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Document 51997PC0738
Proposal for a European Parliament and Council Directive amending for the 18th time Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciottesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciottesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
/* COM/97/0738 def. - COD 98/0005 */
GU C 59 del 25.2.1998, p. 5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciottesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi /* COM/97/0738 def. - COD 98/0005 */
Gazzetta ufficiale n. C 059 del 25/02/1998 pag. 0005
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciottesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (98/C 59/04) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 738 def. - 98/0005(COD) (Presentata dalla Commissione il 7 gennaio 1998) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato, considerando che si devono adottare provvedimenti per garantire un corretto funzionamento del mercato interno; che il mercato interno è uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali; considerando che il funzionamento del mercato interno dovrebbe consentire di migliorare gradualmente la qualità della vita, la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori; che i provvedimenti proposti dalla presente direttiva sono conformi alla risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989 sulle priorità future per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (1); considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato la decisione 90/238/Euratom, CECA, CEE (2), relativa a un piano di azione 1990-1994 nel quadro del programma «L'Europa contro il cancro»; considerando che per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori le sostanze classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo e i preparati che le contengono non dovrebbero essere in libera vendita; considerando che la direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (4), presenta un elenco in forma di appendice ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2 che non possono essere utilizzate in sostanze e preparati in libera vendita; considerando che la direttiva 94/60/CE prescrive che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per estendere tale elenco entro sei mesi dalla pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (5) contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2; considerando che la direttiva 96/54/CE della Commissione (6) recante ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, in particolare dell'allegato I, presenta 16 sostanze classificate recentemente come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2; che tali sostanze devono essere riportate ai punti 29, 30 e 31 dell'appendice all'allegato I della direttiva 76/769/CEE; considerando che sono stati valutati rischi e vantaggi delle sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2; considerando che la presente direttiva non incide sul diritto comunitario in quanto contiene prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7) e alle direttive che si basano su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (8), HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Le sostanze riportate nell'allegato alla presente direttiva devono essere aggiunte a quelle di cui all'appendice ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre un anno dalla sua adozione e ne informano immediatamente la Commissione. Essi mettono in vigore tali disposizioni a decorrere da . . . 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) GU C 294 del 23.11.1989, pag. 1. (2) GU L 137 del 30.5.1990, pag. 31. (3) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1. (4) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/60/CE del Consiglio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1). (5) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 236 del 18.9.1996, pag. 35). (6) GU L 248 del 30.9.1996, pag. 1. (7) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. (8) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. ALLEGATO Premessa Spiegazione dei titoli delle colonne Nome della sostanza: Il nome è lo stesso di quello usato per la sostanza nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE. Quando è possibile, le sostanze pericolose sono indicate con i loro nomi Einecs (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale) o Elincs (Lista europea delle sostanze chimiche notificate). Altre sostanze non comprese in Einecs o Elincs sono designate con una definizione chimica riconosciuta a livello internazionale (ad es., ISO, IUPAC). In alcuni casi viene specificato anche il nome comune. Numero indice: Il numero indice è il codice di identificazione assegnato alla sostanza nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE. Le sostanze sono elencate nell'appendice conformemente a tale numero indice. Numero CE: Nell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Einecs) è stato definito un codice di identificazione per la sostanza. Il codice inizia da 200-001-8. Per quanto riguarda le nuove sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE è stato definito un codice di identificazione che è pubblicato nella Lista europea delle sostanze chimiche notificate (Elincs). Il codice inizia da 400-010-9. Numero CAS: Per favorire l'identificazione delle sostanze è stato creato un numero CAS (Chemical Abstracts Service). >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>