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Document 51996PC0419
Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE on the application of open network provision (ONP) to voice telephony and on universal service for telecommunications in a competitive environment - (replacing European Parliament and Council Directive 95/62/EC)
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale - (sostituisce la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale - (sostituisce la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)
/* COM/96/0419 def. - COD 96/0226 */
GU C 371 del 9.12.1996, pp. 22–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale - (sostituisce la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) /* COM/96/0419 DEF - COD 96/0226 */
Gazzetta ufficiale n. C 371 del 09/12/1996 pag. 0022
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (sostituisce la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) (96/C 371/02) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(96) 419 def. - 96/0226 (COD) (Presentata dalla Commissione il 5 novembre 1996) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato, (1) considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1998, con un periodo transitorio per alcuni Stati membri, verrà liberalizzata la fornitura dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazioni nella Comunità; che il Consiglio (1), il Parlamento europeo (2), il Comitato economico e sociale (3) e il Comitato delle regioni (4) hanno unanimamente riconosciuto che la liberalizzazione deve procedere in parallelo con la creazione di un quadro regolamentare armonizzato che garantisca la prestazione di un servizio universale; che il concetto di servizio universale deve evolvere per stare al passo con i progressi tecnologici, gli sviluppi del mercato e l'evoluzione della domanda degli utenti; che nella Comunità sono stati compiuti progressi per definire la portata del servizio universale ed enunciare le norme per la valutazione dei costi e il finanziamento (5); che la Commissione si è impegnata a pubblicare una relazione sul controllo del campo di applicazione, della qualità e dell'abbordabilità del servizio telefonico universale nella Comunità entro il 1° gennaio 1998, e successivamente ad intervalli regolari (6); (2) considerando che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (7) fornisce un quadro generale per l'applicazione dei principi ONP in aree specifiche; (3) considerando che l'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale (8) chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di deliberare entro il 1° gennaio 1998, e in base a una proposta trasmessa in tempo utile dalla Commissione, sul riesame della presente direttiva per adeguarla alle esigenze della liberalizzazione del mercato; che la direttiva 95/62/CE non si applica ai servizi di telefonica mobile; che mentre si procede verso un mercato concorrenziale occorre fissare obblighi per tutti gli operatori di servizi telefonici su reti fisse e mantenerne in vigore alcuni altri fino a quando vi saranno operatori con un rilevante potere di mercato in grado d'influenzare le condizioni di mercato indipendentemente dalla concorrenza; che è stato tenuto conto delle esigenze degli utenti e dei consumatori per quanto riguarda l'abbordabilità dei prezzi, il controllo dei costi e i servizi complementari proposti agli utenti, come sottolineato nel corso della consultazione pubblica sul servizio universale di telecomunicazioni (1); che le modifiche apportate alla direttiva 95/62/CE sono profonde e che è dunque opportuno riformulare la direttiva per motivi di chiarezza; che la direttiva non modifica il calendario di attuazione della direttiva 95/62/CE da parte degli Stati membri, come indicato nell'allegato IV; (4) considerando che la caratteristica fondamentale del servizio universale è quella di garantire agli utenti che lo richiedono il collegamento a un punto fisso della rete telefonica fissa pubblica ad un prezzo abbordabile; che non debbono esistere limitazioni sui mezzi tecnici per il collegamento e debbono quindi essere permesse tecnologie con o senza filo; che l'abbordabilità dev'essere definita a livello nazionale alla luce delle condizioni specifiche nazionali, comprese quelle legate alla programmazione territoriale; che l'abbordabilità del servizio telefonico è legata alle informazioni ricevute dall'utente sui costi di utilizzazione del telefono e sui costi comparati di uso del telefono rispetto ad altri servizi; che il riequilibrio tariffario sta portando ad un progressivo abbandono delle tariffe uniformemente basse e non orientate ai costi; che fino all'effettiva attuazione della competitività è necessario prevedere alcune salvaguardie per fare in modo che l'aumento dei costi nelle aree periferiche o rurali non venga usato per bilanciare le perdite dovute alla riduzione dei costi in altre zone; considerando che per fare in modo che il riequilibrio tariffario non pergiudichi gli utenti e che le differenze tariffarie tra zone a costi elevati e zone a costi contenuti non metta in forse l'abbordabilità dei servizi telefonici è opportuno prevedere tetti tariffari o schemi simili; (5) considerando che l'importanza delle reti e dei servizi telefonici è tale da giustificare la necessità di metterle a disposizione di chiunque ne faccia ragionevole richiesta; che, conformemente al principio di sussidiarietà, spetta allo Stato membro scegliere l'operatore cui incombe la responsabilità di fornire i vari elementi del servizio di telecomunicazioni universale definito nella direttiva; che le condizioni di autorizzazione alla fornitura dei servizi di telefonia devono includere i corrispondenti obblighi; che solo i costi netti degli obblighi previsti dalla presente direttiva vengono suddivisi nel quadro di un sistema di finanziamento del servizio universale; (6) considerando che la fornitura di servizi di elenco telefonico è un'attività concorrenziale; che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, disciplina l'elaborazione dei dati personali (2); che a livello comunitario si sta mettendo a punto una proposta di direttiva sulla protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni che permette all'utente di non essere inserito in un elenco stampato o elettronico, o di non farvi inserire certi dati (3); che gli utenti e i consumatori desiderano elenchi completi e servizi informazioni telefoniche abbonati che riprendano tutti gli abbonati e i loro rispettivi numeri (inclusi i numeri delle apparecchiature fisse, mobili e private); che la direttiva non modifica il fatto che alcuni elenchi telefonici e servizi informazioni telefoniche vengono forniti in modo da risultare soggettivamente senza costi per gli utenti; (7) considerando che la decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza (4) chiede agli Stati membri di fare in modo che al più tardi il 31 dicembre 1996 le reti telefoniche fisse pubbliche adottino il numero «112» come numero unico europeo per le chiamate di emergenza; che è importante garantire agli utenti la possibilità di accedere gratuitamente da qualsiasi telefono (inclusi quelli a pagamento, senza uso di schede o monete) ai servizi di emergenza, e in particolare al numero unico europeo per le chiamate di emergenza «112»; (8) considerando che in un mercato concorrenziale qualità e prezzo sono elementi fondamentali; che le autorità nazionali di regolamentazione debbono poter controllare la qualità del servizio e, se necessario, adottare le misure opportune, fatta salva l'applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità nazionali e comunitarie; (9) considerando che, a titolo eccezionale, gli Stati membri possono subordinare a particolari requisiti essenziali le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche fisse pubbliche o dei servizi telefonici