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Document 51996AP0007

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell' accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1995-20 maggio 1998 (COM(95)0376 - C4-0401/95 - 95/0187 (CNS)) (Procedura di consultazione)

GU C 65 del 4.3.1996, p. 209 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, SV)

51996AP0007

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell' accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1995-20 maggio 1998 (COM(95)0376 - C4-0401/95 - 95/0187 (CNS)) (Procedura di consultazione)

Gazzetta ufficiale n. C 065 del 04/03/1996 pag. 0209


A4-0007/96

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1995-20 maggio 1998 (COM(95)0376 - C4-0401/95 - 95/0187(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Considerando secondo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che, al fine di tenere meglio informata l'autorità di bilancio sull'applicazione del protocollo, la Commissione presenta ogni anno entro il 1° maggio una relazione sul suo stato di applicazione, corredata da una scheda finanziaria aggiornata;

(Emendamento 2)

Considerando secondo ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che, conformemente all'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio, la spesa relativa a questo protocollo è una spesa non obbligatoria;

(Emendamento 3)

Considerando secondo quater (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che le riserve di tonno dell'Oceano Indiano e la loro conservazione rivestono importanza determinante per l'Unione europea e per gli Stati costieri della regione;

(Emendamento 4)

Considerando secondo quinquies (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che lo straordinario incremento delle catture nell'Oceano Indiano, il quale non è accompagnato nel presente accordo da un programma scientifico di osservazione avente base nel Madagascar, creerà una situazione pericolosa per le riserve dei tonnidi; considerando inoltre che un regime regionale per la loro gestione, quale previsto dalla convenzione UNCLOS, non è ancora stato adeguatamente attuato in questa regione;

(Emendamento 5)

Considerando secondo sexies (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che il presente accordo non tiene adeguatamente conto degli sviluppi indicati e che sarà necessario integrare nei futuri accordi di pesca la dimensione di «terza generazione», pur mantenendo un legittimo equilibrio tra gli interessi delle due parti, con il ricorso al bilancio della politica della pesca dell'Unione e al FES, e inserendo nel bilancio globale un rafforzato obbligo dell'Unione a investire a favore dell'ammodernamento delle infrastrutture di pesca artigianale locali e di altre misure di sviluppo e cooperazione;

(Emendamento 9)

Considerando secondo septies (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che il presente accordo di pesca non prevede la possibilità di realizzare operazioni congiunte per quanto concerne la trasformazione locale, la commercializzazione e la costruzione di pescherecci, né tiene conto degli aspetti regionali, segnatamente la ricerca e lo sfruttamento regionale delle risorse, il finanziamento di centri regionali di formazione per la pesca e la politica regionale di borse di studio;

(Emendamento 6)

Articolo 2 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

colo 2 bis

Nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'avvio di negoziati per un eventuale rinnovo, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione di valutazione globale.

(Emendamento 7)

Articolo 2 ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

colo 2 ter

Il Consiglio, sulla base della relazione di cui all'articolo 2 bis e tenendo conto del parere del Parlamento europeo in materia, autorizza la Commissione, ove necessario, ad avviare negoziati volti all'adozione di un nuovo protocollo.

(Emendamento 8)

Articolo 2 quater (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

colo 2 quater

Entro e non oltre la fine del 1996 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione di valutazione dell'impatto sui pescatori di tali regioni del presente accordo di pesca e di altri accordi con paesi dell'Oceano Indiano.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1995-20 maggio 1998 (COM(95)0376 - C4-0401/95 - 95/0187 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0376 - 95/0187(CNS),

- consultato dal Consiglio a norma del combinato disposto degli articoli 43 e 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma, del trattato CE (C4-0401/95),

- visto l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci nonché i pareri della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0007/96),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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