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Document 51997PC0747

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

/* COM/97/0747 def. - CNS 96/0205 */

GU C 61 del 26.2.1998, p. 6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0747

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari /* COM/97/0747 def. - CNS 96/0205 */

Gazzetta ufficiale n. C 061 del 26/02/1998 pag. 0006


Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1) (98/C 61/05) COM(97) 747 def. - 96/0205(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 9 gennaio 1998)

In esito al parere formulato dal Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2), e in conformità con l'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione ha deciso di modificare la suddetta proposta nel modo di seguito indicato.

1. Il testo del secondo considerando è sostituito dal testo seguente:

«considerando che i consumatori manifestano un interesse crescente per i prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici e che questi prodotti sono quindi oggetto di una domanda sempre maggiore, sia in termini di quantità che di assortimento di prodotti di qualità che offrono solide garanzie per l'ambiente grazie a una trasparenza del metodo di produzione;».

2. Il testo del sesto considerando è sostituito dal testo seguente:

«considerando che, per evitare l'inquinamento delle acque ad opera dei composti azotati, le aziende che praticano l'agricoltura biologica devono disporre di un'adeguata capacità di stoccaggio e di piani per lo spargimento delle deiezioni solide e liquide che garantiscano il mantenimento della qualità dell'ambiente;».

3. Il considerando seguente è inserito dopo il sesto considerando:

«considerando che, ai fini della conservazione e della valorizzazione delle zone abbandonate, la pastorizia praticata secondo i metodi dell'agricoltura biologica costituisce un'attività quantomai appropriata;».

4. Il testo del settimo considerando è sostituito dal testo seguente:

«considerando che occorre promuovere la massima diversità biologica possibile e che la scelta delle razze deve essere operata in funzione della loro capacità di adattamento alle condizioni ambientali esistenti;».

5. Il testo dell'ottavo considerando è sostituito dal testo seguente:

«considerando che l'alimentazione degli animali deve consistere di erba, foraggi e mangimi ottenuti con metodi biologici;».

6. Il considerando seguente è inserito dopo l'ottavo considerando:

«considerando che gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti sulla loro base non sono compatibili con i metodi di produzione biologici; che per conservare la fiducia dei consumatori nella produzione biologica non si debbono utilizzare organismi geneticamente modificati, loro parti o prodotti ottenuti sulla loro base in prodotti recanti il marchio biologico;».

7. Il testo del nono considerando è sostituito dal testo seguente:

«considerando che, nelle attuali circostanze, gli allevatori possono incontrare difficoltà quanto all'approvvigionamento di alimenti per animali allevati secondo metodi biologici e che giova quindi prevedere, in via provvisoria, la possibilità di autorizzare l'impiego, in modica quantità, di un numero limitato di mangimi semplici e composti convenzionali;».

8. Il testo del decimo considerando è sostituito dal testo seguente:

«considerando inoltre che, per soddisfare il fabbisogno fisiologico essenziale degli animali, può essere necessario il ricorso ad integratori alimentari; che è opportuno precisare la natura e la modalità d'uso di vitamine e di talune sostanze minerali o organiche;».

9. Il testo dell'undicesimo considerando è sostituito dal testo seguente:

«considerando che la salute degli animali va tutelata soprattutto in forma preventiva, con una scelta oculata delle razze e dei sottotipi più adeguati, per natura resistenti alle malattie, un'alimentazione equilibrata a sana e un ambiente propizio, in particolare sotto il profilo della densità di allevamento, della stabulazione e dei metodi di conduzione dell'allevamento; che è necessario dedicare un'attenzione particolare alle misure atte a evitare o diminuire di propagazione di agenti patogeni nell'allevamento; che tuttavia, in caso di malattia clinica, bisogna somministrare il prodotto da cui ci si aspetta la maggiore efficacia ai fini della guarigione;».

10. Il testo del sedicesimo considerando è sostituito dal testo seguente:

«considerando che la violenza praticata sugli animali, che va distinta dagli interventi specifici inerenti a talune produzioni, e l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o a modificare il ciclo riproduttivo degli animali sono contrari ai principi dell'agricoltura biologica e tali da alterare non solo il comportamento, ma anche l'equilibrio e la salute degli animali;».