accessibili al pubblico; che le autorità nazionali di regolamentazione possono autorizzare procedure che permettano ad un organismo di adottare misure immediate per limitare l'accesso, in particolare in caso di frode; che, tranne in caso di ripetuti ritardati o mancati pagamenti, i consumatori non debbono essere sanzionati con lo scollegamento immediato dalla rete per mancato pagamento delle fatture e, in particolare in caso di controversie sull'importo per i servizi a sovrapprezzo, debbono poter continuare ad accedere ai servizi di base fino al termine della controversia; (10) considerando che la selezione a tasti e la fatturazione dettagliata sono disponibili nelle moderne centrali telefoniche e possono quindi essere fornite senza costi dopo l'ammodernamento o la sostituzione delle vecchie centrali; che la selezione a tasti viene sempre più frequentemente utilizzata per le operazioni interattive di alcuni servizi speciali, inclusi quelli a valore aggiunto, e che dunque la non disponibilità può impedire agli utenti di accedere a detti servizi; che la fatturazione dettagliata e il blocco selettivo di chiamata permettono all'utente di controllare e sorvegliare agevolmente l'uso delle reti telefoniche; che a livello comunitario si sta mettendo a punto una proposta di direttiva sulla protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni che salvaguarda la vita privata dell'utente per quanto riguarda la fatturazione dettagliata; che gli organismi di normalizzazione europei hanno elaborato le norme armonizzate di interfacciamento tecnico per l'accesso all'ISDN nel cosiddetto «punto di riferimento S/T»; (11) considerando che alcuni obblighi relativi alla tariffazione e ai sistemi contabili non hanno più ragione di essere dopo l'introduzione della concorrenza e che altri possono essere alleggeriti dalle competenti autorità nazionali di regolamentazione non appena la concorrenza avrà raggiunto gli obiettivi previsti; che in tutti i casi restano valide le disposizioni previste dalle regole di concorrenza del trattato sulla non discriminazione; (12) considerando che i problemi legati all'abbordabilità dei prezzi, alla qualità del servizio e alla portata futura del servizio universale devono essere oggetto di una consultazione a livello nazionale ed europeo con tutte le parti interessate; che tale consultazione implica la disponibilità di adeguate informazioni sul livello, la qualità e l'abbordabilità del servizio universale; che ove possibile le persone disabili debbono ricevere un livello di servizi simile a quello fornito agli altri utenti in termini di accesso e di uso dei servizi telefonici; (13) considerando che la Commissione deve poter sorvegliare efficacemente l'applicazione della direttiva e che gli utenti europei debbono sapere dove reperire le informazioni pubblicate sui servizi telefonici negli altri Stati membri; (14) considerando che in previsione della convergenza tra le reti telefoniche fisse e mobili, la possibilità di applicare la direttiva ai servizi mobili verrà ripresa in considerazione al momento del riesame della direttiva; che la revisione entro il 31 dicembre 1999 deve permettere di riesaminare in modo coordinato tutte le direttive ONP alla luce dell'esperienza acquisita con la liberalizzazione delle reti di telecomunicazioni pubbliche e dei servizi di telefonia vocale; (15) considerando che gli obiettivi essenziali di garantire il servizio universale di telecomunicazioni a tutti gli utenti europei e di armonizzare le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche fisse pubbliche e dei servizi telefonici accessibili al pubblico non possono essere raggiunti in modo soddisfacente a livello degli Stati membri, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO I CAMPO D'APPLICAZIONE, OBIETTIVI E DEFINIZIONI Articolo 1 Campo d'applicazione e obiettivi 1. La presente direttiva riguarda l'armonizzazione delle condizioni di accesso ed uso aperto ed efficiente alle reti telefoniche fisse pubbliche e ai servizi telefonici accessibili al pubblico in una situazione di mercati aperti e concorrenziali, conformemente ai principi di fornitura di una rete aperta (ONP). La presente direttiva mira alla disponibilità in tutta la Comunità di servizi telefonici di buona qualità e garantisce che tutti gli utenti, compresi i consumatori, possano accedere all'insieme definito di servizi telefonici a prezzi abbordabili. 2. La presente direttiva sostituisce la direttiva 95/62/CE. Articolo 2 Definizioni 1. Le definizioni della direttiva 90/387/CEE si applicano, se necessario, alla presente direttiva. 2. Ai fini della presente direttiva, si intende con: - «utente»: consumatore o organizzazione che utilizza o sollecita servizi telefonici accessibili al pubblico; - «consumatore»: persona fisica che utilizza una rete telefonica fissa pubblica o un servizio telefonico accessibile al pubblico a scopi non lavorativi, commerciali o professionali; - «rete telefonica fissa pubblica»: elementi della rete pubblica commutata di telecomunicazioni utilizzati, in tutto o in parte, per la fornitura di servizi di telefonia vocale tra punti terminali di rete in posizioni fisse; - «posto telefonico pubblico»: posto telefonico a disposizione del pubblico, utilizzabile con monete e/o carte di credito o di addebito e/o schede prepagate; - «servizio telefonico accessibile al pubblico»: servizio reso accessibile agli utenti con un collegamento alla rete telefonica fissa pubblica e che prevede la fornitura delle prestazioni di cui alla presente direttiva; - «servizio universale»: insieme minimo definito di servizi, die qualità data, a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione geografica e offerto, in funzione delle specifiche condizioni nazionali, ad un prezzo abbordabile; - «autorità nazionale di regolamentazione»: organismo, o organismi, cui sul proprio territorio lo Stato membro affida, inter alia, le funzioni di regolamentazione di cui alla presente direttiva; - «comitato ONP»: comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE; - «operatore con un rilevante potere di mercato»: operatore che fornisce reti telefoniche fisse pubbliche e/o servizi telefonici accessibili al pubblico in uno Stato membro e che l'autorità nazionale di regolamentazione di detto Stato ha considerato, notificando la sua decisione alla Commissione, come avente un rilevante potere di mercato. Un operatore può essere considerato come avente un rilevante potere di mercato quando controlla una quota eguale o superiore al 25 % del mercato dei servizi di telefonia vocale in uno Stato membro. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di decidere che un operatore che controlla una quota del mercato dei servizi di telefonia vocale inferiore al 25 % gode tuttavia di un rilevante potere di mercato, o che un operatore che controlla una quota del mercato dei servizi di telefonia vocale superiore al 25 % non gode tuttavia di un rilevante potere di mercato. In entrambi i casi la decisione tiene conto della capacità dell'operatore d'influenzare le condizioni del mercato, del suo fatturato rispetto alla dimensione del mercato, del suo controllo dei mezzi di accesso all'utente finale, della sua disponibilità di risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato. CAPITOLO II FORNITURA DI UN INSIEME DEFINITO DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI Articolo 3 Disponibilità dei servizi di telecomunicazioni Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire la disponibilità sull'intero territorio nazionale dei servizi di cui al presente capitolo. Se i servizi non possono essere commercialmente forniti alle condizioni fissate dagli Stati membri, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di finanziamento del servizio universale che preveda la suddivisione dei costi dei servizi, conformemente alla legislazione