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Document 51996PC0198
Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 93/246/EEC of 29 April 1993 adopting the second phase of the trans-european cooperation scheme for higher education (TEMPUS II) (1994 to 1998)
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 93/246/CEE del 29 aprile 1993 recante adozione della seconda fase del programma transeuropeo di cooperazione per l' insegnamento superiore (TEMPUS II) (1994-1998)
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 93/246/CEE del 29 aprile 1993 recante adozione della seconda fase del programma transeuropeo di cooperazione per l' insegnamento superiore (TEMPUS II) (1994-1998)
/* COM/96/0198 def. - CNS 96/0133 */
GU C 207 del 18.7.1996, pp. 8–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 93/246/CEE del 29 aprile 1993 recante adozione della seconda fase del programma transeuropeo di cooperazione per l' insegnamento superiore (TEMPUS II) (1994-1998) /* COM/96/0198 DEF - CNS 96/0133 */
Gazzetta ufficiale n. C 207 del 18/07/1996 pag. 0008
Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 93/246/CEE del 29 aprile 1993 recante adozione della seconda fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'insegnamento superiore (TEMPUS II) (1994-1998) (96/C 207/06) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(96) 198 def. - 96/0133(CNS) (Presentata dalla Commissione il 10 maggio 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, visto il parere del Comitato delle regioni, 1. considerando che il 18 dicembre 1989 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3906/89 (1) relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica d'Ungheria e della Repubblica di Polonia, che prevede la concessione di un aiuto nei settori comprendenti la formazione allo scopo di sostenere il processo di riforma economica e sociale nei paesi dell'Europa centrale e orientale; 2. considerando che il Consiglio ha adottato il 19 luglio 1993 il regolamento (CEE, Euratom) n. 2053/93 (2) relativo alla fornitura di un'assistenza tecnica agli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e alla Mongolia in uno sforzo di rilancio e di risanamento della loro economia; 3. considerando che il Consiglio ha adottato il 29 aprile 1993 la decisione in vista dell'approvazione della seconda fase del programma europeo di cooperazione per l'insegnamento superiore (TEMPUS II) per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° luglio 1994 (3); 4. considerando che i paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione Sovietica, beneficiari dei programmi PHARE e TACIS, valutanto la formazione e in particolare l'insegnamento superiore quale uno dei settori chiave che consentono di condurre il processo di riforma economica e sociale; 5. considerando che la Comunità europea ha stipulato accordi di associazione con sei paesi dell'Europa centrale (4) e li ha firmati con altri tre paesi (5); 6. considerando che il Consiglio europeo di Essen (dicembre 1994) ha definito per questi paesi associati una strategia di «preadesione» comprendente in particolare l'apertura dei programmi comunitari, segnatamente nel settore dell'istruzione e della formazione; 7. considerando che TEMPUS può ancora contribuire efficacemente allo sviluppo strutturale dell'insegnamento superiore necessario al miglioramento delle qualifiche professionali adeguate alla riforma economica, in vista della loro integrazione al mercato interno dell'Unione europea e che non esistono altri strumenti per realizzare questo obiettivo; 8. considerando che i paesi associati dell'Europa centrale sono condotti a definire una strategia particolare e le loro esigenze specifiche nell'ambito di TEMPUS, tenendo conto in particolare dell'apertura dei programmi Socrates e Leonardo; 9. considerando che la Comunità europea ha firmato accordi di partenariato con la Bielorussia, il Kazakistan, la Kirghisia, la Moldavia, la Federazione russa e l'Ucraina e che essa conduce attualmente negoziati per accordi con altri Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica; 10. considerando che la recente attuazione di TEMPUS nei paesi beneficiari dell'aiuto TACIS, le cui esigenze sono più importanti e i settori sono più vasti, giustifica pienamente il proseguimento delle azioni avviate; 11. considerando che è stata allestita una pianificazione finanziaria per i programmi PHARE e TACIS fino al 31 dicembre 1999; 12. considerando che l'articolo 11 della decisione del Consiglio