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Document 51996PC0269
Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the Community, of the Convention on Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the Danube
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio
/* COM/96/0269 def. - CNS 96/0184 */
GU C 288 del 1.10.1996, p. 19–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio /* COM/96/0269 DEF - CNS 96/0184 */
Gazzetta ufficiale n. C 288 del 01/10/1996 pag. 0019
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio (96/C 288/05) COM(96) 269 def. - 96/0184(CNS) (Presentata dalla Commissione il 15 luglio 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 130 S, paragrafo 1, e dell'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che la Commissione ha partecipato a nome della Comunità, nel quadro di un gruppo di lavoro «ad hoc», ai negoziati relativi alla redazione di una Convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio; considerando che tale convenzione è stata firmata a nome della Comunità a Sofia (Bulgaria) il 29 giugno 1994; considerando che la suddetta convenzione intende fissare un quadro per le iniziative di cooperazione bilaterali o multilaterali, volte a proteggere l'ambiente idrico, a prevenire e controllare l'inquinamento del Danubio ed a garantire un'utilizzazione sostenibile delle risorse idriche dei paesi rivieraschi; considerando che la Comunità ha adottato misure nelle materie disciplinate dalla convenzione e che è tenuta, per queste materie, ad impegnarsi sul piano internazionale; considerando che, in forza dell'articolo 130 R, la politica della Comunità in materia di ambiente persegue obiettivi che mirano alla conservazione, alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente, alla protezione della salute delle persone e all'utilizzazione prudente e razionale delle risorse naturali, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, e alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a far fronte ai problemi regionali e mondiali dell'ambiente; considerando che tutta la politica della Comunità in materia di ambiente mira a conseguire un elevato livello di tutela e che si fonda sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio «chi inquina paga»; considerando, che nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le competenti organizzazioni internazionali; considerando che la conclusione della convenzione da parte della Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 130 R del trattato, DECIDE: Articolo 1 La Convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio è approvata a nome della Comunità. Il testo della convenzione è pubblicato in allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il governo della Romania, in conformità all'articolo 26 della convenzione. CONVENZIONE sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio (Convenzione sulla protezione del Danubio) INDICE Pagina Preambolo .......... 21 Parte I: Disposizioni generali .......... 21 Articoli 1: Definizioni .......... 21 Articolo 2: Obiettivi e principi di cooperazione .......... 22 Articolo 3: Campo d'applicazione .......... 22 Articolo 4: Forme di cooperazione .......... 23 Parte II: Cooperazione multilaterale .......... 23 Articolo 5: Prevenzione, controllo e riduzione dell'impatto transfrontaliero .......... 23 Articolo 6: Misure specifiche per la protezione delle risorse idriche .......... 23 Articolo 7: Limitazione delle emissioni: obiettivi e criteri di qualità delle acque .......... 24 Articolo 8: Inventari delle emissioni, programmi di azione e relazioni sui progressi compiuti .......... 24 Articolo 9: Programmi di sorveglianza .......... 25 Articolo 10: Obbligo di presentare relazioni .......... 25 Articolo 11: Consultazioni .......... 26 Articolo 12: Scambio di informazioni .......... 26 Articolo 13: Protezione delle informazioni .......... 26 Articolo 14: Informazione dei cittadini .......... 27 Articolo 15: Ricerca e sviluppo .......... 27 Articolo 16: Sistemi di comunicazione, di allerta e di allarme, piani di emergenza .......... 27 Articolo 17: Assistenza reciproca .......... 28 Parte III: Commissione internazionale .......... 28 Articolo 18: Istituzione, compiti e competenze .......... 28 Articolo 19: Disposizioni transitorie concernenti la dichiarazione di Bucarest .......... 28 Parte IV: Disposizioni procedurali e disposizioni finali .......... 29 Articolo 20: Validità degli allegati .......... 29 Articolo 21: Accordi in vigore e accordi integrativi .......... 29 Articolo 22: Conferenza delle parti .......... 29 Articolo 23: Emendamenti alla convenzione .......... 29 Articolo 24: Risoluzione delle controversie .......... 30 Articolo 25: Firma .......... 30 Articolo 26: Ratifica, accettazione o approvazione .......... 30 Articolo 27: Entrata in vigore .......... 30 Articolo 28: Adesione, partecipazione .......... 30 Articolo 29: Denuncia .......... 31 Articolo 30: Funzioni del depositario .......... 31 Articolo 31: Testi autentici, depositario .......... 31 Allegato I: Parte 1: Migliore tecnologia disponibile .......... 31 Parte 2: Migliore pratica ambientale .......... 32 Allegato II: Settori industriali e sostanze pericolose .......... 32 Parte 1: Elenco delle attività e dei settori industriali .......... 32 Parte 2: Elenco indicativo delle sostanze e dei gruppi di sostanze pericolose .......... 34 Allegato III: Linee guida per la messa a punto di obiettivi e di criteri di qualità dell'acqua .......... 35 Allegato IV: Statuto della Commissione internazionale per la protezione del Danubio .......... 36 Allegato V: Arbitrato .......... 38 PREAMBOLO LE PARTI CONTRAENTI, guidate dalla ferma intenzione di intensificare la propria cooperazione nella gestione delle acque nell'ambito della protezione e dell'utilizzazione delle acque; preoccupate dal fatto che i cambiamenti dello stato dei corsi d'acqua all'interno del bacino del Danubio abbiano o possano avere effetti dannosi, a breve o a lungo termine, sull'ambiente, sull'economia e sul benessere degli Stati danubiani; sottolineando l'urgente necessità di adottare misure più severe a livello nazionale e internazionale per prevenire, controllare e ridurre i gravi effetti transfrontalieri derivanti dallo scarico di sostanze pericolose e di sostanze nutritive nell'ambiente acquatico all'interno del bacino del Danubio, e di prestare la dovuta attenzione anche al Mar Nero; considerando le misure già adottate dagli Stati danubiani, sia singolarmente, sia nell'ambito della loro collaborazione bilaterale e multilaterale, e le iniziative già intraprese nel quadro dell'attività della CSCE dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite e dalla Comunità europea al fine di promuovere la cooperazione, a livello bilaterale e multilaterale, in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento transfrontaliero, e di incoraggiare la gestione idrica sostenibile, l'utilizzazione razionale e la conservazione delle risorse idriche; riferendosi, in particolare, alla Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, del 17 marzo 1992, e all'attuale cooperazione bilaterale e multilaterale tra alcuni Stati danubiani, che proseguirà e di cui si terrà debito conto nell'ambito della cooperazione tra tutti gli Stati danubiani, nonché in considerazione della Convenzione sulla protezione del Mar Nero contro l'inquinamento, del 21 aprile 1992; nel tentativo di migliorare e proteggere in modo duraturo il Danubio e le acque che confluiscono nel suo bacino, in particolare a livello transfrontaliero, nonché di realizzare una gestione delle acque sostenibile, che tenga debito conto degli interessi degli Stati danubiani per quanto riguarda l'utilizzazione delle acque e contribuisca nel contempo alla protezione dell'ambiente marino del Mar Nero, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente convenzione si intende per: a) «Stati danubiani»: gli Stati sovrani a cui spetta una parte considerevole del bacino idrografico del Danubio. Per parte considerevole si intende una quota superiore ai 2 000 km² del bacino idrografico complessivo; b) «bacino idrografico»: il bacino idrologico del fiume Danubio nella misura in cui esso viene diviso fra le parti contraenti; c) «impatto transfrontaliero»: qualsiasi significativo effetto negativo sull'ambiente fluviale, derivante da un mutamento delle condizioni idriche causato dalle attività umane, e che si ripercuota al di là dell'area soggetta alla giurisdizione di una parte contraente. Tali cambiamenti possono avere effetti sulla vita e sulla proprietà, sulla sicurezza degli impianti nonché sugli ecosistemi idrici interessati; d) «sostanze pericolose»: le sostanze che hanno effetti tossici, cancerogeni, mutageni, teratogeni o bioaccumulativi, in particolare se sono persistenti o hanno un considerevole effetto negativo sugli organismi viventi; e) «sostanze pericolose per le acque»: le sostanze la cui potenzialità di rischio per le risorse idriche è particolarmente alta, tanto da dover essere trattate con misure di prevenzione e protezione speciali; f) «fonti puntuali e fonti diffuse di inquinamento delle acque»: le fonti di sostanze inquinanti e nutritive la cui immissione nelle acque è causata da scarichi localizzati (fonti puntuali) o da effetti diffusi sul territorio del bacino idrografico (fonti diffuse); g) «bilancio idrico»: il modello che regola il naturale