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Document 51996AP0126

Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento (CE) del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (C4-0097/96 - 95/0160(SYN)) (Procedura di cooperazione: seconda lettura)

GU C 166 del 10.6.1996, p. 24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996AP0126

Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento (CE) del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (C4-0097/96 - 95/0160(SYN)) (Procedura di cooperazione: seconda lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 166 del 10/06/1996 pag. 0024


A4-0126/96

Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento (CE) del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (C4-0097/96 - 95/0160(SYN))

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio C4-0097/96 - 95/0160(SYN) ((GU C 87 del 25.3.1996, pag. 34.)),

- visto il suo parere in prima lettura ((GU C 17 del 22.1.1996, pag. 431.)) sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(95)0283) ((GU C 253 del 29.9.1995, pag. 10.)),

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE,

- visto l'articolo 67 del suo regolamento,

- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0126/96),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(Emendamento 1)

Primo considerando

>Testo originale>

considerando che l'aiuto alimentare costituisce un elemento importante della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che l'aiuto alimentare continua a essere un elemento importante della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo;

(Emendamento 2)

Secondo considerando

>Testo originale>

considerando che l'aiuto alimentare si deve inserire nella politica dei paesi in via di sviluppo intenzionati a migliorare la loro sicurezza alimentare, soprattutto tramite l'attuazione di strategie alimentari;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che l'aiuto alimentare si deve inserire nella politica dei paesi in via di sviluppo intenzionati a migliorare la loro sicurezza alimentare, soprattutto tramite l'attuazione di strategie alimentari volte ad alleviare la povertà con l'obiettivo finale di rendere tale aiuto alimentare superfluo;

(Emendamento 3)

Terzo considerando

>Testo originale>

considerando che la Comunità europea e i suoi Stati membri coordinano strettamente le loro politiche di cooperazione allo sviluppo, concertando i loro programmi di aiuto alimentare; che la Comunità partecipa con i suoi Stati membri a taluni accordi internazionali in questo settore, in particolare alla convenzione sull'aiuto alimentare;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che la Comunità europea e i suoi Stati membri coordinano strettamente le loro politiche di cooperazione allo sviluppo per quanto attiene ai programmi di aiuto alimentare e alle azioni specifiche di sostegno della sicurezza alimentare; che la Comunità partecipa con i suoi Stati membri a taluni accordi internazionali in questo settore, in particolare alla convenzione sull'aiuto alimentare;

(Emendamento 4)

Sesto considerando

>Testo originale>

considerando che l'aiuto alimentare e le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare, in quanto aspetti essenziali della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, devono essere tenuti in considerazione come obiettivi nell'insieme delle politiche comunitarie che possono influenzare i paesi in via di sviluppo;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che l'aiuto alimentare e le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare, in quanto aspetti essenziali della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, devono essere tenuti in considerazione come obiettivi nell'insieme delle politiche comunitarie suscettibili di influenzare i paesi in via di sviluppo, in particolare per quanto attiene alla riforma economica e all'adeguamento strutturale;

(Emendamento 5)

Considerando sesto bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che, viste le diverse responsabilità di uomini e donne in relazione alla sicurezza alimentare a livello domestico, al momento della messa a punto di programmi volti a garantire la sicurezza alimentare, andrebbero presi sistematicamente in considerazione i ruoli diversi svolti dagli uomini e dalle donne;

(Emendamento 6)

Considerando sesto ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che è importante elevare il livello di partecipazione di donne e comunità alle iniziative volte a garantire la sicurezza alimentare a livello nazionale, regionale e locale e domestico;

(Emendamento 7)