comunitaria. Articolo 4 Abbordabilità 1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire l'abbordabilità dei servizi di cui al presente capitolo, in funzione delle specifiche condizioni nazionali. Gli Stati membri, tenuto conto del progressivo orientamento ai costi delle tariffe, mantengono in particolare l'abbordabilità dei servizi destinati agli utenti delle zone rurali o a costi elevati - se necessario adottando le misure necessarie per fare in modo che l'aumento dei costi nelle aree rurali non venga usato per bilanciare le perdite dovute alla riduzione dei costi in altre zone - e alle categorie di utenti vulnerabili (anziani, persone disabili e utilizzatori saltuari). A tale scopo, gli Stati membri eliminano gli obblighi che ostacolano o impediscono l'applicazione di regimi tariffari speciali o mirati per la fornitura dei servizi di cui alla presente direttiva e instaurano, conformemente alla legislazione comunitaria, tetti tariffari o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti e per una durata adeguata. Gli Stati membri rendono pubbliche le norme e i criteri che garantiscono l'abbordabilità dei prezzi a livello nazionale, tenuto conto dei risultati della consultazione di cui all'articolo 24. 2. Gli Stati membri pubblicano regolarmente relazioni sull'evoluzione delle tariffe. Articolo 5 Fornitura del collegamento in rete e accesso ai servizi telefonici 1. Gli Stati membri provvedono affinché siano soddisfatte le richieste ragionevoli di collegamento alla rete relefonica fissa pubblica e di accesso ai servizi telefonici accessibili al pubblico in posizione fissa. Il collegamento fornito permette all'utente di fare e ricevere chiamate nazionali e internazionali per la trasmissione vocale, di telefax e di dati. 2. Qualora, analizzati i redditi generati dal collegamento, il fornitore di rete ritenga che la domanda dell'utente può essere soddisfatta soltanto in perdita o in condizioni che si allontanano dalle normali condizioni commerciali, il costo netto del servizio prestato all'utente viene suddiviso con gli altri operatori nel quadro di un meccanismo di finanziamento del servizio universale. Articolo 6 Servizio elenchi telefonici 1. Fatte salve le disposizioni della pertinente legislazione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio quelle della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri provvedono affinché: a) gli abbonati abbiano il diritto di essere inseriti negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico, di verificare (ed eventualmente di correggere) i dati o di chiedere di essere radiati dagli elenchi; b) gli elenchi degli abbonati che desiderano esservi inseriti - con i numeri dei telefoni fissi e i numeri privati - siano messi a disposizione del pubblico su supporto cartaceo (ed eventualmente elettronico) e regolarmente aggiornati; c) i servizi informazioni sugli abbonati inseriti negli elenchi siano accessibili a tutti gli utenti, anche dai posti telefonici pubblici. 2. Per garantire la fornitura dei servizi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori incaricati di attribuire i numeri di telefono agli abbonati rendano disponibili a richiesta le informazioni utili, in forma convenuta e a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. 3. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che forniscono i servizi di cui al paragrafo 2 rispettino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni fornite. 4. Qualora la Stato membro constati che nessun operatore accetta di mettere a disposizione del pubblico gli elenchi telefonici o di fornire i servizi informazioni telefoniche a tutti gli utenti, inclusi quelli dei telefoni pubblici, il costo netto per la fornitura di detti servizi viene suddiviso, nel quadro di un meccanismo di finanziamento del servizio universale o conformemente alla legislazione comunitaria, tra tutti gli operatori che forniscono servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico. Articolo 7 Posti telefonici pubblici 1. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili posti telefonici pubblici per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti, in termini di numero e di diffusione territoriale. 2. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare gratuitamente chiamate di emergenza a partire dai posti telefonici pubblici formando il numero unico europeo per le chiamate di emergenza «112», di cui alla decisione 91/396/CEE, e gli altri numeri nazionali di emergenza. 3. Qualora lo Stato membro constati che la domanda di posti telefonici pubblici può essere soddisfatta soltanto in perdita o in condizioni che si allontanano dalle normali condizioni commerciali, il costo netto del servizio prestato all'utente viene suddiviso, nel quadro di un meccanismo di finanziamento del servizio universale e conformemente alla legislazione comunitaria, tra tutti gli operatori che forniscono servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico. Articolo 8 Misure particolari per gli utenti disabili o con esigenze speciali Gli Stati membri adottano se necessario le misure specifiche per garantire agli utenti disabili o con esigenze speciali l'accesso ai servizi telefonici a costi abbordabili. CAPITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI PER LE RETI TELEFONICHE FISSE PUBBLICHE E I SERVIZI TELEFONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO Articolo 9 Collegamento delle apparecchiature terminali e uso della rete Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti collegati alla rete telefonica fissa pubblica possano: a) colegare e utilizzare le apparecchiature terminali adeguate al tipo di collegamento fornito, conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria; b) accedere al servizio di assistenza con operatore e al servizio informazioni telefoniche, ai sensi dell'articolo 6; c) accedere gratuitamente ai servizi di emergenza formando il «112» e qualsiasi altro numero telefonico nazionale di emergenza previsto a livello nazionale dalle autorità nazionali di regolamentazione. Tutti i collegamenti alla rete telefonica fissa pubblica effettuati dopo il 1° gennaio 1998 debbono essere di qualità tale da poter essere usati non solo per le comunicazioni vocali ma anche per la trasmissione di dati a velocità sufficiente per l'accesso ai servizi informazione on-line (14 400 bit/s o più). Articolo 10 Contratti 1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché il contratto degli operatori che forniscono l'accesso alle reti telefoniche fisse pubbliche precisi il servizio da fornire, il livello di qualità da rispettare e le compensazioni e/o rimborsi agli abbonati in caso di insoddisfacente qualità del servizio. I contratti debbono anche spiegare brevemente la procedura da seguire per l'arbitrato delle controversie, conformemente all'articolo 26. 2. Fatte salve le altre possibilità di ricorso previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri provvedono affinché gli utenti, e qualora sia previsto dal diritto nazionale le organizzazioni che difendono gl'interessi degli utenti e/o dei consumatori, possano sottoporre all'autorità nazionale di regolamentazione i casi di compensazione e/o di rimborso giudicati insoddisfacenti dagli utenti. La autorità nazionali di regolamentazione hanno il diritto di esigere che vengano modificate le condizioni contrattuali di cui al paragrafo 1 e le condizioni dei regimi di compensazione e/o di rimborso applicati. Articolo 11 Pubblicazione e disponibilità delle informazioni 1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che forniscono reti telefoniche fisse pubbliche o servizi telefonici accessibili al pubblico diffondano informazioni adeguate e aggiornate sull'accesso e l'uso delle reti telefoniche fisse pubbliche e/o dei servizi telefonici accessibili al pubblico. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le tariffe siano presentate in modo chiaro ed esatto. 