Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51998PC0135

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento

/* COM/98/0135 def. - CNS 98/0092 */

GU C 123 del 22.4.1998, p. 15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0135

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento /* COM/98/0135 def. - CNS 98/0092 */

Gazzetta ufficiale n. C 123 del 22/04/1998 pag. 0015


Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento (98/C 123/10) COM(1998) 135 def. - 98/0092(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 12 marzo 1998)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che in data 7 marzo 1988 il Consiglio ha adottato la direttiva 88/166/CEE relativa all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 (annullamento della direttiva 83/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria) (1);

considerando che a norma dell'articolo 9 della direttiva 86/113/CEE la Commissione presenta, anteriormente al 1° gennaio 1993, una relazione sugli sviluppi scientifici in materia di benessere delle galline nei vari sistemi di allevamento nonché sulle disposizioni di cui all'allegato, eventualmente accompagnata da adeguate proposte di adattamento;

considerando che la Comunità, quale parte contraente della Convenzione europea per la protezione degli animali negli allevamenti (di seguito denominata «la Convenzione»), deve mettere in pratica i principi del benessere animale stabiliti dalla Convenzione; che detti principi includono la disponibilità di un ricovero, di cibo, acqua e di cure appropriate in funzione delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali;

considerando che il comitato permanente della Convenzione europea per la protezione degli animali negli allevamenti ha adottato, nel 1995, una raccomandazione dettagliata sul pollame domestico che include le galline ovaiole;

considerando che la protezione delle galline ovaiole è di competenza esclusiva della Comunità;.

considerando che la relazione della Commissione, fondata sul parere del comitato scientifico veterinario, giunge alla conclusione che il livello di benessere delle galline allevate in batteria è minimo e che taluni bisogni delle galline non possono essere soddisfatti in siffatte gabbie; che è altresì provato che il benessere delle galline può essere insufficiente in altri sistemi di allevamento se non vengono rispettate norme di gestione rigorose;

considerando che devono essere stabilite norme relative alla protezione delle galline ovaiole in tutti i sistemi di allevamento nell'intento di rispettare gli obblighi che incombono alla Comunità in quanto parte contraente della Convenzione e di sopprimere le disparità esistenti fra le legislazioni nazionali che possono falsare le condizioni di concorrenza e incidere negativamente sul buon funzionamento del mercato interno;

considerando che, in deroga ai requisiti generali di allevamento delle galline ovaiole, l'uso delle gabbie può continuare ad essere autorizzato a certe condizioni, incluso un miglioramento dei requisiti strutturali e di spazio;

considerando che gli studi sul benessere delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento devono essere continuati per valutare l'opportunità di mantenere una deroga per l'utilizzazione delle gabbie;

considerando che la Commissione deve presentare una nuova relazione accompagnata, se del caso, da appropriate proposte;

considerando che il regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole prevede aiuti agli investimenti destinati alle aziende agricole;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova stabilisce una serie di disposizioni generali per l'etichettatura delle uova e dei relativi imballaggi; che la Commissione intende presentare appropriate proposte di modifica del citato regolamento per introdurre l'etichettatura obbligatoria delle uova da tavola prodotte nella Comunità, con indicazione del sistema di allevamento, indicazione finora facoltativa;

considerando che è auspicabile, per una questione di chiarezza e di razionalità, abrogare e sostituire la direttiva 88/166/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole detenute in vari sistemi di allevamento.

2. Gli Stati membri possono, nel rispetto delle norme generali del trattato, mantenere o applicare sul loro territorio disposizioni in materia di protezione delle galline ovaiole che siano più rigorose rispetto a quelle previste nella presente direttiva. Essi informano la Commissione di qualsiasi misura in tal senso.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1) galline ovaiole: le galline adulte della specie Gallus gallus, allevate ai fini della produzione di uova;

2) nido: zona separata per la deposizione delle uova di un singolo volatile o di un gruppo di volatili;

3) lettiera: materiale quale trucioli, paglia, sabbia, torba ecc. che può essere manipolato dai volatili;

4) gabbia di batteria: uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline ovaiole;

5) gabbia attrezzata: una gabbia di batteria provvista di lettiera, posatoi e nido.

