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Document 51998AP0161
Legislative resolution embodying Parliament's opinion on the proposal for a Council Directive relating to limit values for sulphur dioxide, oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air (COM(97)0500 C4-0662/97 97/ 0266(SYN))(Cooperation procedure: first reading)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo (COM(97)0500 C4-0662/97 97/0266(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo (COM(97)0500 C4-0662/97 97/0266(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura)
GU C 167 del 1.6.1998, p. 103
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo (COM(97)0500 C4-0662/97 97/0266(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura)
Gazzetta ufficiale n. C 167 del 01/06/1998 pag. 0103
A4-0161/98 Proposta di direttiva del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo (COM(97)0500 - C4-0662/97 - 97/0266(SYN)) La proposta è approvata con le seguenti modifiche: (Emendamento 1) Considerando sesto bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> considerando che, per agevolare la revisione della direttiva nel 2003, la Commissione e gli Stati membri sono tenuti a incoraggiare e sostenere la ricerca sugli effetti degli inquinanti oggetto della presente direttiva, segnatamente biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo, nell'ambito del Quinto programma quadro di ricerca e di altri programmi di ricerca; (Emendamento 2) Ottavo considerando >Testo originale> considerando che precise tecniche di misurazione standardizzate costituiscono un elemento importante per valutare la qualità dell'aria ambiente; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che precise tecniche di misurazione standardizzate costituiscono un elemento importante per valutare la qualità dell'aria ambiente e che per determinare detta qualità occorre effettuare rilevamenti nelle zone turistiche anche nei periodi di massima affluenza; (Emendamento 3) Articolo 3, paragrafo 1, primo comma >Testo originale> 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di biossido di zolfo nell'aria ambiente, valutate conformemente all'articolo 7 non superino i valori limite indicati alla sezione I dell'allegato I, a decorrere dalle date ivi indicate. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di biossido di zolfo nell'aria ambiente, valutate conformemente all'articolo 7 non superino i valori limite indicati alla sezione I dell'allegato I, nei tempi più brevi, e in ogni caso non oltre le date ivi indicate. (Emendamento 4) Articolo 3, paragrafo 3 >Testo originale> 3. Gli Stati membri registrano i dati sulle concentrazioni di biossido di zolfo, espresse in media su 10 minuti, provenienti dalle stazioni di misurazione dove sono misurate le concentrazioni orarie. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il 98° e 99° percentile delle concentrazioni su 10 minuti misurate nell'anno civile, contemporaneamente alla trasmissione dei dati sulle concentrazioni orarie. >Testo dopo la votazione del PE> 3. Fino al 31 dicembre 2003 gli Stati membri registrano i dati sulle concentrazioni di biossido di zolfo, espresse in media su 10 minuti, provenienti dalle stazioni di misurazione selezionate dagli Stati membri stessi come rappresentative della qualità dell'aria nelle zone abitate vicine alle fonti. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di concentrazioni su 10 minuti superiori a 500 ìg/m3 nell'anno civile, il numero di giorni in cui tali concentrazioni si sono verificate nell'anno civile e la concentrazione massima registrata, contemporaneamente alla trasmissione dei dati sulle concentrazioni orarie. (Emendamento 5) Articolo 4 >Testo originale> Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di biossido di azoto e, ove applicabile, del biossido di azoto più il monossido d'azoto nell'aria, valutate conformemente all'articolo 7, siano conformi ai valori limite indicati alla sezione I dell'allegato II, a decorrere dalle date ivi indicate. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di biossido di azoto e, ove applicabile, del biossido di azoto più il monossido d'azoto nell'aria, valutate conformemente all'articolo 7, siano conformi ai valori limite indicati alla sezione I dell'allegato II, nei tempi più brevi, e in ogni caso non oltre le date ivi indicate. >Testo originale> I margini di tolleranza specificati nella sezione I dell'allegato II si applicano conformemente all'articolo 8 della direttiva 96/62/CE. >Testo dopo la votazione del PE> I margini di tolleranza specificati nella sezione I dell'allegato II si applicano conformemente all'articolo 8 della direttiva 96/62/CE. >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 2. La soglia di allarme per le concentrazioni di biossido di azoto nell'aria ambiente è indicata alla sezione I bis dell'allegato II. I dettagli da fornire al pubblico conformemente all'articolo 10 della direttiva 96/62/CE comprendono come minimo le informazioni elencate alla sezione I ter dell'allegato II. (Emendamento 6) Articolo 5, paragrafo 1, primo comma >Testo originale> 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di particelle PM10 nell'aria, valutate conformemente all'articolo 7, siano conformi ai valori limite indicati alla sezione I dell'allegato III a decorrere dalle date ivi indicate. