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Document 51996AP0113
Legislative resolution embodying Parliament' s opinion on the proposal for a Council Regulation on HIV/AIDS-related operations in developing countries (COM(95)0293 - C4-0335/ 95 - 95/0164(SYN)) (Cooperation procedure: first reading)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell' HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo (COM(95)0293 - C4-0335/95 - 95/0164(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell' HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo (COM(95)0293 - C4-0335/95 - 95/0164(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura)
GU C 152 del 27.5.1996, p. 36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell' HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo (COM(95)0293 - C4-0335/95 - 95/0164(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura)
Gazzetta ufficiale n. C 152 del 27/05/1996 pag. 0036
A4-0113/96 Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo (COM(95)0293 - C4-0335/95 - 95/0164(SYN)) La proposta è approvata con le seguenti modifiche: (Emendamento 1) Titolo >Testo originale> Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo >Testo dopo la votazione del PE> Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS e delle malattie sessualmente trasmissibili nei paesi in via di sviluppo (Emendamento 2) Primo considerando >Testo originale> considerando che nel 1988 l'autorità di bilancio ha deciso di istituire una voce di bilancio destinata a sostenere la lotta contro l'epidemia di HIV/AIDS; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che nel 1988 l'autorità di bilancio ha deciso di istituire una voce di bilancio destinata a sostenere la lotta contro l'epidemia di HIV/AIDS, voce mediante la quale essa cercherà di sviluppare azioni innovative e non solo complementari di quelle già attuate ad altri livelli; (Emendamento 3) Terzo considerando >Testo originale> considerando che l'HIV/AIDS non costituisce più un'epidemia emergente, quanto piuttosto una pandemia diffusa in tutto il mondo, in continua evoluzione e con caratteristiche sociali e politiche diverse secondo le regioni e/o i paesi considerati, e che necessita quindi di una risposta strutturale e multisettoriale; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che l'HIV/AIDS non costituisce più un'epidemia emergente, quanto piuttosto una pandemia diffusa in tutto il mondo, in continua evoluzione e con caratteristiche sociali e politiche diverse secondo le regioni e/o i paesi considerati, e che necessita quindi di un'adeguata risposta strutturale e multisettoriale, che va al di là delle possibilità finanziarie e in termini di personale della maggior parte dei paesi in via di sviluppo; (Emendamento 40) Considerando terzo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che, a giudizio di numerosi scienziati, la contaminazione da parte del virus HIV non può da sola scatenare l'AIDS, dato che è ritenuto necessario l'intervento di diversi cofattori immunosoppressori; (Emendamento 41) Considerando terzo ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che tra tali cofattori figurano le carenze alimentari connesse alla malnutrizione, lo stress dovuto a condizioni di vita precarie e un ambiente di vita sprovvisto di igiene; (Emendamento 4) Considerando quinto bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che, nella sua risoluzione del 15 novembre 1995 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito alla politica della Comunità e degli Stati membri in materia di AIDS nei paesi in via di sviluppo (1), il Parlamento europeo ha chiesto che fossero notevolmente aumentati i fondi a disposizione e fosse avviato un programma d'azione dettagliato per arrestare la diffusione dell'epidemia e alleviarne le ripercussioni sul piano socioeconomico; (1) GU C 323 del 4.12.1995, pag. 45. (Emendamento 5) Sesto considerando >Testo originale> considerando che tanto il Consiglio quanto il Parlamento hanno chiesto un maggiore impegno da parte della Comunità in questo settore; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che tanto il Consiglio quanto il Parlamento hanno chiesto un maggiore impegno da parte della Comunità in questo settore, soprattutto a favore delle fasce più svantaggiate della popolazione nei paesi in via di sviluppo più poveri; (Emendamento 6) Articolo 1, secondo comma, primo trattino >Testo originale> - promuovere un'efficace politica di prevenzione della trasmissione dell'HIV/AIDS per via sessuale, perinatale e sanguigna; >Testo dopo la votazione del PE> - promuovere un'efficace politica di prevenzione della trasmissione dell'HIV/AIDS per via sessuale, perinatale e sanguigna, nonché di prevenzione e cura delle malattie sessualmente trasmissibili, in particolare con il rafforzamento delle azioni di comunicazione, informazione e formazione e il finanziamento di campagne informative e di prevenzione che promuovano l'impiego e la corretta utilizzazione di tutti i mezzi di profilassi, soprattutto i preservativi; queste campagne devono essere elaborate coinvolgendo quei mezzi di informazione che sono in grado di raggiungere la popolazione; (Emendamento 45) Articolo 1, secondo comma, secondo trattino >Testo originale> - rompere il ciclo «povertà-instabilità-HIV/AIDS» con particolare attenzione ai gruppi che vivono in un ambiente a rischio (profughi, migranti, ecc.) >Testo dopo la votazione del PE> - rompere il ciclo «povertà-instabilità-HIV/AIDS con particolare