita da una nave equivalente entro un anno a decorrere dal pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicurazione in seguito al sinistro. d) Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono soddisfatte al momento della presentazione della domanda di premio complementare, l'aiuto pubblico è limitato al premio per il trasferimento definitivo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b). e) Ferme restando le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 4 e dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. . . . [generale dei Fondi], l'autorità di gestione procede a una rettifica finanziaria nei seguenti casi: i) qualora il beneficiario notifichi all'autorità di gestione un cambiamento delle condizioni di utilizzo tale da determinare l'inosservanza delle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del presente regolamento (comprese le ipotesi di vendita della nave o di ritiro dell'armatore comunitario dalla società mista), si procede a una rettifica finanziaria di entità pari ad una parte dell'importo del premio complementare; tale parte è calcolata pro rata temporis del periodo di cinque anni; ii) qualora, all'atto di un controllo, le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del presente regolamento e alla lettera c) del presente punto non risultino rispettate, si procede a una rettifica finanziaria di entità pari al premio complementare; iii) qualora il beneficiario non presenti le relazioni sull'attività di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del presente regolamento, dopo un'ingiunzione indirizzatagli dall'autorità di gestione, si procede a una rettifica finanziaria di entità pari ad una parte dell'importo del premio complementare, tale parte è calcolata pro rata temporis del periodo di cinque anni; iv) in caso di perdita e mancata sostituzione della nave, si procede a una rettifica finanziaria di entità pari al valore assicurato. 1.3. Rinnovo della flotta (articolo 10) a) Le navi devono essere costruite nel rispetto dei regolamenti e delle direttive vigenti in materia d'igiene e di sicurezza, nonché delle disposizioni comunitarie sulla misurazione delle navi e sul controllo delle attività di pesca. Esse vengono introdotte nell'appropriata sezione dello schedario comunitario. b) Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, il trasferimento della proprietà di una nave da pesca non dà diritto ad un aiuto comunitario. 1.4. Ammodernamento delle navi (articolo 10) a) Le navi devono essere iscritte nello schedario comunitario delle navi da pesca e, in occasione dei lavori di ammodernamento, la loro misurazione dev'essere resa conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2930/86. b) Gli investimenti devono riguardare: i) la razionalizzazione delle operazioni di pesca, in particolare mediante l'impiego di attrezzi e metodi più selettivi, e/o ii) il miglioramento della qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante l'impiego di migliori tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l'applicazione delle disposizioni giuridiche e regolamentari in campo sanitario, e/o iii) il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, la sostituzione degli attrezzi da pesca non è considerata una spesa ammissibile. c) Le operazioni possono riguardare solamente navi con meno di trent'anni. Tale limite di età non si applica agli investimenti di cui alla lettera b), punto iii). 2. Investimenti nei settori di cui al titolo III 2.0. Disposizioni generali a) I progetti concernenti le imprese possono riguardare investimenti materiali destinati alla produzione e alla gestione (costruzione, attrezzatura e ammodernamento degli impianti). b) Il trasferimento di proprietà di beni legati all'attività produttiva non dà diritto ad un aiuto comunitario. 2.1. Protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere Le spese ammissibili al contributo dello SFOP e del FEAOG garanzia riguardano esclusivamente l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a delimitare le zone sottomarine protette, nonché la sorveglianza scientifica dei progetti; questi ultimi devono a) presentare un interesse collettivo; b) essere realizzati da organismi pubblici o parapubblici, da organizzazioni professionali riconosciute o da altri organismi designati a tal fine dall'autorità di gestione; c) non esercitare effetti negativi sull'ambiente marino. Ogni progetto deve prevedere una sorveglianza scientifica dell'azione per un periodo almeno quinquennale, compresa in particolare la valutazione e il controllo dell'evoluzione delle risorse alieutiche della zona marina interessata. Ogni anno l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, per informazione, le relazioni sulla sorveglianza scientifica. 2.2. Acquacoltura a) Ai fini del presente regolamento, per «aquacoltura» si intende l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche (ripopolamento delle acque, nutrimento degli esemplari, difesa dai predatori ecc.) al fine di aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto. b) I responsabili dei progetti di piscicoltura intensiva trasmettono all'autorità di gestione, unitamente alla domanda di aiuto pubblico, le informazioni di cui all'allegato IV della direttiva 85/337/CEE (1). L'autorità di gestione decide se il progetto debba essere oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 della suddetta direttiva. Se l'aiuto pubblico viene concesso, i costi relativi alla raccolta di dati sull'impatto ambientale e gli eventuali costi della valutazione possono beneficiare di un contributo dello SFOP e del FEAOG garanzia. c) Sono ammissibili gli investimenti che riguardano i lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole e sulle imbarcazioni di servizio. d) Sono ammissibili gli investimenti materiali volti a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre i danni all'ambiente. e) In deroga alle disposizioni dell'allegato IV, punto 2.1, tabella 3, gruppo 2, qualora gli investimenti riguardino l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente, la partecipazione dei beneficiari privati (C) può essere limitata al 30 % delle spese ammissibili nelle regioni dell'obiettivo 1 e al 50 % di tali spese nelle altre regioni, invece che al 40 % e al 60 % rispettivamente. 