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Document 51996PC0111(02)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell' accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997

/* COM/96/0111 def. - CNS 96/0084 */

GU C 165 del 8.6.1996, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0111(02)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell' accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 /* COM/96/0111 DEF - CNS 96/0084 */

Gazzetta ufficiale n. C 165 del 08/06/1996 pag. 0010


Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 (96/C 165/09) COM(96) 111 def. - 96/0084(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 21 marzo 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafi 2 e 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea (1), le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 6 dicembre 1995 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo succitato per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare il nuovo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 111 del 27. 4. 1983, pag. 1.

PROTOCOLLO che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997

Articolo 1

Per un periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 1996 le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

1) pescherecci da traino (pesci, cefalopodi e gamberetti): 5 000 tsl al mese in media annua;

2) tonniere congelatrici a circuizione: 28 unità;

3) tonniere con lenze a canna: 7 unità;

4) pescherecci con palangari di superficie: 7 unità.

Articolo 2

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 8 dell'accordo è fissata, per il periodo contemplato nell'ar ticolo 1, a 2 450 000 ECU pagabili in due rate annue rispettivamente di 1 150 000 ECU e 1 300 000 ECU.

2. L'impiego della compensazione suddetta è di esclusiva competenza del governo della Repubblica di Guinea.

3. La compensazione è versata su un conto aperto presso un istituto finanziario o un altro organismo designato dal governo della Repubblica di Guinea.

Articolo 3

Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1, punto 1) possono essere aumentate, su richiesta della Comunità, mediante quote successive di 1 000 tsl al mese in media annua. In tal caso la compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 4

Durante il periodo di cui all'articolo 1, la Comunità partecipa inoltre, con un importo di 400 000 ECU, al finanziamento di un programma scientifico o tecnico guineano destinato a migliorare le conoscenze alieutiche nella zona economica esclusiva della Guinea.

Tale somma sarà messa a disposizione del governo della Repubblica di Guinea e sarà versata sul conto indicato dalle autorità guineane.

Articolo 5

Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il suc cesso della loro cooperazione. A tal fine la Comunità agevolerà l'accesso dei cittadini della Guinea agli istituti degli Stati membri, mettendo a loro disposizione borse di studio e di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca.

Queste borse possono essere utilizzate anche in qualsiasi Stato legato alla Comunità da un accordo di cooperazione. Il costo totale di queste borse è limitato a 250 000 ECU. Su richiesta delle autorità della Guinea, una parte di questa somma può essere utilizzata per coprire le spese di partecipazione a riunioni internazionali o a tirocini nel settore della pesca, nonché per l'organizzazione di seminari sulla pesca in Guinea. L'importo in questione viene corrisposto man mano che viene utilizzato.

Una parte dell'importo previsto nel presente articolo, non superiore a 100 000 ECU, può essere utilizzata per coprire i contributi della Guinea alle organizzazioni internazionali della pesca.

Articolo 6

La Commissione parteciperà inoltre al finanziamento dei seguenti programmi:

- sostegno alle strutture incaricate della sorveglianza della pesca, per un importo di 350 000 ECU;

- sostegno istituzionale alle strutture del ministero della pesca, per un importo di 300 000 ECU;

- sostegno alla pesca artigianale, per un importo di 250 000 ECU.

Tali somme saranno messe a disposizione delle strutture interessate. Il ministero della pesca indica i conti bancari da utilizzare per tali pagamenti.

Articolo 7

Qualora la Comunità non provveda ad effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 4 l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa.

Articolo 8

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea è abrogato e sostituito dall'allegato al presente protocollo.

Articolo 9

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA

A. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze

Tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Guinea le autorità competenti della Comunità presentano al ministero della pesca una domanda per ciascuna nave che intende esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno trenta giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto.

La domanda va compilata sul formulario appositamente previsto dal ministero della pesca, il cui modello è riportato in appresso (appendice 1).

La domanda di licenza è corredata della prova di pagamento del canone per il periodo della sua vali dità. Tale pagamento è effettuato sul conto aperto presso il Tesoro pubblico della Guinea.

I canoni includono tutte le tasse nazionali e locali eccettuate le tasse portuali e le spese per prestazioni di servizi.

Le licenze per tutti i pescherecci sono rilasciate, entro 30 giorni dalla ricezione della prova del pagamento di cui sopra, dal ministero della pesca agli armatori o ai loro rappresentanti, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Guinea.

