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Document 51996AP0142

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni (COM(95)0545 - C4-0089/96 - 95/0282(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura)

GU C 166 del 10.6.1996, p. 78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996AP0142

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni (COM(95)0545 - C4-0089/96 - 95/0282(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 166 del 10/06/1996 pag. 0078


A4-0142/96

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni (COM(95)0545 - C4-0089/96 - 95/0282(COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Considerando 2 bis e 2 ter (nuovi)

>Testo dopo la votazione del PE>

(2) bis. considerando che gli Stati membri devono garantire l'indipendenza delle autorità di regolazione nazionali attraverso il rispetto delle seguenti condizioni:

>Testo dopo la votazione del PE>

- le autorità di regolazione nazionali sono giuridicamente distinte e operativamente indipendenti dai vari organismi che forniscono reti, attrezzature e/o servizi di telecomunicazione; esse dispongono di tutte le risorse necessarie, in termini di personale, competenza e mezzi finanziari, per adempiere alla loro funzione in piena autonomia;

>Testo dopo la votazione del PE>

- gli Stati membri che detengono la proprietà di organismi che forniscono reti, attrezzature o servizi di telecomunicazione ovvero mantengono un significativo livello di controllo su di essi, garantiscono che le funzioni di regolazione sono effettivamente distinte, dal punto di vista strutturale, dalle attività concernenti l'esercizio di diritti di proprietà e di controllo;

>Testo dopo la votazione del PE>

(2) ter. considerando altresì che le autorità di regolazione nazionali hanno una funzione decisiva per favorire e promuovere la concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni e che esse devono quindi svolgere un ruolo attivo nell'individuare e analizzare eventuali distorsioni del mercato;

(Emendamento 2)

Considerando 5

>Testo originale>

(5) considerando che la presente direttiva contribuirà in modo significativo all'ingresso di nuovi operatori nel mercato, nella prospettiva dello sviluppo della società dell'informazione;

>Testo dopo la votazione del PE>

(5) considerando che la presente direttiva contribuirà in modo significativo all'ingresso di nuovi operatori nel mercato, nella prospettiva dello sviluppo della società dell'informazione, e ricordando che esistono tuttora seri ostacoli per i nuovi operatori nei settori già aperti alla concorrenza nonché negli Stati membri in cui sono stati adottati programmi nazionali per la liberalizzazione delle telecomunicazioni, per esempio una politica di tariffazione differenziata da parte dell'operatore già presente sul mercato, l'introduzione tardiva della portabilità dei numeri, la scarsa trasparenza e i costi elevati dell'interconnessione, nonché la mancanza di un trattamento asimmetrico;

(Emendamento 3)

Considerando 5 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(5) bis. considerando che un siffatto trattamento asimmetrico non è giustificato qualora i nuovi operatori dispongano di tutti gli elementi necessari ad un rapido ingresso nel mercato, quali, per esempio, risorse finanziarie considerevoli o una posizione dominante su un mercato tutelato diverso da quello delle telecomunicazioni, ovvero una consistente base di clienti, né qualora il mercato fornisca alternative economiche all'utilizzazione delle risorse dell'operatore dominante;

(Emendamento 4)

Considerando 12

>Testo originale>

(12) considerando che gli Stati membri devono poter essere autorizzati a imporre condizioni specifiche alle imprese che forniscono reti e servizi di telecomunicazioni pubbliche grazie alla loro posizione di mercato; che il potere di mercato di un'impresa dipende da un certo numero di fattori, ivi compresa la quota del prodotto e del servizio in oggetto sul relativo mercato geografico, il fatturato in rapporto all'importanza del mercato, la capacità d'influenzare le condizioni di mercato, il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, l'accesso alle risorse finanziarie, l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato; che ai fini della presente direttiva si deve ritenere che un'impresa avente una quota superiore al 25% di un particolare mercato del settore delle telecomunicazioni nell'area geografica di uno Stato membro nella quale è autorizzata a operare detenga un potere di mercato significativo, salvo diversa valutazione dell'autorità di regolazione nazionale, nel rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza; che l'autorità di regolazione nazionale può decidere, ai soli fini dell'applicazione della direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio (interconnessione), che un'impresa titolare di una quota inferiore detiene tuttavia un significativo potere di mercato;