11. Il testo del diciannovesimo considerando è sostituito dal testo seguente:

«considerando che tutti gli operatori che commercializzano prodotti animali facenti riferimento al metodo di produzione biologico devono essere obbligatoriamente soggetti a un controllo regolare e uniforme dei metodi e delle procedure in relazione alle particolari condizioni di produzione degli allevamenti; che talune informazioni concernenti le entrate e le uscite di animali nella e dall'azienda, nonché le cure somministrate, devono essere indicate permanentemente in un registro tenuto a disposizione presso l'azienda;».

12. Il testo dell'articolo 1, punto 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, è redatto come segue:

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), per talune specie animali per le quali l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 non fissa norme dettagliate di produzione, si applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo previste rispettivamente all'articolo 5 e agli articoli 8 e 9 del regolamento in parola, nell'attesa dell'inserimento di dette norme dettagliate di produzione.».

13. All'articolo 1, dopo il punto 2, sono inseriti i punti seguenti:

«2 bis) La parte introduttiva dell'articolo 2 è sostituita dal testo seguente:

Ai sensi del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso o i suoi ingredienti sono caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro e che suggeriscono all'acquirente che il prodotto o i suoi ingredienti sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6 e in particolare sono caratterizzati dai termini in appresso o dalle corrispondenti abbreviazioni in uso, salvo che detti termini non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con il metodo di produzione.

2 ter) Alla fine dell'articolo 4 sono aggiunte le seguenti definizioni:

11) produzioni animali: tutte le produzioni di animali acquatici (d'acqua dolce, salata o salmastra) e terrestri, domestici o addomesticati, ad esclusione dei prodotti della caccia e della pesca;

12) organismo geneticamente modificato (OGM): qualsiasi organismo cui si applica la definizione dell'articolo 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (*).

(*) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.

2 quater) All'articolo 5, paragrafo 3, dopo la lettera g), è aggiunta la lettera seguente:

h) il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.»

14. Il testo dell'articolo 1, punto 3, è sostituito dal testo seguente:

«Il testo dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

b) per le produzioni vegetali, sia stato osservato un periodo di conversione di almeno dodici mesi prima del raccolto;».

15. All'articolo 1, dopo i punto 3, sono inseriti i punti seguenti:

«3 bis) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera d), è sostituito dal testo seguente:

d) il prodotto contenga solo un ingrediente vegetale di origine agricola.

3 ter) All'articolo 5, paragrafo 5, dopo la lettera e), è aggiunta la lettera seguente:

f) il prodotto non contenga organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.

3 quater) All'articolo 5, paragrafo 5 bis, dopo la lettera h), è aggiunta la lettera seguente:

i) il prodotto non contenga organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.»

16. All'articolo 1, dopo il punto 4, è inserito il punto seguente:

«4 bis) All'articolo 6, paragrafo 1, dopo la lettera c), è inserita la lettera seguente:

d) non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e prodotti derivati da tali organismi.».

17. Il testo dell'articolo 1, punto 5, è sostituito dal testo seguente:

«All'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), la frase "quando sono utilizzate per la lotta contro organismi nocivi o malattie dei vegetali" è completata dai termini "oppure per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti".

Al secondo trattino, la frase "le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le sementi, i vegetali o i prodotti vegetali" è completata dai termini "e con gli animali e i prodotti animali".»

18. Il testo dell'articolo 1, punto 6, è sostituito dal testo seguente:

«All'articolo 7, dopo il paragrafo 1 bis, è inserito il paragrafo seguente:

1 ter. Per l'alimentazione degli animali, possono essere inseriti altri prodotti nell'elenco dell'allegato II in cui figurano gli alimenti per animali che non sono stati prodotti secondo i principi dell'agricoltura biologica, nonché nell'elenco degli integratori alimentari, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) se sono utilizzati mangimi convenzionali, questi devono essere indispensabili per un'alimentazione equilibrata degli animali, rispondenti al loro fabbisogno e non disponibili in quantità sufficiente nella Comunità nella forma corrispondente alle disposizioni dell'articolo 6;

b) se i suddetti prodotti sono utilizzati come integratori alimentari, questi devono essere:

- essenziali per le specifiche esigenze nutrizionali degli animali;

- di origine naturale o altrimenti di sintesi, nella stessa forma dei prodotti naturali;

- prodotti senza l'impiego di organismi geneticamente modificati.»

19. All'articolo 1, dopo il punto 6, è inserito il punto seguente:

«6 bis) All'articolo 9, dopo il paragrafo 11, è inserito il paragrafo seguente:

12. Per le produzioni animali, fatte salve le disposizioni dell'allegato III, gli Stati membri assicurano che i controlli interessino tutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento, eventuali trasformazioni e commercio al minuto, fino alla vendita al consumatore, onde garantire la rintracciabilità dei prodotti animali durante tutto il ciclo commerciale. Essi informano gli altri Stati membri e la Commissione, anche con la relazione di supervisione di cui all'articolo 15, delle misure adottate e della loro applicazione.»