regime idrologico dell'intero bacino idrografico, tenuto conto delle sue componenti (precipitazioni, evaporazione, acque superficiali e deflusso sotterraneo). Nell'espressione è inclusa inoltre una componente degli effetti antropogeni attuali derivanti dall'uso delle acque e che influenzano la quantità idrica; h) «dati di collegamento»: i dati riassuntivi derivati dai bilanci idrici a monte in quanto rilevanti come dati di entrata necessari all'elaborazione di bilanci idrici a valle e di un bilancio idrico generale per il Danubio. In questo senso i dati di collegamento si riferiscono alle componenti del bilancio idrico per tutte le acque transfrontaliere rilevanti all'interno del bacino idrografico del Danubio. I dati di collegamento si riferiscono a sezioni trasversali di acque transfrontaliere dove esse formano, attraversano o sono situate sui confini tra le parti contraenti; i) «Commissione internazionale»: l'organizzazione costituita ai sensi dell'articolo 18 della presente convenzione. Articolo 2 Obiettivi e principi di cooperazione 1. Le parti contraenti si impegnano a raggiungere gli obiettivi previsti da una gestione sostenibile ed equa delle risorse idriche, compresi, per quanto possibile, la conservazione, il miglioramento e l'utilizzazione razionale delle acque di superficie e della falda freatica nel bacino idrografico in questione. Le parti contraenti compiono inoltre ogni sforzo per combattere i pericoli derivanti da incidenti relativi a sostanze pericolose per le acque, da piene e dalla formazione di ghiaccio sul Danubio. Le parti si impegnano inoltre a contribuire alla riduzione dell'inquinamento del Mar Nero originato da fonti situate nel bacino idrografico in questione. 2. Le parti contraenti collaborano, secondo le disposizioni della presente convenzione, per quanto riguarda le principali questioni attinenti alla gestione delle acque e adottano tutte le misure regolamentari, amministrative e tecniche necessarie per preservare almeno le attuali condizioni dell'ambiente e della qualità delle acque del Danubio e del suo bacino idrografico, nonché per prevenire e ridurre, per quanto possibile, gli effetti negativi e i mutamenti che potrebbero verificarsi o essere provocati. 3. A questo scopo le parti contraenti, considerata l'urgenza di adottare misure per l'abbattimento dell'inquinamento e per un uso razionale e sostenibile delle acque, stabiliscono le necessarie priorità e rafforzano, armonizzano e coordinano le misure già adottate e quelle da adottare, a livello nazionale e internazionale, per tutto il bacino del Danubio, allo scopo di pervenire ad uno sviluppo sostenibile e alla protezione ambientale del fiume stesso. Questo obiettivo, in particolare, mira ad assicurare un'utilizzazione sostenibile delle risorse idriche per scopi civili, industriali e agricoli, nonché la conservazione e il ripristino degli ecosistemi, soddisfacendo nel contempo altri requisiti che riguardano la salute pubblica. 4. Il principio «chi inquina paga» e il principio di precauzione costituiscono la base di tutte le misure finalizzate alla protezione del Danubio e delle acque all'interno del suo bacino idrografico. 5. La cooperazione nella gestione delle acque è orientata ad una gestione sostenibile delle acque, ossia su criteri miranti ad uno sviluppo stabile e ecologicamente corretto, tendenti nel contempo a: - preservare la qualità generale della vita; - mantenere un accesso permanente alle risorse naturali; - evitare danneggiamenti ambientali permanenti e proteggere gli ecosistemi; - adottare approcci di carattere preventivo. 6. L'applicazione della presente convenzione non deve in alcun caso provocare aumenti considerevoli, diretti o indiretti, dell'impatto sull'ambiente fluviale. 7. Ciascuna parte contraente ha il diritto di adottare e attuare misure più severe rispetto a quelle derivanti dalle disposizioni della presente convenzione. Articolo 3 Campo d'applicazione 1. La presente convenzione si applica al bacino idrografico del Danubio, definito all'articolo 1, lettera b). 2. La convenzione si applica in particolare alle seguenti attività, progettate o in corso, nella misura in cui esse causano o possono causare un impatto transfrontaliero: a) scarico di acque reflue, immissione di sostanze nutritive e pericolose sia da fonti puntuali che da fonti diffuse, nonché l'apporto di calore; b) attività, progettate o in corso, nel settore delle costruzioni idrauliche, in particolare la regolazione e il controllo del deflusso dei corsi d'acqua, la protezione delle inondazioni e la riduzione dei rischi di formazione di ghiaccio, nonché degli effetti prodotti sul regime idrico da impianti situati sui corsi d'acqua o lungo le loro rive; c) altre attività, progettate o in corso, volte all'utilizzazione delle acque, come lo sfruttamento per centrali idroelettriche, la deviazione di corsi d'acqua e il prelievo di acqua; d) gestione di impianti idrotecnici esistenti, come ad esempio serbatoi e centrali idroelettriche; misure volte a prevenire l'impatto ambientale, ivi comprese: la deteriorazione delle condizioni idrologiche, l'erosione, l'abrasione, le inondazioni e la sedimentazione; misure volte a proteggere gli ecosistemi; e) manipolazione di sostanze pericolose per le acque e prevenzione degli incidenti. 3. La presente convenzione è applicabile alle questioni inerenti alla pesca e alla navigazione interna, qualora insorgano problemi di protezione delle acque contro l'inquinamento causato da tali attività. Articolo 4 Forme di cooperazione Le forme di cooperazione previste ai sensi della presente convenzione sono di norma le seguenti: a) consultazioni e attività congiunte nel quadro della Commissione internazionale in conformità alle disposizioni della presente convenzione; b) scambio di informazioni su accordi bilaterali e multilaterali, sulle regolamentazioni normative e sulle misure di gestione delle acque; scambio di documenti giuridici; direttive ed altre pubblicazioni; altre forme di scambio di informazioni e di esperienze. PARTE II COOPERAZIONE MULTILATERALE Articolo 5 Prevenzione, controllo e riduzione dell'impatto transfrontaliero 1. Le parti contraenti elaborano, adottano e applicano le opportune disposizioni giuridiche, amministrative e tecniche e predispongono, a livello nazionale, le basi e i presupposti necessari per garantire un'efficace protezione della qualità delle acque e un'utilizzazione sostenibile, prevenendo, controllando e riducendo nel contempo l'impatto transfrontaliero. 2. A tal fine, le parti contraenti adottano, separatamente o congiuntamente, in particolare, le seguenti misure: a) rilevamento dello stato delle risorse idriche naturali all'interno del bacino idrografico del Danubio, applicando parametri concordati di quantità e qualità e specificando la metodologia adottata; b) adozione di norme giuridiche che stabiliscano i requisiti, compresi i termini di attuazione, da soddisfare in caso di scarico di acque reflue; c) adozione di norme giuridiche per disciplinare il maneggiamento di sostanze pericolose per le acque; d) adozione di norme giuridiche per ridurre l'immissione di sostanze nutritive o pericolose provenienti da fonti diffuse, in particolare per disciplinare l'uso di sostanze nutritive, di prodotti fitosanitari e di pesticidi nell'agricoltura; e) al fine di armonizzare tali norme ad un alto livello di protezione e per attuare in maniera coordinata le misure in esse contemplate, le parti contraenti tengono conto dei risultati e delle proposte presentate dalla Commissione internazionale; f) le parti contraenti cooperano e adottano le misure atte a evitare l'impatto transfrontaliero causato da rifiuti e sostanze pericolose, in particolare quelli provenienti dal trasporto. Articolo 6 Misure specifiche per la protezione delle risorse idriche Le parti contraenti adottano misure atte a prevenire o ridurre l'impatto transfrontaliero e a promuovere un'utilizzazione sostenibile ed equa delle risorse idriche, nonché la conservazione delle risorse ecologiche, provvedendo in particolare a: a) individuare le risorse della falda freatica da sottoporre ad un'opera di protezione a lungo termine, nonché le zone utili per il rifornimento, presente o futuro, di acqua potabile; b) prevenire l'inquinamento delle risorse della falda freatica, in special modo quelle che, a lungo termine, sono destinate al rifornimento di acqua potabile, in particolare l'inquinamento causato da nitrati, prodotti fitosanitari e pesticidi, nonché da altre sostanze pericolose; c) ridurre al minimo, attraverso misure di prevenzione e di controllo, i rischi di inquinamento accidentale; d) tenere conto degli effetti che le attività progettate o in corso di cui all'articolo 3, paragrafo 2 possono avere sulla qualità delle acque; e) valutare l'importanza dei diversi elementi biotopici per l'ecologia del fiume e proporre misure atte a migliorare le condizioni ambientali acquatiche e litorali. Articolo 7 Limitazione delle emissioni: obiettivi e criteri di qualità delle acque 1. Le parti contraenti, tenendo conto delle proposte della Commissione internazionale, stabiliscono i limiti, basati per quanto possibile su tecnologie poco inquinanti o senza rifiuti alla fonte, delle emissioni applicabili ai singoli settori industriali o alle singole industrie, in termini di carichi inquinanti o di concentrazioni di inquinamento. Qualora vengano scaricate sostanze pericolose, i limiti delle emissioni saranno fissati tenendo conto della migliore tecnologia disponibile per l'abbattimento alla fonte e/o sulla depurazione sulle acque reflue. Per le acque reflue urbane, i limiti delle emissioni sono basati sull'utilizzazione di un trattamento almeno biologico o di livello equivalente. 