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Document 51998PC0683

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo ad azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

/* COM/98/0683 def. - CNS 98/0330 */

GU C 32 del 6.2.1999, p. 12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0683

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo ad azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi /* COM/98/0683 def. - CNS 98/0330 */

Gazzetta ufficiale n. C 032 del 06/02/1999 pag. 0012


Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo ad azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

Nella riunione del 23-25 giugno 1997, il Consiglio agricolo ha invitato la Commissione a considerare l'opportunità di istituire un quadro orizzontale di assistenza alle attività di promozione delle esportazioni di prodotti agricoli e a formulare una proposta in tal senso. In occasione del Consiglio agricolo del 22-26 luglio 1998, la Commissione ha annunciato che presenterà una proposta entro la fine del 1998.

La Commissione è consapevole delle sfide che l'agricoltura europea dovrà affrontare nei prossimi anni, come testimoniano le proposte di riforma della PAC da essa presentate. Per raccogliere tali sfide e partecipare in positivo all'evoluzione del mercato mondiale, l'agricoltura europea deve rendersi più competitiva su tale mercato, il che significa esportare sempre più senza restituzioni e, nello stesso tempo, porre l'accento sulla qualità e salubrità dei propri prodotti.

Questo orientamento è stato sottolineato al Consiglio europeo di Lussemburgo nel dicembre 1997, con il riconoscimento della necessità di continuare a sviluppare l'attuale modello di agricoltura europea, cercando nel contempo di migliorare la posizione di concorrenza sia sul piano interno che su quello esterno.

Il settore agroalimentare europeo deve prepararsi a questa evoluzione se non vuole veder declinare la propria posizione sui mercati internazionali. La Comunità può sostenere tale sforzo con un programma di aiuti alle attività di promozione in questo campo.

2. La situazione attuale

A tutt'oggi la Comunità ha condotto campagne di promozione nei paesi terzi in una cerchia molto limitata di settori, segnatamente l'olio d'oliva (tramite il Consiglio oleicolo internazionale) e il lino tessile (per iniziativa diretta della Commissione). Tali campagne hanno dato risultati estremamente soddisfacenti, tanto che il consumo di questi prodotti fuori della Comunità europea è in crescita. Ciò può essere considerato un buon segno per intraprendere attività analoghe anche in altri comparti agricoli.

3. Portata della promozione a livello comunitario

Per quanto spetti in primo luogo ai produttori, al commercio e agli Stati membri promuovere i propri prodotti, anche la Comunità può svolgere un ruolo utilissimo a questo proposito. Basandosi sui principi della sussidiarietà e della complementarità, la promozione comunitaria può aggiungere una "plusvalenza" alle azioni svolte dalle autorità nazionali e dagli operatori economici.

A difesa di una politica comunitaria di promozione delle esportazioni possono essere addotti i seguenti argomenti.

a) In primo luogo, l'azione comunitaria dovrebbe produrre un effetto moltiplicatore, suscettibile di stimolare le iniziative nazionale e le attività private. Inoltre, essa gioverebbe a tutti i paesi produttori, compresi quelli che non dispongono di mezzi finanziari sufficienti per intraprendere azioni di promozione.

In pratica, le iniziative prese a livello comunitario per informare i consumatori e migliorare l'immagine dei prodotti conferirebbero maggiore efficacia all'azione che viene svolta sul piano nazionale e spronerebbero gli Stati membri e le ditte private ad agire in conseguenza. Stando alle informazioni disponibili, nei paesi poco o affatto informati circa i prodotti della Comunità, eventuali iniziative comunitarie volte a far conoscere i prodotti europei (per esempio vini e formaggi) presso i dettaglianti o i consumatori verrebbero accolte assai meglio e avrebbero maggiore impatto rispetto ad azioni isolate provenienti da singoli paesi o ditte.

