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Document 51996AG1024(07)

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 58/96 definita dal Consiglio il 12 settembre 1996 in vista dell'adozione della direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni

GU C 315 del 24.10.1996, p. 41–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996AG1024(07)

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 58/96 definita dal Consiglio il 12 settembre 1996 in vista dell'adozione della direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni

Gazzetta ufficiale n. C 315 del 24/10/1996 pag. 0041


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 58/96 definita dal Consiglio il 12 settembre 1996 in vista dell'adozione della direttiva 96/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni (96/C 315/07)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) (4) stabilisce condizioni armonizzate per l'accesso e l'uso libero ed efficace delle reti pubbliche e, laddove applicabile, dei servizi pubblici di telecomunicazioni; che, conformemente a tale direttiva, il Consiglio ha adottato la direttiva 92/44/CEE, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate (5);

(2) considerando che la risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di telecomunicazione e sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato (6), congiuntamente con la risoluzione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, su principi e calendario della liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione (7) chiede la liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione entro il 1° gennaio 1998 (con periodi transitori per alcuni Stati membri); che tale liberalizzazione è appoggiata dalla risoluzione del Parlamento europeo, del 20 aprile 1993, sulla comunicazione della Commissione concernente la relazione sulla situazione esistente nel 1992 nel settore dei servizi di telecomunicazione (8) e dalla risoluzione del Parlamento europeo, del 19 maggio 1995, relativa al Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e le reti televisive via cavo (parte II) (9);

(3) considerando che la risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1993, ha incluso tra gli obiettivi prioritari della politica di telecomunicazioni della Comunità l'applicazione su tutto il territorio comunitario, e ove necessario, l'adattamento, in vista dell'ulteriore liberalizzazione, dei principi relativi alla rete aperta di telecomunicazioni nei confronti degli enti contemplati e di problematiche quali il servizio universale, l'interconnessione e le tariffe di accesso nonché di problematiche connesse alle condizioni per il rilascio delle relative licenze; che la risoluzione del Consiglio, del 18 settembre 1995, sulla creazione del futuro quadro normativo delle telecomunicazioni (10) ha chiesto alla Commissione, d'accordo con il calendario fissato nelle risoluzioni del Consiglio, del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, di sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio prima del 1° gennaio 1996 tutte le disposizioni legislative necessarie per creare il quadro regolamentare europeo per le telecomunicazioni che accompagnerà la piena liberalizzazione in questo settore, segnatamente per quanto riguarda l'adattamento al futuro contesto competitivo delle misure ONP;

(4) considerando che la risoluzione del Parlamento europeo, del 6 maggio 1994, sulla comunicazione della Commissione accompagnata dal progetto di risoluzione del Consiglio sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni (11) sottolinea l'importanza fondamentale dei principi del servizio universale; che la risoluzione del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni (12) invita gli Stati membri ad istituire e mantenere un quadro di regolamentazione adeguato al fine di assicurare un servizio universale in tutto il loro territorio; che, come riconosciuto dal Consiglio nella risoluzione in oggetto, il concetto di servizio universale deve evolvere per tenere il passo con i progressi tecnologici, lo sviluppo del mercato e le variazioni nella domanda degli utilizzatori; che il servizio universale di telecomunicazioni ha una funzione importante nel rafforzare la coesione economica e sociale, in particolare nelle aree distanti, periferiche isolate e rurali e nelle zone insulari della Comunità; che, ove ciò sia giustificato, il costo netto degli obblighi di servizio universale può essere suddiviso tra gli operatori di mercato, conformemente al diritto comunitario;

(5) considerando che i principi di base relativi all'accesso e all'uso delle reti e dei servizi di telecomunicazione pubblici, creati nel quadro ONP, debbono essere adattati per garantire servizi a scala europea in un contesto liberalizzato, a vantaggio degli utenti e degli organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazione pubblici; che in un contesto liberalizzato l'impostazione facoltativa basata su norme e specifiche tecniche comuni, con consultazioni, effettuate qualora sia necessario per soddisfare le esigenze degli utenti è quella più adatta; che la fornitura di un servizio universale e la disponibilità di un pacchetto minimo di servizi devono essere comunque garantite a tutti gli utilizzatori della Comunità in conformità con le misure comunitarie applicabili; che è necessario creare un quadro generale per l'interconnessione alle reti e ai servizi di telecomunicazione pubblici, in modo da fornire agli utenti comunitari l'interfunzionalità dei servizi da estremo a estremo;

(6) considerando che le condizioni di fornitura della rete aperta non devono limitare l'accesso e l'uso delle reti di telecomunicazione pubbliche o dei servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, salvo che per motivi basati su requisiti fondamentali ovvero derivanti dall'esercizio di diritti speciali ed esclusivi detenuti dagli Stati membri in conformità del diritto comunitario;

(7) considerando che le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri adottino misure giustificate dai motivi di cui agli articoli 36 e 56 del trattato e, in particolare, da motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e di moralità pubblica;