2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli operatori che forniscono reti telefoniche fisse pubbliche comunichino loro le specifiche tecniche dettagliate dell'interfaccia di accesso alla rete - come da allegato II, parte 1 - da rendere disponibili conformemente al paragrafo 4. Le modifiche delle vigenti specifiche dell'interfaccia di rete e le informazioni sulle nuove specifiche vengono comunicate alle autorità nazionali di regolamentazione prima di essere introdotte. Le autorità nazionali di regolamentazione fissano un termine di preavviso adeguato. 3. Le autorità nazionali di regolamentazione di uno Stato membro in cui la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche e di servizi telefonici accessibili al pubblico sia sottoposta a diritti speciali o esclusivi provvedono affinché, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti, vengano diffuse informazioni adeguate e aggiornate sull'accesso e l'uso delle reti telefoniche fisse pubbliche e dei servizi telefonici accessibili al pubblico, conformemente alle rubriche di cui all'allegato II, parte 2, e alla procedura di cui al paragrafo 4. 4. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le informazioni siano rese disponibili in modo tale da permettere alle parti interessate di accedervi facilmente. La Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato indica le modalità di pubblicazione delle informazioni. 5. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione, al più tardi il 1° luglio 1997, le modalità in base alle quali le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono rese disponibili. La Commissione pubblica regolamente un riferimento a tali notifiche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le successive modifiche debbono essere immediatamente notificate. Articolo 12 Qualità del servizio 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la qualità dei servizi di cui alla presente direttiva. In particolare, definiscono gli obiettivi di prestazione nelle autorizzazioni concesse agli operatori di reti telefoniche fisse pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli operatori che fruiscono di diritti speciali o esclusivi nella fornitura di reti telefoniche fisse pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico definiscano e pubblichino - conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 - gli obiettivi per i parametri di cui all'allegato III. 2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli operatori che forniscono reti telefoniche fisse pubbliche e/o servizi telefonici accessibili al pubblico per più di 18 mesi raccolgano informazioni aggiornate sulle prestazioni ottenute secondo i parametri, le definizioni e i metodi di rilevamento indicati nell'allegato III. A richiesta, l'informazione viene trasmessa all'autorità nazionale di regolamentazione. 3. Se necessario, in particolare dopo una consultazione con le parti interessate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 24, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la pubblicazione dei dati sulle prestazioni di cui al paragrafo 1 e definiscono, se non è stato già fatto, gli obiettivi che gli operatori di reti telefoniche fisse pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico debbono raggiungere, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4. La persistente incapacità di un operatore di raggiungere gli obiettivi di prestazione può dar luogo all'adozione di misure specifiche, conformemente alle condizioni definite nell'autorizzazione concessagli. 4. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il diritto di chiedere un audit indipendente dei dati di prestazione per controllare l'esattezza e la comparabilità dei dati messi a disposizione dagli operatori di cui al paragrafo 1. Articolo 13 Condizioni di accesso e di uso e requisiti essenziali 1. Le autorità nazionali di regolamentazione mettono a punto le procedure per decidere, caso per caso e nel più breve tempo possibile, se permettere o no agli operatori che forniscono reti telefoniche fisse pubbliche e/o servizi telefonici accessibili al pubblico di adottare misure quali il rifiuto di accesso alla rete telefonica fissa pubblica o la sospensione e/o riduzione della disponibilità del servizio in caso di presunto mancato rispetto da parte dell'utente delle norme di utilizzazione. Le procedure possono anche prevedere la possibilità che le autorità nazionali di regolamentazione autorizzino a priori alcune misure in caso di specifiche violazioni delle condizioni di utilizzazione, in particolare in caso di uso fraudolento. Le autorità nazionali di regolamentazione adottano le disposizioni necessarie affinché le procedure prevedano un processo decisionale trasparente che garantisca il necessario rispetto dei diritti delle parti. La decisione, presa dopo aver offerto ad entrambe le parti l'opportunità di manifestare il proprio punto di vista, viene debitamente motivata e comunicata alle parti entro una settimana dall'adozione. Un riassunto delle procedure viene pubblicato con le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4. La presente disposizione non pregiudica il diritto delle parti implicate di adire le vie legali. 2. In caso di restrizioni all'accesso o all'uso delle reti telefoniche fisse pubbliche e/o dei servizi telefonici accessibili al pubblico giustificate da requisiti essenziali, gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni nazionali pertinenti indichino i requisiti essenziali - qui di seguito indicati alle lettere da a) a e) - che giustificano le restrizioni. Le restrizioni, imposte con una procedura regolamentare cui è possibile opporsi per via legale, vengono rese note con le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4. Fatte salve le azioni che possono essere avviate conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE, alla rete telefonica fissa pubblica e ai servizi telefonici accessibili al pubblico si applicano i seguenti requisiti essenziali: a) Sicurezza di funzionamento della rete Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la disponibilità delle reti telefoniche fisse pubbliche e dei servizi telefonici accessibili al pubblico in caso di incidenti gravi sulla rete o nei casi di forza maggiore (ad esempio, condizioni meteorologiche eccezionali, eventi sismici, inondazioni, fulmini o incendi). Nelle situazioni evocate nel precedente capoverso, le strutture interessate fanno quanto in loro potere per fornire il miglior servizio possibile, in modo da rispettare le priorità fissate dalle autorità competenti. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche fisse pubbliche - giustificate dalla necessità di salvaguardarne la sicurezza di funzionamento - siano proporzionate, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo. b) Mantenimento dell'integrità della rete Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'integrità delle reti telefoniche fisse pubbliche e dei servizi telefonici accessibili al pubblico. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche fisse pubbliche - giustificate dalla necessità di garantirne l'integrità e proteggere, inter alia, le apparecchiature di rete, il software o i dati memorizzati - siano limitate al minimo necessario per garantire il funzionamento normale della rete, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo. c) Interoperabilità dei servizi Nessuna ulteriore restrizione per ragioni d'interoperabilità dei servizi può essere imposta all'uso delle apparecchiature terminali il cui funzionamento è conforme alla direttiva 91/623/CEE. d) Protezione dei dati Le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche fisse pubbliche e/o dei servizi telefonici accessibili al pubblico - giustificate dalla necessità di proteggere i dati - possono essere imposte soltanto se conformi alla pertinente legislazione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio quelle della direttiva 95/46/CE. e) Utilizzazione efficace dello spettro di frequenza Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'utilizzazione efficace dello spettro di frequenze e per evitare interferenze dannose tra i sistemi di radiocomunicazione terrestri che potrebbero impedire o limitare l'accesso e l'uso delle reti telefoniche fisse pubbliche e dei servizi telefonici accessibili al pubblico. 