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Document 51998AP0507

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni sulle firme elettroniche (COM(98)0297 C4-0376/98 98/0191(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura)

    GU C 104 del 14.4.1999, p. 49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, SV)

    51998AP0507

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni sulle firme elettroniche (COM(98)0297 C4-0376/98 98/0191(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura)

    Gazzetta ufficiale n. C 104 del 14/04/1999 pag. 0049


    A4-0507/98

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni sulle firme elettroniche (COM(98)0297 - C4-0376/98 - 98/0191(COD))

    La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

    (Emendamento 1)

    Considerando 3

    >Testo originale>

    (3) considerando che il 1° dicembre 1997 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle firme digitali;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    (3) considerando che il 1° dicembre 1997 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle firme

    elettroniche;

    (Emendamento 2)

    Considerando 4

    >Testo originale>

    (4) considerando che le comunicazioni elettroniche e il commercio elettronico necessitano di firme elettroniche e dei servizi ad esse relativi, atti a consentire l'autenticazione dei dati; che la divergenza delle regole in materia di riconoscimento giuridico delle firme elettroniche e di accreditamento dei prestatori di servizi di certificazione negli Stati membri può costituire un grave ostacolo all'uso delle comunicazioni elettroniche e del commercio elettronico e, di conseguenza, impedire lo sviluppo del mercato interno; che la divergenza degli interventi negli Stati membri sottolinea l'esigenza di un'armonizzazione a livello comunitario;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    (4) considerando che le comunicazioni elettroniche e il commercio elettronico necessitano di firme elettroniche e dei servizi ad esse relativi, atti a consentire l'autenticazione dei dati; che la divergenza delle regole in materia di riconoscimento giuridico delle firme elettroniche e di accreditamento dei prestatori di servizi di certificazione negli Stati membri può costituire un grave ostacolo all'uso delle comunicazioni elettroniche e del commercio elettronico

    ; che, d'altro canto, chiare condizioni quadro comuni per le firme elettroniche rafforzano la fiducia e la generale accettazione delle nuove tecnologie e che la divergenza degli interventi negli Stati membri non deve ostacolare la libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato interno;

    (Emendamento 3)

    Considerando 6

    >Testo originale>

    (6) considerando che la rapida evoluzione tecnologica e il carattere globale di Internet rendono necessario un approccio aperto alle varie tecnologie e servizi che consentono di autenticare i dati in modo elettronico; che tuttavia le firme digitali basate sulla crittografia a chiave pubblica costituiscono attualmente la forma più riconosciuta di firma elettronica;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    (6) considerando che la rapida evoluzione tecnologica e il carattere globale di Internet rendono necessario un approccio aperto alle varie tecnologie e servizi che consentono di autenticare i dati in modo elettronico;

    (Emendamento 4)

    Considerando 6 bis (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    (6 bis) considerando che la Commissione procederà ad una revisione della presente direttiva prima del 2003, anche per assicurare che i progressi tecnologici o le modifiche al quadro giuridico non abbiano creato barriere al raggiungimento degli obiettivi fissati nella direttiva; che essa esaminerà le implicazioni di aspetti tecnici connessi, quali la riservatezza, e presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'argomento;

    (Emendamento 5)

    Considerando 10 bis (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    (10 bis) considerando che il mercato interno comprende anche la libera circolazione delle persone a seguito della quale i cittadini dell'Unione europea e i residenti nella stessa hanno sempre di più bisogno di trattare con le autorità di Stati membri diversi da quello in cui essi risiedono; che, per tali motivi, il Parlamento europeo ha deciso di accettare la presentazione elettronica delle petizioni; che la disponibilità della comunicazione elettronica potrebbe essere molto utile sotto questo aspetto, purché le norme nazionali sui requisiti supplementari non pongano ostacoli alle possibilità così offerte di migliorare l'accesso all'amministrazione;

    (Emendamento 6)

