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Document 51998PC0600(02)
Proposal for a Council Regulation (EC) regarding the implementation of measures to promote economic and social development in Turkey
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo agli interventi per lo sviluppo economico e sociale della Turchia
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo agli interventi per lo sviluppo economico e sociale della Turchia
/* COM/98/0600 def. - SYN 98/0300 */
GU C 408 del 29.12.1998, p. 18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo agli interventi per lo sviluppo economico e sociale della Turchia /* COM/98/0600 def. - SYN 98/0300 */
Gazzetta ufficiale n. C 408 del 29/12/1998 pag. 0018
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo agli interventi per lo sviluppo economico e sociale della Turchia (98/C 408/10) COM(1998) 600 def. - 98/0300(SYN) (Presentata dalla Commissione il 22 ottobre 1998) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W, vista la proposta della Commissione, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato, considerando che le relazioni tra l'Unione europea e la Turchia sono basate principalmente sull'accordo di associazione del 12 settembre 1963 e sulle decisioni del consiglio d'associazione istituito dall'accordo medesimo; considerando che la Turchia persegue l'attuazione di riforme sostanziali al fine di migliorare la propria economia, di ristrutturare e rendere più efficace il settore pubblico, di modernizzare le infrastrutture economiche e sociali e di sviluppare il settore produttivo; considerando che il Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 ha sottolineato l'importanza dell'attuazione della strategia europea per la Turchia e ha invitato la Commissione a presentare le sue proposte, anche sugli aspetti finanziari; considerando che in Turchia i redditi sono ripartiti in modo ineguale tra le varie province e che per concretare le conclusioni del Consiglio europeo di Cardiff è opportuno ovviare a queste disparità sostenendo lo sviluppo delle regioni meno avanzate e promuovendo la coesione economica e sociale; considerando che le disposizioni del presente regolamento si fondano sul rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché sul rispetto del diritto internazionale, elementi essenziali delle politiche della Comunità europea e dei suoi Stati membri; considerando che la Comunità annette un'importanza particolare alle iniziative intraprese dalla Turchia per migliorare le pratiche democratiche, promuovere il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e estendere la partecipazione della società civile allo sviluppo; considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, per il periodo 1999-2001 è stato inserito nel presente regolamento un importo finanziario di riferimento ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995; considerando che i progetti e i programmi attuati grazie a questo sostegno finanziario dovranno contribuire allo sviluppo della Turchia, alla riforma delle sue politiche di sviluppo e alla ristrutturazione del suo quadro istituzionale; considerando che i progetti e i programmi attuati grazie a questo sostegno finanziario dovranno andare a vantaggio di tutta la popolazione che subisce i ritardi dello sviluppo; HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La Comunità contribuisce alle iniziative intraprese dalla Turchia nel quadro del suo sviluppo economico e sociale. Articolo 2 L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento è di 135 milioni di ECU per il periodo 1999-2001. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Articolo 3 1. I beneficiari dei progetti e delle azioni di cooperazione sono non soltanto lo Stato turco e le regioni ma anche gli enti locali, le organizzazioni regionali, gli organismi pubblici, le comunità locali o tradizionali, le organizzazioni di sostegno alle imprese, le cooperative e la società civile, in particolare le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative. 2. In assenza di uno degli elementi fondamentali per il proseguimento delle misure di sostegno a favore della Turchia, in particolare in caso di violazione dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché del diritto internazionale, il Consiglio può, su richiesta della Commissione e a maggioranza qualificata, decidere l'adozione di misure appropriate. Articolo 4 1. I progetti e le azioni di cooperazione allo sviluppo riguardano, a titolo indicativo, i seguenti settori: - ammodernamento del sistema produttivo, miglioramento delle capacità istituzionali e delle infrastrutture, in particolare nei settori dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti; - promozione della cooperazione industriale, soprattutto sostenendo la diversificazione industriale e la creazione di piccole e medie imprese; - cooperazione nel settore delle telecomunicazioni, delle infrastrutture, dello sviluppo rurale e dei servizi sociali; - potenziamento delle capacità dell'economia turca, in particolare attraverso azioni atte a favorire la ristrutturazione del settore pubblico e dell'iniziativa privata; - cooperazione in materia di protezione sanitaria; - cooperazione regionale e transfrontaliera; - qualsiasi forma di cooperazione volta a difendere e promuovere la democrazia, la preminenza del diritto, i diritti dell'uomo e la protezione delle minoranze; - cooperazione nel settore umanitario; - qualsiasi forma di sostegno inteso a promuovere lo sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e la Turchia. 