20. All'articolo 1, dopo il punto 7 bis, è inserito il punto seguente:

«7 ter) Dopo l'articolo 15, è inserito l'articolo seguente:

Articolo 15 bis

Per le azioni contenute nel presente regolamento, in particolare quelle da attuare per raggiungere gli obiettivi fissati agli articoli 9 e 11, e gli allegati tecnici, gli stanziamenti necessari vengono loro assegnati ogni anno nell'ambito della procedura di bilancio.»

21. Il testo dell'articolo 1, punto 8, è sostituito dal testo seguente:

«Gli allegati I, II, III e VI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.»

22. Il testo dell'articolo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, mentre l'allegato I, capitolo II, punto 6, trentasei mesi dopo tale data.»

23. Nell'allegato, punto 2, il capitolo «II. Animali e prodotti animali», paragrafo 1 (Principi generali), è modificato come di seguito indicato.

23.1. Prima del trattino iniziale è introdotto il trattino seguente:

«Le sezioni da 1 a 6 del presente allegato I, parte II, concernono: le specie bovina (compresi bufali e bisonti), suina, ovina e caprina, i solipedi domestici e il pollame.»

23.2. Il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«Per poter usufruire delle indicazioni relative all'agricoltura biologica, gli animali i cui prodotti sono destinati all'alimentazione umana o animale devono essere nutriti con prodotti vegetali e/o animali ottenuti secondo i principi dell'agricoltura biologica, coltivati di preferenza nella stessa azienda, e devono essere allevati conformemente alle norme enunciate nel presente allegato.»

23.3. Il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«Le produzioni animali devono garantire l'equilibrio degli ecosistemi agricoli e soddisfare il fabbisogno di materie organiche e di elementi nutritivi del terreno. Esse contribuiscono a creare e a mantenere rapporti di complementarità fra terra e vegetale, vegetale e animale, animale e terra.

Impiegando risorse naturali rinnovabili (deiezioni e effluenti di allevamento, colture di leguminose, colture foraggere), i sistemi policoltura-allevamento e i sistemi pastorali consentono la salvaguardia e il miglioramento del suolo a lungo termine, nonché lo sviluppo di un'agricoltura durevole.»

23.4. Il testo del quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

«Nella scelta delle specie e delle razze o dei sottotipi si deve tenere conto delle esigenze della produzione e in particolare della capacità di adattamento degli animali alle condizioni ambientali esistenti, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie, dando la preferenza alle razze e ai sottotipi autoctoni.»

23.5. Il testo del sesto trattino è sostituito dal testo seguente:

«L'ambiente in cui vivono gli animali deve essere concepito in modo da consentire a questi ultimi di disporre di uno spazio all'aperto e di una libertà di movimento adeguati al comportamento specifico di ciascuna specie. I fabbricati che ospitano gli animali devono essere dotati di adeguata aerazione, di sufficiente luce naturale e di tutti i mezzi atti a garantire condizioni di benessere agli animali rispondenti alle particolari esigenze delle specie, in particolare attrezzature adatte e un giaciglio o una lettiera sufficienti. Per ciascuna specie devono essere fissate regole specifiche di densità massima di allevamento.»

23.6. Il testo del settimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«Il rispetto dei suddetti principi relativi alla scelta delle razze o dei sottotipi, all'alimentazione e alle condizioni di vita dovrebbe avere per effetto di limitare i problemi sanitari, cosicché la salute degli animali possa essere tutelata prevalentemente a titolo preventivo. Se malgrado ciò un animale è malato e se si rende indispensabile una cura allopatica, quest'ultima potrà essere somministrata sotto sorveglianza di un veterinario.»

