This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 51997PC0675
Proposal for a Council Regulation (EC) amending for the seventh time Regulation (EEC) No 1866/86 laying down certain technical measures for the conservation of fishery resources in the waters of the Baltic Sea, the Belts and the Sound
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica per la settima volta il regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica per la settima volta il regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund
/* COM/97/0675 def. - CNS 97/0354 */
GU C 4 del 8.1.1998, p. 6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica per la settima volta il regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund /* COM/97/0675 def. - CNS 97/0354 */
Gazzetta ufficiale n. C 004 del 08/01/1998 pag. 0006
Proposta di Regolamento (CE) del Consiglio che modifica per la settima volta il regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund (98/C 4/05) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 675 def. - 97/0354(CNS) (Presentata dalla Commissione il 10 dicembre 1997) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che, in virtù degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), spetta al Consiglio adottare, alla luce dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie per garantire, su base sostenibile, lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse marine vive; che a tal fine il Consiglio può fissare misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca e le loro modalità d'uso; considerando che il regolamento (CEE) n. 1866/86 del Consiglio (2) istituisce talune misure tecniche per la conservazione delle risorse alieutiche nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund; considerando che la Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico, di seguito denominata «Commissione Baltico», istituita dalla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt, di seguito denominata «convenzione di Danzica», stabilisce le regole da applicare alle operazioni di pesca effettuate nel Mar Baltico; considerando che la Commissione Baltico ha notificato agli Stati contraenti, con lettera del 17 settembre 1997, talune raccomandazioni adottate nella ventitreesima sessione, al fine di modificare, fra l'altro, alcune misure tecniche; considerando che dalla convenzione di Danzica risulta che la Comunità è tenuta a mettere in vigore tali raccomandazioni nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund, con riserva delle obiezioni formulate secondo la procedura di cui all'articolo XI della convenzione; che non vi sono motivi per formulare tali obiezioni; considerando che il Consiglio può fissare misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca e loro modalità d'uso, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1866/86 è modificato nel modo seguente: 1. All'articolo 2, paragrafo 1 le disposizioni concernenti la passera pianuzza (Platichtys flesus) e la passera di mare (Pleuronectes platessa) sono sostituite dalle disposizioni seguenti: «>SPAZIO PER TABELLA> » 2. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «Per la pesca del Salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta) è vietato: - utilizzare dal 1° giugno al 15 settembre reti da posta fisse o reti da posta derivanti nelle acque delle sottodivisioni 22-31, - utilizzare dal 15 giugno al 30 settembre reti da posta fisse o reti da posta derivanti nelle acque della sottodivisione 32, - utilizzare dal 1° aprile al 15 novembre palangari derivanti e palangari fissi nelle acque delle sottodivisioni 22-31, - utilizzare dal 1° luglio al 15 settembre palangari derivanti e palangari fissi nelle acque delle sottodivisioni 32. La zona di divieto durante la stagione di chiusura delle attività di pesca è situata ad una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee di base. Tuttavia nella sottodivisione 32 e nella zona ad est di 22° 30' di longitudine Est (faro di Bengtskär), all'interno delle acque territoriali e della zona di pesca della Finlandia, la pesca con palangari derivanti e palangari fissi è vietata dal 1° luglio al 15 settembre». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1; regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994. (2) GU L 162 del 18. 6. 1986, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1821/96 (GU L 241 del 21. 9. 1996, pag. 8).