2. Le parti contraenti elaborano ulteriori disposizioni per la prevenzione o la riduzione dell'immissione di sostanze pericolose e di sostanze nutritive per le sorgenti diffuse, in particolare nel caso in cui le principali sorgenti provengano dall'agricoltura, tenendo conto della migliore pratica ambientale. 3. Per gli scopi previsti dai paragrafi 1 e 2, l'allegato II della presente convenzione contiene una lista dei settori e delle attività industriali, nonché un'ulteriore lista delle sostanze pericolose e dei gruppi di sostanze il cui scarico da sorgenti diffuse e puntuali deve essere impedito o considerevolmente ridotto. L'aggiornamento dell'allegato II spetta alla Commissione internazionale. 4. Le parti contraenti devono inoltre, ove necessario, definire gli obiettivi di qualità delle acque e applicare criteri di qualità delle acque allo scopo di prevenire, controllare e ridurre l'impatto transfrontaliero. Le linee guida generali in materia sono contenute nell'allegato III, che viene applicato e specificato dalle parti contraenti, sia con un'azione a livello nazionale sia, eventualmente, con un'azione congiunta. 5. Onde ottenere una limitazione delle emissioni nelle aree sottoposte alla loro giurisdizione, le parti contraenti predispongono le necessarie condizioni preliminari e l'attuazione delle norme stabilite. Esse provvedono affinché: a) le norme interne per la limitazione delle emissioni e il livello dei loro requisiti vengano armonizzate gradualmente con la limitazione delle emissioni ai sensi della presente convenzione; b) gli scarichi di acque reflue siano basati, senza eccezioni, su un'autorizzazione previamente accordata dalle autorità competenti per un periodo di tempo limitato; c) le norme e le autorizzazioni per le misure di prevenzione e controllo in caso di impianti industriali nuovi o ammodernati, in particolare quando vi siano sostanze pericolose, si basino sulla migliore tecnologia esistente e vengano applicate con la massima priorità; d) si impongano disposizioni più severe delle norme esistenti (in singoli casi persino il divieto) quando ciò è richiesto dalle caratteristiche del corpo idrico ricettore e del suo ecosistema in relazione al paragrafo 4; e) le autorità competenti vigilino affinché le attività che possono causare un impatto transfrontaliero vengano svolte in conformità alle autorizzazioni e alle disposizioni previste; f) venga effettuata una valutazione dell'impatto ambientale in conformità alle norme sovranazionali e internazionali o vengano adottati altri procedimenti per la rilevazione e la valutazione degli effetti ambientali; g) nel progettare, autorizzare e svolgere le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 16, paragrafo 2, le autorità competenti tengano conto dei rischi di incidenti che riguardano sostanze pericolose per le acque, imponendo misure preventive e ordinando regole di condotta per le misure da adottare in seguito ad eventuali incidenti. Articolo 8 Inventari delle emissioni, programmi di azione e relazioni sui progressi compiuti 1. Le parti contraenti compilano periodicamente inventari delle fonti significative di inquinamento, puntuali e diffuse, situate all'interno del bacino idrografico del Danubio, indicando le misure di prevenzione e di abbattimento dell'inquinamento già adottate per i relativi scarichi, nonché l'effettiva efficacia di tali misure, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a). 2. Su questa base le parti contraenti redigono un elenco delle misure di ulteriore prevenzione e abbattimento dell'inquinamento da adottare gradualmente, se ciò risulta necessario per conseguire gli obiettivi della presente convenzione. 3. L'inventario, delle emissioni e l'elenco delle misure da adottare costituiscono la base per l'elaborazione dei programmi comuni d'azione che le parti contraenti devono elaborare, tenendo conto delle priorità che vengono fissate secondo criteri di urgenza e di efficienza. Tali programmi di azione mirano, in particolare, alla riduzione dei carichi inquinanti e delle concentrazioni di inquinamento causati sia da fonti puntuali industriali ed urbane che da fonti diffuse. Questi programmi includono tra l'altro le misure di prevenzione e di abbattimento dell'inquinamento, comprese le stime in termini di tempi e di costi. 4. Le parti contraenti verificano inoltre i progressi compiuti nell'esecuzione dei programmi comuni di azione, redigendo relazioni periodiche in merito. Tali relazioni contengono sia le misure di protezione attuate che i progressi compiuti per quanto riguarda lo stato delle acque in base ad una valutazione attuale. Articolo 9 Programmi di sorveglianza In base alle proprie attività nazionali, le parti contraenti cooperano per quanto riguarda la sorveglianza e la valutazione. 1. A tale scopo esse - armonizzano o rendono compatibili i propri metodi di sorveglianza e di valutazione applicati a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda la qualità delle acque fluviali, il controllo delle emissioni, le previsioni delle piene e il bilancio idrico, allo scopo di ottenere risultati confrontabili da inserire nelle attività comuni di controllo e valutazione; - mettono a punto sistemi di controllo concordati o comuni, utilizzando dispositivi di misurazione fissi o mobili, mezzi di comunicazione e di elaborazione dati; - elaborano e realizzano programmi comuni di sorveglianza delle condizioni dei corsi d'acqua nel bacino idrografico del Danubio per quanto riguarda la qualità e la quantità delle acque, i sedimenti e gli ecosistemi fluviali, come base per la valutazione dell'impatto transfrontaliero, quale l'inquinamento transfrontaliero e il cambiamento dei regimi dei corsi d'acqua, nonché dei bilanci idrici, delle piene e dei rischi di formazione di ghiaccio; - mettono a punto metodi comuni o armonizzati per sorvegliare e valutare gli scarichi di acque reflue, compresa l'elaborazione, la valutazione e la documentazione di dati, tenendo conto dell'approccio specifico settoriale per la limitazione delle emissioni (allegato II, parte 1); - elaborano inventari delle principali fonti puntuali, compresi gli inquinanti immessi (inventari delle emissioni) e compiono stime dell'inquinamento delle acque causato da fonti diffuse, tenendo conto dell'allegato II, parte 2; aggiornano quindi tali documenti in base alla situazione del momento. 2. In particolare, le parti concordano i punti di sorveglianza, le caratteristiche di qualità delle acque fluviali e i parametri di inquinamento che vanno regolarmente rilevati per il Danubio, con sufficiente frequenza, tenendo conto del carattere ambientale ed idrologico del corso d'acqua in questione, nonché, delle emissioni di inquinanti tipiche che hanno luogo nel relativo bacino idrografico. 3. Le parti contraenti stabiliscono, sulla base di una metodologia armonizzata, i bilanci idrici interni e il bilancio idrico generale del bacino del Danubio. A questo scopo, le parti contraenti forniscono, nella misura necessaria, dati di collegamento sufficientemente comparabili, attraverso l'applicazione di una metodologia armonizzata. Sulla base dei medesimi dati possono essere compilati bilanci idrici anche per i principali affluenti del Danubio. 4. Le parti valutano periodicamente lo stato della qualità delle acque del Danubio ed i progressi compiuti grazie alle misure adottate per la prevenzione, il controllo e la riduzione dell'impatto transfrontaliero. I risultati vengono presentati al pubblico per mezzo di apposite pubblicazioni. Articolo 10 Obbligo di presentare relazioni Le parti contraenti presentano relazioni alla Commissione internazionale sulle materie fondamentali che sono indispensabili ad essa per svolgere i propri compiti. Tali relazioni comprendono in particolare: a) relazioni e documenti previsti dalla presente convenzione o richiesti dalla Commissione internazionale; b) informazioni sull'esistenza, la conclusione, la modificazione o la denuncia di accordi bilaterali e multilaterali o trattati che regolamentano la protezione e la gestione delle acque del Danubio e delle acque che si trovano nel suo bacino idrografico o che abbiano rilevanza in tale ambito; c) informazioni sulle rispettive leggi, ordinanze e altre regolamentazioni generali che regolino la protezione e la gestione delle acque del Danubio e delle acque che si trovano nel suo bacino idrografico o che abbiano rilevanza in tale ambito; d) comunicazione, al più tardi entro un termine concordato dopo l'adozione della decisione da parte della Commissione internazionale, sulle scadenze e sugli esborsi finanziari per l'esecuzione di decisioni che permettono di adottare azioni a livello nazionale, quali raccomandazioni, programmi e misure; e) indicazione delle istituzioni competenti a cui la Commissione internazionale o le altre parti contraenti fanno riferimento per la cooperazione nel quadro della presente convenzione; f) comunicazione di progetti che, per il loro carattere, potrebbero avere un impatto transfrontaliero. Articolo 11 Consultazioni 1. Previo scambio di informazioni, le parti contraenti in questione possono, su richiesta di una o più parti contraenti interessate, avviare consultazioni sui progetti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, che possono avere un impatto transfrontaliero, purché tale scambio di informazioni e tali consultazioni non siano già previsti nell'ambito delle attività di cooperazione bilaterale o internazionale. Le consultazioni si svolgono di norma nel quadro della Commissione internazionale allo scopo di pervenire ad una soluzione. 