This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 51998PC0620
Proposal for a Council Regulation (EC) laying down certain control measures to ensure compliance with the measures adopted by ICCAT
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che fissa talune misure di controllo per garantire il rispetto delle misure adottate dall'ICCAT
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che fissa talune misure di controllo per garantire il rispetto delle misure adottate dall'ICCAT
/* COM/98/0620 def. - CNS 98/0305 */
GU C 371 del 1.12.1998, p. 16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che fissa talune misure di controllo per garantire il rispetto delle misure adottate dall'ICCAT /* COM/98/0620 def. - CNS 98/0305 */
Gazzetta ufficiale n. C 371 del 01/12/1998 pag. 0016
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che fissa talune misure di controllo per garantire il rispetto delle misure adottate dall'ICCAT (98/C 371/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 620 def. - 98/0305(CNS) (Presentata dalla Commissione il 30 ottobre 1998) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che la Comunità europea è dal 14 novembre 1997 Parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata «convenzione ICCAT»; considerando che la convenzione ICCAT prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti, soprattutto mediante la creazione di una commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata «ICCAT» e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le Parti contraenti; considerando che nella quindicesima riunione ordinaria dal 14 al 21 novembre 1997 l'ICCAT ha adottato, onde garantire il rispetto delle misure di conservazione, una raccomandazione relativa al trasbordo e all'osservazione di navi che è diventata vincolante per le Parti contraenti a decorrere dal 13 giugno 1998; che è opportuno che la Comunità applichi la suddetta raccomandazione; considerando che è necessario stabilire le modalità relative agli scambi di informazioni in merito alle navi che potrebbero esercitare attività tali da compromettere le misure di conservazione adottate dall'ICCAT; considerando che, onde rafforzare il controllo in mare, è fondamentale che i pescherecci e le navi madre comunitarie ricevano unicamente trasbordi in mare provenienti da navi battenti bandiera delle Parti contraenti e delle Parti, Entità o Entità di pesca cooperanti; considerando che l'ICCAT ha costantemente incoraggiato le Parti, Entità o Entità di pesca non contraenti che pescano nella zona della convenzione specie di competenza dell'ICCAT stessa a diventare Parti, Entità o Entità di pesca operanti, mettendo in rilievo il loro fermo impegno a rispettare le misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai sensi del presente regolamento, si intende per: 1. «Attività di pesca»: la pesca, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo del pesce o del prodotto della pesca e qualsiasi altra attività collegata, espletata su specie di competenza dell'ICCAT. 2. «Osservazione»: qualsiasi osservazione effettuata da una nave, da un aereo, o dalle autorità competenti di uno Stato membro, incaricati dell'ispezione in mare di una nave: - la cui nazionalità non è apparente, denominata qui di seguito «nave di nazionalità imprecisata» e che potrebbe pescare specie di competenza dell'ICCAT, oppure - che batte bandiera di un'altra Parte contraente che potrebbe pescare in modo incompatibile con le misure di conservazione dell'ICCAT, oppure - che batte bandiera di Parti, Entità o Entità di pesca non contraenti, che potrebbero esercitare la pesca in modo incompatibile con le misure di conservazione dell'ICCAT. L'osservazione sarà ritrascritta sulla scheda di osservazione di cui all'allegato I. Essa comporterà, se possibile, i dati richiesti sulla suddetta scheda. Essa potrà essere accompagnata, se del caso, da fotografie della nave osservata. Articolo 2 1. Le schede di osservazione sono trasmesse immediatamente allo Stato membro della nazionalità dell'osservatore, che le comunica alla Commissione. 2. La Commissione comunica senza indugio tali schede d'osservazione allo Stato battente la bandiera della nave, nonché alla segreteria dell'ICCAT. Articolo 3 1. Lo Stato membro che riceve da una Parte contraente osservazioni in merito all'attività di una nave che batte la propria bandiera comunica immediatamente tali osservazioni, nonché qualsiasi informazione pertinente, alla Commissione. 2. La Commissione comunica tempestivamente tale informazione alla segretaria dell'ICCAT affinché venga esaminata dal comitato di applicazione dell'ICCAT. Articolo 4 1. Le autorità competenti di uno Stato membro che hanno fermato e/o ispezionato un peschereccio di nazionalità imprecisata di cui all'articolo 1 comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell'inchiesta nonché, se del caso, le misure adeguate che esse hanno adottato in conformità con il diritto internazionale. 2. La Commissione trasmette quanto prima i dati suddetti alla segreteria dell'ICCAT. Articolo 5 1. È vietato ai pescherecci e alle navi madre comunitarie di ricevere trasbordi in mare di specie di competenza dell'ICCAT provenienti da pescherecci battenti bandiera di Parti non contraenti che non abbiano lo statuto di Parti, Entità o Entità di pesca cooperanti. 2. La Commissione comunica agli Stati membri prima dell'inizio dell'anno l'elenco delle Parti, Entità o Entità di pesca cooperanti adottato dall'ICCAT. 3. Gli Stati membri trasmettono le informazioni relative alle attività di trasbordo effettuate dalle navi comunitarie dopo il 1° novembre dell'anno precedente alla Commissione, che le trasmette all'ICCAT. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. ALLEGATO >INIZIO DI UN GRAFICO> SCHEDA D'OSSERVAZIONE DI NAVI 1. Data dell'osservazione: (mese) (giorno) (anno) 2. Posizione della nave osservata: In mare: Latitudine Longitudine 3. Nome della nave osservata: 4. Paese di bandiera: 5. Porto (e paese) di registrazione: 6. Tipo di nave: 7. Indicativo internazionale di chiamata: 8. Lunghezza in TSL (stima): metri TM 9. Descrizione degli attrezzi di pesca: Tipo: 10. Situazione della nave durante l'osservazione in mare (mettere una crocetta corrispondente): Pesca Navigazione Deriva Trasbordo Altro 11. Tipo di attività della nave durante l'osservazione: >FINE DI UN GRAFICO>