Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51997AP0009

Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (C4-0666/96 00/0411(COD))

GU C 33 del 3.2.1997, p. 76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997AP0009

Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (C4-0666/96 00/0411(COD))

Gazzetta ufficiale n. C 033 del 03/02/1997 pag. 0076


A4-0009/97

Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (C4-0666/96 - 00/0411(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

- visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e le dichiarazioni della Commissione e del Parlamento europeo e del Consiglio a esso relative (C4-0666/96 - 00/0411(COD)),

- visto il suo parere in prima lettura ((GU C 176 del 28.06.1993, pag. 85.)) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(92)0011) ((GU C 156 del 23.06.1992, pag. 14.)),

- vista la sua decisione concernente la posizione comune ((GU C 017 del 22.01.1996, pag. 51.)),

- visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(96)0036),

- visto l'articolo 189 B, paragrafo 5, del trattato CE,

- visto l'articolo 77, paragrafo 2, del suo regolamento,

- vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A4- 0009/97),

1. approva il progetto comune e la dichiarazione del Parlamento e del Consiglio a esso relativa;

2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 191, paragrafo 1, del trattato CE;

3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

Top