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Document 51998AP0222

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di azione comune del Consiglio adottata dal Consiglio in base all'articolo K. 3 del trattato sull'Unione europea, relativa agli accordi di cooperazione tra gli Stati membri per l'individuazione, la ricerca, il congelamento, o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (6490/98 - C4-0184/ 98 98/0909(CNS))(Procedura di consultazione)

GU C 292 del 21.9.1998, p. 220 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0222

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di azione comune del Consiglio adottata dal Consiglio in base all'articolo K. 3 del trattato sull'Unione europea, relativa agli accordi di cooperazione tra gli Stati membri per l'individuazione, la ricerca, il congelamento, o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (6490/98 - C4-0184/ 98 98/0909(CNS))(Procedura di consultazione)

Gazzetta ufficiale n. C 292 del 21/09/1998 pag. 0220


A4-0222/98

Progetto di azione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo K. 3 del trattato sull'Unione europea, relativa agli accordi di cooperazione tra gli Stati membri per l'individuazione, la ricerca, il congelamento, o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato(6490/98 - C4-0184/98 - 98/0909(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Visto secondo bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

VISTE l'azione comune del 5 dicembre 1997 che istituisce un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata nonché quella del 19 marzo 1998 sul programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata (programma FALCONE);

(Emendamento 2)

Primo considerando

>Testo originale>

CONSIDERANDO il potenziale insito nella confisca dei proventi di reato per lo smantellamento delle attività criminali;

>Testo dopo la votazione del PE>

CONSIDERANDOche il potenziale di smantellamento delle attività criminali della criminalità organizzata viene considerevolmente migliorato da una più efficace cooperazione tra gli Stati membri nell'individuazione, la ricerca, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato;

(Emendamento 3)

Secondo considerando

>Testo originale>

CONSIDERANDO che prassi compatibili migliorerebbero la cooperazione europea in materia di confisca dei beni;

>Testo dopo la votazione del PE>

CONSIDERANDO che prassi compatibili stanno rendendo più efficiente la cooperazione europea in materia di individuazione, ricerca, congelamento, sequestro e confisca dei proventi di reato;

(Emendamento 4)

Terzo considerando

>Testo originale>

CONSIDERANDO l'impegno assunto dagli Stati membri a ratificare quanto prima, se non vi hanno ancora provveduto, la convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e le disposizioni della direttiva CE 91/308 sul riciclaggio dei capitali;

>Testo dopo la votazione del PE>

CONSIDERANDO l'impegno assunto dagli Stati membri a ratificare quanto prima, se non vi hanno ancora provveduto, la convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, le disposizioni della direttiva CE 91/308 sul riciclaggio dei capitali nonché le quaranta raccomandazioni contro il riciclaggio dei capitali come formulate dal gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio dei capitali (FATF) nel 1996;

(Emendamento 5)

Considerando terzo bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

CONSIDERANDO che il Consiglio europeo, nella raccomandazione n. 16 del suo piano d'azione contro la criminalità organizzata ha stabilito la necessità di accelerare le procedure di cooperazione giudiziaria nei settori connessi alla criminalità organizzata e di ridurre considerevolmente i termini di trasmissione e di risposta alle richieste;

(Emendamento 18)

Prima dell'articolo 1, articolo -1, paragrafo 1 (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo -1

-1. 1 Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione contro la criminalità organizzata gli Stati membri provvedono a che non sia formulata alcuna riserva in merito ai reati dolosi con pena massima superiore a tre anni, agli articoli 2 e 6 della convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

(Emendamento 19)

Prima dell'articolo 1, articolo -1, paragrafo 2 (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

-1.2 Gli Stati membri provvedono a che la loro legislazione e le loro procedure consentano la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi, nell'ambito sia di procedure meramente interne, sia di procedure avviate su richiesta di un altro Stato membro, comprese le richieste di esecuzione dei decreti di confisca provenienti dall'estero; i termini «strumenti», «beni», «proventi» e «confisca» sono usati nella stessa accezione dell'articolo 1 della convenzione del 1990.