>Testo dopo la votazione del PE>

(12) considerando che gli Stati membri devono poter essere autorizzati a imporre condizioni specifiche alle imprese che forniscono reti e servizi di telecomunicazioni pubbliche grazie alla loro posizione di mercato e che il potere di mercato di un'impresa è definito dalle disposizioni della direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio (interconnessione);

(Emendamento 5)

Considerando 13

>Testo originale>

(13) considerando che i servizi di telecomunicazione hanno un importante ruolo da svolgere nel rafforzare la coesione sociale ed economica, agevolando tra l'altro il completamento del servizio universale, in particolare nelle regioni isolate, periferiche e senza sbocchi, nelle zone rurali e nelle isole; che pertanto gli Stati membri devono poter imporre obblighi di servizio universale mediante la concessione di licenze individuali;

>Testo dopo la votazione del PE>

(13) considerando che i servizi di telecomunicazione hanno un importante ruolo da svolgere nel rafforzare la coesione sociale ed economica, agevolando tra l'altro il completamento del servizio universale, in particolare nelle regioni isolate, periferiche e senza sbocchi, nelle zone rurali e nelle isole; che pertanto gli Stati membri devono poter imporre obblighi di servizio universale mediante la concessione di licenze individuali; che gli obblighi concernenti la contribuzione al finanziamento del servizio universale non giustificano l'imposizione di licenze individuali;

(Emendamento 6)

Considerando 19

>Testo originale>

(19) considerando che l'applicazione della presente direttiva dev'essere riesaminata al momento opportuno alla luce dello sviluppo del settore delle telecomunicazioni e delle reti transeuropee, nonché alla luce dell'esperienza acquisita nelle procedure di armonizzazione e di «sportello unico» previste dalla presente direttiva;

>Testo dopo la votazione del PE>

(19) considerando che l'applicazione della presente direttiva dev'essere riesaminata al momento opportuno alla luce dello sviluppo del settore delle telecomunicazioni e delle reti transeuropee, nonché alla luce dell'esperienza acquisita nelle procedure di armonizzazione e di «sportello unico» previste dalla presente direttiva; che sarebbe opportuno, in sede di revisione della presente direttiva, vagliare la possibilità di creare un'autorità europea di regolazione;

(Emendamento 7)

Articolo 1

>Testo originale>

La presente direttiva riguarda le procedure di concessione di autorizzazioni, ai fini della prestazione di servizi di telecomunicazione, e le relative condizioni di dette autorizzazioni.

>Testo dopo la votazione del PE>

La presente direttiva riguarda le procedure di concessione di autorizzazioni, ai fini della prestazione di servizi di telecomunicazione e della creazione e/o gestione di infrastrutture per l'offerta di servizi di telecomunicazione, e le relative condizioni di dette autorizzazioni.

(Emendamento 8)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

>Testo originale>

b) «Autorità di regolazione nazionale»: ogni ente, giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dagli organismi di telecomunicazione, preposto da uno Stato membro alla concessione delle autorizzazioni e alla sorveglianza nel rispetto delle medesime.

>Testo dopo la votazione del PE>

b) «Autorità di regolazione nazionale»: ogni ente, giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dagli organismi di telecomunicazione, preposto da uno Stato membro alla concessione delle autorizzazioni e alla sorveglianza nel rispetto delle medesime. Le autorità di regolazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dai vari organismi che forniscono reti, attrezzature e/o servizi di telecomunicazioni; esse dispongono di tutte le risorse necessarie, in termini di personale, conoscenze tecniche e mezzi finanziari, per adempiere alla loro funzione in piena autonomia; gli Stati membri che detengono la proprietà di organismi che forniscono reti, attrezzature o servizi di telecomunicazioni ovvero mantengono un significativo livello di controllo sugli stessi garantiscono che le funzioni di regolazione siano effettivamente distinte, dal punto di vista strutturale, dalle attività connesse all'esercizio dei diritti di proprietà e dalle attività di controllo;

(Emendamento 9)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

>Testo originale>

e) Servizi di telecomunicazioni»: servizi che consistono, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulle reti di telecomunicazione.