Ottavo considerando

>Testo originale>

considerando che lo strumento dell'aiuto alimentare costituisce un elemento fondamentale della politica comunitaria di prevenzione e di intervento nelle situazioni di crisi nei paesi in via di sviluppo; che, di conseguenza, nell'attuazione si deve tener conto di tale ruolo essenziale in quanto fattore di stabilizzazione sociale e politica;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che lo strumento dell'aiuto alimentare costituisce un elemento fondamentale della politica comunitaria di prevenzione e di intervento nelle situazioni di crisi nei paesi in via di sviluppo e che, di conseguenza, nell'attuazione si deve tener conto delle sue eventuali implicazioni sociali e politiche;

(Emendamento 8)

Tredicesimo considerando

>Testo originale>

considerando che è possibile intensificare il sostegno della Comunità alle iniziative adottate dai paesi in via di sviluppo in materia di sicurezza alimentare aumentando la flessibilità dell'aiuto alimentare in modo da permettere, in determinate situazioni, di sostituire alle azioni di aiuto alimentare un sostegno finanziario alle azioni relative alla sicurezza alimentare e in particolare allo sviluppo agricolo e alimentare;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che è possibile intensificare il sostegno della Comunità alle iniziative adottate dai paesi in via di sviluppo in materia di sicurezza alimentare aumentando la flessibilità dell'aiuto alimentare in modo da permettere, in determinate situazioni, di sostituire alle azioni di aiuto alimentare un sostegno finanziario alle azioni relative alla sicurezza alimentare e in particolare allo sviluppo agricolo e alimentare, conformemente alle esigenze ecologiche e agli interessi dei piccoli agricoltori e pescatori;

(Emendamento 9)

Quattordicesimo considerando

>Testo originale>

considerando che la Comunità può venire in aiuto delle popolazioni bisognose delle aree rurali e urbane dei paesi in via di sviluppo partecipando al finanziamento delle azioni di sostegno alla sicurezza alimentare tramite l'acquisto di prodotti alimentari, sementi, attrezzi agricoli e fattori di produzione, nonché per mezzo di programmi di magazzinaggio, di sistemi di allarme rapido, di mobilizzazione, di divulgazione e di assistenza tecnica e finanziaria;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che la Comunità può venire in aiuto delle popolazioni bisognose della aree rurali e urbane dei paesi in via di sviluppo partecipando al finanziamento delle azioni di sostegno alla sicurezza alimentare tramite l'acquisto di prodotti alimentari, sementi, attrezzi agricoli e fattori di produzione, nonché di altri strumenti di produzione così come per mezzo di programma di magazzinaggio, di sistemi di allarme rapido, di mobilizzazione, di divulgazione e di assistenza tecnica;

(Emendamento 10)

Considerando quattordicesimo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che gli approcci regionali alla sicurezza alimentare, compresi gli interventi triangolari di aiuto alimentare e le operazioni di approvvigionamento in loco, andrebbero ulteriormente rafforzati e sostenuti in modo da sfruttare al meglio la complementarità naturale tra paesi facenti parte della stessa regione e considerando che le politiche di sicurezza alimentare dovrebbero avere dimensione regionale in modo da promuovere il commercio e l'integrazione regionale sotto il profilo alimentare;

(Emendamento 11)

Considerando quattordicesimo ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che, visti l'inefficacia, i costi e i danni a livello ambientale connessi al trasporto di notevoli quantitativi di alimenti attraverso il pianeta bisognerebbe accordare preferenza, ove possibile, all'approvvigionamento in loco;

(Emendamento 13)

Diciannovesimo considerando

>Testo originale>

considerando che, al fine di agevolare l'applicazione di alcune disposizioni contemplate, occorre prevedere una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno a un comitato dell'aiuto alimentare;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che, al fine di agevolare l'applicazione di alcune disposizioni previste e al fine di adeguarla alla politica di sicurezza alimentare del paese beneficiario, occorre prevedere una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Comunità in seno a un comitato della sicurezza alimentare;

(Emendamento 14)

Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

1 bis. Gli interventi di aiuto alimentare a breve termine in zone colpite da calamità sono gestiti nell'ambito del regolamento sugli aiuti umanitari e non rientrano nel presente regolamento; in caso di gravi crisi, tutti gli strumenti della politica comunitaria di aiuto possono venire applicati di concerto a favore delle popolazioni colpite;

(Emendamento 15)

Articolo 1, paragrafo 3, primo e secondo trattino

>Testo originale>

- promuovere la sicurezza alimentare a livello familiare, locale, nazionale e regionale;

>Testo dopo la votazione del PE>

- promuovere una sicurezza alimentare delle popolazioni di paesi e regioni in via di sviluppo che sia incentrata sul problema della povertà;

>Testo originale>

- innalzare il livello nutrizionale delle popolazioni beneficiarie;

>Testo dopo la votazione del PE>

- innalzare il livello nutrizionale delle popolazioni beneficiarie e favorire il loro accesso ad un'alimentazione equilibrata;

>Testo dopo la votazione del PE>

- migliorare il rifornimento della popolazione con acqua potabile;

(Emendamento 41)

Articolo 1, paragrafo 3, sesto e settimo trattino

>Testo originale>

- ridurre la loro dipendenza dall'aiuto alimentare;

- promuovere la loro indipendenza alimentare sia aumentando la produzione sia migliorando e aumentando il potere d'acquisto;

>Testo dopo la votazione del PE>

- promuovere la loro indipendenza alimentare con l'obiettivo di ridurre la loro dipendenza dall'aiuto alimentare;

(Emendamento 16)

Articolo 2, paragrafo 2, parte introduttiva, primo, secondo e terzo trattino

>Testo originale>

2. L'assegnazione dell'aiuto alimentare si fonda innanzitutto su una valutazione obiettiva dei bisogni reali che giustificano tale aiuto, tenuto conto anche delle considerazioni di carattere economico. A tal fine vengono presi in esame i criteri seguenti che non escludono eventuali altre considerazioni pertinenti:

>Testo dopo la votazione del PE>

2. L'assegnazione dell'aiuto alimentare si fonda esclusivamente su una valutazione obiettiva dei bisogni reali che giustificano tale aiuto, qualora detto intervento risulti essere il solo modo adeguato a potenziare la sicurezza alimentare di gruppi che non hanno gli strumenti per far fronte da soli ad un deficit alimentare. A tal fine, vengono presi in esame i criteri seguenti che non escludono eventuali altre considerazioni pertinenti:

>Testo originale>

- i deficit alimentari;

>Testo dopo la votazione del PE>

- i deficit alimentari di base;

>Testo originale>

- il reddito pro capite e l'esistenza di ceti particolarmente svantaggiati;

>Testo dopo la votazione del PE>

- la situazione nutrizionale valutata rispetto ad indicatori dello sviluppo umano e nutrizionale quali il tasso di mortalità infantile, il peso medio alla nascita, il tasso di anemia tra le donne, l'aspettativa di vita, la possibilità per la popolazione di accedere all'acqua ed altri dati concernenti l'alimentazione;

>Testo originale>

- gli indicatori sociali del benessere delle popolazioni interessate;

(Emendamento 17)