del 29 aprile 1993 (93/246/CEE) stabilisce che la Commissione procederà ad una valutazione della realizzazione del programma TEMPUS e presenterà entro il 30 aprile 1996 una proposta relativa alla proroga o all'adattamento del programma per il periodo a decorrere dal 1° luglio 1998; 13. considerando che i risultati di questa valutazione hanno convalidato la scelta fatta di adottare e di diverisificare maggiormente le forme di assistenza in funzione delle esigenze nazionali e delle priorità dei sistemi di insegnamento superiore; 14. considerando che la medesima valutazione ha dimostrato la capacità di TEMPUS di contribuire efficacemente, nei paesi associati, alla diversificazione dell'offerta di insegnamento e alla cooperazione fra le università, creando in tal modo condizioni favorevoli allo sviluppo della cooperazione scientifica, culturale ed economica; 15. considerando che i risultati della valutazione sopradescritti trovano conferma nei giudizi formulati sul programma dalle competenti autorità dei paesi dell'Europa centrale e orientale e delle repubbliche dell'ex Unione Sovietica, nonché nelle opinioni espresse dagli utenti del programma, dalle strutture incaricate della sua articolazione nei paesi partner e nell'Unione europea, nonché dagli esperti e rappresentanti qualificati, in sintonia con i punti di vista della comunità universitaria europea; 16. considerando che esistono nella Comunità europea e nei paesi terzi strutture regionali e/o nazionali pubbliche e/o private che possono essere invitate ad apportare un contributo finanziario alla concessione di un aiuto efficace nel campo della formazione a livello di insegnamento superiore; 17. considerando che il trattato non prevede, per l'azione in questione, poteri d'azione diversi da quelli stabiliti all'articolo 235 e che le condizioni di ricorso all'articolo suddetto sono state soddisfatte, HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 1 della decisione 93/246/CEE è sostituito dal seguente testo: «Durata di TEMPUS II La seconda fase del programma transeuropeo di cooperazione per gli studi universitari, in appresso denominata "TEMPUS II" è adottata per un periodo di sei anni a decorrere dal 1° luglio 1994.» Articolo 2 Il contenuto dell'allegato citato nell'articolo 6 della decisione 93/246/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 3 Gli ultimi due capoversi dell'articolo 11 della decisione 93/246/CEE sono modificati come segue: «La Commissione presenta entro il 30 aprile 1998 una relazione intermedia contenente i risultati della valutazione. La relazione sarà eventualmente corredata di una proposta di proroga o di adattamento del programma TEMPUS per il periodo a decorrere dal 1° luglio 2000 per i paesi partner che non avranno ancora accesso alle attività relative all'insegnamento superiore dei programmi comunitari di istruzione e di formazione (SOCRATES - LEONARDO). La Commissione presenta una relazione definitiva entro il 30 giugno 2004.» (1) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1366/95 (GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 1). (2) GU n. L 187 del 29. 7. 1993. (3) GU n. L 112 del 6. 5. 1993, pag. 34. (4) Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia, Romania, Bulgaria. (5) Estonia, Lettonia, Lituania. ALLEGATO Progetto europeo comune 1. La Comunità europea apporterà il suo contributo a progetti europei comuni della durata massima di tre anni. I progetti europei comuni associeranno almeno un'università di un paese partner, una università di uno Stato membro e un istituto partner (università o impresa) di un altro Stato membro. 2. Gli aiuti ai progetti europei comuni possono essere accordati per attività secondo le esigenze specifiche degli istituti interessati e secondo le priorità stabilite, anche per: i) azioni comuni di insegnamento e di formazione, miranti in particolare alla creazione di nuovi curricula, allo sviluppo e all'adeguamento dei programmi d'insegnamento esistenti, allo sviluppo delle capacità delle università nel campo della formazione continua e del riciclaggio, alla messa in atto di corsi intensivi di breve durata e allo sviluppo di sistemi di insegnamento a distanza; ii) provvedimenti a favore della riforma e dello sviluppo dell'insegnamento superiore e delle sue capacità, in particolare attraverso la ristrutturazione della gestione degli istituti e dei sistemi di insegnamento superiore, con la modernizzazione delle infrastrutture in atto e l'acquisizione delle attrezzature necessarie