23.7. Il testo dell'ottavo trattino è sostituito dal testo seguente:

«L'allevamento praticato nel quadro dell'agricoltura biologica è una produzione legata alla terra. Eccetto in casi autorizzati a titolo eccezionale, gli animali devono disporre di una zona di esercizio. Il numero di capi per unità di superficie sarà limitato in misura tale da consentire una gestione integrata delle produzioni animali e vegetali a livello aziendale e da evitare ogni forma di inquinamento, in particolare del suolo, delle acque superficiali e delle falde freatiche. La consistenza del patrimonio zootecnico dipenderà essenzialmente dalla superficie disponibile per lo spargimento delle deiezioni animali e dall'impiego eventuale di altri concimi organici onde evitare danni all'ambiente. La densità totale degli animali rispetto alla superficie aziendale non può superare 2 unità di bestiame grosso (UBG) per ettaro di superficie agricola utilizzata. In caso di spargimento di altri concimi organici, la densità totale degli animali va ridotta in modo da non superare un apporto annuale di azoto liberato da concimi equivalente a 170 kg N per ettaro di superficie agricola utilizzata, valore stabilito dalla direttiva 91/676/CEE sui nitrati.

I tassi di conversione in unità di bestiame per le varie categorie di animali figurano nell'allegato VII.

Qualora vengano superate le densità indicate (o le dosi di spargimento d'azoto), l'organismo o l'autorità di controllo può accordare una deroga a condizione che il conduttore dimostri, per mezzo di un piano di spargimento giustificato, la disponibilità di superfici supplementari presso altre aziende della zona con cui intrattenga regolari rapporti di collaborazione. Gli apprezzamenti in questione devono formare oggetto di un impegno contrattuale da parte degli agricoltori interessati e non possono ricevere altre deiezioni animali. Qualora vi siano rischi di forte inquinamento, l'organismo o l'autorità di controllo può fissare densità massime inferiori a 2 UBG/ha di superficie agricola utilizzata, onde garantire il mantenimento della qualità dell'ambiente.»

23.8. Il testo del decimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«Nell'allevamento biologico la riproduzione deve essere in linea di principio naturale. È tuttavia autorizzata la fecondazione artificiale, mentre è vietato il trapianto di embrioni. È altresì vietato l'uso di ormoni per regolare l'ovulazione, eccetto in caso di trattamento veterinario di singoli animali.

In deroga a quanto precede, previo parere dell'autorità o dell'organismo di controllo, nell'allevamento ovino o caprino da latte si potrà ricorrere alla sincronizzazione dei calori con l'ausilio di sostanze steroidi non iniettate per motivi sanitari legati agli arieti o ai becchi, a condizione che sia effettuata durante la normale stagione riproduttiva della razza interessata ed esclusivamente nell'ambito di trattamenti obbligatori previsti dalla pertinente normativa.»

23.9. Il testo dell'undicesimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«Nell'agricoltura biologica non possono essere praticati sistematicamente sugli animali interventi quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, recisione della coda o dei denti, castrazione, decornazione, spuntatura del becco, clippaggio delle ali delle api regine. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate dall'organismo o dall'autorità di controllo per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, l'igiene o il benessere degli animali. Tali interventi devono essere effettuati da personale qualificato, onde evitare ogni sofferenza agli animali.

La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione (suini da carne, manzi, capponi, ecc.).»

23.10. Il testo del dodicesimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«Il trasporto del bestiame deve effettuarsi in modo da affaticare il meno possibile gli animali, conformemente alla regolamentazione in vigore, e deve essere quanto più breve possibile. Le operazioni di carico e scarico devono essere compiute con precauzione. È vietato l'uso di calmanti allopatici durante il tragitto. Vanno in ogni caso rispettate le normative nazionali o comunitarie in materia.»

23.11. Il testo del tredicesimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«Nella fase che porta alla macellazione e al momento della macellazione gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress. Essi devono essere identificati e trattati in gruppi separati rispetto a quelli di origine convenzionale. Occorre provvedere affinché sia garantita la rintracciabilità degli animali, delle carcasse e dei prodotti animali provenienti dalla macellazione, dal sezionamento e dalla trasformazione.»

24. Nell'allegato, punto 2, il capitolo «II. Animali e prodotti animali», punto 2 (Origine degli animali), è modificato come di seguito indicato.

24.1. Il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Al fine di completare l'incremento naturale e di garantire il rinnovo del patrimonio, possono essere introdotti, per un massimo annuale pari al 10 % del bestiame bovino o equino adulto e al 20 % del bestiame ovino o caprino adulto dell'azienda, animali di sesso femminile che non abbiano ancora raggiunto lo stadio adulto (nullipari) provenienti da allevamenti convenzionali.»

