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Document 51997PC0738

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciottesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

/* COM/97/0738 def. - COD 98/0005 */

GU C 59 del 25.2.1998, p. 5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0738

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciottesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi /* COM/97/0738 def. - COD 98/0005 */

Gazzetta ufficiale n. C 059 del 25/02/1998 pag. 0005


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciottesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (98/C 59/04) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 738 def. - 98/0005(COD)

(Presentata dalla Commissione il 7 gennaio 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

considerando che si devono adottare provvedimenti per garantire un corretto funzionamento del mercato interno; che il mercato interno è uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali;

considerando che il funzionamento del mercato interno dovrebbe consentire di migliorare gradualmente la qualità della vita, la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori; che i provvedimenti proposti dalla presente direttiva sono conformi alla risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989 sulle priorità future per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (1);

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato la decisione 90/238/Euratom, CECA, CEE (2), relativa a un piano di azione 1990-1994 nel quadro del programma «L'Europa contro il cancro»;

considerando che per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori le sostanze classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo e i preparati che le contengono non dovrebbero essere in libera vendita;

considerando che la direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (4), presenta un elenco in forma di appendice ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2 che non possono essere utilizzate in sostanze e preparati in libera vendita;

considerando che la direttiva 94/60/CE prescrive che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per estendere tale elenco entro sei mesi dalla pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (5) contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2;

considerando che la direttiva 96/54/CE della Commissione (6) recante ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, in particolare dell'allegato I, presenta 16 sostanze classificate recentemente come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2; che tali sostanze devono essere riportate ai punti 29, 30 e 31 dell'appendice all'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

considerando che sono stati valutati rischi e vantaggi delle sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2;

considerando che la presente direttiva non incide sul diritto comunitario in quanto contiene prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7) e alle direttive che si basano su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (8),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le sostanze riportate nell'allegato alla presente direttiva devono essere aggiunte a quelle di cui all'appendice ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre un anno dalla sua adozione e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi mettono in vigore tali disposizioni a decorrere da . . .

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU C 294 del 23.11.1989, pag. 1.

(2) GU L 137 del 30.5.1990, pag. 31.

(3) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

(4) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/60/CE del Consiglio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1).

(5) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 236 del 18.9.1996, pag. 35).

(6) GU L 248 del 30.9.1996, pag. 1.

(7) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(8) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1.

ALLEGATO

Premessa

Spiegazione dei titoli delle colonne

Nome della sostanza:

Il nome è lo stesso di quello usato per la sostanza nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE. Quando è possibile, le sostanze pericolose sono indicate con i loro nomi Einecs (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale) o Elincs (Lista europea delle sostanze chimiche notificate). Altre sostanze non comprese in Einecs o Elincs sono designate con una definizione chimica riconosciuta a livello internazionale (ad es., ISO, IUPAC). In alcuni casi viene specificato anche il nome comune.

Numero indice:

Il numero indice è il codice di identificazione assegnato alla sostanza nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE. Le sostanze sono elencate nell'appendice conformemente a tale numero indice.

Numero CE:

Nell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Einecs) è stato definito un codice di identificazione per la sostanza. Il codice inizia da 200-001-8.

Per quanto riguarda le nuove sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE è stato definito un codice di identificazione che è pubblicato nella Lista europea delle sostanze chimiche notificate (Elincs). Il codice inizia da 400-010-9.

Numero CAS:

Per favorire l'identificazione delle sostanze è stato creato un numero CAS (Chemical Abstracts Service).

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