all'attuazione di un progetto europeo comune e, se del caso, con la messa a disposizione di un'assistenza tecnica e finanziaria alle autorità responsabili; iii) promozione della cooperazione dell'università con gli operatori socioeconomici, tra i quali l'industria, tramite azioni comuni; iv) sviluppo della mobilità degli insegnanti, del personale amministrativo delle università e degli studenti, nell'ambito di progetti europei comuni: a) saranno concesse borse di studio al personale insegnante/amministrativo delle università o ai formatori delle imprese degli Stati membri per svolgere missioni d'insegnamento/formazione di durata compresa fra una settimana e un anno nei paesi partner e viceversa; b) saranno concesse borse di studio al personale insegnante/amministrativo delle università dei paesi partner per svolgere periodi di riciclaggio e di aggiornamento nella Comunità europea; c) saranno concesse borse di studio, fino al dottorato compreso, destinate sia agli studenti dei paesi partner che compiono un periodo di studi nella Comunità europea, che agli studenti della Comunità i quali compiono un periodo di studi nei paesi partner. Questi aiuti saranno di norma corrisposti per una durata da tre mesi a un anno (1); d) riguardo agli studenti che partecipano a progetti europei comuni, il cui obiettivo specifico consiste nel promuovere la mobilità, sarà data precedenza agli studenti che partecipano a progetti per i quali la loro università d'origine conferirà riconoscimento accademico completo al periodo di studi trascorso all'estero (1); e) sarà dato un aiuto ai tirocini pratici o nell'industria, per un periodo compreso fra un mese e un anno, per gli insegnanti, i formatori, gli studenti e i diplomati dei paesi partner, tra la fine dei loro studi e il primo lavoro, in modo da consentire loro di seguire un periodo di formazione pratica nelle imprese della Comunità e viceversa (1); v) le attività che contribuiscono al successo del progetto europeo comune e che coinvolgono due o più paesi partner. Provvedimenti di carattere strutturale e/o complementare Saranno concesse borse di studio per un certo numero di provvedimenti di carattere strutturale e/o complementare (in particolare assistenza tecnica, seminari, studi, pubblicazioni, attività di informazione). Questi provvedimenti sono destinati a sostenere gli obiettivi del programma, in particolare il contributo allo sviluppo e alla ristrutturazione dei sistemi d'insegnamento superiore nei paesi partner. Nell'ambito di questi provvedimenti di carattere strutturale, saranno fra l'altro concesse borse di studio con i seguenti scopi: - sviluppare e rafforzare le capacità e la realizzazione di una pianificazione strategica e dello sviluppo istituzionale degli istituti di insegnamento superiore a livello di università o di facoltà; - sostenere la diffusione delle azioni di cooperazione miranti agli obiettivi di TEMPUS e garantirne la durata; - elaborare una strategia nazionale in un determinato paese partner per lo sviluppo di un aspetto specifico dell'insegnamento superiore. Borse di studio individuali Oltre ai progetti europei comuni e ai provvedimenti strutturali e/o complementari, la Comunità europea sosterrà anche la concessione di borse di studio individuali per insegnanti, formatori, amministratori universitari, alti funzionari dei ministeri, incaricati della gestione dei sistemi di istruzione e altri esperti nel campo della formazione, provenienti da paesi partner o della Comunità, per visite destinate alla promozione della qualità, dello sviluppo e della ristrutturazione dell'insegnamento e della formazione superiore nei paesi partner. Le visite in questione potranno coprire i seguenti settori: - sviluppo di corsi e di materiale didattico, - sviluppo del personale, in particolare per periodi di riciclaggio e tirocini nell'industria, - missioni d'insegnamento, - le attività miranti a sostenere lo sviluppo dell'insegnamento superiore. Azioni di sostegno 1. Sarà fornita alla Commissione l'assistenza tecnica necessaria a sostenere le azioni condotte conformemente alla decisione e per assicurare la necessaria sorveglianza dell'attuazione del programma. 2. Sarà fornito un aiuto per una valutazione esterna adeguata di TEMPUS II. (1) Non saranno concesse borse di mobilità o di sostegno ai tirocini pratici agli studenti dei paesi associati dell'Europa centrale che hanno accesso a queste attività nell'ambito di programmi comunitari di istruzione e di formazione (SOCRATES, LEONARDO).