Articolo 2, paragrafo 3

>Testo originale>

3. La concessione dell'aiuto alimentare è subordinata, ove opportuno, all'attuazione di progetti di sviluppo pluriennali di breve durata, di azioni settoriali o di programmi di sviluppo, in primo luogo quelli finalizzati a favorire una produzione alimentare durevole e a lungo termine nei paesi beneficiari, nell'ambito di una politica e di una strategia alimentare. Se del caso, l'aiuto può contribuire direttamente alla realizzazione di tali progetti, azioni o programmi. La complementarità sarà assicurata per mezzo dell'impiego, stabilito di comune accordo dalla Comunità e dal paese beneficiario, di fondi di contropartita, qualora l'aiuto comunitario sia destinato alla vendita. Nel caso in cui l'aiuto alimentare contribuisca ad un programma di sviluppo pluriennale, esso può essere strutturato in forma di fornitura pluriennale legata al programma in questione. Oltre all'assegnazione di prodotti alimentari di base, l'aiuto può concretizzarsi nella fornitura di sementi, fertilizzanti, altri fattori di produzione e prodotti di base, nella costituzione di scorte di riserva, nonché in azioni di sensibilizzazione e di formazione.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. La concessione dell'aiuto alimentare è subordinata, ove opportuno, all'attuazione di progetti di sviluppo pluriennali di breve durata, di azioni settoriali o di programmi di sviluppo, in primo luogo quelli finalizzati a favorire una produzione e una sicurezza alimentare durevoli e a lungo termine nei paesi beneficiari, nell'ambito di una politica e di una strategia alimentare. Se del caso, l'aiuto può contribuire direttamente alla realizzazione di tali progetti, azioni o programmi. La complementarità sarà assicurata per mezzo dell'impiego, stabilito di comune accordo dalla Comunità e dal paese beneficiario ovvero, ove possibile, dall'organismo o organizzazione non governativa che riceve l'aiuto, di fondi di contropartita, qualora l'aiuto comunitario sia destinato alla vendita. Nel caso in cui l'aiuto alimentare contribuisca ad un programma di sviluppo pluriennale, esso può essere strutturato in forma di fornitura pluriennale legata al programma in questione. Oltre all'assegnazione di prodotti alimentari di base, l'aiuto può concretizzarsi nella fornitura di sementi, fertilizzanti, altri fattori di produzione e prodotti di base, nella costituzione di scorte di riserva, nonché in azioni di sensibilizzazione e di formazione.

(Emendamento 18)

Articolo 3, terzo comma

>Testo originale>

L'obiettivo di tali azioni consiste nell'appoggiare, con i mezzi disponibili, l'elaborazione e l'attuazione di una strategia alimentare o di altre misure intese a favorire la sicurezza alimentare dei paesi interessati, segnatamente quelli a basso reddito e con grave deficit alimentare, incoraggiandoli a ridurre la dipendenza alimentare e quella dall'aiuto alimentare. Le azioni devono contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei gruppi più svantaggiati della popolazione nei paesi in questione.

>Testo dopo la votazione del PE>

L'obiettivo di tali azioni consiste nell'appoggiare, con i mezzi disponibili, l'elaborazione e l'attuazione di una strategia alimentare o di altre misure intese a favorire la sicurezza alimentare delle popolazioni interessate, segnatamente quelli a basso reddito e con grave deficit alimentare, incoraggiandole a ridurre la dipendenza alimentare e quella dall'aiuto alimentare. Le azioni devono contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei gruppi più svantaggiati della popolazione nei paesi in questione.

(Emendamento 19)

Articolo 4

>Testo originale>

In base al presente regolamento possono essere attuate azioni di sostegno alla sicurezza alimentare a favore dei paesi in via di sviluppo che possono beneficiare di azioni alimentari della Comunità. Tali azioni possono interessare una parte oppure la totalità dei quantitativi di aiuto alimentare destinati a detti paesi o che potrebbero esserlo tenuto conto, in particolare, dell'evoluzione della produzione, del consumo e del livello delle scorte del paese interessato, della situazione alimentare della popolazione nonché degli aiuti alimentari eventualmente concessi da altri donatori.

>Testo dopo la votazione del PE>

In base al presente regolamento possono essere attuate azioni di sostegno alla sicurezza alimentare a favore dei paesi in via di sviluppo e di organizzazioni internazionali o non governative che possono beneficiare di azioni alimentari. Tali azioni possono interessare una parte oppure la totalità dei quantitativi di aiuto alimentare destinati a detti paesi, tenuto conto, in particolare, dell'evoluzione della produzione, del consumo e del livello delle scorte del paese interessato, della situazione alimentare della popolazione nonché degli aiuti alimentari eventualmente concessi da altri donatori.

