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Document 51998PC0376

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle costa gabonesi

/* COM/98/0376 def. - CNS 98/0212 */

GU C 240 del 31.7.1998, p. 7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0376

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle costa gabonesi /* COM/98/0376 def. - CNS 98/0212 */

Gazzetta ufficiale n. C 240 del 31/07/1998 pag. 0007


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi (98/C 240/05) COM(1998) 376 def. - 98/0212(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 17 giugno 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità europea e la Repubblica del Gabon hanno negoziato e siglato un accordo di pesca che garantisce possibilità di pesca ai pescatori comunitari nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Gabon;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare questo accordo;

considerando che occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione delle possibilità di pesca tradizionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) >SPAZIO PER TABELLA>

b) >SPAZIO PER TABELLA>

Qualora le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscano le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ACCORDO tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi

LA COMUNITÀ EUROPEA, qui di seguito denominata la «Comunità», e

LA REPUBBLICA DEL GABON,

Considerando lo spirito di cooperazione emerso dalla convenzione di Lomé, nonché le relazioni di proficua collaborazione esistenti tra la Comunità e la Repubblica del Gabon;

considerando la volontà della Repubblica del Gabon di promuovere lo sfruttamento razionale delle proprie risorse alieutiche tramite una più stretta cooperazione;

rammentando che la Repubblica del Gabon esercita la sua sovranità o giurisdizione sulla fascia delle 200 miglia nautiche al largo delle proprie coste, in particolare in materia di pesca marittima;

tenuto conto del fatto che le due parti sono firmatarie della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

persuase che l'esercizio dei diritti di sovranità da parte degli Stati costieri nelle acque soggette alla loro giurisdizione, ai fini dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse vive, deve avvenire nel rispetto dei principi del diritto internazionale;

risolute a fondare le proprie relazioni su uno spirito di mutua fiducia e di rispetto dei reciproci interessi nel settore della pesca marittima, come stabilito nella convenzione di Lomé;

desiderose di fissare le modalità e le condizioni dell'esercizio della pesca che presenta un interesse comune per le due parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo mira a definire i principi e le norme che disciplineranno in futuro l'insieme delle condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, qui di seguito denominati «pescherecci della Comunità», nelle acque che, in materia di pesca, sono soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Gabon, qui di seguito denominate «zona di pesca gabonese».

Articolo 2

1. La Repubblica del Gabon si impegna ad autorizzare l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci della Comunità nella propria zona di pesca, conformemente al presente accordo e in particolare all'allegato.

2. Le attività di pesca disciplinate dal presente accordo sono soggette alle leggi e ai regolamenti in vigore nella Repubblica del Gabon.

Articolo 3

1. La Comunità si impegna a prendere tutte le misure opportune per garantire che i propri pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo, nonché le normative che disciplinano le attività di pesca nella zona di pesca gabonese.

2. Le autorità gabonesi notificano alla Commissione eventuali modifiche di dette normative anteriormente alla loro applicazione.

3. Le misure adottate dalle autorità gabonesi per regolare la pesca ai fini della conservazione delle risorse alieutiche saranno fondate su criteri obiettivi e scientifici. Esse non saranno discriminatorie nei confronti dei pescherecci della Comunità, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell'ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi reciproci di pesca.

Articolo 4

1. L'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca gabonese da parte dei pescherecci della Comunità è subordinato al possesso di una licenza di pesca rilasciata dalle autorità gabonesi su richiesta della Comunità.

2. Le autorità gabonesi rilasciano le licenze di pesca entro i limiti stabiliti per categoria di pescherecci nel protocollo accluso al presente accordo.

3. Il rilascio delle licenze è subordinato al versamento di un canone da parte dell'armatore interessato.

4. La procedura di presentazione delle domande di licenza, l'importo dei canoni e le modalità di pagamento sono definiti nell'allegato.

Articolo 5

Le parti contraenti si impegnano a concertarsi, tanto direttamente quanto nell'ambito di organizzazioni internazionali, per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell'Oceano Atlantico centro-orientale, nonché ad agevolare le relative ricerche scientifiche.

Articolo 6

I pescherecci autorizzati a pescare nella zona di pesca gabonese nel quadro del presente accordo sono tenuti a comunicare ai servizi competenti della Repubblica del Gabon le dichiarazioni di cattura, conformemente alle modalità fissate nell'allegato.

Articolo 7

Come contropartita per le possibilità di pesca concesse in virtù dell'articolo 2, la Comunità fornisce un contributo finanziario alla Repubblica del Gabon, conformemente alle condizioni e alle modalità definite nel protocollo allegato al presente accordo, salvi restando i finanziamenti di cui la Repubblica del Gabon beneficia nel quadro della convenzione di Lomé.