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i sistemi di allevamento di recente costruzione o ristrutturati e tutti i sistemi di allevamento di questo tipo messi in funzione per la prima volta soddisfino almeno i seguenti requisiti:

a) almeno un nido individuale, adatto alla deposizione delle uova, è previsto ogni 8 galline ovaiole o, in caso di nidi collettivi, almeno 1 m² di spazio destinato a nido ogni 100 volatili. Se la dimensione del gruppo per unità è inferiore a 8 galline ovaiole, ogni unità deve disporre di un nido individuale;

b) tutte le galline devono disporre di posatoi appropriati, disposti ad almeno 10 cm dal pavimento o dalla parete inferiore, privi di bordi aguzzi e che offrano almeno 15 cm di spazio per volatile. La distanza orizzontale fra posatoi non deve essere superiore a 1 m;

c) gli animali dispongono di una lettiera che consente loro di fare il bagno di sabbia;

d) in caso di utilizzazione di mangiatoie lineari, ogni volatile può accedervi su una lunghezza di almeno 10 cm. In caso di utilizzo di mangiatoie circolari, ogni volatile dispone di almeno 4 cm;

e) in caso di utilizzazione di abbeveratoi continui, ogni animale deve potervi accedere su una lunghezza di almeno 10 cm. In caso di utilizzazione di abbeveratoi a tettarella o a coppetta è prevista almeno una tettarella o una coppetta ogni 10 volatili. Se del gruppo fanno parte meno di 10 animali, almeno due tettarelle o due coppette devono essere raggiungibili da tale gruppo di animali;

f) il pavimento deve essere costruito in modo tale da sostenere adeguatamente ciascuna delle dita anteriori di ciascuna zampa.

2. Nei sistemi di allevamento che consentono agli animali di muoversi liberamente fra i diversi livelli o nei sistemi di allevamento con un unico livello, oltre ai requisiti del paragrafo 1 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni supplementari:

a) nei sistemi di allevamento su più livelli, l'altezza minima fra i vari livelli deve essere di 50 cm;

b) gli abbeveratoi e le mangiatoie devono essere ripartiti in modo uniforme;

c) le autorità competenti possono autorizzare la troncatura del becco a condizione che sia praticata solo su pulcini di età inferiore a 10 giorni;

d) almeno la metà della superficie del pavimento deve essere coperta dalla lettiera. La lettiera deve essere mantenuta allo stato friabile in modo da consentire agli animali di becchettare, razzolare e fare il bagno di sabbia.

3. Se si utilizzano gabbie attrezzate, oltre ai requisiti del paragrafo 1 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni supplementari:

a) le gabbie hanno un'altezza minima di 50 cm in ciascun punto;

b) il becco dei volatili non deve essere troncato.

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, gli Stati membri possono autorizzare deroghe alle lettere a) e c) del paragrafo 1 per consentire l'impiego di gabbie di batteria a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) ogni gallina dispone di almeno 800 cm² di superficie della gabbia, misurata su un piano orizzontale, utilizzabile senza limitazioni;

b) le gabbie hanno un'altezza minima di 50 cm in ciascun punto;

c) le gabbie sono provviste di strumenti per accorciare le unghie riconosciuti dalle autorità competenti e di posatoi appropriati;

d) le gabbie sono provviste di un'apertura completa nella parte anteriore o di un'apertura equivalente su un altro lato della gabbia stessa per evitare che i volatili possano ferirsi;

e) le file di gabbie sono separate da passaggi di larghezza minima di 1 m per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili;

f) La pendenza del pavimento non deve superare il 14 % ovvero 8°. In caso di pavimenti diversi di quelli provvisti di rete metallica rettangolare, gli Stati membri possono autorizzare pendenze superiori;

g) il becco dei volatili non deve essere troncato.

5. In caso di deroga conformemente al disposto del paragrafo 4, lo Stato membro interessato verifica che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel suddetto paragrafo.

6. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le esigenze minime di cui ai paragrafi da 1 a 4 si applichino in tutti i sistemi di allevamento.

Articolo 4

1. Gli Stati membri autorizzano, sino al 31 dicembre 2008, l'impiego di gabbie di batteria in funzione al 1° gennaio 1999 e che non hanno più di 10 anni a condizione che dette gabbie soddisfino almeno i seguenti requisiti:

a) le galline ovaiole dispongono di almeno 450 cm² di superficie della gabbia utilizzabile senza limitazioni, segnatamente escludendo dal calcolo eventuali bordi deflettori antispreco che potrebbero restringere la superficie disponibile, misurata su un piano orizzontale;

b) dev'essere prevista una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di volatili nella gabbia;

c) in mancanza di tettarelle o coppette, ogni gabbia di batteria deve disporre di un abbeveratoio continuo della medesima lunghezza della mangiatoia di cui alla lettera b). Nel caso di abbeveratoi a tettarella o a coppetta, almeno due di queste devono essere raggiungibili da ciascuna gabbia;

d) l'altezza minima della gabbie in batteria non deve essere inferiore a 40 cm per il 65 % della superficie e a 35 cm in ogni punto;

e) il pavimento delle gabbie di batteria deve essere costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle dita anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento non deve superare il 14 % ovvero 8°. In caso di pavimenti diversi di quelli provvisti di rete metallica rettangolare, gli Stati membri possono autorizzare pendenze superiori;

f) i volatili non devono avere il becco troncato.

