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Document 51998AP0136
Legislative resolution embodying Parliament's opinion on the proposal for a Council Directive on the legal protection of services based on, or consisting of, conditional access (COM(97)0356 C4-0475/97 97/0198(COD)) (Decision procedure: first reading)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (COM(97) 0356 C4-0475/97 97/0198(COD))(Procedura di codecisione: prima lettura)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (COM(97) 0356 C4-0475/97 97/0198(COD))(Procedura di codecisione: prima lettura)
GU C 152 del 18.5.1998, p. 59
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (COM(97) 0356 C4-0475/97 97/0198(COD))(Procedura di codecisione: prima lettura)
Gazzetta ufficiale n. C 152 del 18/05/1998 pag. 0059
A4-0136/98 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (COM(97)0356 - C4-0475/97 - 97/0198(COD)) La proposta è approvata con le seguenti modifiche: (Emendamento 1) Secondo considerando >Testo originale> considerando che la prestazione transfrontaliera di servizi di radiodiffusione e dei servizi della società dell'informazione può contribuire in maniera significativa al raggiungimento di questi obiettivi; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che la prestazione transfrontaliera di servizi di radiodiffusione e dei servizi della società dell'informazione può contribuire , sotto il profilo individuale, a rendere pienamente effettiva la libertà di espressione in quanto diritto fondamentale e, sotto il profilo collettivo, a raggiungere gli obiettivi del trattato; (Emendamento 2) Terzo considerando >Testo originale> considerando che il trattato prevede la libera circolazione di tutti i servizi prestati dietro retribuzione; che questo diritto, applicato ai servizi di radiodiffusione e ai servizi della società dell'informazione, costituisce inoltre una traduzione specifica nel diritto comunitario del più generale principio della libertà di espressione sancito dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che il trattato prevede la libera circolazione dei servizi prestati normalmente dietro retribuzione; che questo diritto, applicato ai servizi di radiodiffusione e ai servizi della società dell'informazione, costituisce inoltre una traduzione specifica nel diritto comunitario del più generale principio della libertà di espressione sancito dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; considerandoche detto articolo riconosce esplicitamente ai cittadini il diritto di ricevere e di comunicare informazioni senza considerazione di frontiera e che qualsiasi restrizione di tale diritto deve basarsi sull'adeguata ponderazione di altri interessi legittimi, meritevoli di tutela giuridica; (Emendamento 3) Considerando terzo bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> considerando che i dispositivi di accesso condizionato non dovrebbero essere utilizzati unicamente per rifiutare ai consumatori, in taluni Stati membri, l'accesso a servizi liberamente disponibili in altri Stati membri; (Emendamento 4) Considerando terzo ter (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> considerando che la presente direttiva deve garantire protezione nei confronti di dispositivi illeciti (pirata), ossia quei dispositivi esplicitamente concepiti o adattati tecnicamente per la ricezione non autorizzata; (Emendamento 5) Considerando quinto bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> considerando che i recenti progressi in campo tecnologico e nel settore dei mezzi audiovisivi, così come i loro effetti per il cittadino, giustificano altresì l'estensione di questa tutela anche ai servizi la cui prestazione rientra nell'ambito di un'attività economica più generale o quanto meno ad alcuni di essi; (Emendamento 25) Considerando quinto ter (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> considerando che la criptazione dei servizi di radiodiffusione non deve privare sconsideratemente il telespettatore medio di questi servizi, se all'origine erano offerti senza contropartita finanziaria; (Emendamento 6) Considerando sesto >Testo originale> considerando che le opportunità dischiuse dalle tecnologie digitali potrebbero ampliare le possibilità di scelta dei consumatori e contribuire al pluralismo culturale grazie alla creazione di una gamma sempre più ampia di servizi ai sensi degli articoli 59 e 60 del trattato; che la redditività di questi servizi dipende spesso dal ricorso a tecniche di accesso condizionato al fine di garantire al prestatore del servizio la remunerazione del medesimo; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che le opportunità dischiuse dalle tecnologie digitali potrebbero ampliare le possibilità di scelta dei consumatori e contribuire al pluralismo culturale grazie alla creazione di una gamma sempre più ampia di servizi ai sensi degli articoli 59 e 60 del trattato; che la redditività di questi servizi dipende spesso dal ricorso a tecniche di accesso condizionato al fine di garantire al prestatore del servizio la remunerazione del medesimo; che, di conseguenza, appare necessario tutelare dal punto di vita giuridico il prestatore del servizio nei confronti di dispositivi illeciti volti a consentire l'accesso gratuito al servizio in questione, al fine di garantire la redditività dei servizi prestati; (Emendamento 7) Considerando ottavo bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> considerando che la presente direttiva non pregiudica le disposizioni comunitarie o nazionali volte ad assicurare che alcuni servizi di radiodiffusione, riconosciuti