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Document 51998AP0370
Legislative resolution embodying Parliament's opinion on the proposal for a European Parliament and Council Decision establishing a single financing and programming instrument for cultural cooperation (Culture 2000 programme) (COM(98) 0266 C4-0335/98 98/0169(COD))(Codecision procedure: first reading)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento unico di finanziamento e di programmazione per la cooperazione culturale (Programma Cultura 2000) (COM(98)0266 C4-0335/98 98/0169(COD))(Procedura di codecisione: prima lettura)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento unico di finanziamento e di programmazione per la cooperazione culturale (Programma Cultura 2000) (COM(98)0266 C4-0335/98 98/0169(COD))(Procedura di codecisione: prima lettura)
GU C 359 del 23.11.1998, p. 28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento unico di finanziamento e di programmazione per la cooperazione culturale (Programma Cultura 2000) (COM(98)0266 C4-0335/98 98/0169(COD))(Procedura di codecisione: prima lettura)
Gazzetta ufficiale n. C 359 del 23/11/1998 pag. 0028
A4-0370/98 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento unico di finanziamento e di programmazione per la cooperazione culturale (Programma Cultura 2000) (COM(98)0266 - C4-0335/98 - 98/0169(COD)) La proposta è approvata con le seguenti modifiche: (Emendamento 1) Titolo >Testo originale> Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento unico di finanziamento e di programmazione per la cooperazione culturale (Programma Cultura 2000) >Testo dopo la votazione del PE> Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento unico di finanziamento e di programmazione per la politica culturale (Programma Cultura 2000) (Emendamento 2) Considerando 1 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (1 bis) considerando che l'obiettivo principale del presente programma quadro è la consacrazione della dimensione culturale come centro e motore del processo d'integrazione europea; (Emendamento 3) Considerando 1 ter (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (1 ter) considerando che il programma quadro mira a creare condizioni per un mercato unico della cultura; (Emendamento 4) Considerando 2 >Testo originale> (2) considerando che la cultura tende a travalicare gli ambiti che le vengono tradizionalmente riconosciuti per investire altresì la sfera sociale ed economica, motivo per cui essa ha un ruolo essenziale da svolgere alla luce delle nuove sfide cui la Comunità deve far fronte, quali la mondializzazione, la società dell'informazione, la coesione sociale o ancora la creazione di posti di lavoro; >Testo dopo la votazione del PE> (2) considerando che la cultura è al tempo stesso fattore economico e fattore di integrazione sociale e di cittadinanza nonché fattore di affermazione di identità nei confronti di terzi, e che per questo motivo svolge un ruolo importante alla luce delle nuove sfide cui la Comunità deve far fronte, quali la mondializzazione, la società dell'informazione, la coesione sociale o ancora la creazione di posti di lavoro; (Emendamento 5) Considerando 5 >Testo originale> (5) considerando che il trattato mira a creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, nonché a contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune; >Testo dopo la votazione del PE> (5) considerando che il trattato mira a creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, nonché a contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune; che occorre in particolare tutelare la posizione delle aree culturali e linguistiche meno diffuse in Europa; (Emendamento 6) Considerando 7 >Testo originale> (7) considerando che, affinché questo spazio culturale comune agli europei diventi una realtà viva, occorre promuovere la creatività, valorizzare i beni culturali di rilievo europeo, incentivare la conoscenza reciproca della cultura e della storia dei popoli dell'Europa, nonché favorire gli scambi culturali per migliorare la diffusione delle conoscenze e stimolare la cooperazione e la creatività; >Testo dopo la votazione del PE> (7) considerando che, affinché questo spazio culturale comune agli europei diventi una realtà viva, occorre promuovere la creatività, valorizzare i beni culturali di rilievo europeo, incentivare la conoscenza reciproca delle culture, delle lingue e della storia dei popoli dell'Europa, nonché favorire gli scambi culturali per migliorare la diffusione delle conoscenze e stimolare la cooperazione e la creatività; (Emendamento 7) Considerando 9 >Testo originale> (9) considerando che con i programmi culturali Caleidoscopio, Arianna, Raffaello, istituiti rispettivamente dalle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 719/96/CE (1), n. 2085/97/CE (2) e n. 2228/97/CE (3), si è conclusa una prima tappa positiva di attuazione dell'azione comunitaria a favore della cultura, ma che gli interventi culturali della Comunità hanno bisogno di essere razionalizzati e rafforzati; >Testo dopo la votazione del PE> (9) considerando che con i programmi culturali Caleidoscopio ( 1), Arianna (2) e Raffaello (3), si è conclusa una prima tappa positiva di attuazione dell'azione comunitaria a favore della cultura, ma che gli interventi culturali della Comunità, pur basandosi sui risultati della valutazione e facendo proprie le acquisizioni dei programmi summenzionati, hanno bisogno di essere razionalizzati e rafforzati; >Testo originale> (1) GU L 99 del 20.4.1996, pag. 20. (2) GU L 291 del 24.10.1997, pag. 26. (3) GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 31. >Testo dopo la votazione del PE> ( 1) Decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 99 del 20.4.1996, pag. 20). (2) Decisione n. 2085/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 291 del 24.10.1997, pag. 26). (3) Decisione n. 2228/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 31). (Emendamento 8) Considerando 10 >Testo originale> (10) considerando che, conformemente