Occorrono dunque azioni comunitarie che mettano in evidenza le caratteristiche comuni ed europee dei prodotti e, nel contempo, ne valorizzino le peculiarità (condizioni di produzione, metodi di conservazione, modalità di utilizzazione).

b) In secondo luogo, nel rinnovato contesto internazionale caratterizzato da una generale riduzione o abolizione delle restituzioni all'esportazione e da una crescente liberalizzazione degli scambi, l'intervento comunitario può contribuire ad accrescere la competitività dei prodotti europei promuovendone l'immagine e la penetrazione sui mercati internazionali.

La Comunità ha infatti il dovere di aiutare i propri operatori ad adattarsi alla situazione generata dagli accordi GATT e dagli imminenti negoziati in sede OMC, creando un clima favorevole ai prodotti comunitari, specialmente quelli esportati senza restituzione. Si tratta di una missione specifica della Comunità, mentre le campagne di promozione condotte dagli Stati membri sono piuttosto rivolte alla conquista di una più grossa fetta di mercato per i loro prodotti nazionali.

In particolare, il sostegno prestato dalla Comunità dovrebbe consistere, tra l'altro, nell'informare i consumatori e gli operatori commerciali (importatori e distributori) nei paesi extracomunitari circa le misure progettate a livello comunitario per garantire la qualità e la salubrità dei prodotti alimentari (per esempio etichettatura e rintracciabilità delle carni bovine, assenza di residui, ecc.) e circa i particolari legami esistenti tra determinati prodotti, chiaramente identificati, e il territorio di produzione (regime DOP/IGP).

Gli Stati membri, dal canto loro, potrebbero completare tali azioni congiunte con iniziative che pongano in risalto i pregi e le qualità specifiche dei loro rispettivi prodotti e regioni di produzione.

c) D'altra parte, l'azione comunitaria volta a sviluppare nuovi sbocchi all'esportazione potrebbe comprendere, oltre a studi di mercato, visite ufficiali ad alto livello, soprattutto in occasione di fiere internazionali, per favorire l'apertura di taluni mercati. Simili approcci a livello comunitario possono rivelarsi estremamente fecondi (per esempio ai fini dell'abolizione delle barriere commerciali o dell'accettazione dei controlli comunitari) in confronto ad iniziative dello stesso tipo prese da un singolo Stato membro limitatamente ai propri prodotti.

d) Infine, la necessità di una politica di promozione attiva è riconosciuta dai nostri principali partner commerciali (USA, Giappone e Australia) i quali, in vista del nuovo contesto internazionale conseguente agli accordi GATT, si sono essi stessi dotati di una politica promozionale sempre più dinamica, nell'intento di mantenere e possibilmente ampliare la loro quota di mercato.

Considerati tutti questi fattori, appare chiaro che la posizione della Comunità sui mercati esteri finirebbe per indebolirsi senza una politica promozionale come quella testè descritta.

4. Scelta dei prodotti e dei mercati

La promozione comunitaria dovrebbe prendere di mira prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione e, in via prioritaria, quelli che presentano un elevato valore aggiunto o che sono altamente differenziati, cioè i prodotti che meglio si prestano ad essere esportati senza restituzioni. Ciò non significa che debbano essere necessariamente esclusi dai programmi di promozione i prodotti che eventualmente beneficiano di restituzioni all'esportazione.

I mercati da scegliere sono quelli dove esiste con una significativa domanda, reale o potenziale, e sui quali la Comunità si trova di fronte ad una concorrenza agguerrita (per esempio Giappone e sudest asiatico, medio oriente, Stati Uniti America latina, Canada e Australia, come pure le regioni più prospere di taluni paesi in via di sviluppo). Ogni due anni la Commissione dovrebbe decidere, in base a criteri stabiliti dal Consiglio, i prodotti che formeranno oggetto di promozione comunitaria, con la possibilità di apportarvi modifiche nel corso del biennio.