2. Prima di prendere una decisione sui progetti presentati, le autorità competenti, tranne in caso di pericolo imminente, attendono i risultati delle consultazioni, purché queste si concludano entro un anno dal loro inizio. Articolo 12 Scambio di informazioni 1. In conformità a quanto stabilito dalla Commissione internazionale, le parti contraenti si scambiano i dati che si possono ragionevolmente ottenere, inter alia, su: a) lo stato generale dell'ambiente fluviale all'interno del bacino idrografico del Danubio; b) l'esperienza acquisita nell'applicazione e nello sfruttamento della migliore tecnologia disponibile e risultati dei lavori di ricerca e sviluppo; c) i dati relativi alle emissioni e i dati di sorveglianza; d) le misure adottate e previste per prevenire, controllare e ridurre l'impatto transfrontaliero; e) le disposizioni regolamentari concernenti gli scarichi delle acque reflue; f) gli incidenti che implicano sostanze pericolose per le acque. 2. Al fine di armonizzare i limiti di emissione, le parti contraenti procedono ad uno scambio di informazioni sulle rispettive regolamentazioni nazionali. 3. Se una parte contraente chiede ad un'altra parte di comunicarle dati o informazioni che non sono disponibili, la seconda s'impegna a soddisfare questa richiesta, ma può porre, a tal fine, la condizione che la parte che presenta la richiesta prenda a suo carico le spese, purché di importo ragionevole, dovute al reperimento e, eventualmente, al trattamento di questi dati o di queste informazioni. 4. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le parti contraenti facilitano lo scambio della migliore tecnologia disponibile, promuovendo in particolare: lo scambio commerciale della tecnologia disponibile, i contatti e la cooperazione industriale diretti, ivi comprese la creazione di imprese comuni, lo scambio di informazioni e di dati acquisiti con l'esperienza e, infine, la prestazione di assistenza tecnica. Inoltre le parti contraenti intraprendono programmi comuni di formazione e organizzano i seminari e le riunioni necessari. 5. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano il diritto e l'obbligo delle parti contraenti, derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni amministrative nazionali o dalle prassi giuridiche vigenti, nonché dalle normative internazionali applicabili in materia, di proteggere i dati personali, la proprietà intellettuale, comprese le informazioni riservate di carattere industriale e commerciale, e la sicurezza nazionale. 6. Se una parte contraente decide tuttavia di comunicare ad un'altra parte tali informazioni riservate, quest'ultima rispetta il carattere confidenziale delle informazioni ricevute e le condizioni alle quali esse vengono fornite, utilizzandole esclusivamente per gli scopi per i quali sono state fornite. Articolo 13 Protezione delle informazioni Nella misura in cui, ai sensi della presente convenzione, vengono fornite, in conformità alla legislazione nazionale dei vari Stati, informazioni su segreti industriali e commerciali o altre informazioni riservate, la parte contraente che riceve tali informazioni è obbligata alla segretezza e non utilizza queste informazioni per scopi diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione, pubblicandole o mettendole a disposizione di terzi. Qualora una parte contraente ritenga di non essere in grado di adempiere a quest'obbligo in merito ad informazioni riservate che le sono state comunicate, ne informerà senza indugio la parte che ha trasmesso le informazioni in questione, restituendo le informazioni stesse. I dati personali vengono trasmessi ad altre parti contraenti in conformità alla legislazione nazionale della parte contraente che trasmette le informazioni. La parte che riceve le informazioni utilizza i dati personali esclusivamente per gli scopi e alle condizioni specificati dalla parte che li trasmette. Articolo 14 Informazione dei cittadini 1. Le parti contraenti si assicurano che le proprie autorità competenti provvedano, non appena possibile, a mettere a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica informazioni in merito allo stato o alla qualità dell'ambiente fluviale del Danubio, dietro pagamento di un ragionevole corrispettivo e in risposta a qualsiasi ragionevole richiesta, senza che tali persone debbano comprovare le motivazioni del proprio interesse. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, disponibili presso le pubbliche autorità, possono essere fornite per iscritto, a voce, su supporto video o su base dati. 3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto delle parti contraenti di respingere la richiesta di informazioni, in conformità ai sistemi giuridici nazionali e alle norme internazionali applicabili, qualora tale richiesta riguardi: a) procedimenti delle pubbliche autorità, relazioni internazionali e questioni della difesa nazionale di carattere riservato; b) la pubblica sicurezza; c) questioni che sono o erano pendenti o in fase istruttoria, compresi i procedimenti disciplinari, o che sono oggetto di procedimenti preliminari; d) segreti commerciali e industriali, nonché proprietà intellettuale; e) dati e/o fascicoli personali di carattere riservato; f) materiale fornito da terzi senza che questi vi fossero tenuti per legge; g) materiale la cui pubblicazione aumenterebbe le possibilità che l'ambiente a cui tale materiale si riferisce venga danneggiato. 4. La pubblica autorità fornisce una risposta alla persona che richiede le informazioni nel più breve tempo possibile. Le ragioni per le quali una richiesta di informazioni viene respinta vanno comunicate per iscritto. Articolo 15 Ricerca e sviluppo 1. Al fine di pervenire agli obiettivi della presente convenzione, le parti contraenti elaborano programmi complementari o comuni di ricerca scientifica o tecnica e trasmettono alla Commissione internazionale, secondo una procedura da essa stabilita: a) i risultati di tali programmi di ricerca complementari o comuni o di altre ricerche in materia, il cui accesso sia consentito alle pubbliche autorità; b) parti di altri programmi di ricerca tecnica e scientifica che interessano allo scopo. 2. In tale contesto le parti contraenti terranno conto del lavoro che è stato svolto o promosso in questi campi dalle competenti organizzazioni e agenzie internazionali. Articolo 16 Sistemi di comunicazione, di allerta e di allarme, piani di emergenza 1. Le parti contraenti installano sistemi coordinati o comuni di comunicazione, di allerta e di allarme nella zona del bacino idrografico del Danubio, ad integrazione dei sistemi già instaurati e gestiti a livello bilaterale. Esse effettuano consultazioni sui metodi di armonizzazione delle comunicazioni interne, dei sistemi di allerta e di allarme e dei piani di emergenza. 2. Le parti contraenti, nel quadro della Commissione internazionale, si informano reciprocamente in merito alle autorità competenti o ai punti di contatto responsabili in caso di situazioni di emergenza, quale l'inquinamento accidentale, altre situazioni critiche delle acque, piene e pericoli di formazione di ghiaccio. Di conseguenza le autorità competenti cooperano all'elaborazione di piani di emergenza ad integrazione, ove necessario, dei piani esistenti a livello bilaterale. 3. Qualora un'autorità competente constati un improvviso aumento di sostanze pericolose nel Danubio o in acque che si trovano all'interno del suo bacino idrografico o venga a conoscenza di un disastro o di un incidente che potrebbe avere seri effetti per la qualità delle acque del Danubio e colpire gli Stati danubiani a valle, tale autorità informa immediatamente i punti di contatto indicati e la Commissione internazionale, secondo la procedura stabilita da quest'ultima. 4. Onde controllare e ridurre i rischi derivanti da piene e dalla formazione di ghiaccio, le autorità competenti forniscono immediatamente agli Stati danubiani a valle che potrebbero essere colpiti da tali eventi, e alla Commissione internazionale, informazioni sul verificarsi di piene e di inondazioni e sulle previsioni del rischio di formazione di ghiaccio. Articolo 17 Assistenza reciproca 1. Nell'interesse del rafforzamento della collaborazione e per agevolare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, in particolare in caso di situazione critica per lo stato delle acque, le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza, su richiesta di altre parti contraenti. 