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Document 51998IP0410

Risoluzione sui diritti dell'uomo nel mondo per gli anni 1997-1998 e la politica dell'Unione in materia di diritti dell'uomo

GU C 98 del 9.4.1999, p. 270 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998IP0410

Risoluzione sui diritti dell'uomo nel mondo per gli anni 1997-1998 e la politica dell'Unione in materia di diritti dell'uomo

Gazzetta ufficiale n. C 098 del 09/04/1999 pag. 0270


A4-0410/98

Risoluzione sui diritti dell'uomo nel mondo per gli anni 1997-1998 e la politica dell'Unione in materia di diritti dell'uomo

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti dell'uomo nel mondo, approvate il 12 dicembre 1996, 26 aprile 1995, 12 marzo 1993, 12 settembre 1991, 18 gennaio 1989, 12 marzo 1987, 22 ottobre 1985, 22 maggio 1984 e 17 maggio 1983 ((GU C 20 del 20.1.1997, pag. 94; GU C 126 del 22.5.1995, pag. 15; GU C 115 del 26.4.1993, pag. 214; GU C 267 del 14.10.1991, pag. 165; GU C 47 del 27.2.1989, pag. 61; GU C 99 del 13.4.1987, pag. 157; GU C 343 del 31.12.1985, pag. 29; GU C 172 del 2.7.1984, pag. 36; GU C 161 del 10.6.1983, pag. 58.)),

- vista la sua risoluzione sulla relazione della Commissione sull'attuazione di azioni volte a promuovere i diritti dell'uomo e la democratizzazione (COM(96)0672 - C4-0095/97) ((GU C 14 del 19.1.1998, pag. 399.)),

- vista la sua risoluzione sulla Comunicazione della Commissione sul richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo negli accordi tra la Comunità e i paesi terzi (COM(95)0216 - C4-0917/95) ((GU C 320 del 28.10.1996, pag. 261.)),

- vista la sua risoluzione sulla creazione di una struttura di coordinamento unitaria all'interno della Commissione competente in materia di diritti dell'uomo e di democratizzazione ((GU C 14 del 19.1.1998, pag. 402.)),

- vista la sua risoluzione sull'istituzione di un Centro analisi dell'Unione europea per la prevenzione attiva delle crisi ((GU C 166 del 3.7.1995, pag. 59.)),

- vista la sua risoluzione sull'introduzione della clausola sociale nel sistema unilaterale e multilaterale di commercio ((GU C 61 del 28.2.1994, pag. 89.)),

- visto il Memorandum del Consiglio al Parlamento europeo sui diritti dell'uomo nel mondo e la politica dell'Unione in materia di diritti dell'uomo (C4-0080/98),

- visto l'articolo 148 del suo regolamento,

- vista la relazione annuale della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa (A4-0410/98),

A. considerando che, nell'interesse degli Stati membri e dell'umanità in generale, la protezione e la promozione dei diritti dell'uomo devono costituire uno degli assi principali della PESC, per quanto attiene sia alla sua concezione che alla sua attuazione, così come dell'autonomia dell'Unione europea,

B. considerando che la globalizzazione limita l'efficacia pratica della democrazia e dei diritti umani e che tale problema richiede strumenti d'azione e di decisione politica a livello internazionale, sull'esempio dell'UE, la cui integrazione politica dev'essere ulteriormente rafforzata,

C. considerando che la globalizzazione ovvero l'accresciuta interdipendenza delle economie a livello mondiale, ha delle conseguenze sulla gestione delle politiche economiche e richiede un miglioramento delle norme di supervisione del settore finanziario,

D. considerando che, con la fine della guerra fredda, le politiche dei diritti dell'uomo possono, finalmente, essere separate dai conflitti ideologici e quindi mirare a promuovere efficacemente valori universali, in particolare rispetto a ogni tipo di fanatismo religioso,

E. considerando che il 1998 coincide con il cinquantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e che le Nazioni Unite hanno proclamato il 1998 Anno dei diritti dell'uomo,

F. considerando che il 1998 coincide con il decimo anniversario dell'istituzione, da parte del Parlamento europeo, del Premio Sakharov per la libertà di pensiero,