>Testo dopo la votazione del PE>

e) Servizi di telecomunicazioni»: servizi che consistono, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulle reti di telecomunicazione. La presente direttiva non si applica alle trasmissioni radiotelevisive.

(Emendamento 10)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

>Testo originale>

g) «Servizio universale»: servizio minimo definito o pacchetto di servizi di qualità specificata, accessibile a tutti gli utenti in qualsiasi luogo e, viste le condizioni nazionali particolari, a prezzo ragionevole.

>Testo dopo la votazione del PE>

g) «Servizio universale»: servizio minimo definito o pacchetto di servizi di qualità specificata, accessibile a tutti gli utenti in qualsiasi luogo e a prezzo ragionevole.

(Emendamento 11)

Articolo 4, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni delle autorizzazioni generali vengano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento a detta pubblicazione.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni delle autorizzazioni generali vengano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato e nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee si fa riferimento a detta pubblicazione.

(Emendamento 12)

Articolo 5, paragrafo 4

>Testo originale>

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative alle procedure per le autorizzazioni generali vengano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano accedervi agevolmente. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento a detta pubblicazione.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative alle procedure per le autorizzazioni generali vengano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano accedervi agevolmente. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato e nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee si fa riferimento a detta pubblicazione.

(Emendamenti 13, 36 e 39)

Articolo 7, paragrafo 1

>Testo originale>

1. Oltre alle condizioni delle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni, inclusi quelli di cui all'allegato II, gli Stati membri possono esigere licenze individuali assortite delle condizioni di cui all'allegato I, punto 4, solo per i seguenti scopi:

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Oltre alle condizioni delle autorizzazioni generali, gli Stati membri possono esigere licenze individuali assortite delle condizioni di cui all'allegato I, punto 4, solo per i seguenti scopi:

>Testo originale>

a) per permettere al licenziatario l'accesso a frequenze radio o numerazioni specifiche;

>Testo dopo la votazione del PE>

a) per permettere al licenziatario l'accesso a frequenze radio o numerazioni specifiche;

>Testo originale>

b) per concedere al licenziatario diritti particolari per l'accesso a terreni pubblici o privati;

>Testo dopo la votazione del PE>

b) per concedere al licenziatario diritti particolari per l'accesso a terreni pubblici o privati;

>Testo originale>

c) per concedere al licenziatario il diritto di fornire infrastrutture di telecomunicazioni pubbliche tra la Comunità e i paesi terzi;

>Testo dopo la votazione del PE>

c) per concedere al licenziatario il diritto di fornire infrastrutture di telecomunicazioni pubbliche e dei servizi telefonici tra la Comunità e i paesi terzi;

>Testo originale>

d) per imporre al licenziatario l'onere della prestazione obbligatoria di servizi di telecomunicazioni pubblici;

>Testo dopo la votazione del PE>

d) per imporre al licenziatario gli obblighi e le condizioni per quanto riguarda la presa in considerazione di assetto territoriale e politica ambientale nonchè la prestazione obbligatoria di servizi di telecomunicazioni pubblici, come definiti all'allegato I, punti 4.5 e 4.8;

>Testo originale>

e) per imporre, conformemente alle regole comunitarie sulla concorrenza, obblighi specifici ai licenziatari che detengano una quota di mercato significativa per quanto riguarda la fornitura di reti e servizi pubblici di telecomunicazione.

>Testo dopo la votazione del PE>

e) per imporre, conformemente alle regole comunitarie sulla concorrenza, obblighi specifici ai licenziatari che detengano una quota di mercato significativa, come definita nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interconnessione alle reti e ai servizi di telecomunicazioni pubblici nel quadro dell'Open Network Provision (ONP), per quanto riguarda la fornitura di reti e servizi pubblici di telecomunicazione.