La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di forza maggiore, la licenza di un peschereccio è sostituita da una nuova licenza a nome di un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio da sostituire. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al ministero della pesca tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Guinea.

Sulla nuova licenza sono indicate:

- la data del rilascio;

- la validità della nuova licenza che copre il periodo che intercorre tra la data di arrivo del nuovo peschereccio e la data di scadenza della licenza del peschereccio sostituito.

In tal caso per il periodo di validità residuo non è dovuto nessun canone del tipo previsto all'articolo 5, secondo comma dell'accordo.

La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo del peschereccio.

I. Disposizioni applicabili ai pescherecci da traino

1. Ogni peschereccio, prima del rilascio della licenza, è tenuto a presentarsi una volta all'anno al porto di Conakry per sottoporsi alle ispezioni previste dalla regolamentazione vigente. Queste ispezioni debbono essere effettuate esclusivamente da persone debitamente autorizzate e devono avere luogo nelle 24 ore lavorative successive all'arrivo della nave nel porto, se tale arrivo è stato annunciato con almeno 48 ore di anticipo. In caso di rinnovo della licenza nel corso dello stesso anno civile il peschereccio è dispensato dall'ispezione.

2. Ciascun peschereccio deve essere rappresentato da un raccomandatario di nazionalità guineana, stabilito in Guinea.

3. a) Le licenze vengono rilasciate per un periodo di tre, sei o dodici mesi e sono rinnovabili.

b) I canoni a carico degli armatori sono fissati come segue, in ecu per tsl:

- Per le licenze annuali:

126 ECU per le navi adibite alla pesca di pesci,

150 ECU per le navi adibite alla pesca di cefalopodi,

152 ECU per le navi adibite alla pesca di gamberetti.

- Per le licenze semestrali:

65 ECU per le navi adibite alla pesca di pesci,

77 ECU per le navi adibite alla pesca di cefalopodi,

78 ECU per le navi adibite alla pesca di gamberetti.

- Per le licenze trimestrali:

33 ECU per le navi adibite alla pesca di pesci,

39 ECU per le navi adibite alla pesca di cefalopodi,

40 ECU per le navi adibite alla pesca di gamberetti.

Tuttavia i pescherecci che non sbarcano 200 kg di pesce per ogni tsl all'anno, conformemente alle disposizioni di cui al punto C, devono pagare un canone supplementare di 10 ECU per tsl all'anno.

II. Disposizioni applicabili alle tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie

a) I canoni annuali sono fissati a 20 ECU/anno per tonnellata pescata nella zona di pesca della Guinea.

b) Le licenze vengono rilasciate previo versamento al ministero della pesca di un importo fortettario di 1 500 ECU all'anno per tonniera a circuizione e di 300 ECU all'anno per tonniera con lenze a canna e per peschereccio con palangari di superficie, equivalente ai canoni dovuti per:

- 75 tonnellate di tonno pescato all'anno da una tonniera a circuizione,

- 15 tonnellate pescate all'anno da una tonniera con lenze a canna e da un peschereccio con palangari di superficie.

Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate per ciascun peschereccio e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture quali l'Istituto francese di ricerca scientifica per lo sviluppo in cooperazione (Orstom) e l'Istituto oceanografico spagnolo (IEO). Detto computo viene comunicato contemporaneamente al ministero della pesca e agli armatori. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori al ministero della pesca sul conto aperto presso il Tesoro pubblico della Guinea entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

B. Dichiarazione delle catture

Tutti i pescherecci della Comunità autorizzati a pescare nella zona di pesca della Guinea in virtù dell'accordo sono tenuti a comunicare al ministero della pesca le catture effettuate, con copia alla delegazione della Commissione delle Comunità europee in Guinea, secondo le modalità seguenti:

- i pescherecci da traino dichiarano le proprie catture per mezzo del modello accluso (appendice 2). Dette dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta ogni trimestre;

- le tonniere a circuizione, le tonniere con lenze a canna e i pescherecci con palangari di superficie tengono un giornale di bordo, conformemente all'appendice 3, per ciascun periodo di pesca nella zona di pesca della Guinea. Questo formulario deve essere inviato al ministero della pesca, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Guinea, entro 45 giorni dalla fine della campagna nella zona di pesca della Guinea.

I formulari devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante del peschereccio.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il ministero della pesca si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio incriminato finché non siano state espletate le formalità prescritte. In tal caso ne è informata la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Guinea.