2. La gabbie di batteria in funzione da oltre 10 anni alla data del 1° gennaio 1999 possono essere autorizzate dalle autorità competenti secondo i casi e per un periodo che comunque non può superare il 31 dicembre 2003 e a condizione che soddisfino almeno i requisiti di cui al paragrafo 1.

3. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2004, lo spazio prescritto per ovaiola di cui al paragrafo 1 lettera a) del presente articolo sarà portato ad almeno 550 cm² per ovaiola.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di allevamento delle galline ovaiole siano conformi alle prescrizioni generali previste nell'allegato.

2. Le disposizioni dell'allegato possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 8 onde tener conto dei progressi scientifici.

Articolo 6

1. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente proceda ad ispezioni onde verificare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, ivi comprese quelle dell'allegato.

Tali ispezioni, che possono essere effettuate in occasione di controlli per altri scopi, devono ogni anno riguardare un campione rappresentativo sul piano statistico dei diversi sistemi di allevamento dei singoli Stati membri.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 8, la Commissione stabilisce un codice relativo alle regole da osservare per le ispezioni di cui al paragrafo 1.

3. Ogni due anni, anteriormente all'ultimo giorno lavorativo del mese di aprile e per la prima volta anteriormente al 30 aprile 2001, gli Stati membri informano la Commissione dei risultati delle ispezioni effettuate nel corso dei due anni precedenti conformemente al disposto del presente articolo, incluso il numero di ispezioni effettuate in relazione al numero di allevamenti in funzione sul loro territorio.

Articolo 7

Esperti veterinari della Commissione possono effettuare, se necessario, per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, e di concerto con le autorità competenti, controlli in loco. In tal caso i controllori devono prendere essi stessi tutte le misure igieniche apposite per escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.

Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuato il controllo fornisce tutto l'aiuto necessario agli esperti per l'espletamento della loro missione. La Commissione informa l'autorità competente dello Stato membro interessato sui risultati dei controlli effettuati.

L'autorità competente dello Stato membro interessato adotta le misure che potrebbero rivelarsi necessarie per tener conto dei risultati dei controlli.

Le disposizioni generali d'applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 8

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita dal presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

a) Il rappresentante della Commissione presenta al comitato veterinario permanente (in appresso denominato «comitato»), un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il parere in merito al progetto nel termine indicato dal suo presidente tenuto conto dell'urgenza della questione, se necessario procedendo ad un voto.

b) Il testo del parere viene inserito nel verbale: inoltre, ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che il proprio punto di vista figuri nel verbale.

c) La Commissione tiene in massima considerazione il parere fornito dal comitato e lo informa di come si è tenuto conto di tale parere.

Articolo 9

Non oltre il 1° gennaio 2006, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento una relazione, elaborata sulla scorta del parere del comitato scientifico veterinario, sui sistemi di allevamento che rispettano i requisiti del benessere delle galline ovaiole sul piano patologico, zootecnico, fisiologico, del trattamento e sugli eventuali effetti socioeconomici dei vari sistemi, unitamente a proposte appropriate intese ad eliminare progressivamente i sistemi di allevamento che non rispettano i requisiti predetti.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulle proposte in parola entro tre mesi dopo la loro presentazione.

Articolo 10

La direttiva 88/166/CEE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 1999.

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU L 74 del 19.3.1988, pag. 83.

ALLEGATO

1. I materiali impiegati per la costruzione dei ricoveri per i volatili e in particolare le attrezzature con le quali i volatili possono entrare in contatto non devono essere pericolose e devono poter essere accuratamente pulite e disinfettate. La costruzione dei ricoveri deve essere tale da evitare lesioni ai volatili.

2. Finché la Comunità non avrà adottato disposizioni in materia, l'impianto elettrico e le attrezzature connesse devono essere installati conformemente alla normativa nazionale per evitare scosse elettriche.

3. L'isolazione, il riscaldamento e l'aerazione dell'edificio devono assicurare che la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione dei gas siano mantenute entro limiti non nocivi per i volatili.