24.2. Il testo del quarto comma è sostituito dal testo seguente:

«In deroga a quanto precede, a patrimonio costituito per la prima volta e in mancanza di un numero sufficiente di animali ottenuti con metodi biologici, possono essere introdotti negli allevamenti biologici animali ottenuti con metodi convenzionali, alle seguenti condizioni:

- pollastrelle destinate alla produzione di uova, purché di età non superiore alle diciotto settimane;

- pulcini destinati alla produzione di carne che abbiano meno di tre giorni al momento della partenza dall'azienda di produzione;

- vitelli di meno di quattro settimane;

- giovani bufali di meno di dodici settimane;

- agnelli e capretti di meno di quattro settimane;

- suinetti immessi in regime biologico sin dallo svezzamento e di peso inferiore ai 20 kg.»

24.3. Il testo del settimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Per tutti gli acquisiti di animali presso allevamenti convenzionali, si presterà particolare attenzione alle norme sanitarie. L'organismo o l'autorità di controllo può prescrivere disposizioni particolari, come l'esecuzione di controlli preventivi, a seconda della situazione locale, e il relativo periodo di quarantena.»

24.4. L'ottavo comma è soppresso.

25. Nell'allegato, punto 2, il capitolo «II. Animali e prodotti animali», paragrafo 3 (Periodo di conversione), è modificato come di seguito indicato.

25.1. Il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«In caso di conversione di un'azienda, la totalità della superficie dell'unità di produzione utilizzata per la coltivazione di foraggi deve rispondere alle norme di produzione dell'agricoltura biologica. Per i prati e le colture foraggere è necessario un periodo di conversione preliminare, di regola di due anni. L'organismo di controllo può, con il benestare dell'autorità competente, decidere di prorogare o di abbreviare tale periodo, a seconda dell'utilizzazione precedente degli appezzamenti. Se la conversione riguarda contemporaneamente le produzioni vegetali e animali dell'intera azienda, la sua durata totale è ridotta a 24 mesi.»

25.2. Il testo del quarto comma è sostituito dal testo seguente:

«I prodotti d'allevamento possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se gli allevamenti in via di conversione hanno rispettato le norme di cui al presente allegato, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, le condizioni sanitarie e le condizioni ambientali, per un periodo di almeno:

- dodici mesi per i bovidi e gli equidi destinati alla produzione di carne;

- sei mesi per i piccoli ruminanti, i suini e il pollame introdotti dopo i tre giorni di età, destinati alla produzione di carne;

- sei mesi per gli animali da latte;

- dieci settimane per le ovaiole.»

25.3. Il sesto comma è soppresso.

26. Nell'allegato, punto 2, il capitolo «II. Animali e prodotti animali», paragrafo 4 (Alimentazione), è modificato come di seguito indicato.

26.1. Il testo del primo trattino, terzo comma, è sostituito dal testo seguente:

«L'alimentazione sarà finalizzata a una produzione di qualità piuttosto che alla massima crescita, pur nell'attenta considerazione del fabbisogno nutrizionale degli animali nei vari stadi fisiologici. In deroga a quanto precede, le pratiche tradizionali di ingrasso sono autorizzate nella misura in cui sono reversibili in qualsiasi stadio dell'allevamento.»

26.2. Il testo del primo trattino, quarto comma, è sostituito dal testo seguente:

«In deroga a quanto precede, le autorità e gli organismi incaricati del controllo possono autorizzare, durante un periodo transitorio che spira cinque anni dopo l'adozione del presente regolamento, l'impiego in proporzioni limitate di mangimi convenzionali, qualora l'allevatore non sia in grado di procurarsi alimenti esclusivamente di origine biologica.

La percentuale massima giornaliera autorizzata di mangimi convenzionali è del 10 % per i ruminanti e del 20 % per gli altri animali. Detta percentuale è calcolata in rapporto alla materia secca degli alimenti di origine agricola.»

26.3. Il testo del secondo trattino, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«I mangimi semplici o composti devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 77/101/CEE del Consiglio (*) e della direttiva 79/373/CEE del Consiglio (**). Quanto alla presenza di sostanze e mangimi semplici indesiderabili negli alimenti per animali, si applica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio. I mangimi semplici o composti non debbono contenere prodotti, integratori alimentari o altri ingredienti che contengano organismi geneticamente modificati, loro parti o prodotti ottenuti sulla base degli stessi.

(*) GU L 32 del 3.2.1977, pag. 1. Modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

(**) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Modificata da ultimo dalla direttiva 93/74/CEE (GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23).»

26.4. Il testo del secondo trattino, terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'apporto di sostanze minerali e organiche indispensabili per soddisfare il fabbisogno nutrizionale degli animali sarà costituito, di preferenza, da materie prime naturali o da alimenti contenenti di per sé tali sostanze. Gli integratori alimentari autorizzati sono elencati nell'allegato II, parte D.»

