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Document 51998AP0418

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (COM(98)0073 C4-0160/98 98/0060(CNS))(Procedura di consultazione)

GU C 104 del 14.4.1999, p. 118 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0418

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (COM(98)0073 C4-0160/98 98/0060(CNS))(Procedura di consultazione)

Gazzetta ufficiale n. C 104 del 14/04/1999 pag. 0118


A4-0418/98

Proposta di regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(COM(98)0073 - C4-0160/98 - 98/0060(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Articolo 1, lettera b), punto iii) bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

iii) bis. qualsiasi aiuto che sia considerato aiuto esistente a norma dell'articolo 14 bis.

(Emendamento 2)

Articolo 1, lettera b), punto iii) ter (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

iii) ter. qualsiasi misura che, senza essere stata notificata dallo Stato membro, divenga rispondente a tutti i criteri stabiliti all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato a causa dell'evoluzione del mercato interno o della liberalizzazione di un'attività.

(Emendamento 3)

Articolo 6, paragrafo 1

>Testo originale>

1. La decisione di avvio del procedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 4, espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore ad un mese. In casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare tale termine.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. La decisione di avvio del procedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 4, espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, non superiore ad un mese. In casi giustificati, la Commissione può prorogare tale termine

a due mesi.

(Emendamento 4)

Articolo 6, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Le osservazioni ricevute sono comunicate allo Stato membro interessato. Se un interessato ne faccia richiesta, la sua identità non è rivelata allo Stato membro interessato. Quest'ultimo può a sua volta rispondere alle osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore ad un mese. In casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare tale termine.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Le osservazioni ricevute sono comunicate allo Stato membro interessato. Se un interessato ne faccia richiesta, la sua identità non è rivelata allo Stato membro interessato. Quest'ultimo può a sua volta rispondere alle osservazioni entro un termine stabilito, non superiore ad un mese. In casi giustificati, la Commissione può prorogare tale termine

a due mesi.

(Emendamento 5)

Articolo 7, paragrafo 6

>Testo originale>

6. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 devono intervenire non appena risultino eliminati, relativamente alla misura in questione, i dubbi di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

>Testo dopo la votazione del PE>

6. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 devono intervenire non appena risultino eliminati, relativamente alla misura in questione, i dubbi di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

La Commissione adotta una decisione, entro un termine di 12 mesi dall'avvio del procedimento, a meno che in singoli casi - in particolare per quanto riguarda gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione - la decisione non debba essere adottata entro un periodo più breve.

(Emendamento 6)

Articolo 11, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di recuperare a titolo provvisorio ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (ingiunzione di recupero). Il recupero viene eseguito conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Qualora risulti chiaramente la necessità urgente di agire ed esistano seri rischi di danni irreparabili a un concorrente, e non vi sia alcun dubbio circa il carattere di aiuto della misura in questione, la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di recuperare a titolo provvisorio ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (ingiunzione di recupero). Il recupero viene eseguito conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3.

(Emendamento 7)

Articolo 13, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Nel caso di presunti aiuti illegali la Commissione non è vincolata al rispetto del termine stabilito dall'articolo 4, paragrafo 5.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Nel caso di presunti aiuti illegali la Commissione non è vincolata al rispetto del termine stabilito dall'articolo 4, paragrafo 5

, ma deve rispettare il termine stabilito all'articolo 7.

(Emendamento 8)

Articolo 14, paragrafo 2

>Testo originale>

2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base ad un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base ad un tasso

ufficiale di riferimento stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

(Emendamento 9)

Articolo 14, paragrafo 3

>Testo originale>

3. Senza pregiudizio di un'ordinanza della Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 185 del trattato, il recupero va effettuato senza indugio conformemente alle procedure e alle norme di legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. I ricorsi a norma della legislazione nazionale non hanno effetto sospensivo.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Senza pregiudizio di un'ordinanza della Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 185 del trattato, il recupero va effettuato senza indugio conformemente alle procedure e alle norme di legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i ricorsi a norma della legislazione nazionale non alterino la portata e l'efficacia della decisione della Commissione.

(Emendamento 10)

Articolo 14 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 14 bis

Estinzione

Si considerano aiuti esistenti gli aiuti illegali che siano stati concessi almeno dieci anni prima di una qualsivoglia azione da parte della Commissione o di uno Stato membro.

(Emendamento 11)

Articolo 15

>Testo originale>

Fatto salvo il disposto dell'articolo 22, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 6, l'articolo 7, l'articolo 9, l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 1 e l'articolo 14.

>Testo dopo la votazione del PE>

Fatto salvo il disposto dell'articolo 22, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 6, l'articolo 7, l'articolo 9, l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 1

, l'articolo 14 e l'articolo 14 bis.

(Emendamento 12)

Articolo 21

>Testo originale>

Articolo 21

>Testo dopo la votazione del PE>

Soppresso

>Testo originale>

Cooperazione con i competenti organi indipendenti nazionali di vigilanza

>Testo dopo la votazione del PE>

>Testo originale>

1. Qualora la Commissione nutra forti dubbi sull'applicazione da parte di uno Stato membro di una decisione condizionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, di una decisione negativa a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, ovvero a norma del combinato disposto dell'articolo 7, paragrafo 5 e dell'articolo 14, paragrafo 1, di un'ingiunzione di sospensione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 o di un'ingiunzione di recupero a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, può invitare il competente organo indipendente nazionale di vigilanza a presentarle una relazione sull'esecuzione della decisione in questione.

>Testo dopo la votazione del PE>

>Testo originale>

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'organo indipendente nazionale di vigilanza designato ai fini di cooperare alla procedura di controllo. Per consentire al proprio organo di vigilanza di raccogliere tutte le informazioni necessarie e per metterlo in condizione di riferire alla Commissione, gli Stati membri, dopo essersi consultati con la Commissione, adottano le necessarie misure entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

>Testo dopo la votazione del PE>

(Emendamento 13)

Articolo 24

>Testo originale>

Le decisioni adottate a norma dei capi II, III, IV, V e VI del presente regolamento sono indirizzate allo Stato membro interessato. La Commissione notifica le decisioni senza indugio a detto Stato membro.

>Testo dopo la votazione del PE>

Le decisioni adottate a norma dei capi II, III, IV, V e VI del presente regolamento sono indirizzate allo Stato membro interessato. La Commissione notifica le decisioni senza indugio a detto Stato membro

, dandogli l'opportunità di indicarle le informazioni che esso considera riservate.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (COM(98)0073 - C4-0160/98 - 98/0060(CNS))(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0073 - 98/0060(CNS) ((GU C 116 del 16.4.1998, pag. 13.)),

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 94 del trattato CE (C4-0160/98),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0418/98),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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