3. Gli Stati membri in cui la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche e di servizi telefonici accessibili al pubblico sia sottoposta a diritti speciali o esclusivi provvedono affinché, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti, le condizioni imposte agli utilizzatori in base a tali diritti vengano emanate per via normativa e previo accordo delle autorità nazionali di regolamentazione. CAPITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE RETI TELEFONICHE FISSE PUBBLICHE E I SERVIZI TELEFONICI ACCESSIBILI AL PUBBLICO Articolo 14 Fatturazione dettagliata, selezione a tasti e blocco selettivo di chiamata 1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico sulle reti telefoniche fisse pubbliche rendano disponibile al più presto i seguenti servizi: - la selezione a tasti; - a richiesta, la fatturazione dettagliata e il blocco selettivo di chiamata. La selezione a tasti e il blocco selettivo di chiamata sono definiti nell'allegato I, parte 1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i servizi vengano offerti alla maggior parte degli utenti entro il 31 dicembre 1998 e a tutti entro il 31 dicembre 2002. 2. Fatte salve le disposizioni della pertinente legislazione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio quelle della direttiva 95/46/CE, le fatture dettagliate forniscono un livello di dettaglio tale da permettere la verifica e il controllo dei costi sostenuti nell'uso della rete telefonica fissa pubblica e/o dei servizi telefonici accessibili al pubblico. Nella sua versione di base, la fattura dettagliata viene fornita senza costi supplementari per l'utente, cui può eventualmente essere proposta una fattura ancora più dettagliata ad un costo ragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione definiscono il livello di dettaglio della fattura di base. Le chiamate ai numeri di emergenza sono gratuite e non vengono indicate nella fattura dettagliata. Articolo 15 Prestazioni fornite 1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli operatori con un rilevante potere sul mercato dei servizi telefonici su reti telefoniche fisse pubbliche forniscano, in caso di fattibilità tecnica ed economica, le prestazioni di cui all'allegato I, parte 2. 2. Le autorità nazionali di regolamentazione agevolano e incoraggiano la fornitura dei servizi e delle prestazioni di cui all'allegato I, parte 3, nel rispetto delle norme sulla concorrenza del trattato. 3. Le autorità nazionali di regolamentazione prendono le disposizioni necessarie per fissare le date d'introduzione delle prestazioni di cui all'allegato I, parte 2 - tenendo in conto lo sviluppo della rete, la domanda del mercato e il progresso della normalizzazione - e le rendono note con le modalità di cui all'articolo 11 paragrafo 4. Articolo 16 Accesso speciale alla rete 1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli operatori con un rilevante potere sul mercato delle reti telefoniche fisse pubbliche soddisfino le richieste ragionevoli degli operatori che forniscono i servizi di telecomunicazioni per l'accesso alla rete telefonica fissa pubblica in punti terminali di rete differenti da quelli di cui all'allegato II, parte 1. 2. L'operatore che introduce la domande deve avere la possibilità di sottoporre il suo caso all'autorità nazionale di regolamentazione prima che, in risposta ad una richiesta specifica, venga presa la decisione definitiva di limitare o di rifiutare l'accesso. In caso di rifiuto di una domanda di accesso speciale alla rete, l'operatore che ha introdotto la richiesta ha diritto a spiegazioni chiare e motivate sulle ragioni che ne sono alla base. 3. I dettagli tecnici e commerciali per l'accesso speciale alla rete sono oggetto di accordo tra le parti interessate, con riserva d'intervento delle autorità nazionali di regolamentazione come indicato ai paragrafi 2, 4 e 5. L'accordo può prevedere il rimborso all'operatore dei costi sostenuti, inter alia, per fornire l'accesso alla rete richiesto, nel rispetto assoluto dei principi dell'orientamento ai costi di cui all'allegato II della direttiva 90/387/CEE. 4. Le autorità nazionali di regolamentazione intervengono - di propria iniziativa in qualsiasi momento e se una delle due parti lo richiede - per definire condizioni non discriminatorie, eque e ragionevoli per le due parti e più vantaggiose per gli utenti. 5. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno inoltre il diritto d'intervenire, nell'interesse degli utenti, per verificare che gli accordi prevedano condizioni conformi ai criteri di cui al paragrafo 4, siano conclusi e applicati efficientemente nei termini previsti e prevedano clausole conformi con le norme applicabili e tali da soddisfare i requisiti essenziali e/o la garanzia di qualità per l'intero ciclo di attività. 6. Le condizioni fissate dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente al paragrafo 5 sono pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4. 7. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli operatori con un rilevante potere di mercato, di cui al paragrafo 1, rispettino il prinicipio di non discriminazione quando utilizzano la rete telefonica fissa pubblica e più in particolare qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico. 8. Se necessario, la Commissione, in consultazione con il comitato ONP e conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, chiede all'ETSI di definire norme per i nuovi tipi di accesso in rete. Un riferimento a tali norme viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 90/387/CEE. 9. A richiesta, i dettagli degli accordi relativi all'accesso speciale alla rete vengono trasmessi all'autorità nazionale di regolamentazione. Articolo 17 Principi di tariffazione 1. Fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 4 sull'abbordabilità, le autorità nazionali di regolamentazione prendono le disposizioni necessarie affinché gli operatori con un rilevante potere di mercato nella fornitura di servizi di telefonia vocale su rete telefonica fissa pubblica rispettino le disposizioni del presente articolo. 2. Le tariffe per l'uso della rete telefonica fissa pubblica e dei servizi telefonici accessibili al pubblico rispettano i principi fondamentali di orientamento ai costi di cui all'allegato II della direttiva 90/387/CEE. In particolare, le prestazioni di cui all'articolo 14 della presente direttiva vengono offerte a prezzi abbordabili. 3. Le tariffe di accesso e di uso della rete telefonica fissa pubblica sono indipendenti dal tipo d'applicazione dell'utente, salvo quando richiedano servizi o prestazioni differenti. 4. Conformemente al diritto comunitario, le tariffe dei servizi forniti in più del collegamento alla rete telefonica fissa pubblica e dei servizi telefonici accessibili al pubblico sono sufficientemente scorporate da non obbligare l'utente a pagare prestazioni non necessarie per il servizio chiesto. 5. Le modifiche tariffarie entrano in vigore soltanto dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico, fissato dall'autorità nazionale di regolamentazione. 