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Document 51997AP0340
Legislative resolution embodying Parliament's opinion on the proposal for a European Parliament and Council Decision amending Decision 92/481/EEC of 22 September 1992 on the adoption of an action plan for the exchange between Member States' administrations of national officials who are engaged in the implementation of Community legislation required to achieve the internal market (Karolus programme) (COM(97)0393 C4-0399/97 97/0214(COD))
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 92/481/CEE, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (programma Karolus) (COM(97)0393 C4-0399/97 97/0214(COD))
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 92/481/CEE, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (programma Karolus) (COM(97)0393 C4-0399/97 97/0214(COD))
GU C 371 del 8.12.1997, p. 21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 92/481/CEE, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (programma Karolus) (COM(97)0393 C4-0399/97 97/0214(COD))
Gazzetta ufficiale n. C 371 del 08/12/1997 pag. 0021
A4-0340/97 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 92/481/CEE, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio tra amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (programma Karolus) (COM(97)0393 - C4-0399/97 - 97/0214(COD)) La proposta è approvata con le seguenti modifiche: (Emendamento 1) Visto quarto bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 concernente l'iscrizione delle disposizioni finanziarie negli atti legislativi (1), -------------- (1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4. (Emendamento 2) Secondo considerando >Testo originale> considerando che la validità del programma è stata dimostrata in termini di rafforzamento della cooperazione fra gli Stati membri grazie allo scambio di esperienze nel settore dell'applicazione del diritto comunitario necessaria per il completamento del mercato interno; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che la validità del programma non è stata sufficientemente dimostrata in termini di rafforzamento della cooperazione fra gli Stati membri grazie allo scambio di esperienze nel settore dell'applicazione del diritto comunitario necessaria per il completamento del mercato interno, visto in particolare il numero elevato di azioni prioritarie; (Emendamento 3) Terzo considerando >Testo originale> considerando che è opportuno disporre la proroga del programma per una durata di due anni, in attesa della proposta di un nuovo programma che faccia seguito ad approfondite consultazioni; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che è opportuno, di conseguenza, disporre la proroga del programma per una durata di due anni, garantendo la partecipazione di un numero massimo di Stati membri, in attesa dell'attuazione di un nuovo programma pluriennale; (Emendamento 4) Sesto considerando >Testo originale> considerando che tale proroga si potrà effettuare nei limiti dei mezzi finanziari comunitari stimati originariamente necessari, previsti all'articolo 11 della decisione 92/481/CEE, >Testo dopo la votazione del PE> considerando che la presente decisione fissa per il periodo 1998- 1999 una dotazione finanziaria che va ad aggiungersi agli stanziamenti impegnati nel periodo 1992-1997; che l'importo globale dei due periodi costituisce la base di riferimento principale per l'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 concernente l'iscrizione delle disposizioni finanziarie negli atti legislativi; (Emendamento 5) Considerando sesto bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando il modus vivendi concluso il 20 dicembre 1994 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE (1); ------------------- (1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1. (Emendamento 6) Considerando sesto ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando l'accordo intervenuto tra il Parlamento europeo e la Commissione in materia di comitatologia cui si fa riferimento nella risoluzione del Parlamento del 24 ottobre 1996 sul progetto generale di bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1997 - Sezione III - Commissione (1), in particolare l'obbligo della Commissione di tenere pienamente informato il Parlamento sui lavori del comitato, di cui all'articolo 10 della decisione 92/481/CEE, e di esigere da tutti i membri di quest'ultimo una dichiarazione che attesti che la loro appartenenza al comitato non è incompatibile con i loro interessi personali; (1) GU C 347 del 18.11.1996, pag. 125. (Emendamento 8) ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo) Articolo 10 (decisione 92/481/CEE) >Testo dopo la votazione del PE> -1. L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: «Nell'esecuzione dei suoi compiti la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di un rappresentante per Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. >Testo dopo la votazione del PE> Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, se del caso procedendo a una votazione; Il parere è iscritto nel processo verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri nel processo verbale. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere espresso dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto di tale parere; Le riunioni del comitato sono in via di principio pubbliche, salvo decisione specifica debitamente motivata e pubblicata in tempo utile; il comitato pubblica i suoi ordini del giorno due settimane prima delle riunioni. Pubblica inoltre i processi verbali delle sue riunioni e tiene un registro pubblico delle dichiarazioni degli interessi dei suoi membri.» (Emendamento 7) ARTICOLO 1, PUNTI 1 BIS E 1 TER (nuovi) Articolo 11, paragrafi 2 e 3 (decisione 92/481/CEE) >Testo dopo la votazione del PE> 1 bis) Il paragrafo 2 dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente: "2. Gli stanziamenti impegnati per il periodo 1993-1997 ammontano a 7.700.000 ECU. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma nel periodo di proroga 1998-1999 è fissata a 4.500.000 ECU. L'importo cumulato di 12.200.000 ECU corrisponde a un totale di 1900 partecipanti. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle previsioni finanziarie e secondo i criteri di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario.» >Testo dopo la votazione del PE> 1 ter) Il paragrafo 3 dell'articolo 11 è soppresso. Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 92/481/CEE, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (programma Karolus) (COM(97)0393 - C4-0399/97 - 97/0214(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(97)0393 - 97/0214(COD) ((GU C 274 del 10.9.1997, pag. 9.)), - visti gli articoli 189 B, paragrafo 2, e 100 A del trattato CE, conformemente ai quali la proposta è stata presentata dalla Commissione (C4-0399/97), - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i bilanci (A4- 0340/97), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE; 3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche apportate dal Parlamento; 4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione; 5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo; 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.