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Document 51997PC0429

    Proposta modificata di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che adegua e fissa una procedura di adeguamento annuo dei tassi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea

    /* COM/97/0429 def. - CNS 96/0232 */

    GU C 277 del 12.9.1997, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0429

    Proposta modificata di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che adegua e fissa una procedura di adeguamento annuo dei tassi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea /* COM/97/0429 def. - CNS 96/0232*/

    Gazzetta ufficiale n. C 277 del 12/09/1997 pag. 0004


    Proposta modificata di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che adegua e fissa una procedura di adeguamento annuo dei tassi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea (1) (97/C 277/03) COM(97) 429 def. - 96/0232(CNS)

    (Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 31 luglio 1997)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 24,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (2) e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 1329/97 (3), in particolare l'articolo 13 dell'allegato VII di detto statuto e gli articoli 22 e 67 di detto regime,

    vista la proposta della Commissione fatta previo parere del comitato dello statuto (4),

    visto il parere del Parlamento europeo (5),

    visto il parere della Corte di giustizia (6),

    visto il parere della Corte dei conti (7),

    considerando che è opportuno adeguare i tassi delle indennità di missione per tener conto dell'evoluzione dei prezzi e dei tassi di cambio constatata nei diversi luoghi di missione all'interno dell'Unione europea dal 1991;

    considerando che, per le missioni effettuate presso le sedi delle istituzioni comunitarie, è opportuno seguire la prassi del Parlamento europeo, cioè applicare gli stessi tassi a tutti i gradi, ad eccezione degli A 1, A 2 e A 3;

    considerando che è opportuno anche fissare i tassi delle indennità giornaliere di missione per l'Austria, la Finlandia e la Svezia;

    considerando che, con riguardo alla parità di trattamento, è opportuno allinearsi sui livelli già praticati dal Parlamento europeo;

    considerando le prospettive finanziarie adottate nel quadro dell'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio;

    considerando che nel quadro della cooperazione interistituzionale e segnatamente delle conclusioni sulla razionalizzazione delle spese amministrative è opportuno garantire criteri comuni per le disposizioni che regolamentano le spese di missione;

    considerando che è opportuno decidere una procedura di adeguamento regolare dei tassi delle indennità giornaliere di missione per tener conto dell'evoluzione dei prezzi e dei tassi di cambio;

    considerando che le altre istituzioni devono essere informate in merito agli adeguamenti annui decisi dalla Commissione;

    considerando che ogni istituzione deve giustificare la dotazione destinata alle spese di missione nel suo stato di previsione, sulla base di un programma annuale di lavoro;

    considerando che ogni istituzione, nell'esercizio delle competenze ad essa conferite dal regolamento finanziario in materia di autonomia di esecuzione del bilancio, veglia a che siano rigorosamente applicati i principi di sana gestione finanziaria e, in particolare, quelli di economia e di rispetto del rapporto costo/efficacia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'allegato VII dello statuto, l'articolo 13 è modificato come segue:

    1) La tabella che figura al paragrafo 1, lettera a) è sostituita dal testo seguente:

    «>SPAZIO PER TABELLA>

    »

    2) Al paragrafo 1 è aggiunta la lettera c) in appresso:

    «c) Quando la missione è effettuata presso una delle sedi delle istituzioni, la colonna II della tabella riportata in precedenza si applica alle categorie C e D».

    3) La prima frase del paragrafo 2 è sostituita dal testo seguente:

    «2. Oltre al tasso previsto alla colonna I della tabella che precede, è rimborsato il conto dell'albergo comprendente il prezzo della camera, il servizio e le tasse, esclusa la prima colazione, nei limiti dei seguenti importi massimi:

    4 657 franchi belgi per il Belgio;

    5 785 franchi belgi per la Danimarca;

    3 863 franchi belgi per la Germania;

    3 775 franchi belgi per la Grecia;

    5 040 franchi belgi per la Spagna;

    3 822 franchi belgi per la Francia;

    5 217 franchi belgi per l'Irlanda;

    5 340 franchi belgi per l'Italia;

    4 201 franchi belgi per il Lussemburgo;

    5 248 franchi belgi per i Paesi Bassi;

    5 060 franchi belgi per l'Austria;

    5 028 franchi belgi per il Portogallo;

    6 150 franchi belgi per la Finlandia;

    6 150 franchi belgi per la Svezia;

    5 001 franchi belgi per il Regno Unito».

    4) Al paragrafo 9 viene aggiunto il seguente capoverso:

    «I tassi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adeguati annualmente, entro il 31 marzo, dalla Commissione in base agli indici del settore alberghiero, bar e ristoranti, pubblicati da Eurostat per il mese di novembre dell'anno precedente, e dei tassi di cambio corrispondenti. Essa ne informa le altre istituzioni. La decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione».

    Articolo 2

    Ogni istituzione allega allo stato di previsione annuale un giustificativo della sua richiesta di stanziamenti per le spese di missione, sulla base del suo programma annuale di lavoro, per settore di attività, includendo le spese relative alla formazione professionale. Tale giustificativo tiene conto della specificità di ciascuna istituzione e fornisce informazioni su determinate misure e segnatamente sul conteggio delle indennità giornaliere di missione. Queste misure sono volte a garantire la rigorosa applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e, in particolare, di quelli di economia e di rispetto del rapporto costo/efficacia.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    (1) GU C 349 del 20. 11. 1996, pag. 8.

    (2) GU L 56 del 4. 3. 1969, pag. 1.

    (3) GU L 183 dell'11. 7. 1997.

    (4) Parere n. 158/96 del 3. 6. 1996.

    (5) Parere reso il 12. 3. 1997.

    (6) Parere reso l'11. 11. 1996.

    (7) Parere reso il 7. 11. 1996.

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