attenzione ai gruppi che vivono in un ambiente a rischio (profughi, migranti, lavoratori itineranti, militari, reclusi, prostitute/i, ecc.) (Emendamento 43) Articolo 1, secondo comma, trattino secondo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> - porre l'accento sulla riduzione dei cofattori di scatenamento dell'AIDS, quali l'estrema povertà, la malnutrizione e le carenze alimentari, le cattive condizioni igieniche; (Emendamento 9) Articolo 1, secondo comma, terzo trattino >Testo originale> - rafforzare il settore sanitario e il settore sociale per permettere loro di affrontare le sempre maggiori responsabilità legate all'espansione dell'epidemia; >Testo dopo la votazione del PE> - rafforzare il settore sanitario e il settore sociale per permettere loro di affrontare le sempre maggiori responsabilità legate all'espansione dell'epidemia, soprattutto attraverso la promozione di programmi educativi indirizzati in primo luogo ai giovani, quali corsi di educazione sessuale rispettosi della loro identità culturale; (Emendamento 10) Articolo 1, secondo comma, trattino terzo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> - promuovere e sviluppare gli scambi di cooperazione sanitaria, a livello sia regionale che internazionale; (Emendamento 11) Articolo 1, secondo comma, trattino terzo ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> - inserire la lotta contro l'AIDS in quella più generale contro altre malattie che sussistono ancora nei PVS migliorando le cure sanitarie primarie; (Emendamento 12) Articolo 1, secondo comma, trattino terzo quater (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> - promuovere il dialogo con le comunità religiose che rifiutano lo svolgimento di un'ampia e aperta campagna di lotta contro l'AIDS. (Emendamento 13) Articolo 1, secondo comma, trattino terzo quinquies (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> - promuovere una politica orientata al rispetto dei diritti umani fondamentali, ai sensi delle decisioni della IV Conferenza mondiale delle donne di Pechino. (Emendamento 14) Articolo 2, primo trattino >Testo originale> - educazione sessuale e igiene riproduttiva rese adatte e accessibili ai gruppi interessati: popolazioni che vivono in un ambiente a rischio e, in genere, i giovani e le donne; >Testo dopo la votazione del PE> - educazione sessuale e igiene riproduttiva rese adatte e accessibili ai gruppi interessati: popolazioni che vivono in un ambiente a rischio e, in genere, i giovani, le donne e i loro partner, coinvolgendo i moltiplicatori di opinione e i mezzi d'informazione in una campagna di informazione adeguata e comprensibile per tutti; (Emendamento 15) Articolo 2, secondo trattino >Testo originale> - una migliore prevenzione della trasmissione dell'HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili (MST) e terapia di queste ultime; >Testo dopo la votazione del PE> - incentivazione e miglioramento delle azioni mirate alla prevenzione della trasmissione dell'HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili (MST) e terapia di queste ultime; (Emendamento 16) Articolo 2, terzo trattino >Testo originale> - migliore disponibilità e impiego dei diversi mezzi e metodi di protezione; >Testo dopo la votazione del PE> - migliore disponibilità e impiego - segnatamente tramite una migliore informazione - dei diversi mezzi e metodi di protezione, nonché attraverso la promozione, la distribuzione e la commercializzazione sovvenzionata di preservativi; (Emendamento 17) Articolo 2, trattino terzo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> - promozione di metodi di depistaggio sistematico del virus HIV/AIDS all'interno delle popolazioni dei PVS; (Emendamento 18) Articolo 2, trattini terzo ter e terzo quater (nuovi) >Testo dopo la votazione del PE> - il rafforzamento della disponibilità dei farmaci per curare le malattie sessualmente trasmissibili; >Testo dopo la votazione del PE> - lo studio, in vista dell'istituzione, sotto l'impulso dell'Unione, di un meccanismo di solidarietà che consenta di migliorare le cure delle persone colpite dall'HIV nei paesi più poveri; a tal fine è opportuno definire, con le agenzie delle Nazioni Unite, le ONG interessate, i laboratori farmaceutici e in collaborazione con i sistemi sanitari dei paesi sviluppati, in particolare quelli dell'Unione, il miglior approccio finanziario per un'uguaglianza terapeutica Nord-Sud; (Emendamento 19) Articolo 2, quarto trattino >Testo originale> - potenziamento dei servizi sanitari, soprattutto a livello periferico, per sviluppare le attività di prevenzione e terapia e per rendere più sicure le trasfusioni; >Testo dopo la votazione del PE> - potenziamento dei servizi sanitari e delle strutture di accoglienza, soprattutto a livello periferico, per sviluppare le attività di prevenzione e terapia e per rendere più sicure le trasfusioni; (Emendamento 20) Articolo 2, sesto trattino >Testo originale> - sostegno tecnico e finanziario che permetta un contributo ottimale da parte delle ONG e delle comunità locali alle attività di prevenzione e di assistenza, soprattutto tramite la costituzione di reti; >Testo dopo la votazione del PE> - sostegno tecnico e finanziario che permetta un contributo ottimale da parte delle ONG alle attività di prevenzione e di assistenza, soprattutto tramite la costituzione di reti volte a potenziare l'efficacia delle azioni e a rafforzare l'informazione, il coordinamento e la collaborazione tra tutti gli operatori; (Emendamento 21) Articolo 