G. considerando che i diritti economici, sociali e culturali non sono così codificati come i diritti civili e politici e pertanto necessitano di una maggiore attenzione; sottolineando tuttavia che il rafforzamento dei diritti economici, sociali e culturali, per esempio mediante il miglioramento del tenore di vita, non si dovrebbe mai effettuare al posto o a discapito dei diritti civili e politici;

H. considerando che la promozione globale dei diritti dell'uomo rappresenta un contributo fondamentale alla pace, stabilità e prosperità internazionali,

I. considerando che la storia dimostra come il benessere delle popolazioni sia strettamente collegato con l'opportunità, per ciascun cittadino, di esprimersi politicamente e col garantirgli la possibilità e gli strumenti per far sentire la propria voce,

J. considerando che è soprattutto la partecipazione a comitati civici, ONG e organizzazioni ecclesiastiche a permettere di venire a conoscenza di problematiche relative ai diritti umani, che spesso invece non sono note al vasto pubblico,

K. considerando che la maggior parte dei paesi del mondo si è impegnata a rispettare gli obblighi codificati nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,

L. considerando che il rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici riveste importanza fondamentale per l'Unione europea, i cui Stati membri sono stati tra i primi a codificare e ad applicare le norme internazionali in materia di diritti dell'uomo,

M. considerando che le questioni collegate ai diritti dell'uomo continuano ad interessare l'opinione pubblica, come testimonia l'elevato numero di persone attive presso le associazioni di cittadini che si dedicano alla promozione dei diritti dell'uomo in ogni angolo del pianeta,

N. considerando che violazioni generalizzate dei più fondamentali diritti dell'uomo continuano a verificarsi in più della metà dei paesi del mondo, segnatamente esecuzioni extragiudiziarie, sparizioni, la prassi della tortura, della detenzione arbitraria e della persecuzione per motivi politici,

O. considerando che i meccanismi internazionali atti a rispondere a gravi violazioni dei diritti dell'uomo devono essere potenziati, alla luce del fatto che gli obblighi contratti dagli Stati a titolo dei patti internazionali vengono spesso trascurati senza timore di sanzioni giuridiche,

P. ribadendo a tale proposito la convinzione che l'istituzione di un Tribunale penale internazionale indipendente, equo ed efficiente costituisce uno strumento fondamentale per porre fine all'impunità di cui godono i responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra,

Q. esortando la Commissione a richiamare in primo luogo l'attenzione dei partner dell'UE sul fatto che aderire a una Convenzione internazionale non è sinonimo di rispetto dei diritti umani,

R. considerando che l'autorità morale di cui dispone l'Unione europea per esercitare pressioni all'esterno, affinché vengano adottate norme più severe in materia di diritti dell'uomo - in particolare nei confronti dei cittadini di paesi terzi, dipende direttamente dal rispetto di norme più severe sul suo territorio,

S. considerando che il Parlamento europeo ha accolto positivamente il potenziamento delle disposizioni in materia di diritti dell'uomo previste dal trattato sull'Unione europea, sottoposto a riesame ad Amsterdam, disposizioni che, in particolare, permettono di adottare misure contro uno Stato membro in caso di violazione grave e persistente dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto,

T. considerando che il Parlamento europeo ha cercato con successo di integrare disposizioni in materia di diritti dell'uomo negli accordi esterni dell'UE, ottenendo che queste ultime siano divenute un elemento normale degli accordi conclusi con paesi terzi o con gruppi di paesi terzi,

U. considerando che il Parlamento europeo non esiterà a rifiutare di esprimere parere conforme quanto agli accordi internazionali che non contengono adeguate disposizioni in materia di diritti dell'uomo,

V. considerando che, in casi individuali, gli interventi dei parlamentari hanno spesso prodotto esiti positivi e restano un aspetto importante del contributo del Parlamento relativamente ai diritti dell'uomo,

W. considerando che il Parlamento continuerà a richiamare l'attenzione sulle violazioni dei diritti dell'uomo nei suoi dibattiti e nelle sue risoluzioni,

X. considerando che il Parlamento ha lanciato numerose iniziative a sostegno dei diritti dell'uomo relative, ad esempio, alla prevenzione della tortura, all'abolizione della pena di morte e alla promozione dei diritti della donna,