(Emendamento 14)

Articolo 7, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Le imprese che desiderano prestare servizi che non sono ancora oggetto di autorizzazione generale e che non possono essere gestiti senza autorizzazione, oppure che desiderano godere di diritti supplementari non inclusi nella relativa autorizzazione generale, possono presentare domanda di licenza individuale.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Le autorità di regolazione nazionali concedono, entro un termine di due settimane, una licenza individuale temporanea alle imprese che desiderano prestare servizi che non sono ancora oggetto di autorizzazione generale e che non possono essere gestiti senza autorizzazione, oppure che desiderano godere di diritti supplementari non inclusi nella relativa autorizzazione generale, ovvero devono dimostrare che al servizio in questione va applicata la procedura per la concessione di una licenza individuale ai fini del paragrafo 1. Gli Stati membri stabiliscono una procedura adeguata che consenta di presentare ricorso contro un'eventuale decisione negativa presso un'istituzione indipendente dall'autorità di regolazione nazionale.

(Emendamento 15)

Articolo 7, paragrafo 3

>Testo originale>

3. Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, gli Stati membri, nel più breve tempo possibile, o consentono la prestazione del servizio di cui trattasi o la creazione e/o l'esercizio dell'infrastruttura relativa senza autorizzazione, oppure adottano il sistema di autorizzazione generale di cui alla sezione II.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, gli Stati membri, entro un mese, consentono la prestazione del servizio di cui trattasi o la creazione e/o l'esercizio dell'infrastruttura relativa senza autorizzazione, oppure adottano il sistema di autorizzazione generale di cui alla sezione II.

(Emendamento 16)

Articolo 9, paragrafo 3, secondo trattino

>Testo originale>

- fissando limiti di tempo ragionevoli e, in particolare, comunicando al più presto al richiedente la decisione sulla domanda, comunque non oltre sei settimane dalla ricezione della medesima.

>Testo dopo la votazione del PE>

- fissando limiti di tempo ragionevoli e, in particolare, comunicando al più presto al richiedente la decisione sulla domanda, comunque non oltre sei settimane dalla ricezione della medesima; tale termine può essere prorogato in casi stabiliti preventivamente, in particolare allo scopo di garantire la trasparenza e il coordinamento con altri Stati membri.

(Emendamento 17)

Articolo 10, paragrafo 1

>Testo originale>

1. Gli Stati membri possono limitare a priori il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazioni solo al fine di assicurare un uso efficiente delle frequenze radio, nel rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Gli Stati membri possono limitare a priori il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazioni e per la creazione e/o gestione di infrastrutture di telecomunicazioni solo al fine di assicurare un uso efficiente delle frequenze radio, nel rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza.

(Emendamento 18)

Articolo 10, paragrafo 2, frase introduttiva

>Testo originale>

2. Se uno Stato membro intende limitare il numero di licenze individuali concesse, deve:

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Se uno Stato membro ha diritto, in virtù del paragrafo precedente, a limitare il numero di licenze individuali concesse, deve:

(Emendamento 19)

Articolo 10, paragrafo 4

>Testo originale>

4. Se, al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva o successivamente, uno Stato membro, di propria iniziativa o su domanda di un'impresa, constata che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione e sollecita la presentazione di domande di licenze supplementari.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Gli Stati membri verificano periodicamente se esistono possibilità di aumentare le frequenze disponibili. Ogni due anni, essi informano la Commissione in merito alla situazione e alle eventuali misure adottate. Se uno Stato membro constata che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione e sollecita la presentazione di domande di licenze supplementari.

(Emendamento 20)

Articolo 11, secondo comma

>Testo originale>

Inoltre, in caso di risorse scarse, gli Stati membri possono permettere all'autorità di regolazione nazionale di imporre, su base non discriminatoria, diritti supplementari per la concessione delle licenze individuali. I diritti debbono tenere in debito conto la necessità di ottimizzare l'uso delle risorse e d'introdurre e sviluppare i servizi innovativi e la concorrenza.