(Emendamento 20)

Articolo 5, parte introduttiva

>Testo originale>

Le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare sono azioni di aiuto finanziario e tecnico finalizzate, in base agli obiettivi di cui all'articolo 1, a migliorare la sicurezza alimentare mediante un contributo al finanziamento, in particolare delle misure seguenti:

>Testo dopo la votazione del PE>

Le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare sono azioni di aiuto finanziario e tecnico finalizzate conformemente agli obiettivi enunciati all'articolo 1, a migliorare la sicurezza alimentare in modo sostenibile e a lungo termine mediante un contributo al finanziamento ad esempio delle misure seguenti:

(Emendamento 21)

Articolo 5, dal secondo all'ottavo trattino

>Testo originale>

- operazioni di sostegno al credito rurale;

- operazioni di magazzinaggio al livello appropriato;

>Testo dopo la votazione del PE>

- operazioni di sostegno al credito rurale con particolare riferimento alle donne;

- operazioni di magazzinaggio al livello appropriato;

>Testo dopo la votazione del PE>

- misure per il rifornimento della popolazione con acqua potabile;

>Testo originale>

- operazioni relative alla commercializzazione, al trasporto, alla distribuzione o alla trasformazione di prodotti agricoli e alimentari;

>Testo dopo la votazione del PE>

- azioni a favore di coloro che si occupano della commercializzazione, del trasporto, della distribuzione o della trasformazione di prodotti agricoli e alimentari;

>Testo originale>

- azioni di sostegno al settore privato per sviluppare i flussi commerciali a livello nazionale, regionale e internazionale;

- attività di ricerca applicata e di formazione in loco;

>Testo dopo la votazione del PE>

- attività di ricerca applicata e di formazione in loco;

>Testo originale>

- progetti di sviluppo della produzione alimentare;

>Testo dopo la votazione del PE>

- progetti di sviluppo della produzione alimentare sostenibile;

>Testo originale>

- attività di accompagnamento, di sensibilizzazione, di assistenza tecnica e di formazione in loco;

>Testo dopo la votazione del PE>

- attività di accompagnamento, di sensibilizzazione di assistenza tecnica e di formazione in loco, in particolare per le donne e le organizzazioni di produttori;

>Testo dopo la votazione del PE>

- progetti per la produzione di fertilizzanti da materie prime e di base dei paesi beneficiari;

>Testo dopo la votazione del PE>

- attività volte a sostenere le strutture locali responsabili degli aiuti alimentari, comprese le azioni di formazione in loco.

(Emendamento 22)

Articolo 6, secondo comma

>Testo originale>

Occorre fare in modo che le azioni tengano conto degli altri strumenti di aiuto della Comunità, compreso l'impiego di fondi di contropartita derivanti dalla vendita dell'aiuto alimentare, e che siano conformi alla politica di sviluppo perseguita dalla Comunità.

>Testo dopo la votazione del PE>

Occorre fare in modo che le azioni siano coerenti con gli altri strumenti di aiuto comunitario allo sviluppo, compreso l'impiego di fondi di contropartita derivanti dalla vendita dell'aiuto alimentare, e che siano conformi alla politica di sviluppo perseguita dalla Comunità.

(Emendamento 23)

Articolo 8, primo trattino

>Testo originale>

- sistemi di allarme rapido e di raccolta di dati sull'evoluzione dei raccolti, delle scorte e dei mercati nonché dei livelli di alimentazione e di vulnerabilità che consentano di disporre di maggiori informazioni sulla situazione alimentare dei paesi interessati;

>Testo dopo la votazione del PE>

- sistemi di allarme rapido e di raccolta di dati sull'evoluzione dei raccolti, delle scorte e dei mercati, della situazione alimentare in ambito domestico nonché della vulnerabilità della popolazione, che consentano di disporre di maggiori informazioni sulla situazione alimentare dei paesi interessati;