Y. considerando che il Parlamento ha promosso attivamente il concetto di prevenzione dei conflitti, la cui importanza è stata nuovamente evidenziata dai recenti avvenimenti prodottisi nel Kossovo e altrove,

Z. considerando che il Parlamento, riconoscendo che la promozione dei diritti dell'uomo e della democrazia necessitano di risorse finanziarie, si è impegnato a erogare sovvenzioni adeguate a tal fine, conseguendo, in anni recenti, un aumento sostanziale degli stanziamenti UE destinati a dette iniziative,

1. dichiara solennemente il suo intento di continuare ad adoperarsi per il pieno rispetto di tutti i diritti dell'uomo per ogni cittadino del mondo e il suo impegno per l'osservanza dei valori universali che hanno ispirato la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo;

2. chiede, a tutti i paesi che non vi hanno ancora provveduto, di ratificare quanto prima i due Patti internazionali ONU e gli altri principali trattati internazionali sui diritti dell'uomo, come la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione per i diritti del fanciullo, la Convenzione per l'eliminazione della discriminazione razziale e la Convenzione contro la tortura e sollecita tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa non soltanto a ratificare ma anche ad applicare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

3. sottolinea che la ratifica non è sufficiente e che è necessario rispettare e far rispettare le suddette convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, il che significa applicare gli strumenti di controllo in esse previsti e, se necessario, imporre le opportune sanzioni;

4. si felicita per l'approvazione, quest'anno, dello Statuto della Corte penale internazionale, pur rammaricandosi per le limitazioni concordate, e chiede a tutti i paesi di procedere quanto prima alla ratifica di tale documento, senza fare ricorso alle disposizioni di «opt-out» settennale;

5. chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di assicurare la coerenza, in materia di diritti dell'uomo fra le politiche interne ed esterne dell'UE, con particolare riferimento a libertà, sicurezza e giustizia;

6. sollecita uno sforzo internazionale volto a instaurare un'amnistia per il millennio a favore di quanti sono ingiustamente detenuti e in particolare dei prigionieri politici non violenti;

Per quanto concerne i media e i diritti umani

7. deplora che in molti paesi, tra cui vari Stati membri del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OCSE), la libertà di espressione e la professione del giornalismo siano minacciate da leggi oppressive sulla stampa, tribunali militari, carcerazione arbitraria, procedimenti penali in casi di diffamazione (senza alcuna possibilità di difesa), che spesso danno luogo a un'atmosfera di paura e di autocensura;

8. ricorda che il rispetto della libertà d'espressione costituisce parte integrante del rispetto dei diritti umani, ormai elemento essenziale degli accordi esterni, e raccomanda che la Commissione elabori un elenco dettagliato dei diritti che ritiene siano coperti dalla clausola dei diritti umani nell'ambito di tali accordi;

9. insiste affinché si elaborino criteri operativi precisi che disciplinino le decisioni di sospensione degli accordi, e non soltanto ai fini dell'articolo 366 bis della Convenzione di Lomé, ma per tutti gli accordi internazionali;

Per quanto concerne la pena di morte

10. ribadisce il suo impegno a favore della completa abolizione della pena di morte nel mondo;

11. condanna il fatto che, lo scorso anno, abbiano avuto luogo esecuzioni capitali in almeno 40 paesi e che siano state condannate a morte persone in almeno 70 paesi e che, nel 1996, siano stati uccisi 4272 prigionieri in 39 paesi, sebbene sia noto che la pena capitale non ha alcun effetto deterrente contro il crimine;

12. deplora il ritiro della Giamaica dal primo protocollo opzionale del Patto internazione sui diritti civili e politici, il ritiro di Trinidad e Tobago dalla Convenzione Americana sui diritti dell'uomo e la reintroduzione, avvenuta quest'anno, della pena capitale in un certo numero di paesi; deplora, inoltre, il ripristino e il frequente ricorso alla pena di morte in molti Stati degli USA, una prassi che mette a repentaglio il primato morale della grande democrazia che sono gli Stati Uniti;

13. si felicita per l'iniziativa degli Stati membri dell'Unione europea di proporre una moratoria internazionale sulla pena di morte, quale primo passo verso la sua abolizione;

14. ribadisce la sua posizione, secondo cui i paesi che mantengono in vigore la pena di morte non possono aderire all'Unione europea e richiama l'attenzione sulla dichiarazione, allegata al trattato di Amsterdam, concernente la pena di morte;

