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Document 51997AP0414

Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (C4-0643/97 95/0148(COD))

GU C 14 del 19.1.1998, p. 26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997AP0414

Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (C4-0643/97 95/0148(COD))

Gazzetta ufficiale n. C 014 del 19/01/1998 pag. 0026


A4-0414/97

Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (C4-0643/97 - 95/0148(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

- visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e la dichiarazione della Commissione a esso relativa (C4-0643/97 - 95/0148(COD)),

- visto il suo parere in prima lettura ((GU C 141 del 13.5.1996, pag. 191.)) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(95)0276 ((GU C 260 del 5.10.1995, pag. 5.)),

- vista la sua decisione concernente la posizione comune ((GU C 85 del 17.3.1997, pag. 26.)),

- visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(97)0136 - C4-0164/97),

- visto l'articolo 189 B, paragrafo 5, del trattato CE,

- visto l'articolo 77, paragrafo 2, del suo regolamento,

- vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione, (A4-0414/97),

1. approva il progetto comune e si richiama alla dichiarazione della Commissione;

2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 191, paragrafo 1, del trattato CE;

3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

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