2. La Commissione internazionale definisce le procedure di reciproca assistenza, che riguardano inter alia le seguenti questioni: a) la direzione, il controllo, il coordinamento e la supervisione dell'assistenza; b) le facilitazioni e i servizi che la parte che richiede assistenza deve fornire localmente, ivi compresa, se necessaria, la semplificazione delle formalità doganali; c) le intese volte a concedere compensazioni alla parte che presta assistenza e/o al suo personale, nonché a permettere il transito sul territorio di parti terze, ove necessario; d) le modalità di rimborso dei servizi di assistenza. PARTE III COMMISSIONE INTERNAZIONALE Articolo 18 Istituzione, compiti e competenze 1. Per conseguire gli obiettivi della presente convenzione e attuarne le disposizioni, è istituita una Commissione internazionale per la protezione del Danubio, definita, nella presente convenzione, Commissione internazionale. Le parti contraenti collaborano nell'ambito della Commissione internazionale. Per consentire alle parti contraenti di adempiere gli obblighi che incombono loro ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 18, la Commissione internazionale elabora proposte e raccomandazioni destinate alle suddette parti contraenti. 2. La struttura e le procedure della Commissione internazionale e le sue competenze sono indicate in dettaglio nello statuto della Commissione, riportato all'allegato IV della presente convenzione. 3. La Commissione internazionale, oltre alle questioni per le quali è esplicitamente competente, può trattare tutte le altre questioni che le vengono rimesse, mediante mandato, dalle parti contraenti ai sensi dell'articolo 3. 4. L'esecuzione delle decisioni prese dalla Commissione internazionale è rafforzata dall'obbligo di presentare relazioni che incombe alle parti contraenti ai sensi dell'articolo 10, nonché dalle disposizioni della presente convenzione sull'obbligo delle parti contraenti di predisporre, a livello nazionale, le basi e le disposizioni d'attuazione della cooperazione multilaterale. 5. La Commissione internazionale verifica le esperienze acquisite nell'applicazione della presente convenzione e presenta opportune proposte alle parti contraenti in merito ad emendamenti o integrazioni alla presente convenzione, predisponendo altresì le basi per l'elaborazione di ulteriori norme sulla protezione e la gestione delle acque del Danubio e delle acque all'interno del suo bacino idrografico. 6. La Commissione internazionale decide in merito alla cooperazione con organizzazioni internazionali e nazionali o con altri organismi impegnati o interessati alla protezione e alla gestione delle acque del Danubio e delle acque all'interno del suo bacino idrografico, o a questioni generali di protezione e gestione delle acque. Tale cooperazione ha lo scopo di migliorare il coordinamento ed evitare duplicazioni. Articolo 19 Disposizioni transitorie concernenti la dichiarazione di Bucarest Le attività intraprese dalle parti contraenti in base alla dichiarazione sulla cooperazione dei paesi danubiani riguardo ai problemi di gestione delle acque del Danubio, e in particolare ai fini della protezione del Danubio contro l'inquinamento, firmata il 13 dicembre 1985 (Dichiarazione di Bucarest) nel quadro dei gruppi di lavoro per la qualità delle acque, per le informazioni e previsioni relative alle piene e per i bilanci idrici, sono trasferite all'ambito della presente convenzione. PARTE IV DISPOSIZIONI PROCEDURALI E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 20 Validità degli allegati Fatte salve le disposizioni dell'articolo 23, gli allegati da I a V costituiscono parte integrante della presente convenzione. Articolo 21 Accordi in vigore e accordi integrativi Le parti contraenti adattano, su una base di uguaglianza e reciprocità, gli accordi bilaterali e multilaterali in vigore e qualsiasi altro accordo, se necessario, per eliminare eventuali contraddizioni con i principi fondamentali della presente convenzione, e concludono, ove opportuno, accordi integrativi o altri accordi. Articolo 22 Conferenza delle parti 1. Le parti contraenti si riuniscono su raccomandazione della Commissione internazionale. 2. Durante le riunioni, le parti contraenti esaminano, in particolare, le questioni politiche relative all'attuazione della presente convenzione sulla base della relazione della Commissione internazionale ed adottano opportune raccomandazioni o decisioni. 3. La parte contraente il cui capo delegazione svolge funzioni di presidente della Commissione internazionale assume anche la presidenza delle riunioni. 4. La Conferenza delle parti è competente per adottare raccomandazioni o decisioni, a condizione che siano presenti, previo regolare invito, almeno tre quarti delle parti contraenti. Se non altrimenti previsto dalla presente convenzione, la Conferenza delle parti compie ogni possibile sforzo per raggiungere un accordo per consenso. Qualora ciò non sia possibile, il presidente dichiara che si sono compiuti tutti gli sforzi possibili per raggiungere un accordo per consenso. Dopo tale dichiarazione, la raccomandazione o la decisione viene adottata con una maggioranza dei quattro quinti delle parti contraenti presenti e votanti. 5. Il primo giorno dell'undicesimo mese successivo alla data in cui è stata adottata, la decisione diventa vincolante per tutte le parti contraenti che la hanno votata e che non hanno notificato per iscritto al segretario esecutivo, entro tale termine, di non essere in grado di accettarla. Tale notifica può tuttavia essere ritirata in qualsiasi momento con efficacia a decorrere dal suo ricevimento da parte del segretario esecutivo. La decisione diventa vincolante per ogni altra parte contraente che abbia notificato per iscritto al segretario esecutivo di essere in grado di accettare la decisione, dal momento del ricevimento di tale notifica o, se successivo, dal primo giorno dell'undicesimo mese successivo alla data di adozione della decisione. 6. Nel caso in cui la raccomandazione o decisione abbia tuttavia implicazioni economiche, essa può essere adottata solo all'unanimità. Articolo 23 Emendamenti alla convenzione Gli emendamenti alla convenzione vengono apportati come segue: 1. Qualsiasi parte contraente può proporre emendamenti alla presente convenzione. Il testo degli emendamenti proposti, assieme alla proposta di convocazione della Conferenza delle parti, vengono comunicati dal depositario, per iscritto, alle parti contraenti. 2. Se almeno tre quarti delle parti contraenti appoggiano la proposta di convocare una Conferenza delle parti, il depositario la convoca entro sei mesi, presso la sede della Commissione internazionale. 3. Per l'adozione di un emendamento in sede di Conferenza delle parti contraenti è richiesta l'unanimità. 4. L'emendamento adottato viene presentato dal governo depositario alle parti contraenti per ratifica, accettazione o approvazione. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione dell'emendamento vanno comunicati per iscritto al governo depositario. 5. L'emendamento entra in vigore, per le parti che lo Hanno ratificato, accettato o approvato, il trentesimo giorno successivo alla data alla quale il governo depositario ha ricevuto la comunicazione della ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno quattro quinti delle parti contraenti. Per qualsiasi altra parte l'emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data alla quale questa parte ha depositato il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento. 6. La Commissione internazionale può apportare emendamenti agli allegati I, II e III ai sensi dell'articolo 5 del proprio Statuto. Articolo 24 Risoluzione delle controversie 1. Se tra due o più parti contraenti sorge una controversia riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, esse cercano di risolverla mediante trattative, ovvero mediante qualsiasi altro strumento di risoluzione delle controversie da esse giudicato accettabile, ove necessario con l'assistenza della Commissione internazionale. 2. a) Qualora le parti non riescano a risolvere la loro controversia in conformità al paragrafo 1 entro un termine di tempo ragionevole, e comunque non superiore a dodici mesi dalla data in cui la Commissione internazionale è stata informata della controversia da una delle parti in causa, si ricorre, per una decisione vincolante, ad uno dei seguenti mezzi di risoluzione amichevole: - remissione della controversia alla Corte internazionale di giustizia; - arbitrato in conformità dell'allegato V della presente convenzione. b) Quando una parte ratifica, accetta, approva la presente convenzione o aderisce ad essa, oppure in qualsiasi altro momento successivo, essa può dichiarare per iscritto al depositario che, per le controversie che non vengono risolte in conformità del paragrafo 1, essa accetta una o entrambe le procedure di risoluzione delle controversie indicate alla lettera a). c) Se le parti della controversia hanno accettato le due procedure di risoluzione delle controversie di cui alla lettera a), la controversia viene rimessa alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti non convengano diversamente. d) Se le parti della controversia non hanno accettato la medesima procedura di composizione delle controversie di cui alla lettera a), la controversia viene sottoposta ad arbitrato. e) Qualora una parte contraente non abbia rilasciato una dichiarazione ai sensi della lettera b), o qualora tale dichiarazione non sia più valida, l'arbitrato viene considerato accettato. Articolo 25 Firma La presente convenzione è aperta a Sofia, il 29 giugno 1994, alla firma degli Stati danubiani che detengono a pieno titolo i diritti e i privilegi derivanti dall'appartenenza alle Nazioni Unite ai sensi della Carta dell'ONU, e alla firma della Comunità europea e di ogni altra organizzazione di integrazione economica regionale alla quale tali Stati abbiano trasferito le competenze per le materie disciplinate dalla presente convenzione. Articolo 26 Ratifica, accettazione o approvazione La presente convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione vengono depositati presso il governo della Romania, che diventa il depositario della presente convenzione. Articolo 27 Entrata in vigore La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del nono strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Riguardo a ciascuno Stato od organizzazione di integrazione economica regionale che ratifica, accetta o approva la presente convenzione o vi aderisce dopo il deposito del nono strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte del suddetto Stato od organizzazione economica regionale, del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Articolo 28 Adesione, partecipazione 1. Uno Stato o un'organizzazione di integrazione economica regionale ai sensi dell'articolo 25 che non abbia firmato la presente convenzione può aderire alla stessa. Lo strumento di adesione viene depositato presso il depositario. 