Per quanto concerne i profughi

15. prende atto della relazione annuale dell'UNHCR per il 1997/1998, nella quale si afferma che nel mondo esistono più di 13 milioni di profughi, quasi 5 milioni di sfollati all'interno del loro paese e più di 3 milioni di profughi rimpatriati e del fatto che, su scala mondiale, l'UNHCR si occupa del benessere di più di 23 milioni di persone;

16. chiede un potenziamento degli sforzi internazionali per istituire i diritti dei profughi e contribuire alla loro eventuale reintegrazione nei rispettivi paesi di appartenenza e nei paesi nei quali hanno ottenuto i diritti d'asilo;

17. esprime grave preoccupazione in merito alle continue denunce di maltrattamenti subiti da profughi e richiedenti asilo negli Stati membri dell'Unione europea;

18. accoglie con soddisfazione la decisione del Consiglio di creare l'unità operativa «asilo e migrazione» e chiede l'attuazione di una politica equa ed umana in materia di richiedenti asilo e profughi in tutta l'Unione europea, rispettando e completando la Convenzione di Ginevra sui rifugiati;

19. invita gli Stati membri a ridurre il lasso di tempo tra la richiesta d'asilo e la decisione sui singoli casi al fine di migliorare le condizioni di detenzione e di rendere più umane le condizioni di espulsione;

Per quanto concerne le minoranze

20. constata che molti dei più violenti conflitti prodottisi in questi ultimi anni nel mondo hanno comportato problemi collegati alle minoranze;

21. ritiene indispensabile che il Parlamento europeo presenti una definizione dei diritti delle minoranze, così da conferire maggiore incisività alla sua azione politica;

22. chiede di raddoppiare gli sforzi a livello internazionale per porre fine alla discriminazione su larga scala contro le minoranze religiose, nazionali, linguistiche o etniche e per contribuire alla soluzione dei conflitti interetnici;

23. chiede un maggior riconoscimento e una migliore tutela dei diritti delle comunità e, in particolare, dei diritti delle popolazioni indigene;

24. chiede che vengano definiti programmi e attività a lungo termine per promuovere la tolleranza e la riconciliazione mediante l'istruzione e il dialogo;

25. chiede il potenziamento dei meccanismi internazionali di controllo per quanto concerne i diritti delle minoranze;

26. sottolinea l'importanza del sostegno UE al giusto trattamento delle minoranze nei paesi dell'Europa centrale e orientale, nel rigido rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, dell'uguaglianza e della cittadinanza e senza pregiudizio per le loro identità, in particolare per quanto concerne i paesi candidati all'adesione;

Per quanto concerne il rispetto dei diritti dell'infanzia

27. si felicita per l'importanza attribuita dalla Presidenza austriaca ai diritti dell'infanzia e chiede l'adozione di un'azione concertata per combattere il turismo a fini sessuali e per perseguire le persone implicate nello sfruttamento sessuale dei minori;

28. esprime il suo appoggio alla campagna internazionale destinata a porre fine all'utilizzo dei soldati-bambini e a proteggere l'infanzia dagli effetti della guerra, nonché a stabilire un'età minima di 18 anni per il reclutamento nelle forze armate e la partecipazione a conflitti armati;

29. sostiene le iniziative adottate dall'OIL e da altre organizzazioni che cercano di eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile;

30. ribadisce altresì il suo sostegno alle campagne contro il lavoro minorile e a favore dei cosiddetti bambini di strada, oltre a insistere sulla necessità di promuovere misure finalizzate alla scolarizzazione dei bambini;

Per quanto concerne le misure destinate a porre fine alle violenze contro le donne

31. ribadisce la sua richiesta di considerare lo stupro in tempo di guerra come un crimine di guerra, non da ultimo alla luce dell'elevato numero di stupri commessi durante il genocidio ruandese del 1994 e durante i conflitti nell'ex Iugoslavia;

32. condanna la violenza contro le donne, sia essa domestica o esterna, in quanto vestigia deplorevole di epoche più barbariche;

33. chiede il coordinamento degli sforzi per porre fine all'esecrabile prassi della mutilazione genitale femminile;