6. Gli Stati membri possono autorizzare le rispettive autorità nazionali di regolamentazione a non conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 nelle zone geografiche in cui sia stata chiaramente provata l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici interessato. Articolo 18 Principi contabili 1. Qualora l'operatore sia tenuto a rispettare il principio di orientamento delle tariffe ai costi, come indicato all'articolo 17, gli Stati membri provvedono affinché il sistema contabile utilizzato dall'operatore permetta di applicare l'articolo 17 e che la conformità sia controllata da un organismo competente indipendente. Le autorità nazionali di regolamentazione controllano che ogni anno venga pubblicata una certificazione di conformità. 2. Le autorità nazionali di regolamentazione prendono le misure necessarie per poter disporre a richiesta di una descrizione del sistema contabile di cui al paragrafo 1, con l'indicazione delle principali categorie in cui sono raggruppati i costi e delle norme di ripartizione dei costi del servizio di telefonia vocale. A richiesta, le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono alla Commissione le informazioni sul sistema contabile applicato dagli operatori in questione. 3. Qualora in uno Stato membro la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche e di servizi di telefonia vocale pubblici sia sottoposta a diritti speciali o esclusivi, il sistema di cui al paragrafo 1 include, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti e fatto salvo l'ultimo capoverso del presente paragrafo, i seguenti elementi: a) i costi del servizio di telefonia vocale, in particolare i costi diretti sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per l'istituzione, la gestione e la manutenzione del servizio di telefonia vocale, e per la sua commercializzazione e fatturazione; b) i costi comuni, cioè i costi che non possono essere direttamente imputati al servizio di telefonia vocale o ad altre attività, allocati come segue: i) se possibile, le categorie di costi comuni sono allocate in base all'analisi diretta della loro origine; ii) se l'analisi diretta non è possibile, le categorie di costi comuni sono allocate in base al legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi per i quali un'imputazione o un'allocazione diretta è possibile; il legame indiretto si basa su strutture di costi comparabili; iii) se non sono possibili né l'analisi diretta né quella indiretta, le categorie di costi sono allocate applicando un parametro di assegnazione generale calcolato in base al rapporto tra tutte le spese direttamente o indirattamente imputate o allocate al servizio di telefonia vocale e quelle imputate o allocate agli altri servizi. Su riserva di comunicazione previa alla Commissione, è consentito il ricorso ad altri sistemi contabili, a condizione che permettano di applicare l'articolo 17 e che le autorità nazionali di regolamentazione ne abbiano dichiarata l'idoneità all'uso da parte degli operatori di telecomunicazioni. 4. Gli Stati membri provvedono affinché i conti finanziari degli operatori che forniscono reti telefoniche fisse pubbliche e/o servizi telefonici accessibili al pubblico siano elaborati, sottoposti ad audit contabile e pubblicati conformemente alle disposizioni legislative nazionali e comunitarie applicabili alle imprese commerciali. A richiesta e a titolo riservato, vengono messe a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione informazioni contabili dettagliate. Articolo 19 Riduzioni e altre disposizioni tariffarie particolari Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di riduzioni tariffarie per gli utenti finali (inclusi i consumatori) offerti dagli operati le cui tariffe debbono rispettare il principio di orientamento ai costi di cui all'articolo 17 siano trasparenti, pubblicate e applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che i programmi di riduzione tariffaria vengano modificati o ritirati. Articolo 20 Specifiche di accesso in rete, incluse le prese 1. Le norme per l'accesso alle reti telefoniche fisse pubbliche vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, conformemente all'articolo 5 della direttiva 90/387/CEE. 2. Qualora i servizi telefonici vengano forniti agli utenti su rete ISDN al punto di riferimento S/T, le autorità nazionali di regolamentazione controllano che i punti terminali di rete ISDN siano conformi alle corrispondenti specifiche d'interfaccia fisica, in particolare per quanto riguarda la presa telefonica, indicate nell'elenco delle norme ONP. Articolo 21 Mancato pagamento delle fatture Gli Stati membri autorizzano misure specifiche - proporzionate, non discriminatorie e pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4 - da adottare nei casi di mancato pagamento delle fatture telefoniche per l'uso della rete telefonica fissa pubblica. Le misure prevedono una previa segnalazione all'abbonato della possibile sospensione o dell'annullamento del servizio. Tranne in casi di persistente ritardo nel pagamento o di non pagamento, le misure garantiscono, nei limiti di fattibilità tecnica, che la sospensione del servizio sia limitata al servizio in questione e che l'annullamento intervenga soltanto dopo un periodo durante il quale le chiamate non a carico dell'abbonato sono autorizzate. Articolo 22 Condizioni di annullamento delle prestazioni offerte 1. Le disposizioni del presente articolo sono di applicazione negli Stati membri in cui la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche e di servizi telefonici accessibili al pubblico è sottoposta a diritti speciali o esclusivi, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti. 2. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno il necessario affinché le offerte di servizio degli operatori con diritti speciali ed esclusivi siano mantenute per un periodo di tempo ragionevole e che l'annullamento di un'offerta (o la modifica che ne alteri materialmente il possibile uso) abbia luogo soltanto dopo consultazione degli utenti interessati e dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico, la cui durata viene determinata dall'autorità nazionale di regolamentazione. 3. Fatte salve le procedure di ricorso previste dalle legislazioni nazionali, gli Stati membri provvedono affinché gli utilizzatori, e quando il diritto nazionale lo prevede le organizzazioni che difendono gl'interessi degli utenti e/o dei consumatori, possano sottoporre all'autorità nazionale di regolamentazione i casi di contestazione della data di annullamento prevista dall'operatore. Articolo 23 Modifiche delle condizioni pubblicate 1. Le disposizioni del presente articolo sono di applicazione negli Stati membri in cui la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche e di servizi telefonici accessibili al pubblico è sottoposta a diritti speciali o esclusivi, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti. 2. L'operatore titolare di diritti speciali o esclusivi che non ritenga conveniente soddisfare una specifica richiesta di collegamento alla rete telefonica fissa pubblica alle condizioni tariffarie e di fornitura affisse, è tenuto a richiedere l'accordo dell'autorità nazionale di regolamentazione per modificare, nel caso specifico, le suddette condizioni. CAPITOLO V DISPOSIZIONI PROCEDURALI Articolo 24 Consultazione Gli Stati membri organizzano, conformemente alle procedure nazionali, una consultazione con i rappresentanti degli operatori che forniscono reti di telecomunicazioni pubbliche, degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti e dei fornitori di servizi sui problemi relativi alla portata, all'abbordabilità e alla qualità del servizio universale. Se necessario, la Commissione organizza un'ulteriore consultazione sugli stessi problemi a livello europeo. Articolo 25 Notifica e relazione 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni modifica delle informazioni pubblicate ai sensi della direttiva 95/62/CE. La Commissione pubblica le informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione: - gli operatori con un rilevante potere di mercato, ai fini della presente direttiva; - i casi in cui gli operatori che forniscono reti telefoniche fisse pubbliche e/o servizi telefonici accessibili al pubblico non sono più tenuti a rispettare il principio di orientamento ai costi, conformemente all'articolo 17, paragrafo 6. La Commissione può chiedere alle autorità nazionali di regolamentazione di spiegare i motivi che giustificano l'inclusione (o la non inclusione) di un operatore in una delle due categorie. 