(Emendamento 24)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

>Testo originale>

a) essere costituite in forma di organizzazioni autonome senza scopo di lucro in uno Stato membro della Comunità europea, secondo la legislazione vigente in detto Stato;

>Testo dopo la votazione del PE>

a) per le organizzazioni non governative europee: essere costituite in forma di organizzazioni autonome senza scopo di lucro in uno Stato membro della Comunità europea, secondo la legislazione vigente in detto Stato;

(Emendamento 25)

Articolo 11, paragrafo 1

>Testo originale>

1. La mobilizzazione dei prodotti si effettua sul mercato comunitario, nel paese beneficiario o in un paese in via di sviluppo (tra quelli figuranti nell'allegato al presente regolamento) appartenente, se possibile, alla stessa zona geografica.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. La mobilizzazione dei prodotti si effettua in primo luogo nel paese beneficiario o in un paese in via di sviluppo appartenente alla stessa zona geografica. Nel caso in cui ciò risulti impossibile l'aiuto viene mobilitato in un altro paese in via di sviluppo tra quelli figuranti nell'allegato al presente regolamento ovvero immesso sul mercato comunitario qualora non possa essere esperita nessuna delle possibilità sopra menzionate.

(Emendamento 26)

Articolo 11, paragrafo 3

>Testo originale>

3. La mobilizzazione dei prodotti alimentari disponibili sul mercato europeo può essere effettuata sul mercato di un paese in via di sviluppo, a condizione che sia assicurata l'efficacia economica rispetto alle mobilizzazioni effettuate sul mercato europeo.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. La mobilizzazione dei prodotti alimentari disponibili sul mercato europeo viene effettuata sul mercato di un paese in via di sviluppo, a condizione che sia assicurata l'efficacia economica rispetto alle mobilizzazioni effettuate sul mercato europeo ovvero se tale mobilizzazione sul mercato di un paese in via di sviluppo garantisce una maggiore efficacia degli interventi di aiuto alimentare o ancora se contribuisce incisivamente alla promozione della sicurezza alimentare nel paese acquirente.

(Emendamento 27)

Articolo 11, paragrafo 4

>Testo originale>

4. Qualora l'acquisto sia effettuato nel paese beneficiario o in un paese in via di sviluppo, occorre fare in modo che tale acquisto non rischi di perturbare il mercato del paese in questione o dei paesi in via di sviluppo della stessa regione, né di avere effetti negativi sull'approvvigionamento alimentare delle popolazioni. Gli acquisti devono inoltre inserirsi il più completamente possibile nel quadro dell'attuazione della politica di sviluppo della Comunità verso tale paese, soprattutto in materia di promozione della sicurezza alimentare di quest'ultimo, o a livello regionale.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Qualora l'acquisto o la vendita vengano effettuati nel paese beneficiario o in un paese in via di sviluppo, occorre fare in modo che tale acquisto o vendita non rischino di perturbare il mercato del paese in questione o dei paesi in via di sviluppo della stessa regione, né di avere effetti negativi sulla produzione locale o sull'approvvigionamento alimentare delle popolazioni. Gli acquisti o vendite devono inoltre inserirsi il più completamente possibile nel quadro dell'attuazione della politica di sviluppo della Comunità verso tale paese, soprattutto in materia di promozione della sicurezza alimentare di quest'ultimo, o a livello regionale.

(Emendamento 28)

Articolo 12, secondo comma

>Testo originale>

In tal caso il contributo comunitario potrebbe essere attuato sotto forma di disponibilità di valuta che i paesi interessati potranno mettere a disposizione degli operatori privati, a condizione che l'operazione si inserisca in una politica di sicurezza alimentare (compresa la strategia di importazione di prodotti alimentari di base) compatibile con la politica economica.