34. condanna senza riserve le restrizioni draconiane imposte alle donne e alle giovani dal regime talibano in Afghanistan;

35. chiede al Consiglio e alla Commissione di promuovere attivamente le riforme giuridiche non discriminatorie rispetto alle leggi patrimoniali e al diritto di successione in tutti i paesi;

Per quanto concerne il commercio di esseri umani

36. chiede misure energiche contro il commercio di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini;

37. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a intensificare i propri sforzi per sradicare il fenomeno del traffico di donne ai fini dello sfruttamento sessuale, reato del quale sono vittime molte donne dei paesi terzi;

Per quanto concerne le istituzioni finanziarie internazionali

38. deplora vivamente le devastanti conseguenze sociali del debito del Terzo mondo;

39. insiste sul fatto che i recenti sviluppi in Asia e in Russia hanno dimostrato che la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo costituiscono fattori essenziali ai fini dello sviluppo di una base economica sana;

40. chiede al Consiglio e alla Commissione di promuovere attivamente una riforma delle istituzioni finanziarie internazionali al fine di conseguire una maggiore trasparenza nei movimenti dei mercati e una più rigorosa supervisione dei mercati finanziari;

41. chiede che le istituzioni finanziarie internazionali integrino il rispetto dei diritti sociali e culturali, economici, civili e politici fondamentali nelle loro attività in particolare nelle politiche di adeguamento strutturale;

Per quanto concerne la clausola sociale

42. ribadisce il suo fermo sostegno alla definizione di norme sociali eque nel settore delle attività economiche e il suo impegno a combattere lo sfruttamento del lavoro nel mondo;

43. invita la Commissione ad intensificare i propri sforzi onde pervenire a un accordo nell'ambito dell'OIL sugli standard sociali minimi e adottare misure efficaci per combattere il lavoro infantile;

44. chiede al Consiglio e alla Commissione di sostenere l'istituzione di meccanismi di controllo efficaci e debitamente finanziati per quanto riguarda questioni quali il lavoro forzato, il lavoro minorile e le altre prassi di sfruttamento, affinché la comunità internazionale possa prevenire le violazioni gravi e sistematiche ovvero rispondervi efficacemente e rapidamente;

45. esprime il suo sostegno agli sforzi attualmente intrapresi sotto gli auspici dell'OIL per istituire meccanismi che garantiscano i diritti codificati sia nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che in una serie di Convenzioni OIL, in particolare, per quanto concerne il divieto di «zone franche», in cui non si rispettano le norme sociali minime e i diritti fondamentali;

46. accoglie positivamente la proposta della Commissione di collegare il trattamento preferenziale SPG al rispetto di taluni standard;

47. ricorda che l'effetto morale di una decisione come quella di abolire il SPG per determinati prodotti birmani è sostanziale e può essere più significativo di quello materiale;

Per quanto concerne i codici di condotta per le imprese

48. respinge l'affermazione secondo cui l'introduzione di un codice di condotta che obblighi le società aventi sede nell'UE a rispettare le norme in materia di diritti dell'uomo nelle loro operazioni nei paesi terzi non sarebbe possibile allo stato attuale del diritto comunitario, considerando che, già nel 1977, il Consiglio aveva approvato un codice di condotta per le imprese che esercitavano le loro attività nel Sudafrica dell'apartheid;

49. raccomanda l'adozione di un codice di condotta per le imprese europee che sia obbligatorio e riprenda le norme internazionali minime vigenti in materia:

- la dichiarazione di principio tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e i principi guida dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali;

- nel campo dei diritti dei lavoratori: le convenzioni fondamentali dell'OIL;

- nel campo dei diritti dell'uomo: la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo e le altre convenzioni delle Nazioni Unite;

- nel campo dei diritti delle minoranze e dei popoli indigeni: la Convenzione n. 169 dell'OIL, il capitolo XXVI dell'Agenda 21, il progetto di dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni del 1997, la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche;

- nel campo delle norme ambientali: la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, la dichiarazione di Rio e la proposta della Commissione relativa all'elaborazione di un codice di condotta per le società europee dedite allo sfruttamento forestale (COM(89)0410);

- nel campo dei servizi di sicurezza: l'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra e il Protocollo II, nonché i codici delle Nazioni Unite concernenti gli agenti delle forze dell'ordine e l'utilizzo di armi da fuoco;

- nel campo della corruzione: la Convenzione dell'OCSE contro la corruzione e la comunicazione della Commissione sulle misure legislative contro la corruzione.