2. Le parti contraenti possono, all'unanimità, invitare qualsiasi altro Stato od organizzazione di integrazione economica regionale ad aderire alla presente convenzione o a parteciparvi con un ruolo consultivo. Articolo 29 Denuncia Dopo la scadenza di un periodo di 5 anni, calcolato a decorrere dalla data alla quale la presente convenzione è entrata in vigore nei confronti di una parte, quest'ultima può, in qualsiasi momento, denunciare la convenzione mediante notifica scritta indirizzata al depositario. La denuncia prende effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Articolo 30 Funzioni del depositario Il governo depositario svolge le funzioni di depositario della presente convenzione e, in particolare, informa le parti in merito: a) al deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, di denuncia o ad ogni altra informazione, dichiarazione o strumento contemplati dalla presente convenzione; b) alla data di entrata in vigore della presente convenzione. Articolo 31 Testi autentici, depositario L'originale della presente convenzione, i cui testi inglese e tedesco fanno ugualmente fede, è depositato presso il governo della Romania, il quale invierà copie autentiche della stessa alle parti contraenti. In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio (Convenzione sulla protezione del Danubio). Fatto a Sofia, addì 29 giugno 1994. ALLEGATO I PARTE 1 Migliore tecnologia disponibile 1. L'uso della migliore tecnologia disponibile è orientato all'uso di tecnologie senza rifiuti, ove disponibili. 2. L'espressione «migliore tecnologia disponibile» designa l'ultimo livello di sviluppo (stato dell'arte) dei procedimenti, delle apparecchiature o dei metodi di sfruttamento, ed indica che una determinata misura è applicabile nella pratica per limitare le emissioni, gli scarichi e i rifiuti. Per stabilire se un insieme di procedimenti, apparecchiature e metodi di sfruttamento costituisca la migliore tecnologia disponibile in generale o in casi particolari, è opportuno prendere in considerazione, in modo particolare: a) i procedimenti, le apparecchiature o i metodi di sfruttamento comparabili, che sono stati recentemente sperimentati con successo; b) i progressi tecnologici e l'evoluzione delle conoscenze scientifiche; c) l'applicabilità di questa tecnologia dal punto di vista economico; d) i tempi di applicazione sia in nuovi impianti, sia negli impianti già esistenti; e) la natura e il volume dei rifiuti e delle emissioni in questione. 3. Da quanto detto risulta che, per un particolare procedimento, la «migliore tecnologia disponibile» si evolverà nel tempo in funzione dei progressi tecnologici, dei fattori economici e sociali e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche. 4. Qualora la riduzione dei rifiuti e delle emissioni derivante dall'uso della migliore tecnologia disponibile non comporti risultati accettabili per l'ambiente, vengono adottate ulteriori misure. 5. Il termine «tecnologia» si riferisce sia alla tecnologia utilizzata, sia al modo in cui l'impianto viene progettato e costruito e alle modalità secondo le quali avvengono la manutenzione, il funzionamento e lo smantellamento. PARTE 2 Migliore pratica ambientale 1. L'espressione «migliore pratica ambientale» designa l'applicazione della combinazione più appropriata di strategie e misure settoriali di controllo ambientale. 2. Nel determinare quale combinazione di misure rappresenti la migliore pratica ambientale, in casi generali o in casi particolari, è necessario considerare in special modo i seguenti elementi: - il principio di precauzione; - il rischio ambientale del prodotto e della sua fabbricazione, del suo uso e del suo smaltimento finale (principio di responsabilità); - la sostituzione con attività o sostanze meno inquinanti e il risparmio di risorse, compresa l'energia (principio di minimizzazione); - l'ambito d'uso; - il potenziale beneficio ambientale o i possibili svantaggi derivanti da attività o materiali sostitutivi; - i progressi e i cambiamenti nelle conoscenze scientifiche; - i termini di attuazione; - le implicazioni sociali ed economiche. 3. Da quanto detto risulta che, per una fonte particolare, le migliori pratiche ambientali mutano nel tempo in funzione dei progressi tecnologici, dei fattori economici e sociali e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche. 4. Qualora la riduzione dei rifiuti e delle emissioni derivante dall'uso della migliore pratica ambientale non comporti risultati accettabili per l'ambiente, vengono adottate ulteriori misure e viene ridefinita la migliore pratica ambientale. ALLEGATO II SETTORI INDUSTRIALI E SOSTANZE PERICOLOSE PARTE 1 Elenco delle attività e dei settori industriali 1. Nei settori della produzione termica, dell'energia e dell'estrazione mineraria: a) trattamento dei gas di combustione e di scappamento, delle scorie, dei condensati provenienti dagli impianti di combustione; b) sistemi di raffreddamento; c) preparazione del carbone, preparazione dei minerali; d) miglioramento della qualità del carbone e recupero dei suoi sottoprodotti, fabbricazione di mattoni; e) produzione di lignite, di carbonio attivo, di nerofumo. 2. Nel settore del trattamento delle pietre e dei terricci, dei materiali da costruzione, del vetro e della ceramica: a) produzione di cemento fibroso e di prodotti a base di cemento fibroso; b) fabbricazione e trasformazione del vetro, delle fibre di vetro, delle fibre minerali; c) fabbricazione di ceramiche. 3. Nel settore dei metalli: a) lavorazione e trasformazione dei metalli; officine di elettroplaccatura, impianti di decapaggio, impianti di ossidazione anodica/anodizzazione, impianti di brunitura, impianti di galvanizzazione a caldo, officine di tempra, fabbricazione di circuiti stampati, fabbricazione di pile, officine di smaltatura, officine meccaniche, officine di lucidatura; b) produzione di ferro e acciaio, comprese le fonderie; c) produzione di metalli non ferrosi, comprese le fonderie; d) produzione di leghe ferrose. 4. Nel settore della chimica inorganica: a) produzione di prodotti chimici di base; b) produzione di acidi, basi e sali minerali; c) produzione di alcali, di liscivie di alcali e di cloro mediante l'elettrolisi di cloro alcalino; d) produzione di concimi minerali (tranne i concimi a base di potassio), di sali a base di acido fosforico, di fosfati per l'alimentazione; e) produzione di carbonato di sodio; f) produzione di corindone; g) produzione di pigmenti inorganici, di pigmenti minerali; h) produzione di semiconduttori, di rettificatori/raddrizzatori, di cellule fotoelettriche; i) produzione di esplosivi, compreso il materiale pirotecnico; j) produzione d'ossidi ad alta dispersione; k) produzione di composti di bario. 5. Nel settore della chimica organica: a) produzione di prodotti chimici di base; b) produzione di coloranti, pigmenti, vernici; c) fabbricazione e trattamento di fibre artificiali; d) fabbricazione e trattamento di materie plastiche, della gomma elastica, del caucciù; e) fabbricazione di composti alogeni; f) fabbricazione di esplosivi organici, di combustibili solidi; g) fabbricazione di prodotti ausiliari per la fabbricazione del cuoio, della carta e per la produzione tessile; h) fabbricazione di prodotti farmaceutici; i) produzione di biocidi; j) fabbricazione di materie prime per detersivi e detergenti; k) fabbricazione di prodotti di bellezza; l) fabbricazione di gelatine, colle animali, adesivi. 6. Nel settore degli oli minerali e degli oli di sintesi: a) trasformazione degli oli minerali, fabbricazione e raffinazione di prodotti a base di olio minerale, produzione di idrocarburi; b) recupero di oli mischiati all'acqua, di deemulsificazione, recupero e trattamento degli oli usati; c) produzione di oli di sintesi. 7. Nei settori della stampa, delle riproduzioni, del trattamento delle superfici e della fabbricazione di fogli di plastica, e altre forme di trattamento delle resine e delle materie plastiche: a) fabbricazione di prodotti di stampa e di prodotti grafici, laboratori di riproduzione; b) fabbricazione di fogli, di supporti visivi e sonori; c) fabbricazione di materiali rivestiti e impregnati. 