26.5. Il testo del secondo trattino, quarto e quinto comma, è sostituito dal testo seguente:

«Fatta eccezione per il latte e i prodotti lattiero-caseari e per i prodotti elencati all'allegato II, parte D, è vietata in via di principio l'utilizzazione di altri prodotti di origine animale nell'alimentazione biologica degli animali.

È vietata l'utilizzazione di qualunque sostanza di sintesi destinata a stimolare la crescita o la produzione.»

26.6. Il testo del terzo trattino, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Sono autorizzati come conservanti d'insilato il sale marino e il salgemma, i cosiddetti conservanti biologici come i lieviti, i batteri o gli acidi lattici, acetici, formici e propionici, gli enzimi, il siero di latte, nonché lo zucchero, le fettucce di barbabietole, le farine di cereali e le melasse.»

26.7. Il quarto trattino è soppresso.

27. Nell'allegato, punto 2, il capitolo «II. Animali e prodotti animali», paragrafo 5 (Profilassi e cure veterinarie), è modificato come di seguito indicato.

27.1. Il testo del primo e del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Nella zootecnica biologica la prevenzione delle malattie si fonda sui seguenti principi: allevamento che tenga conto delle esigenze degli animali, che garantisca un'elevata resistenza alle malattie e prevenga le infezioni; alimentazione mediante mangimi di alto valore nutritivo; ricorso alle difese naturali mediante la messa a disposizione di zone di esercizio o pascolo.»

27.2. Il testo del quarto comma è sostituito dal testo seguente:

«Sono autorizzate senza restrizioni le cure a base di estratti ed essenze vegetali, di oligoelementi e di prodotti figuranti nell'allegato II, parte D, nonché i prodotti fitoterapeutici e la somministrazione di sostanze vegetali, animali o minerali in dosi omeopatiche.»

27.3. Il decimo e l'undicesimo comma sono soppressi.

27.4. Il testo del dodicesimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Per l'insieme delle produzioni animali, se un animale o un gruppo di animali riceve più di due cure allopatiche, a esclusione delle vaccinazioni e delle cure antiparassitarie, limitate a due all'anno (al di fuori dei piani obbligatori di eradicazione attuati dagli Stati membri) nel corso di un ciclo annuale di produzione, o limitate a una cura allopatica nel corso dell'intero ciclo vitale se questo è inferiore a un anno, i prodotti animali ottenuti non possono essere messi in vendita con la denominazione biologica durante lo stesso anno. Tuttavia, al termine dei periodi di conversione definiti al paragrafo 3, gli animali trattati sono nuovamente considerati come provenienti dall'agricoltura biologica, con riserva dell'accordo dell'autorità o dell'organismo di controllo.»

28. Nell'allegato, punto 2, il capitolo «II. Animali e prodotti animali», paragrafo 6 (Edifici zootecnici e pascoli), è modificato come di seguito indicato.

28.1. Il testo dell'undicesimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Sono vietati il graticciato da muro a muro e il graticciato integrale. Nei locali di stabulazione, ciascun animale deve disporre di un'area di riposo pulita e asciutta di dimensioni sufficienti. In generale, la densità di bestiame nelle stalle è definita secondo la specie, la razza, l'età e la taglia degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità ottimale sarà quella che garantisce il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per dormire, nutrirsi e spostarsi.»

28.2. Il testo del tredicesimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Per i suini da ingrasso allevati in porcilaie, la superficie libera minima di cui dispone ciascun animale per il riposo deve essere almeno del 50 % maggiore di quella prevista dall'articolo 3 della direttiva 91/630/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (*). Inoltre, gli animali devono avere accesso a una zona di esercizio coperta di superficie equivalente. Sono vietati i pavimenti interamente a graticciato e la stabulazione confinata.

La stalla inoltre deve comportare una lettiera ampia e asciutta nonché un'abbondante ventilazione e illuminazione naturale e dare accesso a spazi esterni per le deiezioni e dove l'animale possa altresì muoversi e grufolare.

(*) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.»

28.3. Il testo del quattordicesimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Per il pollame, l'accesso a un parchetto erboso provvisto di dispositivi di protezione e di abbeveratoi e mangiatoie in numero sufficiente deve essere garantito in permanenza durante il giorno, quando lo consentano le condizioni climatiche.»