2. Se del caso, potranno essere prese iniziative di sostegno a un programma di adeguamento strutturale sulla base dei seguenti principi: - i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare della Turchia e tengono conto delle condizioni economiche e sociali; - i programmi di sostegno prevedono misure volte a controbilanciare le eventuali conseguenze negative del processo di adeguamento strutturale sulle condizioni sociali e sull'occupazione, in particolare a favore dei gruppi svantaggiati della popolazione; - si terrà conto della situazione economica della Turchia, e in particolare dei seguenti fattori: entità dell'indebitamento e dell'onere costituito dal servizio del debito, situazione della bilancia dei pagamenti, disponibilità di valuta, situazione monetaria, PNL pro capite e tasso di disoccupazione. Articolo 5 1. Il sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili. 2. I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle azioni di cui al presente regolamento comprendono in particolare assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo. 3. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, che spese correnti (che comprendono spese di amministrazione, di manutenzione e di funzionamento), tenendo conto che il progetto deve portare, a termine, al trasferimento delle spese ricorrenti a carico dei beneficiari. 4. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo dei partner di cui all'articolo 3. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati e in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione. In casi specifici e quando il partner è un'organizzazione non governativa oppure una organizzazione a base comunitaria, il contributo può essere dato in natura. 5. Potranno essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri. 6. Saranno prese le misure necessarie per contraddistinguere il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento. 7. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di queste azioni nel loro complesso, la Commissione può prendere le misure di coordinamento necessarie, in particolare: a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni sulle azioni che ha finanziato e su quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri; b) un coordinamento nel luogo di esecuzione degli interventi, mediante incontri regolari e scambi d'informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese destinatario. 8. La Commissione, in collegamento con gli Stati membri, può adottare le iniziative necessarie a garantire un efficace coordinamento con gli altri finanziatori. Articolo 6 1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea. 2. Nella valutazione dei progetti e dei programmi si terrà conto dei seguenti elementi: - efficacia e vitalità economica delle operazioni, - aspetti culturali, sociali, relativi alla eguaglianza tra i sessi e ambientali; - sviluppo istituzionale necessario al conseguimento degli obiettivi del progetto, - esperienza acquisita in operazioni analoghe. 3. Le decisioni riguardanti le azioni il cui finanziamento ai sensi del presente regolamento superi il valore di 2 milioni di ECU per azione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7. La Commissione informa brevemente il comitato di cui all'articolo 7 sulle decisioni di finanziamento che intende prendere riguardo ai progetti e programmi di valore inferiore o pari a 2 milioni di ECU. Tale informazione ha luogo almeno una settimana prima della decisione. 4. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 7, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo delle azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento. Nel caso in cui lo stanziamento supplementare di cui al comma precedente sia inferiore a 4 milioni di ECU, il comitato è informato della Commissione. Se lo stanziamento supplementare è superiore a 4 milioni di ECU, ma inferiore al 20 % dell'importo inizialmente previsto, sarà richiesto il parere del comitato. 5. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le modalità consuete definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. 6. Quando le azioni comportano convenzioni di finanziamento tra le Comunità e la Turchia, queste prevedono che i pagamenti di tasse, dazi e oneri non siano a carico della Comunità. 7. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e della Turchia. 8. Le forniture sono originarie degli Stati membri o della Turchia. Articolo 7 La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1488/96 del 23 luglio 1996 (1), denominato comitato MED, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione secondo la procedura sotto indicata. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in sede di comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. La Commissione informa gli Stati membri, al più tardi entro un mese dopo aver preso la sua decisione, in merito alle azioni e ai progetti approvati indicando rispettivamente importi, natura e partner. Articolo 8 Una volta all'anno, nell'ambito di una riunione del comitato di cui all'articolo 7, si procederà ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali presentati dal rappresentante della Commissione per le azioni da attuare nell'anno seguente. Articolo 9 Al termine di ogni esercizio di bilancio, la Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, comprendente la sintesi delle azioni finanziate durante l'esercizio e una valutazione dell'attuazione del presente regolamento durante l'esercizio. La sintesi contiene in particolare informazioni concernenti i responsabili con i quali gli accordi o i contratti d'esecuzione sono stati conclusi. La relazione comprende altresì un compendio delle valutazioni effettuate, se del caso, in merito ad azioni specifiche. Articolo 10 La Commissione valuta periodicamente le azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato di cui all'articolo 7, che potrebbe eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta. Articolo 11 Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento accompagnata da proposte riguardanti il futuro del regolamento stesso e, se necessario, eventuali proposte di modifica. Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1.