alla comunicazione della Commissione «Agenda 2000", occorre rendere più incisive le azioni condotte su scala comunitaria, in particolare concentrando i mezzi disponibili nel quadro delle politiche interne - tra cui l'azione culturale - in modo da evitare ogni dispersione su azioni non idonee a conseguire un impatto significativo, e che pertanto l'azione culturale della Comunità deve portare alla realizzazione, all'interno dello spazio culturale comune agli europei, di progetti di dimensione comunitaria, visibili per il cittadino e con un effettivo impatto; >Testo dopo la votazione del PE> (10) considerando che, conformemente alla comunicazione della Commissione «Agenda 2000", occorre rendere più incisive le azioni condotte su scala comunitaria, in particolare concentrando i mezzi disponibili nel quadro delle politiche interne - tra cui l'azione culturale; (Emendamento 9) Considerando 11 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (11 bis) considerando che l'azione della Comunità nel settore della cultura deve tener conto delle specificità di ciascun settore culturale e quindi delle esigenze loro proprie; (Emendamento 10) Considerando 13 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (13 bis) considerando che l'applicazione del presente programma mirante a sostenere la creazione culturale, la conservazione del patrimonio culturale e la cooperazione culturale a livello europeo non sarà totalmente operativa se non sarà accompagnata da misure concrete per risolvere i problemi posti dagli ostacoli e dalle disparità esistenti tra gli Stati membri nel settore fiscale o sociale o rientranti nella protezione della proprietà intellettuale e che occorre procedere a uno studio verticale approfondito di ciascun settore della produzione culturale (soprattutto dell'industria della musica e dell'editoria) che esamini in maniera globale i vari problemi incontrati in ciascun settore e segnatamente le questioni dell'imposizione ridotta dei prodotti culturali (compresi i dischi e gli strumenti musicali) e del rafforzamento della proprietà intellettuale. (Emendamento 11) Considerando 14 >Testo originale> (14) considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire l'istituzione di uno strumento unico di finanziamento e di programmazione a favore della cooperazione culturale, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere meglio realizzati a livello comunitario; che la presente decisione si limita al minimo richiesto e non va al di là di quanto necessario a tale scopo; >Testo dopo la votazione del PE> (14) considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire l'istituzione di uno strumento unico di finanziamento e di programmazione a favore della politica culturale, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere meglio realizzati a livello comunitario; che la presente decisione si limita al minimo richiesto e non va al di là di quanto necessario a tale scopo; (Emendamento 12) Articolo 1, secondo comma, lettera b) >Testo originale> b) la creazione, la diffusione transnazionale della cultura e la circolazione degli artisti e delle opere. >Testo dopo la votazione del PE> b) il sostegno alla creazione, la tutela degli artisti e dei loro diritti, la diffusione transnazionale della cultura e delle loro opere, nonché un aiuto specifico ai giovani artisti; (Emendamento 13) Articolo 1, secondo comma, lettera f) bis (nuova) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> f) bis. il miglioramento dell'accesso e della partecipazione di un più vasto pubblico alla cultura; (Emendamento 14) Articolo 1, secondo comma, lettera f) ter (nuova) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> f) ter. il riconoscimento esplicito della cultura in quanto fattore economico e fattore di integrazione sociale e di cittadinanza nonché di affermazione d'identità nei confronti di terzi; (Emendamento 15) Articolo 2 >Testo originale> Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono realizzati tramite le azioni seguenti: >Testo dopo la votazione del PE> Gli obiettivi del presente programma di cui all'articolo 1 e specificati in allegato sono realizzati, conformemente alle esigenze specifiche di ciascun settore culturale, tramite le seguenti azioni, il cui contenuto operativo e le cui procedure di applicazione sono descritte in allegato: >Testo originale> a) azioni integrate all'interno di accordi di cooperazione culturale strutturai e pluriennali; >Testo dopo la votazione del PE> >Testo originale> b) azioni di grande rilievo con una risonanza europea o internazionale, >Testo dopo la votazione del PE> >Testo originale> c) azioni specifiche, innovative o sperimentali nella Comunità e/o in paesi terzi. >Testo dopo la votazione del PE> >Testo originale> Le azioni e la loro attuazione sono precisate in allegato. >Testo dopo la votazione del PE> >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> A.AZIONI VERTICALI: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 1 - Azione nel settore dello spettacolo dal vivo: teatro-danza; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 2 - Azione nel settore della musica; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 3 - Azione nel settore delle arti plastiche, applicate e visive; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 4 - Azione nel settore del patrimonio culturale; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 5 - Azione nel settore della letteratura (il libro, la lettura e la traduzione); >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 6 - Azione riguardante altre forme di espressione artistica; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> B.AZIONI ORIZZONTALI >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 7 - Sinergie; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 8 - Azioni congiunte. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 9 - Azioni di sostegno a progetti maggiori e/o d'importanza simbolica (Emendamento 16) Articolo 3, primo comma >Testo originale> La dotazione finanziaria di massima per l'esecuzione del programma «Cultura 2000", per il periodo di cui all'articolo 1, è di 167 milioni di ECU. >Testo dopo la votazione del PE> La dotazione finanziaria di massima per l'esecuzione operativa del programma «Cultura 2000", per il periodo di cui all'articolo 1, è di 250 milioni di ECU. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Tale importo è eventualmente suscettibile di revisione in una proporzione che non ecceda il 20% dello stesso nel quadro della concertazione di bilancio annuale. (Emendamento 17) Articolo 4 >Testo originale> Attuazione >Testo dopo la votazione del PE> Attuazione e cooperazione con gli Stati membri >Testo originale> L'attuazione del programma «Cultura 2000" è affidata alla Commissione. >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione assicura l'attuazione delle azioni comunitarie che formano oggetto del programma «Cultura 2000" conformemente all'allegato. >Testo originale> La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. >Testo dopo la votazione del PE> Essa consulta gli operatori culturali e le organizzazioni competenti nel settore della cultura che operano a livello europeo e informa il comitato di cui all'articolo 4 bis circa le loro opinioni. >Testo originale> Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, prende le misure descritte nell'allegato che consentono di valorizzare le acquisizioni delle azioni realizzate nell'ambito della prima generazione di programmi culturali (Caleidoscopio, Raffaello e Arianna). >Testo originale> Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. >Testo dopo la votazione del PE> Gli Stati membri provvedono a prendere le misure del caso per assicurare il coordinamento, l'organizzazione e il controllo sul piano nazionale della realizzazione degli obiettivi del presente programma associando tutte le parti interessate dalla cultura conformemente alle prassi nazionali. >Testo originale> La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in ci ha tenuto conto del suo parere. >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione assicura, in cooperazione con gli Stati membri, la transizione tra le azioni condotte nell'ambito dei precedenti programmi nel settore della cultura (Caleidoscopio, Arianna e Raffaello) e quelle da realizzare nell'ambito del presente programma. (Emendamento 18) Articolo 4 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Articolo 4 bis Comitato >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 1. La Commissione è assistita da un comitato composto da un rappresentante per ciscuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato è assistito da un sottocomitato composto da un esperto o da un consigliere culturale per ciascuno Stato membro e per ogni settore artistico interessato. Ciascuno Stato membro sottopone alla Commissione un elenco di esperti o consiglieri nazionali competenti in ciascun settore artistico (musica, teatro-danza, arti plastiche, patrimonio, letteratura). La Commissione assicura il coordinamento tra il comitato e il sottocomitato. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure riguardanti: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> a) le modalità di realizzazione del programma; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> b) le modalità e i criteri di selezione per i vari tipi di progetti descritti in allegato; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> c) il sostegno finanziario che verrà fornito dalla Comunità (importi, durata, distribuzione e beneficiari); >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> d) le modalità di controllo e di valutazione del presente programma, nonché le conclusioni delle relazioni di valutazione previste all'articolo 6 e qualsiasi altra misura di aggiustamento del presente programma da esse derivante. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 3. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. In sede di votazione in seno al comitato, i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono espressi secondo la ponderazione di cui all'articolo citato. Il presidente non prende parte alla votazione. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 4. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi altra questione riguardante la realizzazione del presente programma. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> In tal caso, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato il progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, ove occorra procedendo a votazione. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Il parere è iscritto a verbale. Inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione, nel rispetto delle procedure e degli accordi interistituzionali, informa il comitato, nell'ambito del sostegno finanziario fornito dalla Comunità, su tutti i progetti che ha intenzione di finanziare nel quadro della presente decisione. Il Parlamento deve ricevere le medesime informazioni da parte della Commissione. (Emendamento 19) Articolo 5 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Articolo 5 bis A. Coerenza e complementarità >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione assicura, in cooperazione con gli Stati membri, la coerenza globale del presente programma con altre politiche e azioni comunitarie. >Testo originale"Testo dopo la votazione del PE> A tal fine è previsto un coordinamento tra la realizzazione del presente programma e gli altri interventi comunitari in materia culturale nei settori dell'audiovisivo, dell'istruzione, della formazione professionale, della gioventù, della realizzazione del mercato interno, della società dell'informazione, dell'ambiente, del turismo, della protezione dei consumatori, delle PMI, delle politiche sociali e regionali e dell'occupazione. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione assicura un efficace collegamento tra il presente programma e programmi e azioni nel settore culturale condotti nell'ambito delle relazioni esterne della Comunità. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione e gli Stati membri provvedono ad assicurare una coerenza e una complementarità tra gli interventi realizzati nell'ambito del presente programma e gli interventi comunitari a titolo dei Fondi strutturali in applicazione dell'articolo 128, paragrafo 4 del trattato. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Prima della fine dell'anno 2000, la Commissione presenta una raccomandazione concernente l'utilizzo dei Fondi strutturali nella politica di sostegno alle azioni culturali. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> B. Poli culturali europei >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, organizza e rafforza lo scambio reciproco e la diffusione delle informazioni utili all'attuazione del programma «Cultura 2000" soprattutto attraverso la creazione di «poli culturali europei» a livello nazionale e regionale incaricati: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - di assicurare la promozione del programma «Cultura 2000", >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - di facilitare l'accesso al programma e di incoraggiare la partecipazione alle sue azioni del maggior numero possibile di professionisti e di attori culturali grazie a una reale diffusione delle informazioni, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - di assicurare un collegamento permanente con le varie istituzioni di sostegno degli Stati membri in vista di una complementarità delle azioni del programma «Cultura 2000" con le misure nazionali di sostegno, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - di assicurare a livello regionale il contatto e l'interazione tra gli attori che partecipano al programma quadro nonché ad altri programmi comunitari. (Emendamento 20) Articolo 6 >Testo originale> Valutazione >Testo dopo la votazione del PE> Controllo e valutazione >Testo originale> Nel 2002 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni un rapporto circostanziato di valutazione dei risultati ottenuti con il programma «Cultura 2000", rispetto agli obiettivi fissati, eventualmente accompagnato da una proposta di modificazione della presente decisione. Alla scadenza del programma «Cultura 2000", la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione sulla sua attuazione. >Testo dopo la votazione del PE> 1. La Commissione, dopo aver consultato il comitato, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - entro il 31 dicembre 2002, una relazione di valutazione interlocutoria dettagliata sui risultati ottenuti in merito alla realizzazione del presente programma, corredata, se del caso, di qualsiasi misura di adeguamento del programma stesso, - entro il 31 dicembre 2005, una relazione di valutazione ex post. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Le relazioni mettono in particolare evidenza la creazione di valore aggiunto, segnatamente di carattere culturale, e le conseguenze socioeconomiche indotte dal sostegno finanziario concesso dalla Comunità. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 2. Il presente programma forma oggetto di un controllo permanente realizzato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 3. Il presente programma forma oggetto di una valutazione periodica realizzata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri. Tale valutazione è destinata ad apprezzare l'efficacia delle azioni realizzate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 1. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Tale valutazione verte altresì sulla complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del programma con quelle che rientrano in altri programmi comunitari, soprattutto quelli sostenuti dai Fondi strutturali. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, tra il 31 dicembre 2002 e il 30 giugno 2005, relazioni sulla realizzazione e l'impatto del presente programma. (Emendamento 21) Allegato, titolo (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azioni e misure di applicazione del programma «Cultura 2000" (Emendamento 22) Allegato, parte introduttiva >Testo originale> Il programma «Cultura 2000" è destinato a incentivare la creatività, la conoscenza e la diffusione della cultura dei popoli europei, in particolare nel campo della musica, della letteratura, degli spettacoli artistici e dei beni culturali mobili o immobili, nonché delle nuove forme di espressione culturale, promuovendo la cooperazione tra organismi, operatori e istituzioni culturali degli Stati membri, e sostenendo azioni che per il loro rilievo e per il loro carattere europeo permettano di dare pieno risalto alla cultura europea, all'interno non meno che all'estero dell'Unione. >Testo dopo la votazione del PE> Il programma «Cultura 2000" è destinato a incentivare la creatività, la conoscenza e la diffusione della cultura dei popoli europei, attraverso un approccio settoriale, la cui flessibilità favorisca la realizzazione di sinergie tra il settore del patrimonio culturale, i vari settori artistici e le nuove forme di espressione. Il programma mira a incoraggiare la cooperazione a livello nazionale e regionale tra organismi, operatori e istituzioni culturali degli Stati membri, a promuovere l'affermazione della creazione culturale assicurando la vitalità dei progetti artistici e a sostenere azioni che per il loro rilievo e per il loro carattere europeo permettano di dare pieno risalto alla cultura europea, all'interno non meno che all'estero dell'Unione. >Testo originale> La Commissione definirà a intervalli regolari le priorità necessarie per l'attuazione del programma. >Testo dopo la votazione del PE> (Emendamento 23) Allegato, Sezione I >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (Il testo del presente emendamento sostituisce il testo della Sezione I dell'allegato) I. Descrizione delle azioni >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Nel presente allegato sono previste due grandi tipi di azioni: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> A. Le azioni verticali (1-6) corrispondono all'approccio