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Document 51997PC0677

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

/* COM/97/0677 def. - ACC 97/0368 */

GU C 70 del 6.3.1998, p. 15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0677

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea /* COM/97/0677 def. - ACC 97/0368 */

Gazzetta ufficiale n. C 070 del 06/03/1998 pag. 0015


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (98/C 70/11) COM(97) 677 def. - 97/0368(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 19 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, con regolamento (CE) n. 384/96 («regolamento antidumping di base»), il Consiglio ha adottato un regime comune relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea;

considerando che, con regolamento (CE) n. 519/94, il Consiglio ha adottato un regime comune relativo alle importazioni da alcuni paesi terzi elencati all'allegato I del suddetto regolamento;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 prevede che, nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato, in particolare da quelli cui si applica il regolamento (CE) n. 519/94, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo di riferimento ad economia di mercato;

considerando che il processo di riforma in corso in Russia e nella Repubblica popolare cinese ha modificato in modo essenziale le economie di entrambi i paesi e ha portato all'emergere di imprese o settori in cui prevale un regime di economia di mercato; che, di conseguenza, i due paesi si sono discostati dal modello economico che aveva suggerito il ricorso al metodo del paese di riferimento;

considerando che è opportuno modificare la prassi antidumping della Comunità per poter tener conto delle mutate condizioni economiche in Russia e nella Repubblica popolare cinese; che è, in particolare, opportuno specificare che il valore normale può venire calcolato in base al regime applicabile ai paesi ad economia di mercato, quando sia possibile dimostrare la prevalenza delle condizioni di mercato per uno o più produttori oggetto dell'inchiesta relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto in questione;

considerando che occorre precisare che, per stabilire se prevalgano condizioni di mercato ci si baserà sulle richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell'inchiesta che intendano avvalersi della possibilità di far determinare il valore normale secondo le norme applicabili ai paesi a economia di mercato;

considerando che, per poter adottare tale prassi modificata senza pregiudizio del regime comune relativo alle importazioni nei confronti della Russia e della Repubblica popolare cinese, è opportuno sopprimere all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base il riferimento all'elenco di paesi allegato al regolamento (CE) n. 519/94, e aggiungere invece, in una nota a piè di pagina, l'elenco riveduto dei paesi interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 è modificato come segue:

«a) Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato (¹), il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito di un paese terzo ad economia di mercato, oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa la Comunità, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.

Le parti interessate sono informate subito dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al paese terzo ad economia di mercato che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare le loro osservazioni.

b) Nel caso di inchieste relative a importazioni in provenienza dalla Federazione russa e dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale è determinato in conformità dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell'inchiesta, e in funzione dei criteri di cui all'allegato I del presente regolamento, sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a).

(¹) Inclusi Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Corea del Nord, Kirghizistan, Moldavia, Mongolia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il . . . e si applica a tutte le inchieste antidumping avviate successivamente alla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Criteri da applicarsi nel decidere se ricorrere ai prezzi e costi praticati sul mercato interno nei procedimenti antidumping relativi ai paesi classificati in precedenza come NME

Per poter decidere se e in quale misura i prezzi e costi applicati sul mercato interno nei paesi classificati in precedenza come NME possano venire utilizzati nel calcolo del valore normale nel corso delle inchieste antidumping, ci si dovrà basare sui seguenti criteri:

- Le decisioni delle società in merito a prezzi, costi e fattori produttivi come, ad esempio, le materie prime, il costo della tecnologia e della forza lavoro, la produzione e gli investimenti, vengono prese in risposta a tendenze del mercato che riflettono condizioni di domanda e di offerta, senza interferenze pubbliche di rilievo. I costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato.

- Le società dispongono di una serie ben definita di documenti contabili corrispondente a norme contabili internazionali soggette ad adeguata supervisione e che sono di applicazione in ogni caso.

- I costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non sono soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni, anche degli attivi, alle passività di altro genere, commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante risarcimento dei debiti.

- Alle imprese interessate viene garantita un'applicazione equilibrata del diritto fallimentare e della legislazione sulla proprietà, e pertanto la certezza giuridica e la stabilità necessarie per la loro attività.

- Le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

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