2.3. Attrezzatura dei porti di pesca Gli investimenti devono presentare un interesse per l'intera comunità di pescatori del porto e contribuire allo sviluppo generale dello stesso e al miglioramento dei servizi offerti ai pescatori. Tali investimenti devono riguardare in particolare impianti e attrezzature destinati a a) migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento e di magazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti; b) coadiuvare le attività della navi da pesca (rifornimento di carburante e di ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, manutenzione e riparazione delle navi da pesca); c) sistemare le banchine, nell'intento di migliorare le condizioni di sicurezza al momento dell'imbarco o dello sbarco dei prodotti. Sono ammissibili gli investimenti materiali volti a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e le qualità dei prodotti o a ridurre i danni all'ambiente. 2.4. Trasformazione e commercializzazione a) Ai fini del presente regolamento, per «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e la fase del prodotto finale. b) Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti: i) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e le commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ii) il commercio al dettaglio. Sono ammissibili gli investimenti materiali volti a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e le qualità dei prodotti o a ridurre i danni all'ambiente. c) In deroga alle disposizioni dell'allegato IV, punto 2.1, tabella 3, gruppo 2, qualora gli investimenti riguardino impianti collettivi o tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente, la partecipazione dei beneficiari privati (C) può essere limitata al 30 % delle spese ammissibili nelle regioni dell'obiettivo 1 e al 50 % di tali spese nelle altre regioni, invece che al 40 % e al 60 % rispettivamente. 3. Promozione e ricerca di nuovi sbocchi (articolo 15) a) Le spese ammissibili riguardano in particolare: i) i costi per agenzie pubblicitarie ed altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni, ii) l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni, iii) i costi per la stampa del materiale, per il personale esterno, per i locali ed i veicoli necessari nell'ambito delle azioni condotte. b) Non sono ammissibili i costi di funzionamento a carico del beneficiario (personale, materiale, veicoli, ecc.). (1) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40), modificata da ultimo dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5). ALLEGATO IV MASSIMALI E TASSI D'INTERVENTO 1. Massimali relativi alle flotte da pesca (titolo II) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> A decorrere dal 1° gennaio 2000 per le navi di lunghezza tra perpendicolari superiore a 24 metri, e a decorrere dal 1° gennaio 2004 per tutte le navi, si applica esclusivamente la tabella 1. 2. Tassi d'intervento Per tutte le azioni di cui ai titoli II, III e IV, il contributo comunitario (A), l'intero contributo pubblico (nazionale, regionale e altro) dello Stato membro interessato (B) e, eventualmente, il contributo dei beneficiari privati (C) sono soggetti ai seguenti limiti, espressi in percentuale dei costi ammissibili: Gruppo 1: premi per l'arresto definitivo delle attività (articolo 8), premi complementari per la costituzione di società miste cofinanziati dallo SFOP o dal FEAOG garanzia (articolo 9), piccola pesca costiera (articolo 12), misure di carattere socioeconomico (articolo 13), protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere (articolo 14), attrezzatura dei porti di pesca senza partecipazione di beneficiari privati (articolo 14), promozione e ricerca di nuovi sbocchi senza partecipazione di beneficiari privati (articolo 15), azioni realizzate dagli operatori del settore (articolo 16), premi per l'arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie (articolo 17), azioni innovative e di assistenza tecnica, tranne i progetti pilota (articolo 18). Gruppo 2: rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca (articolo 10). Gruppo 3: acquacoltura (articolo 14), attrezzatura dei porti di pesca con partecipazione di beneficiari privati (articolo 14), trasformazione e commercializzazione (articolo 14), promozione e ricerca di nuovi sbocchi con partecipazione di beneficiari privati (articolo 15). Gruppo 4: progetti pilota (articolo 18). >SPAZIO PER TABELLA> Nel gruppo 1, se del caso, l'autorità di gestione può richiedere una partecipazione finanziaria del settore privato, in particolare per quanto riguarda la protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere o le azioni realizzate dagli operatori del settore. Le spese ammissibili sono ridotte in misura corrispondente. Nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 96/280/CE (1), i tassi (A) dei gruppi 2 e 3 possono essere aumentati in funzione dell'utilizzo di forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 % del costo totale ammissibile. La partecipazione del beneficiario privato è ridotta in misura corrispondente. (1) Raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (96/280/CE) (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).