(Emendamento 20)

Prima dell'articolo 1, articolo -1, paragrafo 3 (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

-1.3 Gli Stati membri provvedono a che le loro legislazioni e le loro procedure consentano di individuare e ricercare i presunti proventi di reato su richiesta di un altro Stato membro qualora sussistano seri motivi per presumere che sia stato commesso un reato; le legislazioni e le procedure consentono di prestare assistenza fin dalle fasi iniziali di un'indagine; gli Stati membri si impegnano a limitare il ricorso ai motivi facoltativi di rifiuto nei confronti di un altro Stato membro previsti all'articolo 18, paragrafi 2 e 3 della convenzione del 1990.

(Emendamento 6)

Articolo 1 bis, paragrafo 1 (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 1 bis

1 bis. 1. Per l'individuazione e la ricerca di proventi di reato le autorità penali competenti di ciascuno Stato membro hanno accesso libero e diretto a tutte le informazioni che sono accessibili al pubblico in un altro Stato membro. Altre informazioni possono essere ottenute mediante un adeguato scambio di informazioni fra i punti di contatto e Europol.

(Emendamento 7)

Articolo 1 bis, paragrafo 2 (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

1 bis 2. Nel caso in cui per l'individuazione e la ricerca di proventi di reato sia necessario ledere diritti tutelati di persone o istituzioni, nel quadro della richiesta di assistenza giudiziaria occorre una decisione giudiziaria sia nello Stato membro richiedente che in quello cui è rivolta la richiesta.

(Emendamento 8)

Articolo 2

>Testo originale>

Gli Stati membri accordano la stessa priorità a tutte le richieste di altri Stati membri relative all'individuazione, alla ricerca, al congelamento o al sequestro e alla confisca dei proventi di reato secondo quanto prevedono le procedure nazionali.

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli Stati membri accordano a tutte le richieste di altri Stati membri relative all'individuazione, alla ricerca, al congelamento o al sequestro e alla confisca dei proventi di reato la stessa priorità

che accordano a tali misure nell'ambito delle procedure nazionali.

(Emendamento 9)

Articolo 3, paragrafo 1

>Testo originale>

3. 1. Ove non sia contrario alla legislazione degli Stati membri, essi si avvalgono degli accordi di cooperazione esistenti e promuovono contatti diretti tra organi inquirenti sia di magistratura che di polizia e pubblici ministeri per far sì che le richieste di assistenza giudiziaria siano presentate solo se necessario e, in tal caso, provvedono affinché tali richieste siano adeguatamente elaborate e rispettino le disposizioni dello Stato membro richiesto.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. 1.

Gli Stati membri promuovono contatti diretti tra organi inquirenti sia di magistratura che di polizia e pubblici ministeri per migliorare il funzionamento della cooperazione diretta in materia di assistenza giudiziaria e per far sì che le richieste di assistenza giudiziaria siano adeguatamente elaborate e rispettino le disposizioni dello Stato membro richiesto. Ciò è volto anche ad assicurare che le richieste di assistenza giudiziaria siano presentate solo se necessario.

(Emendamento 10)

Articolo 4, paragrafo 1

>Testo originale>

4. 1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i rischi di dissipazione dei proventi.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. 1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i rischi di dissipazione dei proventi

di reato. A tal fine essi elaborano congiuntamente un catalogo delle informazioni che devono essere incluse in una richiesta di assistenza giudiziaria per il sequestro di strumenti e il congelamento di proventi di reato al fine di permettere una decisione immediata nello Stato membro cui è rivolta la richiesta.

(Emendamento 11)

Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

4.1 bis. Un ricorso giudiziario contro la relativa decisione presa dallo Stato membro cui è stata presentata la richiesta non ha effetti sospensivi. Tuttavia, i proventi sequestrati o congelati sono liberati se vengono fornite garanzie adeguate. I diritti d'indennizzo delle persone interessate rimangono impregiudicati. La parte lesa può avviare un'azione di risarcimento dei danni solo nello Stato membro in cui si è verificato l'evento dannoso e a tal fine si rivolge alla giurisdizione competente in base al diritto nazionale. Nell'ambito della sua responsabilità, uno Stato membro non può invocare, nei confronti della parte lesa, la responsabilità di un altro Stato membro. Lo Stato o l'istituzione responsabile del danno sono tenuti a restituire, su richiesta, allo Stato che ha pagato l'indennizzo, l'importo versato a tale titolo.