>Testo dopo la votazione del PE>

In tal caso il contributo comunitario potrà essere attuato sotto forma di disponibilità di valuta che i paesi interessati potranno mettere a disposizione degli operatori privati a condizione che l'operazione si inserisca in una politica settoriale (compresa la strategia di importazione di prodotti alimentari di base) compatibile con una politica socioeconomica ed agricola volta ad alleviare la povertà. I beneficiari devono dimostrare di aver utilizzato correttamente i fondi messi a disposizione. Va accordata priorità agli operatori di piccole e medie imprese private al fine di garantire la complementarità delle azioni. La Commissione, nella misura in cui siano interessati i suoi poteri di esecuzione, potrà decidere in merito a misure positive di discriminazione a favore degli operatori di piccole e medie imprese private.

(Emendamento 29)

Articolo 15, quarto comma

>Testo originale>

Gli eventuali fondi di contropartita sono utilizzati in base agli obiettivi fissati dal presente regolamento e d'accordo con la Commissione.

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli eventuali fondi di contropartita sono utilizzati in base agli obiettivi fissati dal presente regolamento e d'accordo con la Commissione. La competente autorità del paese beneficiario tiene la contabilità delle entrate e delle spese e deve fornire un rendiconto.

(Emendamento 30)

Articolo 17, primo comma

>Testo originale>

La partecipazione alle gare, alle aste, agli appalti e ai contratti è aperta, alle stesse condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche della Comunità europea e dei paesi beneficiari. Per le azioni previste all'articolo 11, secondo paragrafo, la partecipazione può essere estesa dalla Commissione alle persone fisiche e giuridiche da paesi in cui si effettua la mobilizzazione.

>Testo dopo la votazione del PE>

La partecipazione alle gare, alle aste, agli appalti pubblici e ai contratti è aperta, alle stesse condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche della Unione europea e del paese beneficiario. Per le azioni previste all'articolo 11, secondo paragrafo, la partecipazione può essere estesa dalla Commissione alle persone fisiche e giuridiche da paesi in cui si effettua la mobilizzazione.

(Emendamento 31)

Articolo 19, paragrafo 2

>Testo originale>

2. L'aiuto si realizza solo se il beneficiario rispetta le condizioni.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. L'aiuto viene concesso solo se i paesi e le organizzazioni internazionali o non governative beneficiari si impegnano a rispettare le condizioni.

(Emendamento 32)

Articolo 20, comma secondo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione provvede alla necessaria armonizzazione tra le sue diverse Direzioni generali e servizi al fine di garantire la compatibilità tra le azioni nel settore dell'aiuto e della sicurezza alimentare e quelle avviate in altri settori, in particolare quello della politica agricola comune.

(Emendamento 33)

Articolo 21

>Testo originale>

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, fissa la parte a carico della Comunità dell'importo globale dell'aiuto in cereali previsto dalla convenzione sull'aiuto alimentare quale contributo totale della Comunità e degli Stati membri.

>Testo dopo la votazione del PE>

Nel settore dell'aiuto alimentare il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo procede

- a ripartire tra azioni comunitarie e azioni dei singoli Stati membri la fornitura di aiuto in cereali prevista dalla Convenzione sull'aiuto alimentare;

- a ripartire tra gli Stati membri le singole azioni statali di fornitura di cereali previste dalla Convenzione sull'aiuto alimentare.

>Testo originale>

2. La Commissione assicura il coordinamento della Comunità e degli Stati membri in merito alla fornitura dell'aiuto in cereali a titolo della convenzione sull'aiuto alimentare e fa sì che il contributo totale della Comunità e degli Stati membri sia almeno pari ai quantitativi previsti dalla suddetta convenzione.

