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Document 51996PC0350

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 3760/92 che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura

/* COM/96/0350 def. - CNS 96/0183 */

GU C 316 del 25.10.1996, pp. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0350

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 3760/92 che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura /* COM/96/0350 DEF - CNS 96/0183 */

Gazzetta ufficiale n. C 316 del 25/10/1996 pag. 0013


Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3760/92 che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (96/C 316/08) COM(96) 350 def. - 96/0183(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 19 settembre 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato dall'atto di adesione del 1994, stabilisce all'articolo 4 la procedura per l'adozione di misure comunitarie volte a definire le condizioni di esercizio delle attività di sfruttamento delle risorse; che in tale contesto è opportuno prevedere una delega di competenza alla Commissione per quanto riguarda la definizione delle misure tecniche per gli attrezzi da pesca, con le relative modalità d'uso, che costituiscono soltanto il recepimento, nell'ordinamento giuridico comunitario, di atti vincolanti adottati nell'ambito delle commissioni internazionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente, senza che nella loro adozione intervenga alcuna valutazione politica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3760/92 stabilisce, all'articolo 8, che il Consiglio determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipo di pesca il totale ammissibile di catture e ripartisce le relative possibilità di pesca tra gli Stati membri; che tale disposizione non prevede l'esercizio di una competenza per quanto riguarda l'asse gnazione di catture ai pescherecci di paesi terzi autorizzati ad esercitare le loro attività in acque comunitarie; che è quindi necessario introdurre una siffatta competenza per la determinazione delle possibilità di pesca da assegnare ai paesi terzi nonché delle condizioni di carattere tecnico in cui devono essere effettuate le catture;

considerando che è opportuno stabilire che le misure tecniche per la conservazione delle risorse a carattere temporaneo associate alle condizioni in cui possono essere pescati i contingenti possano essere adottate secondo la stessa procedura prevista per la determinazione del totale ammissibile di catture,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3760/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Le misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca, e le relative modalità d'uso, che recepiscono atti vincolanti adottati dalle commissioni internazionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente, vengono stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 18».

2) All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Qualora risulti necessario, in relazione ad un tipo di pesca, limitare i tassi di sfruttamento nelle acque di pesca comunitarie o al di fuori di tali acque, per i pescherecci comunitari, o nelle acque di pesca comunitarie, per i pescherecci di paesi terzi, le limitazioni sono definite conformemente ai paragrafi 3 e 4.»

3) All'articolo 8, paragrafo 4:

a) il punto i) è sostituito dal testo seguente:

«i) determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, caso per caso, il totale ammissibile di catture nonché le condizioni tecniche specifiche associate a tali limitazioni di catture e/o il totale ammissibile dello sforzo di pesca, se del caso su base pluriennale. Per la fissazione di detti totali si terrà conto degli obiettivi e delle strategie di gestione eventualmente definiti in conformità del paragrafo 3»;

b) è aggiunto il seguente punto:

«vi) determina le possibilità di pesca da assegnare a paesi terzi nonché le condizioni specifiche in cui devono essere effettuate le catture».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

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