>Testo dopo la votazione del PE>

Inoltre, in caso le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b) siano scarse, gli Stati membri possono permettere all'autorità di regolazione nazionale di imporre, su base non discriminatoria, diritti supplementari per la concessione delle licenze individuali. I diritti debbono tenere in debito conto la necessità di ottimizzare l'uso delle risorse e d'introdurre e sviluppare i servizi innovativi e la concorrenza.

(Emendamento 21)

Articolo 13, titolo

>Testo originale>

Coordinamento delle procedure di concessione dell'autorizzazione

>Testo dopo la votazione del PE>

Coordinamento delle procedure di concessione dell'autorizzazione generale e delle licenze individuali

>Testo dopo la votazione del PE>

(L'articolo 13 va spostato dopo l'articolo 15)

(Emendamento 22)

Articolo 13, paragrafo 1

>Testo originale>

1. Le imprese che intendono prestare servizi di telecomunicazioni o creare infrastrutture di telecomunicazioni in una pluralità di Stati membri possono chiedere alle autorità di regolazione nazionali interessate di coordinare le procedure di autorizzazione, in modo da concedere le autorizzazioni necessarie a condizioni sostanzialmente identiche.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. In attesa dell'armonizzazione sulla base dell'articolo 14 e dietro richiesta delle imprese che intendono prestare servizi di telecomunicazioni o creare infrastrutture di telecomunicazioni in una pluralità di Stati membri, le autorità di regolazione nazionali interessate concedono deroghe alle autorizzazioni generali onde consentire alle imprese di operare negli Stati membri in questione a condizioni sostanzialmente identiche.

(Emendamento 23)

Articolo 14, titolo

>Testo originale>

Armonizzazione

>Testo dopo la votazione del PE>

Armonizzazione delle autorizzazioni generali e delle procedure

(Emendamento 24)

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma

>Testo originale>

2. Ogni volta che appaia necessario, sono armonizzate le condizioni delle autorizzazioni generali per la prestazione dei servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II, le procedure per la concessione di autorizzazioni generali e licenze individuali e la determinazione dell'entità dei diritti da corrispondere.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Al fine di garantire una regolamentazione agevole, ogni volta che appaia necessario, sono armonizzate le condizioni delle autorizzazioni generali per la prestazione dei servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II, le procedure per la concessione di autorizzazioni generali e licenze individuali e la determinazione dell'entità dei diritti da corrispondere.

(Emendamento 25)

Articolo 14, paragrafo 4

>Testo originale>

4. Le norme di cui al paragrafo 3 scadono il 1° gennaio 2001, salvo che la Commissione, nella relazione di cui all'articolo 22, proponga di confermarle o di modificarle.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Le norme di cui al paragrafo 3 scadono il 1° gennaio 2000, salvo che la Commissione, nella relazione di cui all'articolo 22, proponga di confermarle o di modificarle.

(Emendamento 26)

Articolo 16

>Testo originale>

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti delle autorità di regolazione nazionali degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato è denominato comitato delle telecomunicazioni dell'Unione europea (CTUE) (in prosieguo: «il comitato»).

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto da un rappresentante delle autorità di regolazione nazionali per Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato è denominato comitato delle telecomunicazioni dell'Unione europea (CTUE) (in prosieguo: «il comitato»).

(Emendamento 27)

Articolo 17, paragrafo 1, comma terzo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Le riunioni del comitato sono, in linea di principio, pubbliche, salvo decisione contraria debitamente motivata e pubblicata in tempo utile. Il comitato pubblica i suoi ordini del giorno due settimane prima delle riunioni. Esso pubblica i processi verbali delle sue riunioni. Il comitato istituisce un registro pubblico delle dichiarazioni d'interessi dei suoi membri.