8. Nel settore del legno, della pasta chimica/prodotto di cellulosa e della carta: a) fabbricazione di pasta, carta e cartone; b) fabbricazione e rivestimento di pannelli di fibre di legno. 9. Nel settore tessile, del cuoio e delle pellicce: a) fabbricazione e rifinitura dei prodotti tessili; b) fabbricazione del cuoio, rifinitura del cuoio, fabbricazione di prodotti succedanei del cuoio, rifinitura delle pellicce; c) lavaggio a secco, lavanderie, prodotti del lavaggio di stracci per pulire, prodotti del lavaggio delle lane. 10. Altri settori: a) riciclaggio, trattamento, immagazzinaggio, carico, scarico e deposito di rifiuti e materiali residui; immagazzinaggio, carico, scarico e trasferimento di prodotti chimici; b) ricerca e sviluppo nel settore medico e scientifico, ospedali, gabinetti medici, centri di radiologia, laboratori, sale di prova; c) imprese di pulizia industriale, pulizia di container per uso industriale; d) officine meccaniche, impianti di lavaggio veicoli; e) trattamento delle acque; f) imprese di verniciatura e laccatura; g) produzione e trattamento di estratti vegetali e animali; h) produzione e trattamento di microorganismi e di virus con acidi nucleici ricombinati in vitro; i) settori industriali che utilizzano sostanze radioattive (industria nucleare). PARTE 2 Elenco indicativo delle sostanze e dei gruppi di sostanze pericolose A. Gruppi di sostanze prioritarie a) metalli pesanti e loro composti; b) composti organoalogeni; c) composti organici del fosforo e dello stagno; d) agenti fitosanitari, pesticidi (fungicidi, erbicidi, insetticidi, alghicidi) e prodotti chimici utilizzati per la conservazione del legno, della cellulosa, della carta, delle pelli e dei materiali tessili, ecc.; e) oli e idrocarburi d'origine petrolifera; f) altri composti organici particolarmente nocivi per l'ambiente acquatico; g) composti inorganici dell'azoto e del fosforo; h) sostanze radioattive, compresi i rifiuti. B. Singole sostanze pericolose Poiché vi sono notevoli differenze nel grado di pericolosità delle sostanze contenute in determinati gruppi, è necessario far rilevare in particolare alcune singole sostanze che possono avere, in pratica, carattere prioritario. >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III LINEE GUIDA PER LA MESSA A PUNTO DI OBIETTIVI E DI CRITERI DI QUALITÀ DELL'ACQUA (1) Per la messa a punto degli obiettivi e dei criteri di qualità dell'acqua per certi rami del Danubio e per le acque di superficie del suo bacino idrografico occorre tener conto dei seguenti elementi: a) lo scopo perseguito, che è quello di preservare, e se necessario, migliorare l'attuale qualità delle acque; b) la riduzione dei carichi e delle concentrazioni medi di inquinamento (in particolare quelli di sostanze pericolose) ad un determinato livello in un periodo stabilito; c) le esigenze specifiche in materia di qualità dell'acqua (acqua non trattata utilizzata come acqua potabile, irrigazione, ecc.); d) le esigenze specifiche per quanto riguarda le acque sensibili e le acque sottoposte a protezione speciale e il loro ambiente (ad es.: laghi, le zone di protezione delle acque di infiltrazione e le zone umide); e) l'impiego di metodi di classificazione ecologica e di indici chimici, che permettano di esaminare la preservazione e il miglioramento della qualità dell'acqua a medio e lungo termine; f) il grado di realizzazione degli obiettivi e delle misure di protezione supplementari che possono risultare necessarie in casi particolari. (1) Gli obiettivi e i criteri di qualità dell'acqua sono, di norma, elaborati singolarmente ed adattati alle condizioni prevalenti in termini di ecosistemi, di risorse idriche e della loro utilizzazione. Di conseguenza, nel quadro della presente convenzione vengono indirizzate alle parti contraenti solo direttive generali. ALLEGATO IV STATUTO DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEL DANUBIO Le strutture e le procedure della Commissione internazionale non contemplate dall'articolo 18 vengono stabilite come segue: Articolo 1 Composizione 1. La Commissione internazionale è composta da delegazioni nominate dalle parti contraenti. Ogni parte contraente nomina al massimo cinque delegati, compreso il capo delegazione e il suo sostituto. 2. Ogni delegazione può inoltre nominare il numero di esperti necessario per trattare determinate questioni. I nominativi di tali esperti vengono comunicati alla segreteria della Commissione internazionale. Articolo 2 Presidenza 1. La presidenza della Commissione internazionale viene assunta a turno dalle parti contraenti, seguendo l'ordine alfabetico (inglese), per la durata di un anno. La delegazione che assume la presidenza nomina uno dei propri membri presidente della Commissione internazionale. 2. In occasione delle riunioni della Commissione internazionale il presidente, di norma non parla a nome della propria delegazione. 3. La Commissione internazionale definisce gli ulteriori dettagli in merito alla presidenza e li inserisce nel proprio regolamento interno. Articolo 3 Riunioni 1. La Commissione internazionale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno su invito del presidente e nella sede da questi designata. 2. Le sedute straordinarie vengono convocate dal presidente su richiesta di almeno tre delegazioni. 3. Le consultazioni dei capi delegazione possono aver luogo tra una riunione e l'altra della Commissione internazionale. 4. Il presidente propone gli argomenti all'ordine del giorno, che comprendono anche le relazioni del gruppo di lavoro permanente e dei suoi gruppi di esperti. Ogni delegazione ha il diritto di proporre l'iscrizione all'ordine del giorno degli argomenti che desidera vengano trattati. La successione degli argomenti all'ordine del giorno viene stabilita a maggioranza dalla Commissione internazionale. Articolo 4 Decisioni 1. Ogni delegazione dispone di un voto. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, la Comunità europea, nell'ambito delle proprie competenze, ha diritto ad un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti contraenti della presente convenzione. La Comunità europea non esercita il proprio diritto di voto nei casi in cui i suoi Stati membri esercitano il proprio e viceversa. 3. La Commissione internazionale ha il numero legale quando sono presenti le delegazioni di almeno due terzi delle parti contraenti. 4. Le procedure scritte possono aver luogo alle condizioni stabilite dal regolamento interno della Commissione internazionale. Articolo 5 Adozione delle decisioni 1. Le decisioni e le raccomandazioni vengono adottate all'unanimità dalle delegazioni della Commissione internazionale. Qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, il presidente della Commissione dichiara che si sono compiuti tutti i possibili sforzi per raggiungere un accordo all'unanimità. In questo caso, se non altrimenti disposto dalla presente Convenzione, la Commissione adotta le raccomandazioni o le decisioni con una maggioranza dei quattro quinti delle delegazioni presenti e votanti. 2. La decisione diventa vincolante il primo giorno dell'undicesimo mese successivo alla data di adozione per tutte le parti contraenti che la hanno votata e che non hanno notificato per iscritto al segretario esecutivo, entro tale termine, di non essere in grado di accettare la decisione. Tale notifica può essere tuttavia ritirata in qualsiasi momento con efficacia al momento del suo ricevimento da parte del segretario esecutivo. La decisione diventa vincolante per ogni altra controparte che abbia notificato per iscritto al segretario esecutivo di essere in grado di accettare la decisione, dal momento del ricevimento di tale comunicazione o, se successivo, dal primo giorno dell'undicesimo mese successivo alla data di adozione della decisione. Articolo 6 Gruppi di esperti 1. La Commissione internazionale istituisce un gruppo di lavoro permanente. Per particolari ambiti di lavoro e per problemi specifici si fa ricorso anche a gruppi di esperti, permanenti o nominati ad hoc. 2. Il gruppo di lavoro permanente e i gruppi di esperti sono formati da delegati ed esperti nominati dalle delegazioni presso la Commissione internazionale. 3. Del gruppo di lavoro permanente fanno parte delegati di tutte le parti contraenti. La Commissione internazionale nomina il presidente e stabilisce il numero massimo di delegati. La Commissione stabilisce inoltre il numero di esperti che fanno parte del gruppo di esperti. Articolo 7 Segreteria 1. È istituita una segreteria permanente. 2. La segreteria permanente ha sede a Vienna. 3. La Commissione internazionale nomina un segretario esecutivo e provvede affinché venga nominato il personale necessario. Essa stabilisce i compiti del segretario esecutivo e le condizioni alle quali essi vengono svolti. 4. Il segretario esecutivo svolge le funzioni necessarie all'amministrazione della presente convenzione e allo svolgimento dei lavori della Commissione internazionale, nonché tutti gli altri compiti conferitigli dalla suddetta Commissione in conformità al suo regolamento interno e alle sue norme finanziarie. Articolo 8 Nomina di esperti speciali Nell'ambito delle proprie verifiche, della valutazione dei risultati raggiunti e per l'analisi di questioni particolari, la Commissione internazionale può nominare persone particolarmente qualificate, istituzioni scientifiche o altri enti. Articolo 9 Relazioni La Commissione internazionale presenta alle parti contraenti una relazione annuale sulle proprie attività, nonché ulteriori relazioni a richiesta, che contengono anche i risultati dei controlli e delle valutazioni. Articolo 10 Capacità giuridica e rappresentanza 1. La Commissione internazionale possiede la capacità giuridica necessaria all'esercizio delle proprie funzioni e al conseguimento dei propri scopi in conformità con le leggi vigenti nello Stato dove ha sede la sua segreteria. 