5. Tipi di misure promozionali

Le azioni da porre in essere possono dividersi in tre categorie:

a) attività generali, come ricerche e indagini di mercato (in materia di domanda/offerta, comportamento dei consumatori, struttura della distribuzione, ecc.) nonché visite commerciali ad alto livello e partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali con uno stand della Comunità europea (vedasi lo stand alla FOODEX in Giappone nel marzo 1997);

b) attività settoriali, ossia mirate ad un particolare settore o ad un ristretto numero di prodotti specifici, in preparazione del vero e proprio sforzo di commercializzazione. Può trattarsi di conferenze stampa, gruppi di lavoro e seminari destinati a particolari categorie di persone (importatori, distributori, medici, alimentaristi, od altri opinionisti), con l'obiettivo di esaltare i pregi dei prodotti della Comunità europea dal punto di vista della qualità, dell'igiene, della salubrità alimentare, delle proprietà nutritive, della tutela degli animali, dell'etichettatura, ecc.;

c) programmi specifici, comprendenti attività di pubbliche relazioni, pubblicità e promozione rivolte ai consumatori o utilizzatori finali.

6. Finanziamento

A prescindere da talune misure particolari (informazione sulle norme di qualità e sui sistemi di etichettatura vigenti nella Comunità europea, visite ad alto livello, studi) di cui la CE si farebbe carico al 100%, le altre attività verrebbero cofinanziate dalla CE (per il 50%), dalle organizzazioni professionali/intersettoriali proponenti e dagli Stati membri interessati. Questa formula di cofinanziamento appare la più indicata per coinvolgere nella responsabilità sia gli operatori economici che gli Stati membri.

Analogamente, per le attività promozionali di più lunga durata (ad esempio, oltre due anni), la partecipazione finanziaria della Comunità sarebbe decrescente (la sua quota scenderebbe, sempre a titolo di esempio, dal 60% al 40%).

7. Gestione, controllo e valutazione

Una volta definito il quadro normativo comunitario (obiettivi, risorse, prodotti, ecc.), spetterà alle organizzazioni professionali/intersettoriali proporre le misure promozionali da attuare. Con l'accordo dello o degli Stati membri interessati, queste verranno presentate per approvazione alla Commissione, la quale darà la priorità alle iniziative coinvolgenti più Stati membri.

Per l'attuazione delle misure approvate, considerando che essa richiede un'esperienza approfondita nonché la conoscenza di svariate discipline e delle interconnessioni tra i mercati e data la mancanza di personale specializzato in questo ramo presso la Commissione, l'unica soluzione possibile è quella dell'affidamento dei lavori, tramite gara d'appalto aperta o ristretta, ad una struttura operativa dotata di una rete che abbracci tutti i mercati interessati e che disponga di personale debitamente specializzato nei campi della comunicazione, dei prodotti e dei mercati.

Per l'olio d'oliva, l'affidamento della gestione al COI (Consiglio oleicolo internazionale) ha dato ottimi risultati e va mantenuto, anche perché non esistono altre strutture settoriali paragonabili al COI.

Le misure saranno sottoposte alla supervisione di un comitato di sorveglianza appositamente istituito dalla Commissione e dagli Stati membri, mentre il controllo finanziario sull'esecuzione dei contratti verrà esercitato congiuntamente dalle autorità competenti degli Stati membri e dalla Commissione (FEAOG, Controllo finanziario, UCLAF).

Infine, le misure realizzate verranno valutate da organismi indipendenti designati dalla Commissione.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo ad azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del comitato economico e sociale,

considerando che, in virtù della normativa in vigore, la Comunità può realizzare azioni promozionali nei paesi terzi per un numero limitato di prodotti agricoli; che i risultati finora ottenuti sono molto incoraggianti;

considerando che, data l'esperienza acquisita, le prospettive di evoluzione dei mercati all'interno ed all'esterno della Comunità, nonché il nuovo contesto degli scambi internazionali, è opportuno creare una politica globale e coerente di informazione e di promozione nei mercati dei paesi terzi;

considerando che una siffatta politica può utilmente completare e potenziare le azioni condotte dagli Stati membri, promuovendo l'immagine dei prodotti comunitari sui mercati internazionali, soprattutto in termini di qualità e sicurezza dei prodotti alimentari; che una siffatta attività, contribuendo all'apertura di nuovi sbocchi, potrebbe avere altresì un effetto moltiplicatore nei confronti delle iniziative nazionali o private;