50. esorta le imprese ad andare oltre e ad adottare volontariamente norme ancor più rigorose, ed incoraggia i membri dell'opinione pubblica a dimostrare la propria preoccupazione mediante il loro comportamento in quanto consumatori;

51. esprime le propria soddisfazione per l'adozione, il 18 giugno 1998, della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e relativo seguito; chiede che diventi parte integrante di tutti i futuri accordi con paesi terzi;

52. ribadisce il suo sostegno alla creazione di una «etichetta sociale»;

53. accoglie positivamente l'adozione, da parte di numerose società private, di codici o di principi imprenditoriali e in particolare, degli accordi nei settori delle calzature, dei tessili e dell'abbigliamento UE, per quanto concerne aspetti quali lavoro forzato, lavoro minorile e libertà di associazione;

54. chiede alla Commissione di condurre un esame approfondito dei codici di condotta esistenti in materia di diritti dell'uomo per le imprese e di presentare nel corso della prossima legislatura un progetto di codice per le società aventi sede nell'UE;

55. chiede alla Commissione di tener conto dell'esperienza degli esistenti codici di condotta volontari in materia di diritti dell'uomo e di esaminare, con la comunità degli affari, l'estensione di tali codici ad altri settori;

56. chiede al Consiglio di sviluppare una posizione comune sui codici di condotta volontari, sul modello del codice di condotta applicabile agli esportatori di armi, tenendo debito conto del fatto che «l'autoregolamentazione» non rappresenta sempre la risposta adeguata;

57. raccomanda che i governi e il settore privato adottino iniziative comuni per la creazione e l'applicazione di codici di condotta e valuta positivamente il ruolo dell'Unione europea nel patrocinare la conclusione di accordi tra lavoratori e datori di lavoro sulle norme applicabili;

58. sottolinea che dall'adozione delle migliori prassi (rispetto alla semplice osservanza delle norme giuridiche esistenti che, in alcuni paesi, possono essere rudimentali) derivano benefici a lungo termine per le norme ambientali, sanitarie e sociali;

59. ricorda che l'esistenza della libertà di informazione, di una magistratura indipendente, di un sistema giuridico equo e di un'amministrazione pubblica efficace e non corrotta favoriscono gli investimenti interni;

60. sollecita il settore privato ad adottare un atteggiamento più attivo in relazione al diritto dei lavoratori alla libertà di espressione e di associazione;

61. sollecita la Commissione e il Consiglio a favorire l'adozione di principi comuni sulle prassi imprenditoriali da parte delle Nazioni Unite e di altre pertinenti organizzazioni, come l'OCSE, e a incoraggiare attivamente la definizione sia di codici settoriali che di codici per le grandi società;

62. chiede al Consiglio e alla Commissione di contribuire a sviluppare la capacità internazionale di controllo esterno di detti codici;

63. chiede alla Commissione di riferire in merito agli aspetti procedurali e giuridici delle sanzioni adottate nei confronti delle imprese implicate in violazioni dei diritti dell'uomo nei paesi terzi nonché alla possibilità di subordinare al rispetto dei diritti dell'uomo l'aggiudicazione di finanziamenti pubblici e di appalti alle imprese nei paesi terzi;

Per quanto concerne la cooperazione interistituzionale

64. ricorda che nel corso degli anni è stata data attuazione ad un certo numero delle proposte del Parlamento a favore di una politica attiva e coerente dell'UE in materia di diritti dell'uomo;

65. caldeggia la rapida adozione del regolamento del Consiglio sulla base giuridica per la promozione dei diritti umani e della democrazia da parte dell'Unione europea;

66. chiede l'applicazione integrale delle raccomandazioni formulate nelle sue precedenti risoluzioni sui diritti dell'uomo nel mondo;

67. constata che i più grandi progressi realizzati a livello dell'UE si sono prodotti quando c'è stato un consenso tra Parlamento e le altre istituzioni, ad esempio, l'istituzione di un finanziamento di bilancio per i programmi di democratizzazione;