28.4. Il testo del sedicesimo comma, terzo trattino, è sostituito dal testo seguente:

«il carico di galline non è superiore a 2 500 per ettaro di terreno disponibile per i volatili, cioè a una gallina per 4 m²;»

29. Nell'allegato, punto 2, al capitolo «II. Animali e prodotti animali», dopo il paragrafo 6, sono inseriti i paragrafi 7 e 8 seguenti:

«7. Disposizioni specifiche per l'apicoltura

7.1. Principi generali

Per la raccolta dei prodotti dell'arnia è vietato avvalersi di metodi che comportino la distruzione delle api nei favi.

Non possono essere praticate sistematicamente mutilazioni quali recisione della coda o dei denti, castrazione, decornazione, spuntatura del becco, clippaggio delle ali delle api regine. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate dall'organismo o dall'autorità di controllo per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute o il benessere degli animali. Tali interventi devono essere effettuati da personale qualificato, evitando ogni sofferenza agli animali.

7.2. Origine degli animali

La costituzione dell'alveare si ottiene moltiplicando le colonie esistenti o acquistando sciami o arnie provenienti da allevamenti conformi ai principi dell'apicoltura biologica.

L'acquisto di sciami nudi provenienti da allevamenti convenzionali è autorizzato in via derogatoria per un periodo transitorio che spira il 31 dicembre 2000 e con l'obbligo di osservare un periodo di conversione.

7.3. Periodo di conversione

In caso di conversione nel settore apicolo i prodotti dell'alveare possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se le condizioni generali relative all'alimentazione, ai trattamenti e all'habitat sono state rispettate per almeno un anno. Gli alveari devono essere costruiti con materiali conformi alle disposizioni del presente allegato. Anche in caso di acquisto di sciami nudi provenienti da allevamenti convenzionali il periodo di conversione è di un anno.

7.4. Alimentazione

Le arnie devono essere collocate esclusivamente in luoghi provvisti di vegetazione spontanea o presso colture rispondenti ai criteri di produzione biologica specificati all'articolo 6 e all'allegato I.

Gli Stati membri designano le regioni o le zone in cui è praticabile l'apicoltura biologica. All'autorità o all'organismo di controllo viene fornito un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto delle arnie, come previsto all'allegato III, punto 2.1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. In mancanza di tale designazione, l'apicoltore è tenuto a fornire all'autorità o all'organismo di controllo le necessarie giustificazioni e garanzie, basate su analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai suddetti criteri.

Il nutrimento delle colonie è autorizzato quando le condizioni climatiche esigono la costituzione di riserve sufficienti per garantire lo svernamento. Il nutrimento deve essere effettuato tra l'ultima raccolta di miele e il periodo di riposo delle api.

Esso consiste di norma nell'apporto di miele dell'apicoltura biologica, ma possono essere utilizzati anche sciroppi di zucchero a condizione che siano stati preparati con prodotti rispondenti alle norme dell'agricoltura biologica. In deroga a quanto precede, sciroppo di zucchero e miele di origine convenzionale possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2000.

7.5. Profilassi e cure veterinarie

I trattamenti allopatici devono essere praticati sotto la responsabilità di un veterinario con esplicita indicazione della natura del medicamento, della durata della cura e del periodo di sospensione raccomandato prima del consumo dei prodotti. Questi dati devono essere iscritti nei registri zootecnici e dichiarati all'organismo di controllo. Gli animali sottoposti a trattamento devono essere chiaramente identificati: singolarmente per il bestiame grosso, singolarmente o a lotti per il pollame e il bestiame minuto, in colonie per le api.

Nel caso specifico dell'apicoltura la salute delle colonie sarà preservata limitando i fattori che possono favorire l'insorgere di malattie. A questo scopo, si applicheranno le seguenti tecniche: scelta di razze resistenti e adatte alle condizioni locali, periodico rinnovo delle api regine, regolare pulizia e disinfezione del materiale, distruzione del materiale contaminato, regolare rinnovo della cera, sufficiente disponibilità di polline e di miele nelle arnie.

Qualora si renda necessario l'impiego di prodotti di sintesi per debellare talune malattie contagiose che potrebbero annientare le colonie, il trattamento deve essere praticato in tempi quanto più lontani possibile dal periodo di deposizione delle uova e di raccolta del nettare. Se si deve procedere a un trattamento durante questo periodo, le colonie trattate devono essere isolate in un apposito apiario. Questi alveari devono essere successivamente sottoposti a un periodo di riconversione di un anno.

