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Document 51997PC0089(02)
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) No ... of ... fixing the monthly price increases for paddy rice for the 1997/98 marketing year
Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO del ... che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, le maggiorazioni mensili del prezzo del risone
Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO del ... che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, le maggiorazioni mensili del prezzo del risone
/* COM/97/0089 def. - CNS 97/0088 */
GU C 101 del 27.3.1997, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO del ... che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, le maggiorazioni mensili del prezzo del risone /* COM/97/0089 DEF - CNS 97/0088 */
Gazzetta ufficiale n. C 101 del 27/03/1997 pag. 0003
Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, le maggiorazioni mensili del prezzo del risone (97/C 101/02) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che all'atto della fissazione del numero e dell'importo delle maggiorazioni mensili, nonché del primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio del riso nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di riso tenendo conto del fabbisogno del mercato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1997/1998, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95 è pari a 2 ECU/t per il prezzo d'intervento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a . . ., addì . . . . Per il Consiglio . . . (1) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.