Articolo 8

Qualsiasi controversia sull'interpretazione o applicazione del presente accordo è oggetto di consultazione tra le parti contraenti.

Articolo 9

È istituita una commissione mista incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo.

La commissione si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, alternativamente nella Repubblica del Gabon e nella Comunità.

Articolo 10

Qualora, in funzione dell'andamento degli stock, le autorità gabonesi decidano di adottare misure di conservazione che incidono sulle attività dei pescherecci della Comunità, avranno luogo consultazioni tra le parti per adeguare l'allegato e il protocollo acclusi al presente accordo. Tali consultazioni si fondano sul principio che ogni sostanziale riduzione delle possibilità di pesca previste nel protocollo deve comportare una proporzionale riduzione del contributo finanziario della Comunità.

Articolo 11

Nessuna disposizione del presente accordo infirma o pregiudica in alcun modo le opinioni delle due parti contranti per quanto riguarda qualsiasi questione relativa al diritto del mare.

Articolo 12

Il presente accordo si applica ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste da detto trattato, e al territorio della Repubblica del Gabon.

Articolo 13

L'allegato e il protocollo constituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 14

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Se una delle due parti non vi pone fine tramite una notifica comunicata sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni, esso è prorogato per periodi biennali successivi, salvo denuncia notificata almeno tre mesi prima della data di scadenza di ciascun periodo biennale.

In caso di denuncia dell'accordo, le parti contraenti avviano negoziati.

Prima della fine del periodo di validità del protocollo in corso, le parti contraenti avviano negoziati per determinare di comune accordo le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato e al protocollo.

Articolo 15

Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore il giorno della sua firma.

Fatto a Libreville, il 1° aprile 1998.

PROTOCOLLO che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi

Articolo 1

A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse conformemente all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

- tonniere congelatrici con reti a circuizione: 42 navi,

- pescherecci con palangari di superficie: 33 navi.

Articolo 2

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 270 000 ECU annui, pagabili entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Tale importo copre 9 000 tonnellate annue di catture di tonnidi nelle acque gabonesi. Qualora il volume delle catture di tonnidi effettuate nel quadro del presente accordo dai pescherecci comunitari nella zona di pesca gabonese superi detto quantitativo, l'importo di cui sopra è maggiorato di 50 ECU per tonnellata supplementare.

3. La compensazione finanziaria è versata al Tesoro pubblico della Repubblica del Gabon sul conto denominato «Pesca marittima, numero 47069 X».

4. L'utilizzo della compensazione di tale importo è di competenza esclusiva della Repubblica del Gabon.

Articolo 3

La Comunità partecipa inoltre, per il periodo di durata del protocollo, al finanziamento delle seguenti azioni, con un importo di 1 215 000 ECU ripartito come segue:

1. programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche relative alla zona di pesca gabonese: 200 000 ECU;

2. progetto di protezione e sorveglianza delle zone di pesca: 455 000 ECU;

3. sostegno istituzionale all'amministrazione responsabile della pesca: 355 000 ECU;

4. borse di studio e «stage» di formazione pratica nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche collegate alla pesca: 105 000 ECU;

5. contributo della Repubblica del Gabon alle organizzazioni internazionali della pesca: 50 000 ECU;

6. partecipazione di delegati gabonesi alle riunioni internazionali in materia di pesca: 50 000 ECU.

Tali azioni sono decise di comune accordo tra le autorità competenti della Repubblica del Gabon e la Commissione europea.

Gli importi indicati saranno versati sul conto denominato «Pesca marittima, numero 47069 X», ad eccezione degli importi di cui ai punti 4 e 6, da versare in funzione della loro utilizzazione.

Il ministero della Pesca della Repubblica del Gabon trasmette alla delegazione della Commissione europea, entro tre mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale sull'attuazione delle suddette azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione europea si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca della Repubblica del Gabon ogni informazione complementare su tali risultati e di riesaminare i pagamenti di cui sopra in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni.

Articolo 4

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versamenti di cui agli articoli 2 e 3 può comportare la sospensione del presente protocollo.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA GABONESE DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ

1. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze

La procedura per la richiesta ed il rilascio delle licenze che autorizzano i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità a pescare nella zona di pesca gabonese è la seguente.

Tramite la delegazione della Commissione europea presso la Repubblica del Gabon, le autorità competenti della Comunità presentano al ministero della Pesca della Repubblica del Gabon una domanda di licenza per ciascun peschereccio che desideri esercitare un'attività di pesca nell'ambito dell'accordo, almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di validità desiderato.