68. chiede al Consiglio di prestare la dovuta attenzione alle disposizioni del Trattato sulla promozione dei diritti dell'uomo in occasione della sua partecipazione alle riunioni del Consiglio di associazione, alle riunioni con i raggruppamenti regionali, come il Gruppo di San José, il Consiglio di cooperazione del Golfo, l'ASEAN, Mercosur e gli Stati ACP, e nei forum multilaterali, come ONU, OMC, OSCE e Consiglio d'Europa;

69. raccomanda l'adozione di iniziative che permettano una maggiore partecipazione dei rappresentanti della società civile ai lavori delle strutture intergovernative, come i consigli ministeriali, e delle strutture interparlamentari, come le commissioni parlamentari miste, l'Assemblea paritetica ACP-UE e le altre riunioni interparlamentari;

70. chiede l'istituzione di un Forum per i diritti dell'uomo, competente a formulare raccomandazioni sui diritti umani nell'ambito delle politiche UE e a valutare le attività dell'Unione connesse ai diritti dell'uomo; tale comitato dovrebbe comprendere esperti delle organizzazioni internazionali, ONG e personaggi accademici nonché rappresentanti del Parlamento, della Commissione e del Consiglio;

71. ritiene opportuno che venga istituita quanto prima la «rete europea» per i diritti umani e la democrazia proposta dal Parlamento e che questo disponga di risorse adeguate in termini finanziari e di personale;

Per quanto concerne il memorandum annuale sulle attività in materia di diritti dell'uomo

72. valuta positivamente il Memorandum del Consiglio al Parlamento sulle attività in materia di diritti dell'uomo, in quanto elemento importante del dialogo interistituzionale;

73. chiede che i memorandum futuri siano presentati a scadenze fisse, all'inizio dell'anno, siano più dettagliati e comprendano un'analisi dell'impatto delle attività del Consiglio;

74. raccomanda che la presentazione annua del memorandum del Consiglio e della relazione della Commissione sulla situazione dei diritti umani nel mondo sia accompagnata da una discussione sulla situazione dei diritti umani e dalla presentazione di una relazione al riguardo;

75. accoglie positivamente il fatto che si faccia menzione esplicita di singoli casi e chiede che nei futuri memorandum si inseriscano commenti sullo status delle persone citate nelle risoluzioni d'urgenza approvate dal Parlamento europeo nell'anno in questione;

76. accoglie positivamente la pubblicazione, avvenuta nel maggio del 1998, di una sintesi della relazione elaborata nel quadro della PESC sulla situazione dei diritti dell'uomo nei Territori Occupati e chiede che il Parlamento europeo abbia pieno accesso a tutte le relazioni di questo tipo;

Per quanto concerne il flusso di informazioni provenienti dalla Commissione

77. ribadisce la sua richiesta relativa alla presentazione regolare e tempestiva di informazioni chiare ed esaustive su tutti i progetti in materia di diritti dell'uomo e di democratizzazione;

78. raccomanda la definizione di un elenco esaustivo di tali progetti, che la Commissione trasmetterà annualmente al Parlamento, nella fase iniziale della procedura annua di bilancio;

79. raccomanda che la Commissione informi regolarmente il Parlamento in merito allo status delle persone citate nelle sue risoluzioni;

80. raccomanda la conclusione di un accordo interistituzionale che riconosca il diritto del Parlamento a chiedere un'informazione specifica alla Commissione e al Consiglio in materia di diritti dell'uomo, quale primo passo verso la fissazione di meccanismi di resoconto sistematico in materia di diritti dell'uomo;

81. ribadisce la sua richiesta alla Commissione e al Consiglio, di fornire informazioni sulle attività degli Stati membri in relazione ai diritti dell'uomo e alla democratizzazione, quale primo passo verso un miglior coordinamento delle attività in tutta l'Unione europea;

82. chiede alla Commissione di sviluppare e sfruttare il potenziale della «World wide web» per la promozione dei diritti dell'uomo e della democrazia in tutto il mondo;

Per quanto concerne la relazione annuale sui diritti dell'uomo nel mondo

83. ribadisce la sua richiesta alla Commissione di pubblicare annualmente una relazione esaustiva e dettagliata sulla situazione dei diritti dell'uomo in tutti i paesi del mondo e di prevedere le necessarie risorse di personale per svolgere efficacemente tale compito;