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di particelle PM10 nell'aria, valutate conformemente all'articolo 7, siano conformi ai valori limite indicati alla sezione I dell'allegato III nei tempi più brevi, e in ogni caso non oltre le date ivi indicate. (Emendamento 7) Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 4 bis. La soglia di allarme per le concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente è indicata alla sezione I bis dell'allegato III. I dettagli da fornire al pubblico conformemente all'articolo 10 della direttiva 96/62/CE comprendono come minimo le informazioni elencate alla sezione I ter dell'allegato III). (Emendamento 8) Articolo 6, comma secondo bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> A titolo eccezionale, gli Stati membri possono designare zone o agglomerati in cui il valore limite per il piombo non può essere raggiunto entro il gennaio 2005 a causa delle concentrazioni di piombo nell'aria ambiente dovute ai processi industriali. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, un primo elenco di tali zone o agglomerati, corredato di informazioni sulle fonti di piombo ivi esistenti. Per tali zone e agglomerati gli Stati membri elaborano piani o programmi in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3,della direttiva 96/62/CE per conseguire una concentrazione media annua di 1,0 ìg/m3 entro il 1° gennaio 2005 e per rispettare il valore limite stabilito all'Allegato IV nei tempi più brevi e in ogni caso non oltre il 1° gennaio 2010. Tali piani e programmi presentano una chiara stima dell'area in cui si presenta l'inquinamento e della popolazione che è esposta a livelli di inquinamento superiori ai valori limite fissati all'Allegato IV. I piani e i programmi devono mirare a ridurre nei tempi più brevi l'esposizione della popolazione. (Emendamento 9) Articolo 7, paragrafo 6 >Testo originale> 6. Qualsiasi modifica necessaria per adeguare il presente articolo e gli allegati da V a IX al progresso scientifico e tecnico è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 96/62/CE. >Testo dopo la votazione del PE> 6. Qualsiasi modifica necessaria per adeguare il presente articolo e gli allegati V, VIII e IX al progresso scientifico e tecnico è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 96/62/CE. (Emendamento 10) Articolo 8, paragrafo 1, primo comma >Testo originale> 1. Gli Stati membri provvedono all'adeguata diffusione di informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'ambiente di biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo tramite i mezzi radiotelevisivi, la stampa, pannelli informativi o reti informatiche e mediante notifica agli opportuni organismi, quali associazioni ambientali, associazioni dei consumatori, associazioni rappresentative delle categorie esposte a rischi per la salute e altri organismi sanitari rilevanti. Contemporaneamente alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, è trasmesso alla Commissione un elenco degli organismi destinatari delle notifiche. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Gli Stati membri provvedono all'adeguata diffusione di informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'ambiente di biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo tramite i mezzi radiotelevisivi, la stampa, pannelli informativi o reti informatiche e mettendo a disposizione degli opportuni organismi, quali associazioni ambientali, associazioni dei consumatori, associazioni rappresentative delle categorie esposte a rischi per la salute e altri organismi sanitari rilevanti, dati pertinenti tramite teletext, Internet, telefono o telefax. Le informazioni relative alle concentrazioni nell'ambiente di biossido di zolfo, ossidi di azoto e particelle sono aggiornate ogni ora. Le informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente di piombo sono aggiornate ogni tre mesi. Contemporaneamente alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, è trasmesso alla Commissione un elenco degli organismi suddetti. Dalle informazioni deve risultare se i livelli di inquinamento sono superiori, inferiori o corrispondenti ai valori limite e ai valori soglia di cui agli allegati da I a IV. (Emendamento 11) Articolo 8, paragrafo 2 >Testo originale> 2. Ai fini previsti dall'articolo 5, paragrafo 4, si applicano gli indicatori di informazione del pubblico della sezione V dell'allegato X. >Testo dopo la votazione del PE> soppresso (Emendamento 12) Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 3 bis. Le informazioni fornite al pubblico e agli organismi elencati all'articolo 8, paragrafi 1 e 3,conformemente al presente articolo, nonchè le informazioni fornite al pubblico, conformemente