Le domande devono essere compilate sul formulario appositamente previsto dal ministero della Pesca della Repubblica del Gabon, il cui modello figura nell'appendice 1.

Una volta firmate, le licenze vengono rilasciate dal ministero della Pesca della Repubblica del Gabon agli armatori o ai loro rappresentanti, tramite la delegazione della Commissione europea presso la Repubblica del Gabon, entro un termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile.

Tuttavia, su richiesta della Comunità europea, in caso di forza maggiore la licenza rilasciata per un peschereccio è sostituita da una nuova licenza per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe. L'armatore di quest'ultimo consegna la licenza annullata al ministero della Pesca della Repubblica del Gabon tramite la delegazione della Commissione europea.

Nella nuova licenza si indicano:

- la data del rilascio,

- il fatto che essa annulla e sostituisce quella del peschereccio precedente.

In tal caso, nessun nuovo anticipo deve essere versato.

La licenza deve essere conservata permanentemente a bordo. Tuttavia, all'atto della notifica dell'anticipo trasmessa dalla Commissione europea al ministero della Pesca della Repubblica del Gabon, il peschereccio viene iscritto nell'elenco delle navi autorizzate ad esercitare attività di pesca che è comunicato alle autorità gabonesi responsabili del controllo della pesca. In attesa della licenza propriamente detta, una copia di essa può essere ottenuta via fax; tale copia, che autorizza il peschereccio a svolgere le proprie attività fino al ricevimento del documento originale, deve essere conservata a bordo.

Le licenze hanno una durata di validità di un anno. Esse sono rinnovabili.

Il canone è fissato a 25 ECU per tonnellata pescata nella zona di pesca della Repubblica del Gabon. Esso include le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

Il ministero della Pesca della Repubblica del Gabon comunica le modalità di pagamento del canone, in particolare i conti bancari e le valute da utilizzare.

Le licenze sono rilasciate previo versamento di un anticipo annuo di 2 500 ECU per tonniera con reti a circuizione, 1 100 ECU per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 150 TSL e 800 ECU per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 150 TSL.

2. Dichiarazione delle catture e computo dei canoni a carico degli armatori

Il comandante compila una scheda di pesca, conforme al modello ICCAT riportato nell'appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca gabonese.

Le schede, leggibili e firmate dal comandante, sono trasmesse quanto prima al ministero della Pesca della Repubblica del Gabon, nonché all'Istituto francese di ricerca scientifica per lo sviluppo in cooperazione (Orstom) o all'Istituto oceanografico spagnolo (IEO), che procedono al loro trattamento.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il ministero della Pesca della Repubblica del Gabon si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio che ha commesso l'infrazione fino all'adempimento delle necessarie formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa nazionale.

Entro il 15 aprile di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea i quantitativi di catture effettuate nell'anno precedente, confermate dagli istituti scientifici. Su tale base la Commissione effettua il computo dei canoni dovuti per una campagna annuale e lo trasmette al ministero della Pesca della Repubblica del Gabon.

Gli armatori ricevono notifica del computo dalla Commissione europea entro fine aprile e dispongono di trenta giorni per adempiere i propri obblighi finanziari. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua.

3. Ispezioni e controlli

Ogni peschereccio comunitario che esercita attività di pesca nella zona di pesca della Repubblica del Gabon consente a qualsiasi funzionario gabonese incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca di salire a bordo e lo agevola nell'esercizio delle sue funzioni. La presenza del funzionario a bordo non deve superare il tempo necessario alla verifica delle catture per campione e a qualsiasi altra ispezione relativa alle attività di pesca.

4. Osservatori

Su richiesta delle autorità gabonesi, le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie prendono a bordo un osservatore, a cui viene riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità gabonesi, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti. A bordo, l'osservatore:

- osserva le attività di pesca delle navi;

- verifica la posizione delle navi impegnate in attività di pesca;

- procede a operazioni di campionatura biologica nel quadro di programmi scientifici;

- prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

- verifica i dati sulle catture relativi alla zona gabonese che figurano nel giornale di bordo.

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

- adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità gabonesi. Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto gabonese convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore è dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

5. Zone di pesca

I pescherecci di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzate a svolgere le proprie attività di pesca nelle acque situate a oltre 12 miglia marine dalle linee di base.

6. Entrata ed uscita dalla zona

I pescherecci notificano almeno 24 ore prima al ministero della Pesca della Repubblica del Gabon la propria intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca gabonese. Nel notificare l'uscita, ciascun peschereccio comunica altresì la stima delle catture effettuate nel corso della permanenza nella zona di pesca gabonese. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per i pescherecci che non ne dispongono, via radio.