2, trattino sesto bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> - coinvolgimento delle comunità locali nell'elaborazione di strategie locali di informazione e di programmi di educazione sessuale; (Emendamento 23) Articolo 2, ottavo trattino >Testo originale> - promozione del rispetto dei diritti della persona umana e non discriminazione e emarginazione delle persone colpite dal virus, in particolare mediante l'istituzione di un quadro giuridico appropriato. >Testo dopo la votazione del PE> - promozione del rispetto dei diritti della persona umana e lotta contro l'emarginazione, l'isolamento e/o la ghettizzazione (per es. di profughi e migranti), delle persone colpite dal virus, attraverso campagne di sensibilizzazione e di non discriminazione, in particolare mediante l'istituzione di un quadro giuridico appropriato; (Emendamento 46) Articolo 2, trattino ottavo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> - il miglioramento dei sistemi informativi e statistici nazionali di rilevamento epidemiologico, nonché l'instaurazione di una banca dati e di una rete che consenta di mettere in contatto tali sistemi; (Emendamento 25) Articolo 2, trattino ottavo ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> - sostegno a programmi di informazione e formazione degli operatori sanitari locali; (Emendamento 26) Articolo 2, trattino ottavo quater (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> - azioni intese a utilizzare anche altri progetti a contenuto generale, affinché la comunità dei partecipanti ai progetti possa effettuare contemporaneamente formazione sanitaria e prevenzione; si veglierà a che i progetti a contenuto generale non interferiscano con le campagne di lotta contro l'AIDS; (Emendamento 27) Articolo 2, trattino ottavo quinquies (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> - sostegno a programmi che mirano a incrementare i poteri decisionali delle donne in tutte le sfere del settore sanitario, compresa quella delle relazioni sessuali, e ad aumentare la consapevolezza e le responsabilità maschili per un comportamento sessuale sicuro. (Emendamento 22) Articolo 2, secondo comma (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> Tutti i programmi di prevenzione e controllo dell'AIDS devono rispettare i diritti della persona umana e le specificità culturali e religiose nella misura in cui siano compatibili con la lotta contro la malattia. (Emendamento 28) Articolo 3 >Testo originale> Nell'ambito della cooperazione possono beneficiare di un sostegno finanziario a titolo del presente regolamento le amministrazioni e gli organismi pubblici e nazionali, regionali e locali, gli enti locali, e altre istituzioni decentralizzate, le organizzazioni regionali e internazionali, gli istituti di ricerca e le università, le comunità locali e gli operatori privati incluse le organizzazioni non governative e associazioni rappresentative in grado di contribuire, in funzione della loro esperienza, alla definizione, all'attuazione e al controllo delle strategie prioritarie nel settore dell'HIV/AIDS di cui all'articolo 2. >Testo dopo la votazione del PE> Nell'ambito della cooperazione possono beneficiare di un sostegno finanziario a titolo del presente regolamento le amministrazioni e gli organismi pubblici nazionali, regionali e locali, gli enti locali e altre istituzioni decentralizzate, incluse le strutture sociali tradizionali, le organizzazioni regionali e internazionali, gli istituti di ricerca e le università, le comunità locali, le organizzazioni non governative, incluse le ONG e le associazioni femminili, e gli operatori privati in grado di contribuire, in funzione della loro esperienza, alla definizione, all'attuazione e al controllo delle strategie prioritarie nel settore dell'HIV/AIDS di cui all'articolo 2. Occorre impegnarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata dei sessi tra gli operatori della cooperazione. (Emendamento 29) Articolo 4, paragrafo 1 >Testo originale> 1. I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle azioni di cui all'articolo 1 comprendono studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo. Sarà accordata la priorità al rafforzamento delle capacità nazionali soprattutto attraverso la formazione in una prospettiva di utilità futura. >Testo dopo la votazione del PE> 1. I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle azioni di cui all'articolo 2 comprendono assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, nonché audit di valutazione e di controllo il cui costo sarà sottoposto all'autorità di bilancio prima della prima lettura di ciascun esercizio. Sarà accordata la priorità al rafforzamento delle capacità nazionali, soprattutto attraverso programmi di formazione intesi ad aumentare il coinvolgimento e l'autonomia dei paesi beneficiari nelle azioni volte a contenere il diffondersi del virus. (Emendamento 30) Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 3 bis. Un contributo finanziario concesso dai partner locali, in particolare per quel che concerne le spese di funzionamento, deve essere prioritariamente ricercato nel caso dei progetti destinati ad avviare un'attività a carattere permanente, onde garantire la vitalità di questi progetti dopo la cessazione del finanziamento comunitario. (Emendamento 31) Articolo 4, paragrafo 5 >Testo originale> 5. Per garantire una maggiore coerenza e complementarità tra le azioni finanziate dalla Comunità e quelle finanziate dagli Stati membri, allo scopo di