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Document 51997PC0282

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

/* COM/97/0282 def. - SYN 97/0168 */

GU C 255 del 20.8.1997, pp. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0282

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale /* COM/97/0282 def. - SYN 97/0168 */

Gazzetta ufficiale n. C 255 del 20/08/1997 pag. 0009


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (97/C 255/09) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 282 def. - 97/0168(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 13 giugno 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio (1), che ha istituito l'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, dispone all'articolo 20 che, entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, il Consiglio deve adottare una decisione relativa all'eventuale assegnazione di nuovi compiti all'Agenzia e, all'articolo 21, che il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui le competenti autorità hanno deciso la sede dell'Agenzia, decisione che è stata assunta il 29 ottobre 1993 (2);

considerando che, a seguito di una proposta della Commissione e di una risoluzione del Parlamento europeo, il Consiglio ha stabilito di rinviare di due anni la decisione concernente l'attribuzione di nuovi compiti all'Agenzia tenuto conto del tempo occorso per l'assunzione del personale e, di conseguenza, per l'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia;

considerando che l'Agenzia europea dell'ambiente ha compiuto apprezzabili progressi nel perseguimento dei suoi obiettivi e nell'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa l'istituzione della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;

considerando che l'ampiezza dei compiti e dei temi da affrontare richiede sia il consolidamento dell'attività già intrapresa che un ulteriore impegno;

considerando che la funzione principale dell'Agenzia è quella di raccogliere e fornire informazioni obiettive, attendibili e comparabili sulla situazione e sull'evoluzione dell'ambiente;

considerando che è opportuno che qualsiasi altro compito assegnato all'Agenzia integri e valorizzi questa funzione principale;

considerando che l'organizzazione, la struttura e le procedure dell'Agenzia devono essere migliorate e chiarite sulla base dell'esperienza acquisita durante i primi anni di operatività dell'Agenzia;

considerando che l'Agenzia può collaborare con organismi di paesi terzi per ottenere le informazioni necessarie per l'attuazione del suo programma di lavoro;

considerando che è opportuno che in futuro la revisione delle prestazioni e dei compiti dell'Agenzia sia condotta in coincidenza con il ciclo quinquennale del suo programma pluriennale di lavoro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1210/90 è modificato come segue:

1. L'articolo 2 è modificato come segue:

a) Il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) fornire alla Comunità e agli Stati membri le informazioni oggettive da questi richieste per formulare e attuare politiche ambientali oculate ed efficaci; a tale riguardo, fornire in particolare alla Commissione le informazioni necessarie perché possa assolvere i suoi compiti di individuazione, preparazione e valutazione delle attività e della legislazione in materia di ambiente. L'Agenzia contribuirà al controllo dei provvedimenti concernenti l'ambiente mediante appropriata attività di supporto per quanto riguarda l'obbligo di presentare relazioni, mediante valutazioni condotte da esperti di pari competenza e mediante pareri, a seconda delle richieste della Commissione o delle richieste specifiche di ogni Stato membro»;

b) Al punto iii), la frase «raccogliere informazioni sull'ambiente» è inserita all'inizio;

c) Il punto vi) è sostituito dal seguente:

«iv) pubblicare una relazione sullo stato dell'ambiente ogni cinque anni completata dalla pubblicazione di statistiche annuali;»;

d) Sono inseriti i seguenti punti da xi) a xii):

«xi) assicurare un'ampia diffusione fra i cittadini delle informazioni sullo stato dell'ambiente e incoraggiare l'utilizzazione della nuova tecnologia telematica a tal fine;

xii) assistere la Commissione nel processo di scambio di informazioni e nell'elaborazione delle valutazioni di impatto ambientale;

xiii) assistere la Commissione nella diffusione di informazioni sulla ricerca in campo ambientale rilevanti ai fini delle politiche da adottare.»

2. L'articolo 4 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Gli Stati membri tengono l'Agenzia informata dei principali elementi che compongono le rispettive reti nazionali d'informazione sull'ambiente. Gli Stati membri collaborano con l'Agenzia al fine di assicurare, a livello nazionale, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati quale parte dell'attività svolta dalla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale rispetto al programma di lavoro dell'Agenzia»;

b) Al paragrafo 5, la frase «con decisione adottata all'unanimità» è soppressa.

3. L'articolo 8 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, alla fine del primo comma è aggiunta la frase seguente:

«e un rappresentante di ogni altro paese dell'EFTA, aderente allo Spazio economico europeo, che sia membro dell'Agenzia in virtù dell'accordo sullo Spazio economico europeo»;

b) Alla fine del paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:

«Il consiglio di amministrazione elegge un comitato esecutivo al quale può delegare le decisioni esecutive. Il comitato esecutivo è composto da un presidente, un vicepresidente, un rappresentante della Commissione e uno dei membri designati dal Parlamento europeo»;

c) Al paragrafo 3, la frase «salvo che nel caso previsto dall'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma» è soppressa;

d) Al paragrafo 4, l'ultima frase è soppressa;

e) Al paragrafo 6, la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «marzo».

4. All'articolo 10, paragrafo 2, la parola «nove» è soppressa.

5. All'articolo 15 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 2 bis:

«2 bis. L'Agenzia può cooperare in settori di interesse comune con organismi di paesi non membri della Comunità europea che possano fornire i dati, le informazioni, le consulenze tecniche, le metodologie di raccolta dei dati, le analisi e le valutazioni di interesse reciproco, necessari per l'assolvimento dei compiti dell'Agenzia.»

6. L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

1. Entro il 31 dicembre 2003, sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio esamina i progressi compiuti e i compiti svolti dall'Agenzia.

2. Entro il 31 ottobre 1999, l'Agenzia conduce una valutazione delle proprie prestazioni e della propria efficienza e presenta una relazione al consiglio di amministrazione e alla Commissione.».

7. L'allegato B, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«L'Agenzia utilizza, nella misura del possibile, le informazioni raccolte mediante il sistema statistico della Comunità istituito con decisione 97/. . ./CE del Consiglio. Tali informazioni sono frutto dell'attività di raccolta, convalida e pubblicazione di statistiche economiche e sociali, inclusa la contabilità nazionale e le informazioni correlate, condotto da Eurostat e dagli istituti di statistica nazionali. In particolare, l'Agenzia utilizza il lavoro svolto da Eurostat e dagli istituti di statistica nazionali ai sensi della decisione 94/808/CE del Consiglio che disciplina le statistiche concernenti a) la pressione sull'ambiente risultante dalle attività umane e b) le risposte economiche e sociali a tali pressioni.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 120 dell'11. 5. 1990, pag. 1.

(2) GU n. C 323 del 30. 11. 1993, pag. 1.

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