Un peschereccio sorpreso ad operare senza che la sua presenza sia stata notificata al ministero della Pesca della Repubblica del Gabon viene considerato privo di licenza.

Il numero del fax e la frequenza radio sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

Una copia delle comunicazioni via fax o della registrazione delle comunicazioni radio à conservata dal ministero della Pesca della Repubblica del Gabon e dagli armatori fintanto che le due parti non abbiano approvato il computo definitivo dei canoni di cui al punto 2.

7. Zone vietate alla navigazione

Nelle zone adiacenti a quelle in cui vengono esercitate attività di sfruttamento petrolifero è vietata ogni forma di navigazione.

Il ministero della Pesca della Repubblica del Gabon comunica i limiti di tali zone agli armatori contestualmente al rilascio della licenza di pesca.

Le zone in cui vige il divieto di navigazione vengono altresì comunicate per informazione alla delegazione della Commissione europea presso la Repubblica del Gabon, così come ogni eventuale modifica, che sarà annunciata almeno due mesi prima della sua applicazione.

8. Utilizzazione di servizi

I pescherecci della Comunità si sforzano, nella misura del possibile, di trasbordare e di procurarsi presso un porto della Repubblica del Gabon le forniture e i servizi necessari alle loro attività.

9. Procedura in caso di fermo

1. La delegazione della Commissione europea presso la Repubblica del Gabon viene informata entro due giorni lavorativi di qualsiasi fermo nella zona economica esclusiva della Repubblica del Gabon di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità e un paese terzo. Essa riceve altresì una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo.

2. Prima di prospettare l'adozione di eventuali provvedimenti nei riguardi del comandante o dell'equipaggio del peschereccio o di qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature dello stesso, salvo misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, la delegazione della Commissione delle Comunità europee presso la Repubblica del Gabon e il ministero della Pesca tengono una riunione di concertazione, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato, entro un giorno lavorativo dalla ricezione delle informazioni summenzionate. Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano qualsiasi documento o informazione utile che possa chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore o il suo rappresentante è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

3. Prima di avviare un'azione giudiziaria si cerca di definire l'infrazione con una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi non oltre tre giorni lavorativi dal fermo.

4. Qualora la vertenza non abbia potuto essere definita con una procedura transattiva e sia quindi portata davanti ad un organo giudiziario competente della Repubblica del Gabon, l'autorità competente fissa una cauzione bancaria ragionevole entro due giorni lavorativi dalla conclusione del procedimento transattivo, in attesa della pronunzia giurisdizionale. Il ministero della Pesca svincola la cauzione bancaria non appena la decisione giurisdizionale abbia prosciolto il comandante del peschereccio in questione.

5. La nave e l'equipaggio sono lasciati liberi subito dopo che:

- si è conclusa la concertazione, se gli accertamenti lo consentono;

- è stato ricevuto il pagamento dell'eventuale ammenda (procedura transattiva);

- è stata depositata la cauzione bancaria (azione giudiziaria).

6. Qualora una delle parti ritenga che vi siano difficoltà nell'applicazione della suddetta procedura, può chiedere che si proceda ad una consultazione urgente a norma dell'articolo 9 dell'accordo.

Appendice 1

MINISTERO DELLA PESCA

Domanda di licenza per imbarcazioni straniere adibite alla pesca industriale

1. Nome dell'armatore

2. Indirizzo dell'armatore

3. Nome del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore

4. Indirizzo del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore

5. Nome del capitano dell'imbarcazione

6. Nome dell'imbarcazione

7. Numero di matricola

8. Data e luogo di costruzione

9. Nazionalità di bandiera

10. Porto di immatricolazione

11. Porto di armamento

12. Lunghezza (fr)

13. Larghezza

14. Stazza lorda

15. Stazza netta

16. Capacità delle stive

17. Capacità di refrigerazione o congelamento

18. Tiop e potenza del motore

19. Attrezzi da pesca

20. Numero di marinai

21. Sistema di comunicazione

22. Indicativo di chiamata

23. Segnaletica utilizzata

24. Operazioni di pesca praticate

25. Luogo di sbarco delle catture

26. Zone di pesca

27. Specie ittiche interessate

28. Periodo di validità

29. Condizioni particolari

Parere della direzione generale della pesca

Osservazioni del ministero della Pesca, dell'Agricoltura e dell'Animazione rurale

Appendice 2

ICCAT LOGBOOK for TUNA FISHERY

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

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