    Considerando 12

    >Testo originale>

    (12) considerando che lo sviluppo del commercio elettronico internazionale rende necessari dispositivi transfrontalieri che coinvolgono i paesi terzi; che tali dispositivi dovrebbero essere elaborati a livello commerciale; che, al fine di garantire l'interoperabilità a livello globale, potrebbe essere utile stipulare accordi con i paesi terzi relativi a regole multilaterali per il reciproco riconoscimento dei servizi di certificazione;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    (12) considerando che lo sviluppo del commercio elettronico internazionale rende necessari dispositivi transfrontalieri che coinvolgono i paesi terzi; che tali dispositivi dovrebbero essere elaborati a livello commerciale; che, al fine di garantire l'interoperabilità a livello globale, potrebbe essere utile stipulare accordi con i paesi terzi relativi a regole multilaterali per il reciproco riconoscimento dei servizi di certificazione;

    che qualsiasi accordo di questo tipo dovrebbe rispettare il diritto dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di mantenere e sviluppare ulteriormente le norme esistenti sulla protezione dei dati;

    (Emendamento 7)

    Considerando 12 bis (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    (12 bis) considerando che simili accordi devono riguardare anche la protezione dei dati e il rispetto della vita privata;

    (Emendamento 9)

    Considerando 13 bis (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    (13 bis) considerando che la presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali inerenti all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, o concernenti la fornitura di servizi riservati;

    (Emendamento 10)

    Considerando 14

    >Testo originale>

    (14) considerando che ai fini dell'applicazione della presente direttiva la Commissione deve essere assistita da un comitato a carattere consultivo;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    (14) considerando che ai fini dell'applicazione della presente direttiva la Commissione deve essere assistita da un comitato

    di contatto;

    (Emendamento 11)

    Articolo 1

    >Testo originale>

    La presente direttiva disciplina il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    La presente direttiva disciplina il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche.

    Essa crea un quadro giuridico per taluni servizi di certificazione messi a disposizione del pubblico.

    >Testo originale>

    Essa non disciplina altri aspetti relativi alla conclusione e alla validità dei contratti o altre formalità non contrattuali che richiedono l¨apposizione di una firma.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Essa non disciplina altri aspetti relativi alla conclusione e alla validità dei contratti o altre formalità non contrattuali che richiedono l¨apposizione di una firma.

    >Testo originale>

    La presente direttiva istituisce regole comuni per taluni servizi di certificazione disponibili al pubblico.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    (Emendamento 12)

    Articolo 2, punto 1, parte introduttiva

    >Testo originale>

    1) «firma elettronica», una firma in forma digitale compresa all'interno di dati, oppure ad essi allegata, oppure ancora ad essi connessa tramite associazione logica, apposta da un firmatario al fine di approvare il contenuto di tali dati, e che sia conforme ai seguenti requisiti cumulativi:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1) «firma elettronica», una firma in forma

    elettronica compresa all'interno di dati, oppure ad essi allegata, oppure ancora ad essi connessa tramite associazione logica, apposta da un firmatario al fine di approvare il contenuto di tali dati, e che sia conforme ai seguenti requisiti cumulativi:

    (Emendamento 13)

    Articolo 2, punto 2

    >Testo originale>

    2) «firmatario», colui che crea una firma elettronica;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2) «firmatario»,

    persona fisica che, firmando a nome proprio o a nome di una persona giuridica, crea una firma elettronica;

    (Emendamento 14)

    Articolo 2, punto 5

    >Testo originale>

    5) «certificato qualificato», un attestato digitale che collega un dispositivo di verifica della firma ad una data persona, ne conferma l'identità e possiede i requisiti di cui all'allegato I;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    5) «certificato qualificato», un attestato

    elettronico che collega un dispositivo di verifica della firma ad una data persona, ne conferma l'identità e possiede i requisiti di cui all'allegato I;

    (Emendamento 15)

    Articolo 2, punto 6

    >Testo originale>

    6) «prestatore di servizi di certificazione», una persona o un'entità che rilascia certificati o fornisce al pubblico altri servizi connessi alle firme elettroniche;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    6) «prestatore di servizi di certificazione», una persona o un'entità

    indipendente che rilascia certificati o fornisce al pubblico altri servizi connessi alle firme elettroniche;

    (Emendamento 16)

    Articolo 3, paragrafo 2

    >Testo originale>

    2. Salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre o conservare sistemi di accreditamento facoltativi intesi a fornire servizi di certificazione di livello più elevato. Tutte le condizioni relative a tali sistemi devono essere obiettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati

    membri non possono limitare il numero di prestatori di servizi di certificazione per motivi che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre o conservare sistemi di accreditamento facoltativi intesi a fornire servizi di certificazione di livello più elevato.