di pubblico interesse, non siano basati sull'accesso condizionato; (Emendamento 8) Considerando ottavo ter (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> considerando che la presente direttiva non pregiudica gli aspetti culturali di ogni futura azione comunitaria concernente nuovi servizi; (Emendamento 9) Decimo considerando >Testo originale> considerando che l'applicazione del trattato non è sufficiente ad eliminare questi ostacoli nel mercato interno; che essi vanno pertanto eliminati garantendo un livello di tutela equivalente in tutti gli Stati membri; che questo implica il ravvicinamento delle disposizioni nazionali relative alle attività commerciali che hanno per oggetto dispositivi illeciti; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che l'applicazione del trattato non è sufficiente ad eliminare questi ostacoli nel mercato interno; che essi vanno pertanto eliminati garantendo un livello di tutela equivalente in tutti gli Stati membri; che questo implica il ravvicinamento delle disposizioni nazionali relative alle attività commerciali e ad altre attività di contenuto di norma economico che hanno per oggetto i dispositivi illeciti; (Emendamento 10) Considerando decimo bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> considerando che sembra necessario garantire che gli Stati membri forniscano un'adeguata protezione giuridica contro ogni individuo o gruppo che faccia uso di dispositivi illeciti per ottenere un profitto diretto o indiretto sapendo o avendo buone ragioni di credere che essi renderanno possibile o faciliteranno illegalmente l'elusione di qualsiasi efficace misura tecnologica volta a tutelare la retribuzione di un servizio prestato legalmente; (Emendamento 11) Undicesimo considerando >Testo originale> considerando che queste attività commerciali sono dannose per i consumatori che sono indotti in errore circa l'origine del dispositivo illecito; che è necessario un alto livello di protezione del consumatore per riuscire a combattere questo tipo di frode a suo danno; che l'articolo 129 A, paragrafo 1 del trattato prevede che la Comunità contribuisca al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate in applicazione dell'articolo 100 A; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che queste attività sono dannose per i consumatori che sono indotti in errore circa l'origine del dispositivo illecito; che è necessario un alto livello di protezione del consumatore per riuscire a combattere questo tipo di frode a suo danno; che l'articolo 129 A, paragrafo 1 del trattato prevede che la Comunità contribuisca al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate in applicazione dell'articolo 100 A; (Emendamento 12) Considerando tredicesimo bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> considerando che le sanzioni e i mezzi di tutela previsti dalla presente direttiva non pregiudicano eventuali altre sanzioni o mezzi di tutela contemplati dal diritto nazionale, come le misure preventive in generale o il sequestro dei dispositivi illeciti; (Emendamento 13) Considerando quattordicesimo bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> considerando che, in conformità dell'articolo 5 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure atte ad assicurare l'applicazione e l'efficacia del diritto comunitario, in particolare rendendo la sanzione scelta effettiva, proporzionata e dissuasiva; (Emendamento 14) Considerando quattordicesimo ter (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> considerando che nell'adottare le disposizioni contenute nella presente direttiva gli Stati membri dovrebbero tener presente la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla funzione delle sanzioni per l'attuazione della legislazione comunitaria nel settore del mercato interno, secondo cui «soltanto un approccio coerente del problema delle sanzioni applicabili nell'ambito del mercato interno può garantire tanto una concorrenza leale in condizioni eque, quanto la protezione degli interessi generali contemplati dalle norme comuni»; (Emendamento 15) Quindicesimo considerando >Testo originale> considerando che la presente direttiva fa salva l'applicazione di disposizioni nazionali che vietino il possesso privato di dispositivi illeciti; che essa fa salva l'applicazione delle regole comunitarie sulla concorrenza e in materia di diritti di proprietà intellettuale; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che la presente direttiva non pregiudica un'eventuale iniziativa degli Stati membri volta a vietare, attraverso disposizioni nazionali, il possesso privato di dispositivi illeciti; che essa fa salva l'applicazione delle regole comunitarie sulla concorrenza e in materia di diritti di proprietà intellettuale; (Emendamento 16) Considerando quindicesimo bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> considerando che la presente direttiva non pregiudica il diritto dell'utente di avere accesso a reti televisive che trasmettono in chiaro nell'ambito di una piattaforma di servizi ad accesso condizionato senza essere costretto a pagare un importo addizionale oltre alla normale tariffa per accedere alla piattaforma; (Emendamento 17) Considerando sedicesimo bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> considerando che occorre trovare un equilibrio tra l'interesse dei prestatori di servizi e i titolari dei diritti d'autore ad essere remunerati per i loro servizi (mediante criptaggio) da un lato, e l'interesse del pubblico a non essere escluso in misura crescente dall'informazione e dagli avvenimenti culturali, dall'altro; (Emendamento 18) Articolo 1, lettera a) >Testo originale> a) «servizio protetto», uno dei servizi seguenti laddove sia fornito mediante un sistema di accesso condizionato: - trasmissioni televisive, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE; - trasmissioni radiofoniche, cioè la trasmissione via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, di programmi radiofonici destinati al pubblico; - servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, punto 2 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva .../...