84. raccomanda che la relazione si soffermi anche sullo stato dei diritti dell'uomo negli Stati membri UE, quale espressione del carattere universale del nostro impegno a favore dei diritti dell'uomo e della democrazia e alla luce delle disposizioni previste nel trattato di Amsterdam per rispondere a violazioni gravi e persistenti dei diritti dell'uomo;

85. chiede che la relazione globale comprenda un commento sullo status costituzionale di ciascun paese e una valutazione sulla base della quale stabilire se la situazione è migliorata, rimasta stabile o peggiorata negli ultimi dodici mesi, specificando altresì se ciascun paese ha ratificato gli strumenti giuridici internazionali in materia di diritti dell'uomo e rispettato gli obblighi di rendiconto;

86. chiede che la relazione globale contenga prove o testimonianze di gravi violazioni dei diritti fondamentali, come quello all'integrità fisica, ad avere un processo equo, alla libertà di espressione, alla libertà di associazione, alla libertà di religione e di scegliere liberamente un governo; chiede di esaminare, ove opportuno, la situazione dei gruppi vulnerabili, quali le donne, i bambini e le minoranze religiose, nazionali, linguistiche o etniche;

Per quanto concerne il sostegno alla democratizzazione

87. ribadisce il suo appoggio alla prestazione di assistenza UE per il miglioramento della pubblica amministrazione e dei sistemi giuridici e giudiziari;

88. ribadisce il suo appoggio alla prestazione di sostegno politico, morale, informativo e finanziario alle attività delle ONG, a favore dei diritti dell'uomo e della democratizzazione in particolare nei paesi in cui esistono maggiori problemi, considerando che lo sviluppo della società civile è un elemento fondamentale della democratizzazione;

89. invita la Commissione a vincere le resistenze di taluni governi quanto al sostegno accordato dall'Unione alle organizzazioni operanti a favore dei diritti umani e a pubblicizzare maggiormente, in linea generale, l'appoggio concesso a dette organizzazioni nei paesi interessati;

90. chiede che i paesi candidati all'adesione all'UE intraprendano sforzi particolari in materia di diritti dell'uomo e di democratizzazione e di diritti delle minoranze;

91. chiede che il Consiglio e la Commissione definiscano criteri chiari per distinguere tra elezioni regolari ed elezioni truccate;

92. chiede al Consiglio e alla Commissione di assicurare che i colpi di stato militari siano seguiti da una riconsiderazione automatica delle relazioni politiche, compresa la possibilità di sospendere i programmi d'aiuto;

93. sottolinea l'importanza delle misure UE destinate a sostenere il processo elettorale e a permettere un monitoraggio efficace ed esaustivo delle elezioni; valuta positivamente il documento del Consiglio in cui si fissano gli orientamenti per il monitoraggio delle elezioni;

94. chiede che siano iscritte in bilancio sufficienti risorse finanziarie per sostenere i processi elettorali;

95. sottolinea, in tale contesto, l'importanza di un accesso equo ai mezzi di informazione e del rispetto scrupoloso del diritto alla libertà di espressione;

96. chiede una chiara definizione dei limiti oltre ai quali uno Stato eccede la legittima esigenza di mantenere l'ordine pubblico e la difesa e chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di sospendere gli aiuti ai regimi che destinano risorse eccessive all'armamento militare;

97. sollecita l'avvio di iniziative per assicurare che lo sviluppo della società dell'informazione non accentui le disuguaglianze a livello di potere economico e politico, di diritti dell'uomo e di democrazia tra i ricchi e i poveri, in ambito internazionale o all'interno dei singoli paesi;

98. valuta positivamente l'adozione quest'anno, da parte del Consiglio, di un codice di condotta sulle esportazioni di armi e chiede che tale codice sia potenziato e reso giuridicamente vincolante;

99. si felicita per l'approvazione del Consiglio, il 7 maggio 1998, di una posizione comune a norma della quale i depositi all'estero della Repubblica federale di Iugoslavia e dei governi serbi siano congelati e chiede che misure analoghe siano applicate in futuro nei confronti degli Stati che commettono violazioni gravi dei diritti dell'uomo;

100. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, al Segretario generale delle Nazioni Unite e ai governi degli Stati citati nella presente risoluzione.

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