7.6. Ricoveri e strutture

Gli alveari devono essere costruiti con materiali inerti, che non presentino alcun rischio per l'ambiente e per i prodotti apicoli. I materiali di protezione utilizzati devono rispondere agli stessi requisiti.

La protezione, in particolare dai parassiti, dei telaini e dei melari destinati a contenere la raccolta può essere realizzata esclusivamente con i prodotti elencati nell'allegato II, parte B. È vietato qualsiasi prodotto chimico di sintesi.

La cera necessaria per l'allestimento dei nuovi telaini deve provenire da unità di produzione che osservino le norme dell'apicoltura biologica. In deroga a quanto precede, in particolare nel caso di nuovi impianti, l'organismo o l'autorità di controllo può autorizzare a titolo eccezionale l'impiego di cera convenzionale qualora sul mercato nazionale non sia disponibile cera di origine biologica.

8. Disposizioni relative ad altre specie animali

Norme di produzione da definire.»

30. Nell'allegato, punto 3, che sostituisce l'allegato II, parte «C. Altri prodotti», sono introdotte le modifiche seguenti:

30.1. Nella parte C.1 (Semi, cereali e foraggi), il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Erba medica disidratata, fieno e paglia di cereali

Semi di leguminose, vecciolo (Ervum ervilia) compreso (interi, farina, panelli pressati): lupino, soia, piselli, ceci (Cicer arietinum), cicerchia (Lathyrus sativus), fave e favette (Vicia faba).»

30.2. Nella parte C.2 (Prodotti vegetali trasformati), il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Fettucce di barbabietole, di carrube, di olive e di agrumi;

Sottoprodotti dell'industria del malto e della birra»

30.3. Nella parte C.4 (Altri prodotti), dopo il secondo comma, Nettare (per l'apicoltura), è inserito il comma seguente:

«Melasso solo come legante nei mangimi composti;

Altri alimenti, autorizzati dall'autorità competente nello Stato membro a titolo transitorio fino al . . . [5 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento]».

31. Nell'allegato, punto 4, che aggiunge la parte D dell'allegato II, al paragrafo 2 (Altri prodotti), i trattini dal terzo al settimo sono sostituiti dai seguenti:

«- Argille

- Alghe

- Lieviti

- Conchiglie di animali acquatici e ossi di seppia

- Olio di pesce e olio di fegato di merluzzo

- Autolisati, idrolisati e proteolisati di pesce, di molluschi o di crostacei ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non (da somministrare esclusivamente ai giovani animali per l'apporto di vitamine, minerali e proteine), estratti proteici vegetali

- Amminoacidi essenziali per il pollame e i giovani animali autorizzati dalle autorità o dagli organismi di controllo

- Vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali per i monogastrici

- Cloruro di colina

- Altri integratori alimentari, autorizzati dall'autorità competente nello Stato membro a titolo transitorio fino al . . . [5 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento]»

32. Nell'allegato, punto 5, che aggiunge la parte E dell'allegato II, sono introdotte le modifiche seguenti:

32.1. Il titolo della parte E.1 è sostituito dal seguente:

«Prodotti utilizzati negli edifici zootecnici ed edifici annessi»

32.2. I prodotti seguenti sono aggiunti nell'elenco della parte E.1:

«- Perossido d'ossigeno o acqua ossigenata

- Prodotti per la pulizia delle mammelle (sale di mungitura)

- Altri prodotti, autorizzati dall'autorità competente nello Stato membro a titolo transitorio fino al . . . [5 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento]»

32.3. I prodotti seguenti sono aggiunti nell'elenco della parte E.2:

«- Candeggina

- Soda o potassa caustica

- Acido fosforico

- Formolo

- Altri prodotti, autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro a titolo transitorio fino al . . . [5 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento]»

33. Nell'allegato, dopo il punto 8, è aggiunto il punto 8 bis seguente:

«8 bis) L'allegato VI è modificato come di seguito indicato.

1) Il punto A.4 "Preparazioni microrganiche", è sostituito dal seguente:

"A.4. Preparazioni a base di microrganismi: le preparazioni a base di microrganismi normalmente impiegate nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione per gli organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE."

2) Nella parte B, il testo concernente le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi è sostituito dal testo seguente:

"Preparazioni a base di microrganismi ed enzimi: le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente impiegate nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione per gli organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE e per gli enzimi ottenuti da detti organismi."»

(1) GU C 293 del 5.10.1996, pag. 23.

(2) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 36.

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