all'articolo 10 della direttiva 96/62/CE, devono essere chiare, comprensibili e accessibili ai fini del loro obiettivo dichiarato. (Emendamento 13) Articolo 9 bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Articolo 9 bis Altre attività di ricerca Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della direttiva, la Commissione e gli Stati membri sono tenuti a incoraggiare e sostenere - la ricerca sugli effetti a lungo termine per la salute dovuti all'inquinamento da biossido di zolfo e ossidi di azoto; - la ricerca sulle particelle, la loro composizione, l'origine e il meccanismo di trasporto nell'atmosfera nonché gli effetti dell'esposizione a lungo termine alle particelle; - la ricerca sull'epidemiologia e la tossicologia del piombo e lo studio dei valori limite di deposizione per il piombo; - altre attività di ricerca necessarie. (Emendamento 14) Articolo 10 >Testo originale> La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e in particolare relativamente ai risultati più recenti della ricerca scientifica sugli effetti per la salute umana dell'esposizione al biossido di zolfo, a diverse frazioni di particelle e al piombo ed ai progressi dei metodi di misurazione e di altri metodi di valutazione delle concentrazioni di particelle nell'aria e della deposizione di piombo sulle superfici. >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione procede al riesame delle disposizioni della presente direttiva entro il 30 settembre 2003, segnatamente per quanto riguarda i valori limite, le soglie di allarme, i livelli di azione e i requisiti relativi al campionamento definiti nella presente direttiva, alla luce dell'evoluzione tecnologica nonché delle informazioni sanitarie e delle ricerche scientifiche più recenti. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, in particolare relativamente ai risultati più recenti della ricerca scientifica sugli effetti per la salute umana dell'esposizione al biossido di zolfo, a diverse frazioni di particelle e al piombo e ai progressi dei metodi di misurazione e di altri metodi di valutazione delle concentrazioni di particelle nell'aria e della deposizione di piombo sulle superfici. La relazione comprende proposte di modifica delle disposizioni della direttiva alla luce della revisione effettuata dalla Commissione. (Emendamento 15) Allegato I, sezione I, tabella, punto 1, terza colonna >Testo originale> Valore limite: 350 µg/m3 da non superare più di 24 volte per anno civile >Testo dopo la votazione del PE> Valore limite: 350 µg/m3 da non superare più di 8 volte per anno civile (Emendamento 16) Allegato I, sezione I, tabella, punto 3 >TABLE> >TABLE> (Emendamento 17) Allegato II, sezione I, tabella, terzo punto, prima colonna >Testo originale> 3. Valore limite annuale per la protezione della vegetazione da applicare lontano dalle immediate vicinanze delle fonti >Testo dopo la votazione del PE> 3. Valore limite annuale per la protezione della vegetazione (Emendamento 18) Allegato II, sezione I bis (nuova) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> I bis. Soglia di allarme per il biossido di azoto 400 µg/m3 misurato su tre ore consecutive in località rappresentative della qualità dell'aria in un'intera zona o in un intero agglomerato. (Emendamento 19) Allegato II, sezione I ter (nuova) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> I ter. Dettagli minimi da fornire al pubblico in caso di superamento della soglia di allarme per il biossido di azoto >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> I dettagli da fornire al pubblico devono comprendere come minimo: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - data, ora e luogo del fenomeno; - previsioni: - cambiamento nelle concentrazioni (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento), - zona geografica interessata, - durata; - categoria di popolazione potenzialmente sensibile al fenomeno; - precauzioni che la popolazione sensibile deve prendere. (Emendamento 20) Allegato III, sezione I bis (nuova) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> I bis. Soglia di allarme per le particelle (PM10) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 100ìg/m3 misurati su tre ore consecutive in località rappresentative della qualità dell'aria in un'intera zona o in un intero agglomerato. (Emendamento 21) Allegato III, sezione I ter (nuova) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> I ter. Dettagli minimi da fornire al pubblico in caso di superamento della soglia di allarme per le particelle (PM10) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> I dettagli da fornire al pubblico devono comprendere come minimo: >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> - data, ora e luogo del fenomeno; - previsioni: - cambiamento nelle concentrazioni (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento), - zona geografica interessata, - durata; - categoria di popolazione potenzialmente sensibile al fenomeno; - precauzioni che la popolazione sensibile deve