3. Se uno Stato membro detiene diritti speciali o esclusivi per la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche e di servizi telefonici accessibili al pubblico, le autorità nazionali di regolamentazione tengono a disposizione - e trasmettono su richiesta alla Commissione - le informazioni sui casi, diversi da quelli previsti dall'articolo 21, loro sottoposti e nei quali l'accesso o l'uso della rete telefonica fissa pubblica o del servizio di telefonia vocale sono stati limitati o rifiutati, comprese le misure adottate e le relative motivazioni. Articolo 26 Procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie nazionali Fatti salvi: a) le azioni che la Commissione o uno Stato membro possono intentare in applicazione del trattato; b) i diritti del soggetto che invoca la procedura di cui ai punti 3) e 4), degli operatori interessati o di qualsiasi altra persona ai sensi del diritto nazionale applicabile, eccetto, nel caso in cui concludano un accordo che pone fine alla controversia; c) le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, che autorizzano le autorità nazionali di regolamentazione a modificare le condizioni nei contratti degli utenti, sono di applicazione le seguenti procedure: 1) Gli Stati membri provvedono affinché tutte le parti - inclusi in particolare gli utenti, i prestatari di servizi, i consumatori e gli altri organismi in conflitto con un operatore che fornisce reti telefoniche fisse pubbliche e/o servizi telefonici accessibili al pubblico per presunte violazioni delle disposizioni della presente direttiva - abbiano la possibilità di ricorrere alle autorità nazionali di regolamentazione o ad un altro organismo indipendente e che esistano a livello nazionale procedure di facile accesso e in linea di massima gratuite per dirimere le controversie in modo equo, trasparente e rapido. Le procedure si applicano in particolare alle dispute tra utente e operatore sulle fatture telefoniche o sui termini e le condizioni di fornitura del servizio telefonico. 2) Se la controversia coinvolge operatori di più Stati membri, l'utente o l'operatore possono invocare la procedura di conciliazione di cui ai punti 3) e 4) notificando la loro intenzione per iscritto all'autorità nazionale di regolamentazione e alla Commissione. Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità nazionale di regolamentazione a ricorrere alla procedura di conciliazione. 3) L'autorità nazionale di regolamentazione o la Commissione possono sottomettere la controversia al presidente del comitato ONP se, dopo avere ricevuto la notifica di cui al punto 2), ritengono che esistano giustificati motivi per un esame più approfondito. 4) Nel caso di cui al punto 3), il presidente del comitato ONP avvia la procedura qui di seguito descritta se ritiene che a livello nazionale siano stati intrapresi tutti i passi ragionevoli: a) il presidente del comitato ONP convoca al più presto un gruppo di lavoro cui partecipano almeno due membri del comitato ONP, un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate e il presidente del comitato ONP (o un altro funzionario della Commissione da lui delegato). Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della Commissione e in linea di massima si riunisce entro dieci giorni dalla convocazione. Su proposta di un membro del gruppo di lavoro, il presidente può richiedere la partecipazione, a titolo di consulenti, di non più di due esperti; b) il gruppo di lavoro offre la possibilità - alla parte che ha sollecitato la procedura, alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e agli operatori coinvolti - di far conoscere, oralmente o per iscritto, il proprio punto di vista; c) il gruppo di lavoro cerca di raggiungere un accordo tra le parti interessate entro tre mesi dalla data della ricezione della notifica di cui al punto 2). Il presidente del comitato ONP informa quest'ultimo dei risultati della procedura di modo da permettergli di esprimere un parere. 5) Le spese di partecipazione della parte che ha richiesto la procedura sono a suo carico. Articolo 27 Sospensione degli obblighi Le date di sospensione fissate in virtù degli articoli 12 e 13 della direttiva 95/62/CE restano invariate. Articolo 28 Modifiche tecniche Le modifiche necessarie per adattare gli allegati I, II e III della presente direttiva al progresso tecnico o all'evoluzione della domanda del mercato sono decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 29. Articolo 29 Procedura del comitato consultivo 1. La Commissione è assistita dal comitato ONP. Il comitato consulta, in particolare, i rappresentanti degli operatori che forniscono reti telefoniche fisse pubbliche e/o servizi telefonici accessibili al pubblico, degli utenti, dei consumatori e dei fabbricanti. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. Articolo 30 Riesame La Commissione procede ad un primo riesame del funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al più tardi entro il 31 dicembre 1999, tenendo in debito conto la relazione sul servizio universale che verrà pubblicata dalla Commissione entro il 1° gennaio 1998. La relazione si basa, inter alia, sulle informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri ed esaminerà in particolare: - la portata della direttiva, e specialmente l'opportunità di applicare parte delle sue disposizioni al settore della telefonia mobile; - le disposizioni di cui al capitolo II, alla luce dell'evoluzione delle condizioni del mercato, della domanda degli utenti e dei progressi tecnologici; - il mantenimento degli obblighi di cui agli articoli 17, 18 e 19, alla luce del progressivo diffondersi della concorrenza. Se necessario, la relazione può proporre ulteriori riesami periodici. Articolo 31 Recepimento 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997 e ne informano immediatamente la Commissione. Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono fissate degli Stati membri. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 32 Abrogazione della direttiva 95/62/CE La direttiva 95/62/CE viene abrogata il 31 dicembre 1997, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva secondo il calendario dell'allegato IV. I riferimenti alla direttiva abrogata sono intesi come riferimenti alla presente direttiva. L'allegato V fornisce una tabella di corrispondenza tra gli articoli della direttiva 95/62/CE e quelli della presente direttiva. Articolo 33 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 34 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) Risoluzione del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sui principi in materia di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni (GU n. C 48 del 16. 2. 1994, pag. 1) e risoluzione del Consiglio, del 18 settembre 1995, sulla realizzazione del futuro quadro regolamentare delle telecomunicazioni (GU n. C 258 del 3. 10. 1995, pag. 1). (2) Risoluzione del Parlamento europeo, del 19 maggio 1996, sul «Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo» (parte II) A4-0111/95 (GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 479). (3) Parere del Comitato economico e sociale, del 13 settembre 1995, in merito al Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo - Parte II (GU n. C 301 del 13. 11. 1995, pag. 24). (4) Parere del Comitato delle regioni sulla comunicazione della Commissione «Verso la società dell'informazione in Europa - Piano di azione» (GU n. C 210 del 14. 