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Document 51997AP0009
Decision on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European Parliament and Council Directive on the protection of consumers in respect of distance contracts (C4-0666/96 00/0411(COD))
Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (C4-0666/96 00/0411(COD))
Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (C4-0666/96 00/0411(COD))
GU C 33 del 3.2.1997, p. 76
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (C4-0666/96 00/0411(COD))
Gazzetta ufficiale n. C 033 del 03/02/1997 pag. 0076
A4-0009/97 Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (C4-0666/96 - 00/0411(COD)) (Procedura di codecisione: terza lettura) Il Parlamento europeo, - visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e le dichiarazioni della Commissione e del Parlamento europeo e del Consiglio a esso relative (C4-0666/96 - 00/0411(COD)), - visto il suo parere in prima lettura ((GU C 176 del 28.06.1993, pag. 85.)) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(92)0011) ((GU C 156 del 23.06.1992, pag. 14.)), - vista la sua decisione concernente la posizione comune ((GU C 017 del 22.01.1996, pag. 51.)), - visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(96)0036), - visto l'articolo 189 B, paragrafo 5, del trattato CE, - visto l'articolo 77, paragrafo 2, del suo regolamento, - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A4- 0009/97), 1. approva il progetto comune e la dichiarazione del Parlamento e del Consiglio a esso relativa; 2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 191, paragrafo 1, del trattato CE; 3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.