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Document 51996PC0635

Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa a un primo programma pluriennale a favore del turismo europeo - Philoxenia (1997-2000)

/* COM/96/0635 def. - CNS 96/0127 */

GU C 13 del 14.1.1997, pp. 11–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0635

Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa a un primo programma pluriennale a favore del turismo europeo - Philoxenia (1997-2000) /* COM/96/0635 DEF - CNS 96/0127 */

Gazzetta ufficiale n. C 013 del 14/01/1997 pag. 0011


Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa a un primo programma pluriennale a favore del turismo europeo - Philoxenia (1997-2000) (1) (97/C 13/07) COM(96) 635 def. - 96/0127(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 5 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando che il turismo, in ragione della sua crescente importanza e della sua natura, può contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Comunità, in particolare alla crescita e all'occupazione, al rafforzamento della coesione economica e sociale, in particolare delle regioni meno sviluppate e delle regioni ultraperiferiche e insulari, nonché alla promozione dell'identità europea;

considerando che il turismo non ha ancora ottenuto l'adeguato riconoscimento generale come industria che esso merita;

considerando che le azioni comunitarie devono favorire la qualità e la competitività del turismo europeo, conciliando il soddisfacimento delle esigenze del turista con l'impiego razionale delle risorse naturali e culturali e delle infrastrutture, contribuendo in tal modo a uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo;

considerando che il 13 luglio 1992 il Consiglio ha adottato la decisione 92/421/CEE (2) concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo (1993-1995), che è giunto a scadenza il 31 dicembre 1995;

considerando che in forza di detta decisione la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni relazioni annuali sulle misure comunitarie a favore del turismo per il 1993 e il 1994;

considerando che, nel quadro della decisione 92/421/CEE, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione, comprendente una revisione esterna, sulla realizzazione del piano di azioni a favore del turismo;

considerando che la Commissione ha adottato un Libro verde sul ruolo dell'Unione in materia di turismo, che ha dato avvio a un approfondito e ampio processo di consultazione le cui conclusioni, presentate in occasione del Forum sul turismo europeo dell'8 dicembre 1995, dimostrano l'esistenza di un accordo circa l'opportunità di assicurare la continuità dell'azione comunitaria nel settore del turismo, la necessità di razionalizzarla e la possibilità di approfondirla;

considerando che il Parlamento europeo, nelle risoluzioni del 18 gennaio 1994 (3), del 15 dicembre 1994 (4) e del 13 febbraio 1996 (5) e il Comitato economico e sociale, nei pareri del 15 settembre 1994 (6) e 14 settembre 1995 (7), hanno confermato la necessità di rafforzare l'azione comunitaria a favore del turismo e hanno sottolineato l'esigenza di una vera strategia a medio e a lungo termine per il turismo, e che il Comitato delle regioni, nel parere del 16 novembre 1995, ha ritenuto che un contributo della Comunità più attivo e coordinato in modo migliore sia necessario per far fronte allo sviluppo dinamico del turismo e alla vasta gamma di attività turistiche;

considerando che è essenziale assicurare la coerenza e la complementarità delle azioni da effettuare nell'ambito del presente programma e gli altri programmi e iniziative comunitari in materia di turismo;

considerando che la Commissione deve essere assistita dal comitato consultivo istituito dalla decisione 86/664/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 (8); che di conseguenza il comitato istituito dall'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 92/421/CEE deve essere disciolto;

considerando che, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 B, secondo comma del trattato, le azioni previste dalla presente decisione devono contribuire - attraverso la cooperazione e il coordinamento - a conferire un valore aggiunto agli sforzi compiuti dalle parti interessate a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale e consentire al turismo europeo di superare le proprie debolezze e di sfruttare appieno le sue grandi potenzialità;

considerando che è compito della Comunità promuovere il miglioramento delle conoscenze nel settore del turismo, al fine di consentire ai responsabili delle decisioni una migliore pianificazione delle loro strategie e una valutazione delle loro conseguenze pratiche;

considerando che occorre realizzare un contesto normativo e finanziario favorevole al turismo, rafforzando la cooperazione, per migliorare le prestazioni del turismo europeo;

considerando che è compito della Comunità migliorare la qualità del turismo europeo attraverso azioni innovative e misure incentivanti nell'ottica della promozione di un turismo sostenibile e dell'eliminazione degli ostacoli al suo sviluppo;

considerando che la promozione dell'Europa come destinazione turistica deve contribuire ad accrescere il numero di visitatori provenienti da paesi terzi;

considerando che, data l'importanza del turismo per i paesi associati dell'Europa centrale e orientale nonché per Cipro e per Malta, questo programma deve essere aperto a tali paesi;

considerando che, in conformità della risoluzione del Consiglio del 13 maggio 1996 sulla cooperazione euromediterranea nel settore del turismo (9), particolare attenzione va prestata alle azioni e alle iniziative intraprese nel campo del turismo nel quadro della cooperazione euromediterranea, come previsto nella dichiarazione di Barcellona e nel programma di lavoro adottato il 27 e 28 novembre 1995;

considerando che, tenuto conto della valutazione sull'attuazione del precedente piano d'azione a favore del turismo e dell'esperienza finora acquisita dalla Comunità in tale campo, è necessario adottare un programma di durata quadriennale e dotarlo delle risorse necessarie per il raggiungimento dei suoi obiettivi;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, altri poteri se non quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato, per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1 o gennaio 1997, un programma pluriennale a favore del turismo europeo (Philoxenia).