prendere. (Emendamento 22) Allegato VI, sezione I, lettera a), punto ii) >Testo originale> ii) fornire dati sui livelli nelle altre superfici all'interno delle zone e degli agglomerati che sono rappresentativi dell'esposizione della popolazione in generale e che forniscono informazioni a scopi di gestione della qualità dell'aria. >Testo dopo la votazione del PE> ii) fornire dati sui livelli nelle altre superfici , ivi comprese le isole minori o facenti parte di un arcipelago, all'interno delle zone e degli agglomerati che sono rappresentativi dell'esposizione della popolazione in generale e che forniscono informazioni a scopi di gestione della qualità dell'aria. (Emendamento 23) Allegato VI, sezione I, lettera a), terzo comma >Testo originale> I punti di campionamento devono essere rappresentativi di ubicazioni simili non nelle loro immediate vicinanze. >Testo dopo la votazione del PE> I punti di campionamento devono , per quanto possibile, essere anche rappresentativi di ubicazioni simili non nelle loro immediate vicinanze. (Emendamento 32) Allegato VI, sezione I, lettera b) >Testo originale> I punti di campionamento concernenti la protezione degli ecosistemi o di altri tipi di vegetazione devono essere situati in modo da essere rappresentativi della qualità dell'aria lontano dalle immediate vicinanze di fonti quali agglomerati ed aree edificate, impianti industriali e strade. Come regola, un punto di campionamento deve essere situato in modo da essere rappresentativo della qualità dell'aria in una superficie circostante di almeno 1000 km2 >Testo dopo la votazione del PE> I punti di campionamento concernenti la protezione degli ecosistemi e di altri tipi di vegetazione devono essere situati ad una distanza superiore a 20 km dagli agglomerati o a 5 km da altre aree edificate, impianti industriali o strade di grande comunicazione. Nelle zone del suo territorio che lo Stato membro interessato considera meritevoli di speciale protezione, i punti di campionamento devono essere situati in modo da consentire la realizzazione di tale protezione speciale. (Emendamento 24) Allegato VI, sezione II, primo comma, quinto, sesto e settimo trattino >Testo originale> - I campionatori relativi al traffico devono essere situati almeno a 25 m di distanza dai grandi incroci e a non meno di 4 m di distanza dal centro della corsia di traffico più vicina. >Testo dopo la votazione del PE> - I campionatori relativi al traffico devono essere situati almeno a 25 metri di distanza dai grandi incroci e a 2-5 m dalla parte più vicina della carreggiata, o sulla quota di allineamento se più vicina, a meno che vi sia un punto in cui la popolazione può essere direttamente o indirettamente esposta a una concentrazione superiore per un periodo significativo rispetto al periodo medio previsto per i valori limite. >Testo originale> - I campionatori orientati al traffico per la misurazione di NO2 devono essere situati a meno di 5 m dal bordo stradale. >Testo dopo la votazione del PE> >Testo originale> - Nelle aree edificate, i campionatori orientati al traffico per la misurazione di particelle o piombo devono essere situati in modo da essere rappresentativi della qualità dell'aria vicino alla quota di allineamento. >Testo dopo la votazione del PE> (Emendamento 25) Allegato VII, sezione I, lettera a), prima della prima linea della tabella, nuova linea >TABLE> (Emendamento 26) Allegato IX, sezione III >Testo originale> III. Metodo di campionamento e metodo di riferimento per analizzare la concentrazione di piombo nell'aria >Testo dopo la votazione del PE> III. Metodo di campionamento e metodo di riferimento per analizzare la concentrazione di piombo nell'aria >Testo originale> [Allegato della direttiva del Consiglio 82/884/CEE, del 3 dicembre 1982 concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera] >Testo dopo la votazione del PE> [ Il metodo di riferimento per il campionamento è quello esposto per le PM10 nel progetto di norma europea PREN 12341. Il metodo di riferimento per l'analisi della concentrazione di piombo nell'aria è descritto nell'allegato della direttiva del Consiglio 82/884/CEE, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera] (Emendamento 27) Allegato X >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> L'allegato X è soppresso Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo (COM(97)0500 - C4-0662/97 - 97/0266(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97)0500 - 97/0266(SYN) ((GU C 9 del 14.1.1998, pag. 6.)), - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE e degli articoli 129 e 130 S del trattato CE (C4-0662/97), - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0161/98), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE; 3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a), del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento; 4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; 5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione; 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.