(Emendamento 34)

Articolo 22, terzo trattino

>Testo originale>

- fissa la ripartizione, espressa in termini di quantitativi e di costi, tra i vari beneficiari dei prodotti atti ad essere mobilizzati entro i limiti di bilancio relativi a ciascun prodotto;

>Testo dopo la votazione del PE>

- fissa la ripartizione, espressa in termini di quantitativi e di costi, tra i vari beneficiari dei prodotti;

(Emendamento 35)

Articolo 23, primo trattino

>Testo originale>

- le decisioni che concedono un aiuto alimentare o un aiuto di sostituzione e che fissano le condizioni per la fornitura;

>Testo dopo la votazione del PE>

- le decisioni che concedono un aiuto alimentare o un aiuto per azioni di sostegno alla sicurezza alimentare e che fissano le condizioni per la fornitura;

(Emendamento 36)

Articolo 26, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Il comitato esamina l'incidenza di ciascuna proposta di impegno delle spese di sicurezza alimentare a lungo termine a livello domestico, locale, nazionale e regionale nei paesi beneficiari, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 1. Inoltre esso effettua l'analisi e il controllo delle politiche di sicurezza alimentare che beneficiano dell'aiuto comunitario ed esamina le proposte di iniziative congiunte.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Il comitato esamina l'incidenza di ciascuna proposta di impegno delle spese di sicurezza alimentare a lungo termine a livello domestico, locale, nazionale e regionale nei paesi beneficiari, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 1. Inoltre esso effettua l'analisi e il controllo delle politiche di sicurezza alimentare che beneficiano dell'aiuto a livello nazionale o comunitario ed esamina le proposte di iniziative congiunte.

(Emendamento 37)

Articolo 28, paragrafo 1, primo comma

>Testo originale>

1. Per garantire il principio di complementarità contenuto nel trattato e rafforzare l'efficacia e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali d'aiuto alimentare e delle azioni di sostegno alla sicurezza alimentare, la Commissione si sforza di assicurare, per quanto possibile, uno stretto coordinamento delle sue attività e di quelle degli Stati membri, sia a livello delle decisioni sia in loco, e può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere tale coordinamento.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Per garantire il principio di complementarità contenuto nel trattato e rafforzare l'efficacia e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali d'aiuto alimentare e delle azioni di sostegno alla sicurezza alimentare, la Commissione si sforza di assicurare, per quanto possibile, uno stretto coordinamento delle sue attività con quelle degli Stati membri e con le altre politiche dell'Unione, sia a livello delle decisioni sia in loco, e può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere tale coordinamento.

(Emendamento 38)

Articolo 28, paragrafo 1, secondo comma

>Testo originale>

A tal fine, gli Stati membri notificano alla Commissione le loro azioni nazionali di aiuto alimentare. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 27, fissa le modalità di notifica delle azioni nazionali.

>Testo dopo la votazione del PE>

A tal fine, gli Stati membri notificano alla Commissione le loro azioni nazionali di aiuto alimentare nonché i loro programmi di sicurezza alimentare. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 27, fissa le modalità di notifica delle azioni nazionali.

(Emendamento 39)

Articolo 30, primo comma

>Testo originale>

La Commissione provvede a effettuare regolarmente una valutazione delle azioni di aiuto alimentare significative, al fine di stabilire se siano stati raggiunti gli obiettivi fissati durante la preparazione di tali azioni e di elaborare direttive volte ad aumentare l'efficacia delle azioni future. Essa informa periodicamente il comitato in merito ai programmi di valutazione.

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione provvede a effettuare regolarmente una valutazione delle azioni di aiuto alimentare significative, al fine di stabilire se siano stati raggiunti gli obiettivi fissati durante la preparazione di tali azioni e di elaborare direttive volte ad aumentare l'efficacia delle azioni future. Essa informa periodicamente il comitato e il Parlamento europeo almeno una volta all'anno in merito ai programmi di valutazione.

(Emendamento 40)

Articolo 30, comma secondo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione effettua anche valutazioni sulla complementarità delle azioni di aiuto e sicurezza alimentare con le altre politiche dell'Unione.

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