Articolo 2

1. Il programma di cui all'articolo 1, comprendente le azioni specificate in allegato, ha come obiettivo generale, perseguito mediante il coordinamento e la cooperazione, la qualità e la competitività del turismo europeo, al fine di contribuire alla crescita e all'occupazione.

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

- migliorare la conoscenza nel campo del turismo;

- migliorare il contesto legislativo e finanziario del turismo;

- migliorare la qualità del turismo europeo;

- aumentare il numero dei turisti provenienti da paesi terzi.

2. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio.

Articolo 3

1. I criteri di attribuzione dell'aiuto finanziario della Comunità, oltre a quelli enunciati nell'articolo 3 B, secondo comma del trattato, sono i seguenti:

- l'efficacia in rapporto ai costi;

- un'impostazione basata sulla partecipazione, per quanto possibile, di carattere transnazionale;

- un'incidenza significativa sul turismo comunitario o, quanto meno, possibilità di trasferimento a questo livello;

- rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

2. Le azioni sono attuate di concerto con le amministrazioni nazionali e, se del caso, con quelle regionali e locali, al fine di tener conto dell'importanza del turismo per lo sviluppo regionale e locale.

Articolo 4

Le disposizioni seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

- le priorità nella selezione delle azioni;

- le modalità di presentazione delle domande di aiuto comunitario;

- in casi eccezionali, l'aiuto comunitario a favore di azioni non indicate in allegato, qualora perseguano gli obiettivi di cui all'articolo 2 e siano compatibili con le priorità di cui al primo trattino.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo nel campo del turismo, istituito dalla decisione 86/664/CEE. Il comitato istituito dall'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 92/421/CEE cessa di esistere.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto eventualmente procedendo ad una votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 6

1. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, alle condizioni stabilite nei protocolli aggiuntivi agli accordi di associazione relative alla partecipazione ai programmi da concludere con tali paesi.

2. Il programma è aperto alla partecipazione di Cipro e Malta sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le disposizioni applicate per i paesi dell'AELS aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo e secondo le procedure da convenire con tali paesi.

Articolo 7

Ogni anno, a partire dalla data di adozione del programma, la Commissione presenta le principali misure relative al turismo, adottate o eseguite dalla Comunità, in una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Articolo 8

La Commissione procede periodicamente alla valutazione dei risultati del programma. Tale valutazione riguarda, ove possibile, i risultati misurabili del programma ed è conforme ai criteri di cui all'articolo 3. Sulla base di tale valutazione la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio - e, a titolo d'informazione, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - una relazione intermedia entro tre anni dall'inizio del programma, e una relazione finale entro dodici mesi dalla conclusione del medesimo.

(1) GU n. C 222 del 31. 7. 1996, pag. 9.

(2) GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 26.

(3) GU n. C 44 del 14. 2. 1994, pag. 61.

(4) GU n. C 18 del 23. 1. 1995, pag. 159.

(5) GU n. C 65 del 4. 3. 1996, pag. 34.

(6) GU n. C 393 del 31. 12. 1994, pag. 168.

(7) GU n. C 301 del 13. 11. 1995, pag. 68.

(8) GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 52.

(9) GU n. C 155 del 30. 5. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

AZIONI A FAVORE DEL TURISMO EUROPEO

A. Miglioramento delle conoscenze nel campo del turismo

1. Sviluppo dell'informazione in materia di turismo

- Consolidamento del sistema statistico europeo in materia di turismo istituito dalla direttiva 95/57/CE (1), miglioramento della disponibilità di statistiche attendibili ed aggiornate.

- Effettuazione di indagini, studi e analisi teoriche e pratiche tenendo conto delle necessità dell'industria del turismo.

2. Divulgazione dell'informazione in materia di turismo e messa in comune dell'informazione proveniente da altre fonti

- Istituzione di una rete europea di ricerca e documentazione sul turismo.

3. Facilitazione della valutazione delle misure comunitarie a favore del turismo

- Istituzione di un osservatorio giuridico e finanziario che consenta la valutazione sistematica delle misure comunitarie a favore del turismo.

B. Miglioramento del contesto legislativo e finanziario del turismo

1. Rafforzamento della cooperazione con gli Stati membri, l'industria e altre parti interessate

- Organizzazione e seguito di riunioni periodiche con le parti interessate per rafforzare la cooperazione a livello europeo e favorire una migliore conoscenza delle iniziative comunitarie (riunioni tecniche/tematiche, tavole rotonde, forum europei).

C. Miglioramento della qualità del turismo europeo

1. Promozione del turismo sostenibile

- Sostegno alle iniziative locali per una migliore gestione dei flussi di visitatori e promozione del loro collegamento.

- Sostegno allo sviluppo di sistemi di gestione delle strutture turistiche compatibili con l'ambiente.

- Organizzazione di un «Premio europeo Turismo e ambiente» (biennale).

2. Eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del turismo

- Individuazione dei principali ostacoli su scala europea incontrati dalle diverse forme di turismo e da particolari categorie di turisti (giovani, anziani, disabili) e ricerca di soluzioni adeguate.

D. Aumento del numero di turisti provenienti da paesi terzi

1. Promozione dell'Europa come destinazione turistica

- Sostegno a campagne pluriennali di promozione nei principali paesi di provenienza e/o nelle zone emergenti, con la partecipazione di sponsor.

(1) GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 32.

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