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Document 51997PC0261
Proposal for a Council Regulation (EC) amending Regulation (EEC) No 3650/90 on measures to strengthen the application of the common quality standards for fruit and vegetables in Portugal
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3650/90 recante misure intese a rafforzare l'applicazione delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli in Portogallo
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3650/90 recante misure intese a rafforzare l'applicazione delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli in Portogallo
/* COM/97/0261 def. - CNS 97/0152 */
GU C 208 del 9.7.1997, p. 7–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3650/90 recante misure intese a rafforzare l'applicazione delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli in Portogallo /* COM/97/0261 def. - CNS 97/0152 */
Gazzetta ufficiale n. C 208 del 09/07/1997 pag. 0007
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3650/90 recante misure intese a rafforzare l'applicazione delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli in Portogallo (97/C 208/05) COM(97) 261 def. - 97/0152(CNS) (Presentata dalla Commissione il 4 giugno 1997) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che in virtù del regolamento (CEE) n. 3650/90 (1) il Portogallo ha attuato un programma quinquennale di azioni relative al miglioramento dell'applicazione delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli e al rafforzamento del controllo del rispetto di tali norme; considerando che il programma portoghese è stato approvato dalla Commissione il 4 aprile 1992 e il Portogallo, per motivi dovuti alla ristrutturazione interna della propria amministrazione, ha accumulato un certo ritardo nella realizzazione delle azioni previste dal programma, che scade il 4 aprile 1997; considerando che il 14 ottobre 1996 le autorità portoghesi hanno chiesto alla Commissione una proroga del programma succitato fino al 31 dicembre 1999; considerando che, per permettere al Portogallo di proseguire l'attuazione delle azioni già approvate dalla Commissione, è opportuno prorogare al 30 settembre 1999 la durata del programma suddetto, con la condizione che tutte le azioni, compreso il finanziamento comunitario, siano saldate entro il 15 novembre 1999, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3650/90 è modificato come segue: 1. All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, i termini «in un periodo di cinque anni» sono sostituiti dai termini «entro il 30 settembre 1999». 2. All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il contributo finanziario della Comunità all'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 2 è pari all'80 % delle spese ammissibili, definite in applicazione dell'articolo 4. Il programma di cui all'articolo 1 deve essere portato a termine entro il 30 settembre 1999 e il saldo delle azioni, compreso quello del finanziamento comunitario, versato entro il 15 novembre 1999.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 22.