4. Ogni attrezzatura automatica o meccanica dalla quale dipendano salute e benessere dei volatili deve essere ispezionata almeno due volte al giorno. Se sono individuati inconvenienti questi devono essere eliminati immediatamente, o se ciò non è possibile, devono essere prese misure appropriate per salvaguardare la salute e il benessere dei volatili sino al momento in cui sia possibile effettuare la riparazione, segnatamente utilizzando metodi alternativi per alimentare i volatili e garantire un ambiente soddisfacente.

In caso di utilizzazione di un sistema di ventilazione artificiale occorre prevedere un sistema alternativo per garantire un sufficiente rinnovo dell'aria ai fini della salute e del benessere dei volatili in caso di difetti del sistema: deve inoltre essere previsto un sistema di allarme che deve informare immediatamente l'allevatore dell'eventuale guasto. Il sistema di allarme deve essere controllato regolarmente.

Un registro di tutti gli inconvenienti riscontrati e delle misure prese per eliminarli deve essere conservato dall'azienda ed essere messo a disposizione, a richiesta, delle autorità competenti durante un periodo minimo, fissato da dette autorità, che non potrà in nessun caso essere inferiore a tre anni.

5. I volatili non devono essere tenuti permanentemente al buio. Per tener conto delle loro esigenze comportamentali e fisiologiche occorre prevedere, tenuto conto delle diverse condizioni climatiche nei vari Stati membri, un'illuminazione appropriata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere in funzione per una durata pari alla durata d'illuminazione naturale normalmente disponibile fra le 9 e le 17. Inoltre, deve sempre essere disponibile un sistema di illuminazione appropriato (fisso o mobile) d'intensità sufficiente per consentire di ispezionare gli animali in qualsiasi momento. Tuttavia, negli allevamenti che utilizzano sistemi di illuminazione artificiale, il pollame deve disporre ogni giorno di un periodo di riposo durante il quale l'intensità della luce va ridotta in modo tale da consentire ai volatili di riposarsi.

Nelle gabbie a terra l'intensità della luce deve essere costante.

6. Tutti i volatili devono essere ispezionati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno una volta al giorno.

Un resoconto quotidiano di tali ispezioni e di qualsiasi misura presa in seguito alle medesime deve essere conservato dall'azienda ed essere messo a disposizione, a richiesta, delle autorità competenti durante un periodo minimo, fissato da dette autorità, che non potrà in nessun caso essere inferiore a tre anni.

Per quanto concerne i volatili che non sembrano essere in buona salute, ciò che include anche cambiamenti nel loro comportamento, occorre stabilirne le cause e adottare le misure necessarie ovvero trattarli, isolarli, abbatterli o controllare le condizioni ambientali. Se la causa è imputabile a un fattore ambientale dell'unità di produzione/allevamento e se non è indispensabile porvi rimedio immediatamente, il problema va risolto una volta che l'impianto sarà svuotato prima di introdurre nuovi volatili.

Occorre consultare un veterinario non appena possibile se i volatili non reagiscono alle cure dell'allevatore.

7. Gli edifici, le attrezzature e gli utensili utilizzati per i volatili devono essere puliti e disinfettati accuratamente per evitare infezioni incrociate e la comparsa di organismi portatori di malattie. Le deiezioni nonché gli alimenti non consumati o versati vanno eliminati quanto più spesso possibile per ridurre gli odori e non attirare mosche o roditori.

Le parti degli edifici o delle gabbie che sono in contatto con i volatili vengono completamente pulite e disinfettate ogni volta che la gabbia viene svuotata e prima di introdurre una nuova partita di volatili.

8. Un impianto che comporta quattro o più piani di gabbie è autorizzato solo se è provvisto di una passerella fissa o di qualsiasi altro dispositivo che consente di ispezionare le gabbie superiori e che agevola il ritiro dei volatili dalle suddette gabbie.

9. Tutti i volatili hanno accesso ogni giorno ad un'alimentazione adeguata, nutriente e igienica e in qualsiasi momento ad acqua fresca, salvo in caso di trattamento terapeutico o profilattico.

10. Le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere concepiti, costruiti, sistemati e tenuti in modo da ridurre la contaminazione degli alimenti e dell'acqua destinata ai volatili.

11. I volatili sono curati da personale in numero sufficiente, formato al sistema di allevamento utilizzato e in possesso dell'esperienza necessaria.

12. È vietato tagliare e spuntare le ali o sezionare i tendini. Se è necessario ridurre la capacità di volo, possono essere tagliate le penne di un'ala: l'operazione è effettuata da una persona qualificata.

13. I volatili devono disporre di una protezione adeguata dai predatori e dalle condizioni climatiche esterne.

14. I locali, le gabbie e i recinti devono essere sistemati in modo tale da evitare che gli animali possano scappare.

Top