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Document 51997PC0018
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) apportioning the quantities of grain provided for under the Food Aid Convention 1995
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali previsti a titolo della Convenzione sull'aiuto alimentare 1995
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali previsti a titolo della Convenzione sull'aiuto alimentare 1995
/* COM/97/0018 def. - CNS 97/0026 */
GU C 112 del 10.4.1997, pp. 13–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali previsti a titolo della Convenzione sull'aiuto alimentare 1995 /* COM/97/0018 DEF - CNS 97/0026 */
Gazzetta ufficiale n. C 112 del 10/04/1997 pag. 0013
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali previsti a titolo della convenzione sull'aiuto alimentare 1995 (97/C 112/05) COM(97) 18 def. - 97/0026(CNS) (Presentata dalla Commissione il 4 marzo 1997) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 21, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che la convenzione sull'aiuto alimentare 1995 si applica provvisoriamente nella Comunità a partire dal 1° luglio 1995; che il regolamento (CE) n. 1292/96 è entrato in vigore soltanto l'8 luglio scorso; considerando che, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96, la Commissione deve provvedere al coordinamento tra la Comunità e gli Stati membri ai fini del presente regolamento; che a tale scopo essa ha presentato al Consiglio il progetto di ripartizione degli aiuti nazionali, riportato in allegato; che questo elemento deve formare oggetto di una decisione dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che sarà adottata simultaneamente al presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il quantitativo di 1 755 000 t di cereali che rappresenta il contributo annuo minimo per il quale si sono impegnati la Comunità e i suoi Stati membri nel quadro della convenzione sull'aiuto alimentare 1995 è ripartito come segue per il periodo nel corso del quale detta convenzione resta in vigore nella sua attuale versione: a) azioni comunitarie: 983 800 t, b) azioni nazionali: 771 200 t. Articolo 2 Per quanto riguarda la ripartizione dei quantitativi corrispondenti alle azioni nazionali prevista dall'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1292/96, si riporta in allegato il progetto di ripartizione proposto dalla Commissione, che deve formare oggetto di una decisione dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, da adottare simultaneamente al presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1. ALLEGATO PROGETTO DI RIPARTIZIONE DELLE AZIONI NAZIONALI DI AIUTO ALIMENTARE IN ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE SULL'AIUTO ALIMENTARE >SPAZIO PER TABELLA>