C. Sbarco delle catture

I pescherecci da traino autorizzati a pescare nella zona di pesca della Guinea sono tenuti a sbarcare gratuitamente 200 kg di pesce all'anno per ogni tsl, allo scopo di contribuire all'approvvigionamento della popolazione locale in pesce pescato nella zona di pesca della Guinea.

Gli sbarchi possono essere individuali o collettivi, ma va specificato il nome dei pescherecci interessati.

D. Catture accessorie

1. Le navi adibite alla pesca di pesci non possono avere a bordo specie diverse dai pesci in quantità superiore al 15 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea.

Le navi adibite alla pesca di cefalopodi non possono avere a bordo crostacei in quantità superiore al 20 % e pesci in quantità superiore al 30 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea.

Le navi adibite alla pesca di gamberetti non possono avere a bordo cefalopodi in quantità superiore al 25 % e pesci in quantità superiore al 50 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea.

È ammessa una tolleranza massima del 5 % sulle percentuali sopra indicate.

I massimali di cui sopra sono riportati sulla licenza.

2. Le navi tonniere con lenze a canna sono autorizzate a pescare esche vive per la loro campagna nella zona di pesca della Guinea.

E. Imbarco di marinai

Gli armatori che hanno ottenuto le licenze di pesca previste nell'accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini della Guinea alle condizioni e nei limiti seguenti:

1) Ciascun armatore di pescherecci da traino si impegna ad assumere:

- tre marinai guineani per le navi di stazza inferiore a 350 tsl,

- un numero di marinai guineani equivalente al 25 % dei marinai pescatori impiegati a bordo per i pescherecci di stazza superiore a 350 tsl.

2) Sulla flotta di tonniere a circuizione sono permanentemente impiegati tre marinai guineani.

3) Sulla flotta di tonniere con lenze a canna sono imbarcati, durante la campagna di pesca del tonno nelle acque della Guinea, tre marinai guineani, in ragione di non più di un marinaio per imbarcazione.

4) Sulla flotta di pescherecci con palangari di superficie, durante la campagna di pesca nelle acque della Guinea, gli armatori si impegnano ad assumere due marinai guineani per imbarcazione.

5) Il salario dei marinai guineani di cui sopra deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e il ministero della pesca; esso è a carico degli armatori ed è comprensivo del regime di previdenza sociale cui è soggetto il marinaio (tra cui assicurazione sulla vita, assicurazione infortuni e assicurazione malattia).

In caso di mancato imbarco, gli armatori delle tonniere a circuizione, delle tonniere con lenze a canna e dei pescherecci con palangari di superficie devono versare al ministero della pesca una somma forfettaria equivalente ai salari dei marinai non imbarcati, secondo le disposizioni di cui ai punti 2, 3 e 4.

Questa somma servirà per la formazione dei marinai-pescatori della Guinea e sarà versata sul conto indicato dal ministero della pesca.

F. Osservatori

1. L'osservatore ha il compito di verificare le attività di pesca nella zona di pesca della Guinea e di raccogliere tutti i dati statistici relativi alle operazioni di pesca del peschereccio di cui trattasi. Egli fruisce di tutte le agevolazioni, compreso l'accesso ai locali ed ai documenti, necessarie per l'espletamento della propria funzione, in particolare la comunicazione settimanale via radio dei dati relativi alla pesca.

2. Ogni peschereccio da traino prende a bordo un osservatore designato dal ministero della pesca.

Tuttavia sui pescherecci da traino di stazza inferiore alle 200 tsl le funzioni di osservatore sono svolte da un marinaio designato dal ministero della pesca. In tal caso il comandante agevola i lavori del marinaio osservatore al di fuori delle operazioni di pesca stesse.

La durata della presenza a bordo dell'osservatore non deve normalmente superare due bordate.

3. Su richiesta del ministero della pesca, le tonniere e i pescherecci a palangari prendono a bordo un osservatore, che non deve restare a bordo più del tempo necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

Il comandante agevola i lavori dell'osservatore, che beneficia delle prerogative dovute agli ufficiali dell'imbarcazione di cui trattasi.

In caso di imbarco in un porto straniero, le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore.