    Gli Stati membri possono altresì riconoscere sistemi di accreditamento gestiti da organizzazioni indipendenti dalle amministrazioni degli Stati membri il cui obiettivo consista nel migliorare i livelli di prestazione dei servizi di certificazione. Tutte le condizioni relative a tali sistemi devono essere obiettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri non possono limitare il numero di prestatori di servizi di certificazione per motivi che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

    (Emendamento 17)

    Articolo 3, paragrafo 4

    >Testo originale>

    4. Gli Stati membri possono assoggettare a requisiti supplementari l¨uso delle firme elettroniche nel settore pubblico. Tali requisiti debbono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, e riguardare unicamente le caratteristiche specifiche dell'uso di cui trattasi.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    4. Gli Stati membri possono assoggettare a requisiti supplementari l¨uso delle firme elettroniche nel settore pubblico. Tali requisiti debbono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, e riguardare unicamente le caratteristiche specifiche dell'uso di cui trattasi.

    Tali requisiti non debbono costituire un ostacolo ai servizi transfrontalieri per i cittadini nei campi, ad esempio, delle prestazioni in materia di sicurezza sociale o delle pensioni.

    (Emendamento 18)

    Articolo 5

    >Testo originale>

    1. Gli Stati membri provvedono a che non si neghi effetto giuridico, validità e forza esecutiva alla firma elettronica unicamente per il fatto che tale firma è in forma elettronica, oppure non è basata su un certificato qualificato, o non è basata su un certificato rilasciato da un fornitore di servizi di certificazione accreditato.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Gli Stati membri provvedono a che

    le firme elettroniche basate su un certificato qualificato rilasciato da un fornitore di servizi di certificazione che soddisfi i requisiti di cui all¨allegato II soddisfino i requisiti giuridici di una firma autografa, e siano ammissibili come prova nei procedimenti giudiziari, esattamente come la firma autografa.

    >Testo originale>

    2. Gli Stati membri provvedono a che le firme elettroniche basate su un certificato qualificato rilasciato da un fornitore di servizi di certificazione che soddisfi i requisiti di cui all¨allegato II soddisfino i requisiti giuridici di una firma autografa, e siano ammissibili come prova nei procedimenti giudiziari, esattamente come la firma autografa.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Gli Stati membri provvedono a che

    non si neghi effetto giuridico, validità e forza esecutiva alla firma elettronica unicamente per il fatto che tale firma è in forma elettronica, oppure non è basata su un certificato qualificato, o non è basata su un certificato rilasciato da un fornitore di servizi di certificazione accreditato.

    (Emendamento 20)

    Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

    >Testo originale>

    (b) piena osservanza dei requisiti previsti dalla presente direttiva riguardo al rilascio del certificato qualificato;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    (b)

    piena osservanza dei requisiti previsti dall'allegato I della presente direttiva riguardo al rilascio del certificato qualificato;

    (Emendamento 21)

    Articolo 6, paragrafo 3

    >Testo originale>

    3. Gli Stati membri provvedono a che un prestatore di servizi di certificazione possa indicare, nel certificato qualificato, i limiti d'uso di un determinato certificato. Il prestatore di servizi di certificazione deve essere esentato dalla responsabilità per i danni derivanti dall'uso indebito di un certificato qualificato ove siano precisati i limiti d'uso dello stesso.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. Gli Stati membri provvedono a che un prestatore di servizi di certificazione possa indicare, nel certificato qualificato, i limiti d'uso di un determinato certificato.

    Tali limiti devono essere sufficientemente riconoscibili per i terzi. Il prestatore di servizi di certificazione deve essere esentato dalla responsabilità per i danni derivanti dall'uso indebito di un certificato qualificato ove siano precisati i limiti d'uso dello stesso.

    (Emendamento 22)

    Articolo 6, paragrafo 4

    >Testo originale>

    4. Gli Stati membri provvedono affinché un prestatore di servizi di certificazione abbia la facoltà di indicare nel certificato qualificato un valore limite per i negozi per i quali è valido il certificato. Il prestatore di servizi di certificazione non è responsabile per i danni superiori a tale valore limite.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    4. Gli Stati membri provvedono affinché un prestatore di servizi di certificazione abbia la facoltà di indicare nel certificato qualificato un valore limite per i negozi per i quali è valido il certificato.