2. La Commissione internazionale è rappresentata dal suo presidente. Le modalità di tale rappresentanza vengono ulteriormente definite nel regolamento interno. Articolo 11 Costi 1. La Commissione internazionale adotta le proprie norme finanziarie. 2. La Commissione internazionale approva un bilancio annuale o biennale di proposte di spesa e esamina un bilancio preventivo per il periodo di bilancio immediatamente successivo. 3. L'importo complessivo del bilancio, compreso qualsiasi bilancio suppletivo adottato dalla Commissione, viene fornito dalle parti contraenti, tranne la Comunità europea, in parti uguali, salvo che la Commissione internazionale non decida altrimenti all'unanimità. 4. Il contributo della Comunità europea al bilancio non supera il 2,5 % dei costi amministrativi. 5. Ciascuna parte contraente sostiene le spese derivanti dalla partecipazione alla Commissione internazionale dei propri rappresentanti, esperti e consiglieri. 6. Ciascuna parte contraente sostiene i costi derivanti dalle attività correnti di sorveglianza e valutazione svolte sul proprio territorio. Articolo 12 Regolamento interno La Commissione internazionale stabilisce il proprio regolamento interno. Articolo 13 Lingue di lavoro Le lingue ufficiali della Commissione internazionale sono l'inglese e il tedesco. Allegato V ARBITRATO 1. La procedura di arbitrato di cui all'articolo 24 della presente convenzione si svolgerà secondo le seguenti modalità, stabilite nei paragrafi da 2 a 10: 2. a) Nel caso in cui una controversia sia sottoposta all'arbitrato a norma dell'articolo 24, paragrafo 2 della presente convenzione, viene costituito un tribunale arbitrale in base alla richiesta rivolta da una parte della controversia alla controparte. Nella richiesta va indicato l'oggetto dell'arbitrato ed in particolare gli articoli della presente convenzione la cui interpretazione o applicazione costituisce oggetto della controversia. b) La parte attrice comunica alla Commissione internazionale di aver richiesto la costituzione di un tribunale arbitrale, specificando il nome della controparte e gli articoli della presente convenzione la cui interpretazione o applicazione costituisce, a suo giudizio, oggetto di controversia. Sia la parte attrice che la parte convenuta possono essere costituite da più di una parte contraente. La Commissione internazionale trasmette le informazioni ricevute a tutte le parti della presente convenzione. 3. Il tribunale arbitrale à composto di tre membri: la (o le) parte(i) attrice(i) e l'altra (o le altre) parte(i) della controversia nominano, entro un termine di due mesi, un arbitro, e i due arbitri così nominati designano di comune accordo, entro un termine di due mesi, il terzo arbitro, cui viene conferita la presidenza del tribunale arbitrale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle parti della controversia, né avere la residenza abituale nel territorio di una di queste parti, né essere al servizio di una di esse, né essersi occupato della controversia a qualsiasi altro titolo. 4. a) Se una delle parti della controversia non procede alla nomina di un arbitro entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta, l'altra parte può informare il presidente della Corte internazionale di giustizia, il quale designa il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Appena nominato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato l'arbitro di farlo entro un termine di due mesi. Se la parte non provvede entro questo termine, il presidente del tribunale arbitrale ne informa il presidente della Corte internazionale di giustizia, il quale provvede a tale nomina entro un nuovo termine di due mesi. b) Se il presidente del tribunale arbitrale non viene designato entro i due mesi successivi alla nomina del secondo arbitro, il presidente della Corte internazionale di giustizia provvede, su richiesta di una delle due parti della controversia, a designarlo entro un nuovo termine di due mesi. 5. a) Il tribunale si pronuncia in conformità del diritto internazionale e, in particolare, delle disposizioni della presente convenzione. b) Qualsiasi tribunale arbitrale costituito in applicazione delle disposizioni del presente allegato adotta la propria procedura. c) Qualora la giurisdizione del tribunale arbitrale sia oggetto di controversia, il tribunale arbitrale deciderà in merito. 6. a) Le decisioni del tribunale arbitrale, sia su questioni di procedura che di merito, sono adottate a maggioranza dei membri. b) Il tribunale arbitrale può usare tutti i mezzi utili per accertare i fatti. Il tribunale può, su richiesta di una delle parti, raccomandare l'adozione di provvedimenti cautelari di carattere provvisorio. c) Se più richieste aventi il medesimo oggetto o un oggetto simile vengono rimesse a due o più tribunali arbitrali, costituiti ai sensi del presente allegato, questi possono informarsi reciprocamente sui rispettivi procedimenti al fine di stabilire i fatti e tenere il più possibile conto. d) Le parti della controversia mettono a disposizione del tribunale arbitrale tutti i mezzi necessari ad un'efficace esperimento del procedimento. e) Il fatto che una parte non si presenti non costituisce ostacolo all'esperimento del procedimento. 7. A meno che il tribunale arbitrale decida diversamente in considerazione di particolari circostanze della causa, le spese del tribunale, ivi compresa la remunerazione dei suoi membri, sono sostenute in pari misura dalle parti della controversia. Il tribunale tiene un conto di tutte le sue spese e ne fornisce un estratto finale alle parti. 8. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro cinque mesi successivi alla data alla quale è stato costituito, a meno che ritenga necessario prolungare questo termine di un periodo che non dovrebbe superare i cinque mesi. 9. Qualsiasi parte contraente, che in merito all'oggetto della controversia ha un interesse di carattere giuridico, che può essere pregiudicato dalla decisione adottata nella causa, può intervenire nel procedimento con l'accordo del tribunale. La sentenza del tribunale arbitrale diventa vincolante per la parte intervenuta secondo le medesime modalità valide per le parti della controversia. 10. a) La sentenza del tribunale arbitrale è accompagnata da una relazione sulle motivazioni. Essa è definitiva e vincolante per tutte le parti della controversia. Il tribunale la comunica alle parti della controversia e alla Commissione internazionale. Quest'ultima trasmette le informazioni ricevute a tutte le parti della presente convenzione. b) Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione o all'esecuzione della sentenza deve essere sottoposta da una delle parti al tribunale arbitrale che ha emesso detta sentenza, oppure, se non ci si può rivolgere a quest'ultimo, ad un altro tribunale costituito a tal fine nello stesso modo del primo. ATTO FINALE La Conferenza per la firma della Convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio ha avuto luogo a Sofia il 29 giugno 1994. Alla Conferenza erano rappresentati i governi dei seguenti Stati: Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Germania, Ungheria, Moldavia, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia e Ucraina. Un rappresentante della Comunità europea ha preso parte alla Conferenza. L'Unità di coordinamento dei programmi - Programma ambientale per il bacino del Danubio ha partecipato alla Conferenza in qualità di osservatore. Al presente atto è allegato un elenco delle delegazioni. Alla prima riunione della Conferenza ha preso parte S.E. Evgeni Matinchev, vice primo ministro della Repubblica di Bulgaria, che ha porto il benvenuto ai partecipanti. La Conferenza ha eletto come suo presidente il Dott. Valentin Bossevsky, ministro dell'Ambiente della Repubblica di Bulgaria. Le delegazioni di Austria, Bulgaria, Croazia, Germania, Ungheria, Moldavia, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia e Ucraina e della Comunità europea hanno presentato dichiarazioni. La Conferenza ha valutato e approvato la Convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio in data 29 giugno 1994. Il giorno stesso la convenzione è stata aperta alla firma e sottoscritta da Austria, Bulgaria, Croazia, Germania, Ungheria, Moldavia, Romania, Repubblica slovacca, Ucraina e dalla Comunità europea. La Conferenza è stata informata del fatto che i governi della Repubblica ceca e della Slovenia non hanno ancora completato la propria procedura legislativa per la firma della convenzione e che intendono firmarla al più presto. La Conferenza ha adottato una dichiarazione su alcune questioni relative all'applicazione provvisoria della convenzione. Il testo di tale dichiarazione è allegato al presente atto finale. In fede di che, i sottoscritti hanno apposto la propria firma al presente atto finale. Fatto a Sofia, addì 29 giugno 1994, in un'unica copia originale, i cui testi inglese e tedesco fanno ugualmente fede, che viene depositata presso il governo di Romania.