8. 1995, pag. 109). (5) Posizione comune (CE) n. 34/96 definita dal Consiglio il 18 giugno 1996, in vista dell'adozione della direttiva 96/220/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU n. C 220 del 29. 7. 1996, pag. 13). (6) Comunicazione della Commissione sul servizio universale delle telecomunicazioni nella prospettiva di un contesto pienamente liberalizzato [COM(96)73 def. del 13 marzo 1996]. (7) GU n. L 192 del 28. 6. 1990, pag. 1. (8) GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 6. (1) COM(96) 73 def. del 13 marzo 1996. (2) GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31. (3) Posizione comune (CE) n. 57/96 definita dal Consiglio il 12 settembre 1996, in vista dell'adozione della direttiva 96/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni e in particolare nelle reti ISDN e nelle reti mobili digitali (GU n. C 315 del 24. 10. 1996, pag. 30). (4) GU n. L 217 del 6. 8. 1991, pag. 31. ALLEGATO I DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI CUI AGLI ARTICOLI 14 E 15 PARTE 1 Prestazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1 a) Selezione a tasti o DTMF (Dual-Tone Multifrequency Operation) La rete telefonica fissa pubblica accetta - per lo scambio di segnali con la centrale e per la segnalazione da punto terminale a punto terminale, sia all'interno di uno Stato membro che tra Stati membri differenti - l'uso di apparecchi telefonici DTMF che utilizzano tonalità conformi alla raccomandazione UTI-T Q.23. b) Blocco selettivo di chiamata L'abbonato che ne abbia fatto domanda all'operatore può bloccare le chiamate in uscita (tutte o solo per certi numeri). PARTE 2 Prestazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1 a) Identificazione della linea chiamante Il numero chiamante appare sul display del telefono chiamato prima che la comunicazione venga stabilita. Il servizio deve essere fornito nel rispetto della pertinente legislazione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio la direttiva 95/46/CE. b) Selezione passante (o servizi con funzioni equivalenti) Gli utenti collegati ad una centralina privata (Pbx) o ad un sistema privato similare possono essere chiamati direttamente a partire dalla rete telefonica fissa pubblica, senza intervento manuale alla centralina. c) Rinvio automatico di chiamata Le chiamate in entrata vengono riorientate verso un altro numero nello stesso Stato membro o in uno diverso (in caso di mancata risposta, se la linea è occupata oppure sempre). Il servizio deve essere fornito nel rispetto della pertinente legislazione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio la direttiva 95/46/CE. PARTE 3 Servizi e prestazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2 a) Accesso ai servizi con numero verde/gratuiti in ambito comunitario L'utente può collegarsi con il numero richiesto senza pagare il costo della chiamata (numeri verdi, numeri gratuiti, numeri 0800, ecc.) b) Servizi a costi ripartiti L'utente può collegarsi con il numero richiesto pagando soltanto una parte del costo della chiamata. c) Servizi a sovrapprezzo/servizi ad addebiti multipli in ambito comunitario I costi di uso del servizio cui si accede attraverso la rete di telecomunicazioni si sommano ai costi della comunicazione. d) Identificazione della linea chiamante in ambito comunitario Il numero chiamante appare sul display del telefono chiamato prima che la comunicazione venga stabilita. Il servizio deve essere fornito nel rispetto della pertinente legislazione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio la direttiva 95/46/CE. e) Accesso ai servizi con operatore in altri Stati membri Gli utenti di uno Stato membro possono comunicare con l'operatore di rete o del servizio assistenza di un altro Stato membro. f) Accesso al servizio informazioni telefoniche in altri Stati membri Gli utenti di uno Stato membro possono accedere al servizio informazioni telefoniche di un altro Stato membro. Il servizio deve essere fornito nel rispetto della pertinente legislazione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio la direttiva 95/46/CE. ALLEGATO II INFORMAZIONI DA PUBBLICARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 PARTE 1 Informazioni da fornire alle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE INTERFACCE DI RETE Le caratteristiche tecniche delle interfacce correntemente fornite ai punti terminali di rete debbono includere l'eventuale riferimento alle pertinenti norme o raccomandazioni nazionali e/o internazionali: - per le reti analogiche e/o digitali: a) interfaccia di linea singola, b) interfaccia multilinea, c) interfaccia per selezione passante (DDI), d) altre interfacce correntemente fornite; - per l'ISDN (ove disponibile): a) specifica delle interfacce di base e a velocità primaria ai punti di riferimento S/T, compreso il protocollo di segnalazione, b) dettagli dei servizi portanti adatti ai servizi di telefonia vocale, c) altre interfacce correntemente fornite; - qualsiasi altra interfaccia correntemente fornita. Oltre alle informazioni precedenti, che devono essere regolarmente trasmesse all'autorità nazionale di regolamentazione secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli operatori che forniscono reti telefoniche fisse pubbliche devono segnalare all'autorità nazionale di regolamentazione, senza ingiustificati ritardi, le caratteristiche particolari di rete che possono influire sul corretto funzionamento delle apparacchiature terminali. L'autorità nazionale di regolamentazione trasmette a richiesta le informazioni ai fornitori di apparecchiature terminali. PARTE 2 Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 Nota: Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione ha la responsabilità di diffondere le informazioni del presente allegato e di decidere quali informazioni pubblicare direttamente e quali far pubblicare dagli operatori che forniscono reti di telecomunicazioni e/o servizi telefonici accessibili al pubblico. 1. Denominazione e indirizzo dell'operatore (o degli operatori) Denominazione e sede sociale degli operatori che forniscono reti telefoniche fisse pubbliche e/o servizi telefonici accessibili al pubblico. 2. Servizi telefonici offerti 2.1. Portata del servizio di base Descrizione dei servizi telefonici di base, distinguendo tra quelli inclusi nell'abbonamento e quelli inclusi nella fatturazione periodica (servizi via operatore, elenchi telefonici, informazioni telefoniche, blocco selettivo delle chiamate, fatturazione dettagliata, manutenzione, ecc.) Descrizione dei servizi e prestazioni del servizio telefonico fatturate separatamente dall'offerta di base, incluso eventualmente il riferimento alle pertinenti norme tecniche o specifiche. 2.2. Tariffazione Informazioni su accesso, uso e manutenzione e dettagli sulle riduzioni e i programmi tariffari speciali e mirati. 2.3. Politica di compensazione/rimborso Dettagli sui programmi di compensazione/rimborso proposti. 2.4. Servizi di manutenzione proposti 2.5. Condizioni contrattuali standard Informazioni sull'eventuale periodo contrattuale minimo. 3. Condizioni per il collegamento delle apparecchiature terminali Analisi globale dei requisiti delle apparecchiature terminali, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/263/CEE o 93/97/CEE, incluse se necessario le condizioni di cablaggio nei locali del cliente e la posizione del punto terminale di rete. 4. Restrizioni di accesso e uso Informazioni sulle restrizioni di accesso e uso, imposte conformemente alle disposizioni dell'articolo 13. ALLEGATO III INDICATORI DEI TEMPI DI FORNITURA E DI QUALITÀ DEL SERVIZIO, DEFINIZIONI E METODI DI MISURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV CALENDARIO DELLE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 33 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V TABELLA COMPARATIVA >SPAZIO PER TABELLA>