considerando che è opportuno definire i criteri di selezione dei prodotti interessati e dei mercati;

considerando l'opportunità che la Commissione si assuma, in linea di massima, soltanto una parte del finanziamento delle azioni, onde responsabilizzare le organizzazioni proponenti, nonché gli Stati membri interessati; che tuttavia, in casi eccezionali, può essere opportuno non esigere la partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato;

considerando la necessità che la Commissione affidi, con procedure adeguate, la gestione e l'esecuzione delle azioni ad organismi che dispongano delle strutture e delle competenze necessarie;

considerando tuttavia che, data l'esperienza acquisita ed i risultati ottenuti dal consiglio oleicolo internazionale nella sua attività di promozione, è opportuno che la Comunità possa continuare ad affidare a tale consiglio la realizzazione delle azioni nel settore di sua competenza; che è opportuno altresì poter ricorrere all'assistenza di organizzazioni internazionali analoghe esistenti per altri prodotti;

considerando che, onde controllare la buona esecuzione dei programmi, nonché l'impatto delle azioni, è necessaria una sorveglianza efficace da parte della Commissione e degli Stati membri, nonché la valutazione dei risultati da parte di un organismo indipendente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità può finanziare, del tutto o in parte, azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 non devono essere orientate in funzione dei marchi commerciali, né favorire i prodotti provenienti da uno Stato membro particolare.

Articolo 2

Le azioni di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti comunitari in termini di qualità, di igiene, di sicurezza alimentare, di dietetica, di etichettatura, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente,

b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale con l'allestimento di padiglioni della Comunità europea,

c) azioni di informazione sul sistema comunitario delle di DOP/IGP e delle STG, nonché della produzione biologica,

d) azioni di informazione sul sistema comunitario dei VPQRD, dei vini da tavola e delle bevande spiritose con indicazione geografica,

e) studi di mercato intesi all'ampliamento degli sbocchi,

f) missioni dei rappresentanti della Comunità al massimo livello,

g) studi per valutare i risultati delle azioni promozionali e di informazione.

Articolo 3

I prodotti che possono essere oggetto delle azioni di cui all'articolo 1 sono i seguenti:

a) prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione, per i quali esistono opportunità di esportazione o possibilità di nuovi sbocchi nei paesi terzi, senza la concessione di restituzioni,

b) prodotti tipici o di qualità con un forte valore aggiunto.

Articolo 4

Data la scelta dei paesi terzi in cui verranno realizzate le azioni di cui all'articolo 1, si è tenuto conto dei mercati dei paesi caratterizzati da una domanda effettiva o potenziale di un certo rilievo.

Articolo 5

1. Ogni due anni la Commissione determina, con la procedura prevista all'articolo 11, l'elenco dei prodotti e dei mercati di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4.

Tuttavia, tale elenco può essere modificato all'occorrenza.

2. Prima di redigere l'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione può consultare il gruppo permanente "Promozione dei prodotti agricoli" del comitato consultivo "Qualità e sanità della produzione agricola".

Articolo 6

Se vengono decise azioni nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, la Commissione può realizzarle per il tramite del consiglio oleicolo internazionale. Per altri settori, la Commissione può ricorrere all'assistenza di organizzazioni internazionali che diano analoghe garanzie.

Articolo 7

1. Per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, lettere a), b), e d) e fatto salvo l'articolo 6, le organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative del o dei settori interessati stabiliscono programmi di promozione e di informazione aventi una durata massima di tre anni.

Dopo l'accordo degli Stati membri che, fatto salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, si impegnano a partecipare al loro finanziamento, i programmi di cui al comma precedente vengono presentati alla Commissione. Quest'ultima approva i programmi previa informazione dei comitati di gestione dei settori interessati, dando la preferenza a quelli provenienti da organizzazioni rappresentative di più Stati membri.