(Emendamento 12)

Articolo 4, paragrafo 1 ter (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

4.1 ter. Il sequestro di strumenti e il congelamento di proventi di reato deve essere giustificato entro un termine adeguato, comunque non superiore ad un anno, mediante una decisione dello Stato membro richiedente con la quale si dispone la confisca dei proventi di reato sequestrati o congelati. Qualora lo Stato membro richiedente non prenda tale decisione entro il termine previsto, il sequestro o il congelamento viene revocato.

(Emendamento 13)

Articolo 4, paragrafo 1 quater (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

4.1 quater. Gli Stati membri riconoscono che la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente:

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

a) a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle questioni di cui al presente articolo;

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

b) per l'interpretazione della presente azione comune e di qualsiasi controversia relativa alla sua applicazione.

(Emendamento 14)

Articolo 4, paragrafo 2

>Testo originale>

4. 2. Qualora un'investigazione iniziale in una giurisdizione di uno Stato membro conduca alla necessità di ulteriori indagini in un'altra giurisdizione dello stesso Stato membro, tale Stato, ove non sia contrario alla propria legislazione, si adopra per assicurare l'assistenza necessaria senza che sia necessaria un'ulteriore lettera di richiesta in tal senso.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. 2. Qualora

l'attuazione di una richiesta di assistenza giudiziaria in una giurisdizione di uno Stato membro conduca alla necessità di ulteriori indagini in un'altra giurisdizione dello stesso Stato membro, tale Stato si adopra per assicurare l'assistenza necessaria senza che sia necessaria un'ulteriore lettera di richiesta in tal senso.

(Emendamento 15)

Articolo 4 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 4 bis

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per rendere possibile l'attuazione di decisioni giudiziarie di un altro Stato membro relative alla confisca di proventi sequestrati o congelati.

(Emendamento 16)

Articolo 4 ter (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 4 ter

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per assicurare che la richiesta di un altro Stato membro relativa all'individuazione, ricerca, congelamento o sequestro e confisca di proventi di reato possa essere trattata anche qualora il reo sia deceduto o in fuga.

(Emendamento 17)

Articolo 6

>Testo originale>

Il Consiglio esamina tale azione comune alla luce del funzionamento del meccanismo di valutazione dell'attuazione e dell'applicazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata, che è stato adottato il 5 dicembre 1997.

>Testo dopo la votazione del PE>

Il Consiglio esamina

e valuta, entro la fine del 1999, il modo in cui gli Stati membri hanno dato seguito alla presente azione comune tenendo conto anche del funzionamento del meccanismo di valutazione dell'attuazione e dell'applicazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata, che è stato adottato il 5 dicembre 1997.

(Emendamento 21)

Articolo 6 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 6 bis

6bis 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per attuare l'azione comune fin dal momento della sua entrata in vigore e provvedono a che il suo contenuto sia portato a conoscenza delle parti interessate dei loro rispettivi sistemi giudiziari.

6bis 2. Entro i due anni successivi all'entrata in vigore della presente azione comune gli Stati membri presentano all'esame delle competenti autorità per la successiva approvazione proposte adeguate ai fini dell'applicazione dell'articolo -1.

(Emendamento 22)

Articolo 7

>Testo originale>

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno della pubblicazione. I governi degli Stati membri si impegnano a prendere tutte le misure necessarie ad attuare l'azione comune non appena entra in vigore, garantendo in particolare che il suo contenuto sia portato a conoscenza delle parti interessate dei loro rispettivi sistemi giudiziari.

>Testo dopo la votazione del PE>

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di azione comune del Consiglio adottata dal Consiglio in base all'articolo K. 3 del trattato sull'Unione europea, relativa agli accordi di cooperazione tra gli Stati membri per l'individuazione, la ricerca, il congelamento, o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (6490/98 - C4-0184/98 - 98/0909(CNS))(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta del Consiglio (6490/98 - 98/0909(CNS)),

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo K. 6, paragrafo 2 del trattato CE (C4-0184/98),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0222/98),

1. approva la proposta del Consiglio, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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