(Emendamento 28)

Articolo 20, paragrafo 3

>Testo originale>

3. A richiesta di uno Stato membro, o di propria iniziativa, la Commissione analizza le condizioni, i criteri e/o le procedure indicate nelle autorizzazioni nazionali, con particolare riguardo alla giustificazione delle misure e del rispetto del principio di proporzionalità. Entro un mese dalla ricezione della domanda e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, la Commissione decide se uno Stato membro può continuare ad applicare la misura in esame. La Commissione comunica la propria decisione al Consiglio e agli Stati membri.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. A richiesta di uno Stato membro, o di propria iniziativa, la Commissione può analizzare in qualsiasi momento le condizioni, i criteri e/o le procedure indicate nelle autorizzazioni nazionali, con particolare riguardo alla giustificazione delle misure e del rispetto del principio di proporzionalità. Entro un mese dalla ricezione della domanda e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, la Commissione decide se uno Stato membro può continuare ad applicare la misura in esame. La Commissione comunica la propria decisione al Consiglio e agli Stati membri.

(Emendamento 29)

Articolo 21

>Testo originale>

Gli Stati membri fanno il necessario affinché le autorizzazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva si allineino alle disposizioni della presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1999. Gli obblighi a tale data non conformi con le disposizioni della presente direttiva saranno privi d'effetto. Gli Stati membri possono ottenere dalla Commissione un differimento del termine di cui al presente articolo.

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli Stati membri fanno il necessario affinché le autorizzazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva si allineino alle disposizioni della presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1998. Gli obblighi a tale data non conformi con le disposizioni della presente direttiva saranno privi d'effetto. Gli Stati membri possono ottenere dalla Commissione un differimento del termine di cui al presente articolo.

(Emendamento 30)

Articolo 22, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Anteriormente al 1° gennaio 2000 la Commissione esamina l'opportunità di modificare le disposizioni della presente direttiva sulla base della relazione trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta, in base all'esperienza acquisita, la necessità di un'ulteriore evoluzione delle strutture normative delle autorizzazioni, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione e i servizi e le reti transeuropee.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Anteriormente al 1° gennaio 2000 la Commissione esamina l'opportunità di modificare le disposizioni della presente direttiva sulla base della relazione trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta, in base all'esperienza acquisita, la necessità di un'ulteriore evoluzione delle strutture normative delle autorizzazioni, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione e i servizi e le reti transeuropee, le disposizioni istituzionali nonché i piani di numerazione e la portabilità dei numeri.

(Emendamento 31)

Articolo 24

>Testo originale>

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e provvedono alla pubblicazione delle condizioni e delle procedure inerenti alle autorizzazioni entro il 1° luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

>Testo originale>

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

>Testo dopo la votazione del PE>

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

>Testo originale>

2. Entro due mesi dalla pubblicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei rappresentanti in seno al comitato CTUE.

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

(Emendamento 32)

Allegato I, punto 4.5 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

4. 5 bis. Rispetto di obblighi sostanziali, segnatamente in materia di copertura delle zone scarsamente popolate.

(Emendamento 33)

Allegato I, punto 4.6

>Testo originale>

4. 6 Condizioni applicate agli operatori che godono di una posizione di mercato significativa, come notificato dagli Stati membri conformemente alla direttiva sull'intercollegamento per garantire le esigenze di interconnessione o di controllo specifiche.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. 6 Condizioni applicate agli operatori che godono di una posizione di mercato significativa, come notificato dagli Stati membri conformemente alla direttiva sull'intercollegamento per garantire l'interconnessione o il controllo di un potere di mercato significativo.

(Emendamento 34)

Allegato I, punto 4.9 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

4. 9 bis. Condizioni specifiche legate alla fornitura di linee affittate ai sensi della direttiva 92/44/CEE, modificata dalla direttiva 96/.../CE, recante modifica delle direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE del Consiglio, ai fini dell'adeguamento ad un contesto concorrenziale nel settore delle telecomunicazioni.

(Emendamento 35)

Allegato I, punto 4.9 ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

4. 9 ter. Nei Paesi in cui ai titolari di diritti speciali o esclusivi già si applicano tali obblighi al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, contributo del titolare alla ricerca e alla formazione in materia di telecomunicazioni.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni (COM(95)0545 - C4-0089/96 - 95/0282(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(95)0545 - 95/0282(COD) ((GU C 90 del 27.3.1996, pag.5.)),

- visti gli articoli 189 B, paragrafo 2, 57, paragrafo 2, 66 e 100 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0089/96),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0142/96),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;

5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentargli qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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