settoriale che tiene conto delle varie esigenze di ciascun settore culturale, cioè: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 1 - Azione nel settore dello spettacolo dal vivo: teatro-danza; a tali azioni sarà destinato circa il 9% della dotazione finanziaria del programma; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 2 - Azione nel settore della musica;a tali azioni sará destinato circa il 16% della dotazione finanziaria del programma; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 3 - Azione nel settore delle arti plastiche, applicate e visive: a tali azioni sarà destinato circa il 7% della dotazione finanziaria del programma; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 4 - Azione nel settore del patrimonio culturale (RAFFAELLO); a tali azioni sarà destinato circa il 35% della dotazione finanziaria del programma; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 5 - Azione nel settore della letteratura, del libro, della lettura e della traduzione (ARIANNA); a tali azioni sarà destinato circa il 9% della dotazione finanziaria del programma; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 6 - Azione riguardante altre forme di espressione artistica; a tali azioni sarà destinato circa il 4% della dotazione finanziaria del programma. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> B. Le azioni orizzontali (7-8-9), comprendono: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 7 - Sinergie: Azioni transettoriali; a tali azioni sarà destinato circa il 5% della dotazione finanziaria del programma. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 8 - Azioni congiunte con altri programmi comunitari; a tali azioni sará destinato circa il 5% della dotazione finanziaria del programma. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 9 - Azioni di sostegno a progetti maggiori e/o d'importanza simbolica; a tali azioni sará destinato circa il 10% della dotazione finanziaria del programma. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Gli obiettivi perseguiti attraverso ciascuna delle azioni summenzionate sono realizzati soprattutto mediante i due tipi di misure descritti alla Sezione II. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Per quanto concerne il sostegno a progetti integrati in seno ad accordi di cooperazione culturale strutturata è opportuno tener conto delle proposte di carattere pluriennale che possono essere realizzate in un periodo di tempo più lungo. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azioni verticali >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 1 - Azione nel settore dello spettacolo dal vivo (teatro e danza) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Tale azione mira a promuovere la creazione artistica nel settore dello spettacolo dal vivo e in particolare nel settore del teatro e della danza. Gli obiettivi specifici di tale azione sono: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - sviluppare gli scambi e la cooperazione tra i vari operatori nel settore dello spettacolo dal vivo, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - facilitare la circolazione della creazione, delle opere e degli artisti in Europa; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - sviluppare i mezzi di formazione e di perfezionamento, soprattutto grazie a una maggiore mobilità degli insegnanti e degli studenti del settore, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - promuovere la creazione europea nel settore dello spettacolo dal vivo favorendo la realizzazione di azioni di promozione delle opere degli artisti europei di detto settore nel mondo, nonché una politica di scambi e di accoglienza a favore delle altre culture nel mondo, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - favorire le iniziative che utilizzino la creazione nel settore del teatro e della danza come mezzo di integrazione sociale. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Gli obiettivi summenzionati sono realizzati per il tramite delle seguenti misure: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> a) sostegno a progetti integrati in seno ad accordi di cooperazione culturale strutturata; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> b) sostegno a progetti specifici, innovatori e/o sperimentali nella Comunità e/o nei paesi terzi. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 2 - Azione nel settore della musica >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Tale azione mira a incoraggiare la creazione e la diffusione in Europa e nel mondo della musica europea e in particolare a: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - sviluppare gli scambi e la cooperazione tra i vari operatori del settore musicale, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - facilitare la circolazione della creazione, delle opere e degli artisti in Europa, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - sviluppare i mezzi di formazione e di perfezionamento, soprattutto grazie a una maggiore mobilità degli insegnanti e degli studenti del settore musicale, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - promuovere la creazione musicale a livello europeo sensibilizzando il pubblico alle varie forme di espressione musicale e facilitando l'accesso del pubblico a queste ultime, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - promuovere la creazione musicale favorendo la realizzazione di azioni di promozione della musica e dei repertori europei nel mondo, nonché una politica di scambi e di accoglienza in direzione delle altre culture e creazioni del mondo, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - favorire le iniziative che utilizzino la creazione musicale come mezzo di integrazione sociale, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Gli obiettivi summenzionati sono realizzati per il tramite delle seguenti misure: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> a) sostegno a progetti integrati in seno ad accordi di cooperazione culturale strutturata; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> b) sostegno a progetti specifici, innovatori e/o sperimentali nella Comunità e/o nei paesi terzi. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 3 - Azione nel settore delle arti plastiche, applicate e visive >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Tale azione mira a incoraggiare la creazione artistica nel settore delle arti plastiche. applicate o visive come ad esempio, la pittura, la scultura, l'incisione, l'architettura, la fotografia e il design. Gli obiettivi specifici di tale azione sono: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - sviluppare gli scambi e la cooperazione tra i vari operatori del settore delle arti plastiche, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - facilitare la circolazione della creazione, delle opere e degli artisti in Europa, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - sviluppare i mezzi di formazione e di perfezionamento, soprattutto grazie a una maggiore mobilità degli insegnanti e degli studenti del settore, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - promuovere la creazione europea nel settore delle arti plastiche favorendo la realizzazione di azioni di promozione delle opere e degli artisti europei di detto settore nel mondo, nonché una politica di scambi e di accoglienza in direzione delle altre culture nel mondo, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - favorire le iniziative che utilizzino la creazione nei settori delle arti plastiche, visive e applicate come mezzo di integrazione sociale. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Gli obiettivi summenzionati sono realizzati per il tramite delle seguenti misure: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> a) sostegno a progetti integrati in seno ad accordi di cooperazione culturale strutturata; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> b) sostegno a progetti specifici, innovatori e/o sperimentali nella Comunità e/o nei paesi terzi. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 4 - Azione nel settore del patrimonio culturale >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Tale azione mira a incoraggiare la cooperazione a favore della protezione, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale europeo. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> I settori che rientrano in tale azione sono in particolare il patrimonio immobiliare e mobiliare (musei e collezioni, biblioteche, archivi, compresi gli archivi fotografici, cinematografici e sonori), il patrimonio archeologico e sottomarino, il patrimonio architettonico, i complessi e i siti e i paesaggi culturali (insiemi di beni culturali e naturali). In particolare gli obiettivi specifici di tale azione sono: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - incoraggiare la conservazione e il restauro del patrimonio culturale europeo attraverso uno sostegno allo sviluppo, al restauro e alla promozione; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - incoraggiare lo sviluppo della cooperazione transnazionale tra gli istituti e/o gli operatori nel settore del patrimonio culturale, per contribuire a mettere in comune il know-how e sviluppare pratiche migliori in materia di conservazione del patrimonio culturale; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - migliorare l'accesso al patrimonio culturale nella sua dimensione europea e incoraggiare la partecipazione attiva del pubblico, in particolare quella dei ragazzi, dei giovani, delle persone svantaggiate e degli abitanti delle regioni rurali o periferiche dell'Unione; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - incentivare la mobilità e la formazione di esperti nel settore del patrimonio culturale; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - incoraggiare la cooperazione transnazionale per lo sviluppo di nuove tecnologie e di metodi innovativi nei vari settori del patrimonio e nel settore della conservazione dei mestieri e delle tecniche tradizionali ; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - prendere in considerazione la dimensione del patrimonio negli altri programmi o nelle politiche comunitarie; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - incoraggiare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali interessate. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Gli obiettivi summenzionati sono realizzati per il tramite delle seguenti misure: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> a) sostegno a progetti integrati in seno ad accordi di cooperazione culturale strutturata; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> b) sostegno a progetti specifici, innovatori e/o sperimentali nella Comunità e/o nei paesi terzi. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 5 - Azione nel settore della letteratura, del libro, della lettura e della traduzione. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Gli obiettivi specifici di tale azione sono: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - promuovere il libro e la lettura soprattutto tra i giovani e i ragazzi e le popolazioni svantaggiate; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri nel settore del libro, della lettura e della traduzione; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - sostenere e completare la loro azione in tale settore contribuendo all'affermazione delle loro culture nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - accrescere la conoscenza e la diffusione della creazione letteraria e della storia dei popoli europei mediante un aiuto alla traduzione di opere letterarie, teatrali e di riferimento (in particolare di opere nelle lingue europee meno diffuse e nelle lingue dei paesi dell'Europa dell'Est), nonché un'ulteriore formazione degli esperti del settore. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Gli obiettivi summenzionati sono realizzati soprattutto per il tramite delle seguenti misure: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> a) sostegno a progetti integrati in seno ad accordi di cooperazione culturale strutturata; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> b) sostegno a progetti specifici, innovatori e/o sperimentali nella Comunità e/o nei paesi terzi; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 6 - Azione riguardante altre forme di espressione artistica >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Tale azione mira a promuovere la creazione artistica nel settore di altre forme di espressione artistica, (i mezzi multimediali, come forma di espressione artistica, l'arte urbana, ecc.); Gli obiettivi specifici sono: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - sviluppare gli scambi e la cooperazione tra i vari operatori, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - facilitare la circolazione della creazione, delle opere e degli artisti in Europa, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - sviluppare i mezzi di formazione e di perfezionamento, soprattutto grazie a una maggiore mobilità degli insegnanti e degli studenti del settore, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - promuovere la creazione europea favorendo la realizzazione di azioni di promozione delle opere e degli artisti europei nel mondo, nonché una politica di scambi e di accoglienza in direzione delle altre culture del mondo, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - favorire le iniziative che utilizzino la creazione come mezzo di integrazione sociale. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Gli obiettivi summenzionati sono realizzati per il tramite delle seguenti misure: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> a) sostegno a progetti integrati in seno ad accordi di cooperazione culturale strutturata; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> b) sostegno a progetti specifici, innovatori e/o sperimentali nella Comunità e/o nei paesi terzi. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azioni orizzontali >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 7 - Sinergie >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Tale azione mira a incoraggiare e a promuovere le associazioni di più discipline diverse comprendenti in particolare le azioni transettoriali. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Gli obiettivi summenzionati sono realizzati per il tramite delle seguenti misure: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> a) sostegno a progetti integrati in seno ad accordi di cooperazione culturale strutturata; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> b) sostegno a progetti specifici, innovatori e/o sperimentali nella Comunità e/o nei paesi terzi. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 8 - Azioni congiunte >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Attraverso tale azione può essere concesso un sostegno comunitario ad azioni congiunte tra le azioni che rientrano nella politica culturale e i programmi e azioni comunitari, soprattutto nel settore dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù. Tale coordinamento permetterà di ampliare l'accesso alla cultura e potrà essere realizzato ricorrendo a proposte comuni. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Azione 9 - Azioni di sostegno a progetti maggiori e/o d'importanza simbolica. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Tali azioni di grande spicco contribuiscono ad una migliore consapevolezza di appartenere alla medesima comunità, nonché a una maggiore sensibilità nei confronti della diversità e del pluralismo culturale in Europa. I progetti includono: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - premi europei in diversi settori culturali: letteratura, traduzione, architettura, ecc., >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - il sostegno a progetti di conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale, qualificabili come «laboratori europei del patrimonio», previa presentazione dei progetti da parte delle autorità competenti degli Stati membri, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - l'organizzazione di avvenimenti culturali innovatori con una forte carica simbolica e accessibili a tutti i cittadini, nonché in grado di sottolineare il nesso fra l'istruzione, le attività artistiche e la cultura, quali le «Olimpiadi del pensiero». (Emendamento 24) Allegato, Sezione II >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (Il testo del presente emendamento sostituisce il testo della Sezione II dell'allegato) II. Descrizione delle misure di applicazione >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Gli obiettivi perseguiti con le azioni menzionate alla Sezione I sono realizzati soprattutto per il tramite delle misure seguenti; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 1. Sostegno a progetti integrati in seno ad accordi di cooperazione culturale transnazionale strutturati >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione favorisce il ravvicinamento e il lavoro in comune, in particolare attraverso la messa in comunicazione di operatori, organismi culturali, istituzioni culturali, che coinvolgano innanzitutto esperti di vari Stati membri in vista della realizzazione di progetti culturali strutturati all'interno e all'esterno della Comunità. Tale misura riguarda progetti significativi di qualità, di dimensione europea e di grande spicco che coinvolgono almeno cinque Stati partecipanti al programma «Cultura 2000". Gli «accordi di cooperazione culturale» così proposti per una durata massima di tre anni comportano in tutto o in parte le seguenti attività: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - coproduzioni di opere e altre manifestazioni culturali di spicco (ad esempio: mostre, festival, ecc.) rendendole accessibili al maggior numero possibile di cittadini dell'Unione; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - manifestazioni culturali e valorizzazione dei siti culturali e dei monumenti sul territorio della Comunità per far conoscere meglio la cultura europea; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - progetti miranti a sviluppare il perfezionamento e la mobilità dei professionisti della cultura (artisti, restauratori, museologi, ecc.) sia a livello accademico sia a livello pratico, compresa l'utilizzazione delle nuove tecnologie; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - progetti di studi e di ricerche, di sensibilizzazione del pubblico, di insegnamento e di diffusione delle conoscenze, seminari, congressi, incontri su temi culturali di importanza europea. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Il sostegno della Comunità, previo parere del comitato di cui all'articolo 4 bis è accordato in vista della realizzazione di «accordi di cooperazione culturale». Esso è destinato a coprire, oltre a una parte del finanziamento del progetto, spese connesse all'instaurazione di una cooperazione durevole, che può essere pluriennale, avente una forma giuridica riconosciuta in uno degli Stati membri dell'Unione. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Affinché l'accordo sia ammissibile, nella realizzazione delle azioni da esso previste devono essere coinvolti operatori di almeno cinque Stati partecipanti al programma «Cultura 2000". >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Il sostegno comunitario non supera il 60% del bilancio dell'«accordo di cooperazione culturale». Esso non può essere superiore a 200.000 ECU l'anno. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> I responsabili degli «accordi di cooperazione culturale» pluriennali che beneficiano di un sostegno comunitario per una durata superiore a un anno devono presentare al comitato, alla fine di ciascun anno, un bilancio delle azioni intraprese, nonché delle spese destinate a tali azioni, per ottenere il rinnovo del sostegno comunitario per il periodo previsto dal progetto. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 2. Sostegno a progetti specifici >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> La Comunità sostiene annualmente gli eventi e i progetti realizzati in compartecipazione o sotto forma di reti. Tali progetti, a carattere innovativo e sperimentale, coinvolgono operatori di almenotre Stati partecipanti al programma «Cultura 2000" e si prefiggono di: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - consentire ai cittadini europei un migliore accesso e una maggiore partecipazione alla cultura, tenendo conto della loro diversità sociale e regionale, nonché delle persone sfavorite e dei giovani; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - sostenere la creazione di strumenti multimediali, volti a soddisfare i bisogni di pubblici diversi, per rendere più visibili e più accessibili le creazioni artistiche e il patrimonio culturale europei; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - favorire la cooperazione fra operatori culturali e socio-culturali che operano nel settore dell'integrazione sociale e, in particolare con i giovani; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - incentivare la telediffusione di avvenimenti culturali utilizzando le nuove tecnologie della società dell'informazione, compresa la telediffusione transfrontaliera analogica e/o digitale. (Emendamento 25) Allegato, Sezione III >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> (Il testo del presente emendamento sostituisce il testo della Sezione III dell'allegato) III. Priorità nei criteri di selezione >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> a) Valore aggiunto europeo. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> b) Numero di settori toccati dai progetti transettoriali (sinergie). >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> c) Numero di creazioni/ patrimonio/ altri aspetti interessati dai progetti (azioni integrate). >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> d) Sostenibilità dell'azione/ progetto/ rete soprattutto in termini di >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - impatto economico (creazione di posti di lavoro), >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - impatto socioculturale (miglioramento dell'accesso e della partecipazione del pubblico alla cultura), >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - impatto ambientale (promuovendo uno sviluppo sostenibile), >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Un incoraggiamento supplementare verrà dato ai progetti che: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - includono nella loro organizzazione tirocini, corsi di perfezionamento o di formazione professionale nel settore delle arti e della cultura, che sono utili soprattutto ai giovani, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - associano paesi candidati all'adesione, >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - incentivano il trasferimento di conoscenze per consentire ai destinatari di costruire sul know-how e sulle conoscenze esistenti. (Emendamento 26) Allegato, Sezione IV >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> La sezione IV è soppressa. (Emendamento 27) Allegato, Sezione V >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> La sezione V è soppressa. Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento unico di finanziamento e di programmazione per la cooperazione culturale (Programma Cultura 2000) (COM(98)0266 - C4-0335/98 - 98/0169(COD))(Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(98)0266 - 98/0169(COD) ((GU C 211 del 7.7.1998, pag. 18.)), - visti gli articoli 189 B, paragrafo 2 e 128 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0335/98), - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione e il parere della commissione per i bilanci (A4-0370/98), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE; 3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2 del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento; 4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione; 5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo; 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.