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Document 51997PC0323

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione del Protocollo I dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di società miste prevista dal suddetto accordo

/* COM/97/0323 def. - CNS 97/0177 */

GU C 248 del 14.8.1997, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0323

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione del Protocollo I dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di società miste prevista dal suddetto accordo /* COM/97/0323 def. - CNS 97/0177 */

Gazzetta ufficiale n. C 248 del 14/08/1997 pag. 0020


Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo I dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di società miste prevista dal suddetto accordo (97/C 248/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 323 def. - 97/0177(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 24 giugno 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima fase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità europea e la Repubblica lettone hanno negoziato e siglato un protocollo che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di società miste prevista dall'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone, firmato a Bruxelles il 19 dicembre 1996 (1);

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo I dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di società miste prevista dal suddetto regolamento. Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 332 del 20. 12. 1996, pag. 2.

PROTOCOLLO I che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di società miste prevista dall'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone

Articolo 1

Ai fini del presente protocollo, si applica la seguente definizione di società mista: ogni società di diritto lettone costituita da uno o più armatori e da uno o più partner lettoni, ai fini della pesca e dell'eventuale sfruttamento dei contingenti di pesca da parte di navi battenti bandiera lettone, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario.

Articolo 2

1. Le parti creano le condizioni propizie alla costituzione in Lettonia di società miste nel settore della pesca tra armatori comunitari e lettoni ai fini dello sfruttamento comune delle risorse della pesca lettoni secondo le condizioni stabilite nel presente protocollo.

2. La Lettonia garantisce un trattamento non discriminatorio, leale ed equo alle società miste che operano in acque lettoni e assicura loro l'accesso alle risorse della pesca lettoni secondo le stesse condizioni stabilite per i pescherecci lettoni.

3. Nell'intento di promuovere l'insediamento di società miste in Lettonia e nell'ambito della politica di ristrutturazione della flotta comunitaria, la Comunità facilita il cambio di bandiera dei pescherecci comunitari verso la Lettonia. Questi pescherecci, che hanno cambiato bandiera e che sono entrati a far parte della flotta peschereccia lettone con il contributo finanziario di cui nell'allegato II, non possono essere reintegrati nella flotta comunitaria.

4. L'integrazione dei pescherecci originari della Comunità e che hanno cambiato bandiera non può avere come conseguenza un incremento della capacità della flotta lettone.

A tal fine, la Lettonia provvede, nel quadro della sua politica di rinnovamento tecnologico del settore produttivo della pesca, a trasferire ai nuovi pescherecci le licenze di pesca ritirate ai pescherecci rimpiazzati.

Articolo 3

Le parti selezionano i progetti per la costituzione delle società miste di cui all'articolo 2. A tal fine, è costituita una commissione paritetica con il compito di:

- valutare i progetti presentati dalle parti per la costituzione delle società miste di cui all'articolo 2 del protocollo, secondo i criteri stabiliti nell'allegato I;

- controllare che i progetti siano correttamente amministrati e sorvegliare l'utilizzazione del contributo finanziario concesso per i progetti a norma dell'articolo 5.

La commissione paritetica si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Riga e a Bruxelles, e a titolo straordinario su richiesta di una delle parti; ciascuna parte decide sulla composizione della propria delegazione.

Articolo 4

1. Al fine di promuovere la costituzione delle società miste di cui all'articolo 2, i progetti selezionati delle parti beneficiano di contributi finanziari secondo le condizioni stabilite nell'allegato II.

2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è versato all'armatore comunitario a copertura parziale della sua partecipazione finanziaria alla costituzione di una società mista in Lettonia, dopo la radiazione del peschereccio in questione dal registro comunitario.

3. La Comunità concede alle società miste recentemente costituitesi in Lettonia un contributo finanziario pari al 15 % dell'importo corrisposto all'armatore comunitario. Detto contributo, sotto forma di capitale di esercizio è versato dalla Comunità al Latvian National Board of Fisheries del ministero dell'Agricoltura della Repubblica lettone, che stabilisce le condizioni per la sua utilizzazione e gestione. Il Latvian National Board of Fischeries informa la commissione paritetica su come tali fondi sono utilizzati.

Articolo 5

La Commissione europea contribuisce con un importo di 2 500 000 ECU, per la durata del presente protocollo, all'assistenza finanziaria per la costituzione delle società miste di cui all'articolo 5 dell'accordo e dell'articolo 4 del presente protocollo.

Articolo 6

1. L'equipaggio e il capitano delle navi che hanno effettuato un cambiamento di bandiera e che operano nell'ambito delle società miste debbono essere di nazionalità lettone o residenti in Lettonia.

2. I contratti di lavoro dei suddetti membri di equipaggio sono conclusi in Lettonia tra i rappresentanti degli armatori e gli interessati e debbono contenere clausole relative al regime di previdenza sociale e alle assicurazioni sulla vita e contro i rischi di infortunio, secondo la legislazione lettone.

Articolo 7

1. Le disposizioni del presente protocollo entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano il completamento delle procedure a tal fine necessarie.

2. Il presente protocollo è valido per un periodo di tre anni. Prima della scadenza del periodo di validità, le parti avviano negoziati per concordare le eventuali modifiche da apportare al protocollo e/o agli allegati per il periodo successivo.

Articolo 8

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO I

Modalità e criteri di selezione dei progetti

1. Le parti si scambiano informazioni sui progetti presentati ai fini della costituzione di società miste a norma dell'articolo 2 del presente protocollo e che possono beneficiare di contributi finanziari della Comunità.

2. I progetti vengono presentati alla Comunità tramite le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

3. La Comunità trasmette alla commissione paritetica l'elenco dei progetti che possono beneficiare dei contributi finanziari di cui all'articolo 5 del presente protocollo. La commissione paritetica valuta i progetti in base ai seguenti criteri:

a) tecnologia adatta alle operazioni di pesca previste;

b) specie bersaglio e zone di pesca;

c) età del peschereccio;

d) esperienze precedenti dell'armatore comunitario e del partner lettone nel settore della pesca.

4. La commissione paritetica raccomanda alle parti i progetti selezionati sulla base dei criteri di cui al punto 3.

5. In seguito all'approvazione dei progetti dalle parti interessate, la Comunità trasmette alle autorità lettoni l'elenco dei progetti selezionati da realizzare.

ALLEGATO II

Importi dei contributi per le società miste

>SPAZIO PER TABELLA>

I premi per la costituzione di società miste versati ai beneficiari non possono superare i seguenti importi:

- navi di 15 anni: vedi tabella precedente;

- navi di meno di 15 anni: gli importi che figurano nella tabella precedente aumentati dell'1,5 % per ogni anno che manca per arrivare a quindici anni; qualora la nave abbia ricevuto aiuti per la costruzione e/o l'ammodernamento nei dieci anni precedenti la costituzione della società mista, verrà effettuata una deduzione pro rata temporis, mentre non verrà concesso alcun contributo finanziario per le navi di età uguale o inferiore a cinque anni;

- navi di oltre 15 anni: gli importi ripresi nella tabella precedente, con una detrazione dell'1,5 % per ogni anno superiore ai quindici.

Per i progetti riguardanti navi che hanno operato un cambio di bandiera da uno Stato membro della Comunità alla Repubblica lettone, lo Stato membro interessato contribuisce nella misura del 25 % dei suddetti importi.

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