garantire la massima efficacia di queste azioni nel loro insieme, la Commissione prende tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare: >Testo dopo la votazione del PE> 5. Per garantire una maggiore coerenza e complementarità tra le azioni finanziate dalla Comunità, dagli Stati membri e dagli altri donatori bilaterali e internazionali allo scopo di garantire la massima efficacia di queste azioni nel loro insieme, la Commissione prende tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare: >Testo originale> a) la creazione di un sistema per lo scambio costante di informazioni sulle azioni già finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri; >Testo dopo la votazione del PE> a) la creazione di un sistema per lo scambio costante di informazioni sulle azioni già finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità, degli Stati membri e degli altri donatori bilaterali e internazionali; >Testo originale> b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, mediante regolari incontri e scambi d'informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel o nei paesi beneficiari interessati. >Testo dopo la votazione del PE> b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, mediante regolari incontri e scambi d'informazioni tra i rappresentanti dei donatori nel o nei paesi beneficiari interessati. (Emendamento 32) Articolo 4, paragrafo 5 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 5 bis. La Commissione sottopone annualmente i risultati delle sue attività in materia di cofinanziamento e partenariato al Parlamento europeo, affinché quest'ultimo possa esercitare un controllo politico e di bilancio. (Emendamento 33) Articolo 6, paragrafo 5 >Testo originale> 5. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi eccezionali debitamente giustificati, ad altri paesi. >Testo dopo la votazione del PE> 5. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, dello Stato beneficiario e di altri paesi in via di sviluppo. Essa può essere estesa, in casi eccezionali debitamente giustificati, ad altri paesi. (Emendamento 34) Articolo 6, paragrafo 6 >Testo originale> 6. Le forniture sono originarie degli Stati membri o dello Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi. >Testo dopo la votazione del PE> 6. Le forniture dovrebbero provenire dagli Stati membri, dallo Stato beneficiario o da altri paesi in via di sviluppo. Eccezioni sono possbili, previo accordo con il servizio competente, in particolare allorché in caso contrario sorgano costi maggiori o un impegno eccessivamente oneroso per i partecipanti (Emendamento 35) Articolo 7, paragrafo 2, comma secondo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> Le riunioni del comitato sono in linea di principio pubbliche, salvo particolare decisione contraria debitamente motivata e pubblicata in tempo utile. Il comitato pubblica i suoi ordini del giorno due settimane prima delle riunioni. Esso pubblica i processi verbali delle sue riunioni. Esso elabora un registro pubblico delle dichiarazioni degli interessi da parte dei suoi membri. (Emendamento 36) Articolo 8 >Testo originale> Una volta l'anno si procederà a uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei tre comitati di cui all'articolo 7, paragrafo 1. >Testo dopo la votazione del PE> Una volta l'anno si procederà a uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei tre comitati di cui all'articolo 7, paragrafo 1. La Commissione fissa i suoi orientamenti generali sulla base di consultazioni con le autorità, con le organizzazioni partner e con i destinatari nei paesi beneficiari. (Emendamento 37) Articolo 9 >Testo originale> Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento nel corso dello stesso esercizio. >Testo dopo la votazione del PE> Prima del 1° settembre di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio comprendente l'elenco dei partner delle azioni cofinanziate nonché le percentuali relative al cofinanziamento, la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione in cifre sull'esecuzione del presente regolamento nel corso dello stesso esercizio. >Testo originale> La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti di appalto. >Testo dopo la votazione del PE> La sintesi fornisce in particolare dettagli riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti di appalto. >Testo originale> La relazione include altresì un riassunto delle eventuali valutazioni esterne effettuate su azioni specifiche. >Testo dopo la votazione del PE> La relazione include altresì un riassunto delle eventuali valutazioni esterne in cifre effettuate su azioni specifiche. (Emendamento 39) Articolo 10, comma primo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> Il presente regolamento sarà oggetto di revisione cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo (COM(95)0293 - C4-0335/95 - 95/0164(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0293 - 95/0164(SYN) ((GU C 252 del 28.9.1995, pag. 4)), - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C e 130 W del trattato CE (C4-0335/95), - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per i diritti della donna e (A4-0113/96), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE; 3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a), del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento; 4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; 5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione; 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.