(2), o la prestazione di un accesso condizionato ai servizi suesposti come servizio in quanto tale; - ----------------- (2) GU L.... >Testo dopo la votazione del PE> a) «servizio protetto», uno dei servizi seguenti laddove sia fornito mediante un sistema di accesso condizionato: - trasmissioni televisive, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE, in combinato disposto con l'articolo 2 bis della medesima modificato dalla direttiva 97/36/CE (1); - trasmissioni radiofoniche, cioè la trasmissione via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, di programmi radiofonici destinati al pubblico; - servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, punto 2 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva .../...(2). In questo ambito rientra anche la prestazione di un accesso condizionato ai servizi suesposti considerato come servizio in quanto tale; - ----------------- (1) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60. (2) Cfr. proposta di direttiva COM(96)0392 def. in GU C 307 del 16.10.1996, pag. 11. (Emendamento 20) Articolo 1, lettera b) >Testo originale> b) «accesso condizionato», una misura e sistema tecnico in base al quale l'accesso in forma intelleggibile al servizio sia subordinato a preventiva autorizzazione individuale intesa ad assicurare la remunerazione del servizio; >Testo dopo la votazione del PE> b) «accesso condizionato», una misura e sistema tecnico in base al quale l'accesso in forma intelleggibile al servizio sia subordinato a preventiva autorizzazione individuale intesa a proteggere il valore economico del servizio; (Emendamento 21) Articolo 1, lettera c) >Testo originale> c) «dispositivo per l'accesso condizionato», apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto; >Testo dopo la votazione del PE> c) «dispositivo per l'accesso condizionato», apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti, montati o adattati al fine di consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto; (Emendamento 22) Articolo 1, lettera e) >Testo originale> e) «dispositivo illecito», apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l'accesso non autorizzato ad un servizio protetto; >Testo dopo la votazione del PE> e) «dispositivo illecito», apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti, montati o adattati al fine di consentire l'accesso non autorizzato ad un servizio protetto; (Emendamento 23) Articolo 3, lettere a bis) (nuova), b) e c) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> a bis) qualsiasi messa in disponibilità di dispositivi illeciti effettuata per ottenere un profitto diretto o indiretto; >Testo originale> b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi illeciti; >Testo dopo la votazione del PE> b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione di dispositivi illeciti a fini commerciali o per ottenere un profitto diretto o indiretto; >Testo originale> c) l'impiego di comunicazioni commerciali per promuovere dispositivi illeciti. >Testo dopo la votazione del PE> c) l'impiego di comunicazioni commerciali per promuovere dispositivi illeciti, quali la pubblicità, la commercializzazione diretta, la sponsorizzazione, la promozione delle vendite, le pubbliche relazioni, ecc.; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> c bis) la pubblicità relativa alla fabbricazione, importazione, vendita e, in generale, messa in disponibilità di dispositivi illeciti; >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> c ter) la pubblicità relativa ad attività e operazioni che facilitino l'accesso non autorizzato. (Emendamento 24) Articolo 4, paragrafo 2 >Testo originale> 2. Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinché i prestatori di servizi, i cui interessi vengano pregiudicati da un'attività illecita eseguita sul suo territorio, possano promuovere un'azione per il risarcimento del danno e richiedere un'ingiunzione e l'eventuale sequestro dei dispositivi illeciti. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Ogni Stato membro prende le misure necessarie e conformi alla propria legislazione affinché i prestatori di servizi, i cui interessi vengano pregiudicati da un'attività illecita eseguita sul suo territorio, possano promuovere un'azione per il risarcimento del danno e richiedere un'ingiunzione e l'eventuale sequestro dei dispositivi illeciti. Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (COM(97)0356 - C4-0475/97 - 97/0198(COD))(Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(97)0356 - 97/0198(COD)) ((GU C 314 del 16.10.1997, pag. 7.)), - visti gli articoli 189 B, paragrafo 2, 57, paragrafo 2, 66 e 100 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0475/97), - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0136/98), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE; 3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento; 4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione; 5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo; 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.