    Tale valore limite deve essere sufficientemente riconoscibile per i terzi. Il prestatore di servizi di certificazione non è responsabile per i danni superiori a tale valore limite.

    (Emendamento 23)

    Articolo 6, paragrafo 5 bis (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    5 bis. Gli Stati membri provvedono a che il prestatore di servizi di certificazione si limiti alle funzioni a lui conferite dal suo statuto, ciò implica che non deve né costituire uno strumento di controllo supplementare delle informazioni scambiate per via elettronica, né essere soggetto a un qualsivoglia controllo amministrativo.

    (Emendamento 24)

    Articolo 7, paragrafo 2

    >Testo originale>

    2. Al fine di agevolare servizi di certificazione transfrontalieri con paesi terzi e il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche che hanno origine in paesi terzi, la Commissione presenterà, se del caso, proposte miranti all'effettiva attuazione di norme ed accordi internazionali sui servizi di certificazione. In particolare, ove necessario, presenterà al Consiglio proposte relative a mandati per la negoziazione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Al fine di agevolare servizi di certificazione transfrontalieri con paesi terzi e il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche che hanno origine in paesi terzi, la Commissione presenterà, se del caso, proposte miranti all'effettiva attuazione di norme ed accordi internazionali sui servizi di certificazione. In particolare, ove necessario, presenterà

    al Parlamento europeo e al Consiglio proposte relative a mandati per la negoziazione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

    (Emendamento 25)

    Articolo 8, paragrafo 2

    >Testo originale>

    2. Gli Stati membri provvedono a che un prestatore di servizi di certificazione possa raccogliere dati personali unicamente in via diretta dalla persona cui i dati si riferiscono, e unicamente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini del rilascio di un certificato. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza il consenso della persona cui essi si riferiscono.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Gli Stati membri provvedono a che un prestatore di servizi di certificazione possa raccogliere dati personali unicamente in via diretta dalla persona cui i dati si riferiscono,

    o con l¨accordo di quest¨ultima, e unicamente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini del rilascio di un certificato. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza il consenso della persona cui essi si riferiscono.

    (Emendamento 26)

    Articolo 8, paragrafo 3

    >Testo originale>

    3. Gli Stati membri provvedono a che, su richiesta del firmatario, il prestatore di servizi di certificazione riporti sul certificato uno pseudonimo in luogo del nome del firmatario.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. Gli Stati membri provvedono a che, su richiesta del firmatario, il prestatore di servizi di certificazione riporti sul certificato uno pseudonimo in luogo del nome del firmatario,

    purché ciò sia consentito dalla normativa nazionale che disciplina i rapporti commerciali non elettronici.

    (Emendamento 27)

    Articolo 8, paragrafo 4

    >Testo originale>

    4. Gli Stati membri provvedono a che, nel caso di persone che utilizzano pseudonimi, il prestatore di servizi di certificazione trasmetta i dati relativi all'identità di tali persone alle pubbliche autorità che ne facciano richiesta, previo consenso della persona cui i dati si riferiscono. Qualora il trasferimento dei dati che rivelano l'identità della persona cui questi si riferiscono sia necessario in forza del diritto interno ai fini di un'inchiesta penale sull'uso di firme elettroniche sotto uno pseudonimo, il trasferimento viene registrato e la persona cui i dati si riferiscono viene informata quanto prima, dopo la conclusione dell'inchiesta, in merito al trasferimento dei dati che la riguardano.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    4. Qualora, ai sensi della direttiva 95/46/CE e in forza del diritto nazionale, il trasferimento dei dati che rivelano l'identità della persona/firmatario alle pubbliche autorità sia necessario ai fini di un'inchiesta penale sull'uso di firme elettroniche con certificati di pseudonimo o per azioni giuridiche relative ad operazioni effettuate servendosi di firme elettroniche con certificati di pseudonimo, il trasferimento viene registrato e la persona cui i dati si riferiscono viene informata in merito al trasferimento.

    (Emendamento 28)

    Articolo 9

    >Testo originale>

    La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, denominato «Comitato per la firma elettronica» (in prosieguo: «il comitato»), composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Un comitato di contatto, presieduto da un rappresentante della Commissione e di cui fanno parte anche rappresentanti degli Stati membri, contribuisce ad assicurare coerenza nell'attuazione dei requisiti specificati negli allegati I e II.