4. Il salario e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico del ministero della pesca.

Per i pescherecci da traino, al fine di contribuire alle spese derivanti dalla presenza a bordo dell'osservatore, l'armatore versa al Centro nazionale di sorveglianza della pesca un importo di 10 ECU per ogni giornata passata a bordo da un osservatore.

5. Qualora un peschereccio con a bordo un osservatore della Guinea esca dalla zona di pesca della Guinea, devono essere prese le misure necessarie, a spese dell'armatore, affinché l'osservatore possa tornare al più presto a Conakry.

G. Ispezione e controllo

Ogni peschereccio della Comunità operante nella zona di pesca della Guinea permette di salire a bordo a qualsiasi funzionario guineano incaricato delle operazioni di ispezione e di controllo e lo agevola nell'espletamento delle sue funzioni. Il funzionario non deve restare a bordo oltre il tempo necessario all'esecuzione di controlli delle catture per sondaggio e ad eventuali altre ispezioni attinenti alle attività di pesca.

H. Zone di pesca

I pescherecci di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzati a pescare nelle acque situate al di là delle 10 miglia marine.

I. Dimensione minime autorizzate delle maglie

La maglia minima autorizzata per la rete da traino (maglia stirata) è di:

a) 40 mm per i gamberetti,

b) 50 mm per i cefalopodi,

c) 60 mm i pesci.

Le suddette dimensioni minime possono essere eventualmente modificate ai fini di un'armonizzazione con gli Stati membri della commissione sottoregionale della pesca. Le eventuali modifiche verranno esaminate nel quadro della commissione mista.

È autorizzata la pesca con il buttafuori.

J. Ingresso e uscita dalla zona

Tutte le navi della Comunità che svolgono attività di pesca nella zona della Guinea a norma dell'accordo comunicano alla radiostazione del Centro nazionale di sorveglianza della pesca (CNSP) la data e l'ora, nonché la loro posizione ogni volta che entrano o escono dalla zona di pesca della Guinea.

L'indicativo di chiamata e le frequenze operative sono comunicati agli armatori dal CNSP al momento del rilascio della licenza.

Qualora non potessero utilizzare tale radio, le navi possono ricorrere ad altri sistemi di comunicazione alternativi, quali il telefax (CNSP: n. 1-212-4794-885 o ministero della pesca: n. 224-41 35 23).

K. Procedura in caso di fermo

1. La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Guinea è informata entro quarantotto ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità e un paese terzo avvenuto nella zona economica esclusiva della Guinea e riceve contemporaneamente una breve relazione sulle circostanze ed i motivi per cui il fermo è stato operato.

2. Per i pescherecci autorizzati a pescare nelle acque della Guinea, prima di adottare eventuali misure nei confronti del comandante o dell'equipaggio del peschereccio o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e dell'equipaggiamento del peschereccio, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, viene tenuta, entro 48 ore dal momento in cui le suddette informazioni sono ricevute, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione delle Comunità europee, il ministero della pesca e le autorità di controllo, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

Nel corso della suddetta concertazione, le parti si scambiano tutti i documenti o tutte le informazioni utili, in particolare le prove di registrazione automatica delle varie posizioni della nave durante la bordata in corso sino al momento del fermo, i quali possano contribuire a chiarire le circostanze relative ai fatti constatati.

L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della concertazione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.

3. Prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziario si tenta, nel quadro di una procedura di conciliazione, di giungere ad una risoluzione dell'infrazione presunta. Tale procedura deve essere conclusa al più tardi 3 giorni lavorativi dopo il fermo.

4. Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell'ambito della procedura di conciliazione e venga quindi adito l'organo giudiziario competente, l'autorità competente fissa una cauzione bancaria entro quarantotto ore dalla conclusione della procedura di conciliazione, in attesa della decisione giudiziaria. L'importo della cauzione non deve essere superiore all'importo massimo dell'ammenda previsto della legislazione nazionale per la presunta infrazione. La cauzione bancaria è restituita all'armatore dall'autorità competente non appena la controversia si risolve senza condanna del comandante del peschereccio interessato.

5. Il peschereccio e il suo equipaggio sono liberati:

- al termine della concertazione, se le constatazioni lo consentono,

- oppure ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione,

- oppure una volta depositata la cauzione bancaria (in caso di procedura giudiziaria).

Appendice 1

FORMULARIO DI DOMANDA DI LICENZA DI ARMAMENTO PER LA PESCA

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Appendice 2

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Appendice 3

ICCAT LOGBOOK for TUNA FISHERY

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