Prima dell'approvazione dei programmi, la Commissione può consultare il gruppo permanente "Promozione dei prodotti agricoli" del comitato consultivo "Qualità e sanità della produzione agricola".

2. Per quanto riguarda le azioni

a) di cui all'articolo 2, lettere c), e) ed f), oppure

b) realizzate tramite un'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6,

esse sono decise dalla Commissione previa informazione del comitato di gestione dei settori interessati oppure, se del caso, del comitato di regolamentazione di cui rispettivamente ai regolamenti (CEE) n. 2092/91 (1), (CEE) n. 2081/92 (2) e (CEE) n. 2082/92 (3).

(1) GU L 198 del 22.7.1991, p.1.

(2) GU L 208 del 24.7.1992, p. 1.

(3) GU L 208 del 24.7.1992, p. 9.

Prima di decidere, la Commissione può consultare il gruppo permanente "Promozione dei prodotti agricoli" di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

1. Salvo restando l'articolo 6, la Commissione sceglie, con la procedura di bando di gara pubblico o ristretto, l'organismo o gli organismi incaricati della gestione e dell'esecuzione delle azioni, nonché l'organismo incaricato della valutazione dei risultati. L'organismo o gli organismi incaricati dell'esecuzione delle azioni devono avere un'esperienza in merito ai prodotti in causa e ai mercati di destinazione e disporre dei mezzi necessari per svolgere le azioni nel modo più efficace, tenendo conto della portata europea di tali programmi.

2. Un comitato di sorveglianza, costituito da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri interessati e delle organizzazioni proponenti controlla la buona esecuzione delle azioni.

3. Gli Stati membri interessati sono responsabili del controllo e dei pagamenti delle azioni di cui all'articolo 2, lettere a), b) e d).

Articolo 9

1. Salvo restando il paragrafo 4, la Comunità finanzia:

a) interamente, le azioni di cui all'articolo 2, lettere c), f) e g);

b) parzialmente, le altre azioni di promozione e di informazione di cui all'articolo 2.

Tuttavia, in casi particolari la Comunità può finanziare interamente le azioni di cui all'articolo 2, lettere b) ed e).

2. La partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni annuali di cui al paragrafo 1, lettera b) non può superare il 50% del costo effettivo delle azioni. Per le azioni promozionali di durata pari ad almeno due anni, la partecipazione finanziaria sarà decrescente, essendo compresa tra il 60 e il 40% del costo effettivo delle azioni.

3. Gli Stati membri interessati partecipano al finanziamento delle azioni di cui al paragrafo precedente a concorrenza del 20% del costo effettivo delle azioni, mentre il finanziamento restante è a carico delle organizzazioni proponenti.

Tuttavia, in casi debitamente giustificati e a condizione che il programma presenti un evidente interesse comunitario, secondo la procedura di cui all'articolo 11, si può decidere che l'organizzazione proponente prenda a proprio carico l'intera quota non cofinanziata dalla Comunità.

4. In caso d'applicazione dell'articolo 6, la Comunità concede, previa approvazione del programma, un contributo adeguato all'organizzazione internazionale interessata.

Articolo 10

Le spese originate dal finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 sono considerate interventi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 (4) del Consiglio.

(4) GU L 94 del 28.4.1970, p. 13.

Articolo 11

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate con la procedura prevista:

a) all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, relativo all'attuazione di un organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (5), oppure, a seconda dei casi,

(5) GU 172 del 30.9.1966, p. 3025/66.

b) all'articolo corrispondente degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli.

Articolo 12

Ogni due anni la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La prima relazione viene presentata dopo il secondo anno d'applicazione delle azioni previste dal presente regolamento.

Articolo 13

1. All'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, l'espressione "o in paesi terzi" è soppressa.

2. All'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1308/70 (6), l'espressione "e al di fuori di essi" è soppressa.

(6) GU L 146 del 4.7.1970, p. 1.

3. L'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2275/96 (7), l'espressione "e all'esterno" è soppressa.

(7) GU L 308 del 29.11.1996, p. 7.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

>SPAZIO PER TABELLA>

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