    >Testo originale>

    Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Il comitato, in particolare, consulta industrie, utenti e gruppi di consumatori. Esso stabilisce il proprio regolamento interno.

    >Testo originale>

    Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Il comitato può anche essere consultato sulla necessità di sviluppare i requisiti di cui agli allegati I e II, come pure sugli sviluppi nel campo delle norme generalmente riconosciute per i prodotti con firma elettronica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.

    >Testo originale>

    La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Inoltre l'ordine del giorno, le proposte di misure, i limiti di tempo, le misure di attuazione e i verbali (incluse le votazioni) del comitato sono resi pubblici in maniera del tutto trasparente in modo tale che gli interessati possano contribuire in qualsiasi momento, all'attività del comitato.

    (Emendamento 29)

    Articolo 10

    >Testo originale>

    Articolo 10

    Consultazione del comitato

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Soppresso

    >Testo originale>

    Il comitato è consultato, se necessario, in merito ai requisiti relativi ai prestatori di servizi di certificazione di cui all'allegato II e in merito alle norme generalmente riconosciute per i prodotti di firma elettronica, secondo l'articolo 3, paragrafo 3.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    (Emendamento 30)

    Articolo 11

    >Testo originale>

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative a quanto segue:

    a) sistemi di accreditamento facoltativi nazionali ed ogni eventuale requisito supplementare secondo l'articolo 3, paragrafo 4;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative a quanto segue:

    a) sistemi di accreditamento facoltativi nazionali ed ogni eventuale requisito supplementare secondo l'articolo 3, paragrafo 4;

    >Testo originale>

    b) nomi e indirizzi degli enti nazionali responsabili dell'accreditamento e della supervisione;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    b)

    nomi e indirizzi degli enti nazionali riconosciuti responsabili dell'accreditamento e della supervisione;

    >Testo originale>

    c) i nomi e gli indirizzi dei prestatori di servizi di certificazione nazionali accreditati.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    c)

    i nomi e gli indirizzi dei prestatori di servizi di certificazione nazionali accreditati.

    >Testo originale>

    2. Gli Stati membri notificano al più presto le informazioni di cui al paragrafo 1 nonché le eventuali variazioni.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Gli Stati membri

    e gli enti riconosciuti notificano entro un mese le informazioni di cui al paragrafo 1 nonché le eventuali variazioni.

    (Emendamento 31)

    Allegato I, lettera b)

    >Testo originale>

    b) il nome inequivocabile del titolare del certificato o uno pseudonimo inequivocabile, identificato come tale;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    b) il nome del titolare del certificato o uno pseudonimo, identificato come tale;

    (Emendamento 32)

    Allegato I, lettera f)

    >Testo originale>

    f) il codice d'identificazione esclusivo del certificato;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    f) il codice d'identificazione del certificato;

    (Emendamento 33)

    Allegato I, punto i)

    >Testo originale>

    (i) i limiti della responsabilità del fornitore di servizi di certificazione e l¨importo limite delle transazioni per cui il certificato è valido, ove applicabili.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    (i)

    i limiti dell'uso del certificato e l¨importo limite delle transazioni per cui il certificato è valido, ove applicabili.

    (Emendamento 34)

    Allegato II, lettera e)

    >Testo originale>

    e) utilizzare sistemi affidabili e usare prodotti di firma elettronica che garantiscano la protezione contro alterazioni dei prodotti, di modo che non sia possibile utilizzarli per funzioni diverse da quelle per cui sono stati progettati; essi debbono inoltre utilizzare prodotti di firma elettronica che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti di certificazione di cui sono oggetto i prodotti in questione;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    e) utilizzare sistemi affidabili e usare prodotti di firma elettronica che garantiscano la protezione contro alterazioni dei prodotti; essi debbono inoltre utilizzare prodotti di firma elettronica che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti di certificazione di cui sono oggetto i prodotti in questione;

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni sulle firme elettroniche (COM(98)0297 - C4-0376/98 - 98/0191(COD))(Procedura di codecisione: prima lettura)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(98)0297 - 98/0191(COD) ((GU C 325 del 23.10.1998, pag. 5.)),

    - visti gli articoli 189 B, paragrafo 2, 57, 66 e 100 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0376/98),

    - visto l'articolo 58 del suo regolamento,

    - visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale nonché della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0507/98),

    1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

    2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;

    3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2 del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

    4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;

    5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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