(8) considerando che gli Stati membri debbono garantire, conformemente al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione da quelle operative, l'indipendenza della o delle autorità nazionali di regolamentazione al fine di assicurare l'imparzialità delle decisioni, e provvedere affinché esse svolgano un ruolo essenziale nell'attuazione del quadro normativo previsto dalla pertinente legislazione comunitaria; che tale requisito di indipendenza non pregiudica l'autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri o il principio di neutralità con riferimento alle norme degli Stati membri che disciplinano il regime di proprietà, ai sensi dell'articolo 222 del trattato; che le autorità nazionali di regolamentazione debbono disporre di tutti i mezzi necessari, in termini di personale, competenze e risorse finanziarie, per svolgere i compiti loro assegnati;

(9) considerando che la numerazione e i concetti più generali relativi agli indirizzi e alla denominazione svolgono un ruolo importante; che l'adesione ad un'impostazione armonizzata per quanto riguarda numeri/indirizzi e, ove applicabile, denominazioni agevola le comunicazioni degli utenti da terminale a terminale a livello europeo e all'interoperabilità dei servizi; che oltre alla numerazione potrà essere opportuno applicare i principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione nell'assegnazione di nomi e indirizzi; che la direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni (1), prevede una adeguata serie di numeri per tutti i servizi di telecomunicazione da assegnare in maniera obiettiva, non discriminatoria, proporzionata e trasparente;

(10) considerando che per garantire la disponibilità di linee affittate in tutta la Comunità gli Stati membri debbono far sì che in ogni punto del loro territorio gli utenti possano accedere ad un insieme minimo di linee affittate grazie ad almeno un organismo; che gli organismi con l'obbligo di fornire le linee affittate debbono essere scelti dagli Stati membri; che gli Stati membri debbono notificare alla Commissione gli organismi destinatari della presente direttiva, i tipi di linee affittate con il pacchetto minimo di prestazioni obbligatorie e il settore geografico in cui vige tale obbligo; che in una determinata area geografica tutti i tipi di linee affittate forniti da un organismo notificato sono sottoposti alle disposizioni generali della presente direttiva;

(11) considerando che il potere di mercato di un organismo dipende da un certo numero di fattori, inclusa la quota di mercato del prodotto o del servizio in oggetto nel mercato geografico in questione, il fatturato in rapporto alle dimensioni del mercato, la capacità di influenzare le condizioni del mercato, il controllo sui mezzi di accesso per gli utenti finali, l'accesso alle risorse finanziarie, l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato; che la determinazione di quali organismi abbiano un potere di mercato significativo spetta all'autorità nazionale di regolamentazione che agisce tenendo conto della situazione del mercato in questione;

(12) considerando che il concetto di servizi di linee affittate evolve sotto la spinta del progresso tecnologico e della domanda del mercato, permettendo agli utenti un uso più flessibile della larghezza di banda della linea affittata;

(13) considerando che, per ottenere comunicazioni più efficienti in seno alla Comunità, è importante che gli Stati membri incoraggino la fornitura di un supplementare pacchetto armonizzato di linee affittate di livello superiore, in base alla domanda di mercato e ai progressi nella normalizzazione;

(14) considerando che fino a quando non si sia pervenuti ad un contesto competitivo efficace è necessario un controllo ufficiale delle tariffe per le linee affittate in modo da garantire l'orientamento dei costi e la trasparenza, conformemente al principio di proporzionalità; che è opportuno consentire che i principi dell'orientamento dei costi e della trasparenza in mercati specifici vengano accantonati qualora nessun organismo goda di un significativo potere di mercato o qualora un'effettiva concorrenza garantisca che le tariffe per le linee affittate restino ragionevoli;

(15) considerando che le norme tecniche comuni adottate in base alla direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (1) e la direttiva 93/97/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che integra la direttiva 91/263/CEE del Consiglio per quanto attiene alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite (2) definiscono le condizioni di collegamento delle apparecchiature terminali alle linee affittate;

(16) considerando che alcune modifiche delle misure ONP vigenti sono necessarie per garantire la coerenza con i nuovi sviluppi tecnici e con le altre misure regolamentari che formano parte del quadro normativo complessivo delle telecomunicazioni;

(17) considerando che i settori individuati nell'allegato I della direttiva 90/387/CEE come possibili settori di applicazione delle norme di rete aperta sono stati esaminati in dettaglio in studi ora sottoposti a consultazione pubblica, in base alla procedura di cui all'articolo 4 di tale direttiva; che tutte le misure prioritarie indicate nell'allegato III della direttiva in questione sono state adottate;

(18) considerando che per permettere alla Commissione di svolgere il compito di controllo affidatole dal trattato è necessario notificare rapidamente alla stessa le modifiche nella composizione della o delle autorità nazionali di regolamentazione e dei corrispondenti organismi;

(19) considerando che, in conformità del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità, quali enunciati nell'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo di adeguare le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE ad un contesto concorrenziale nel settore delle telecomunicazioni non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario;

(20) considerando che il funzionamento delle direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE deve essere verificato entro il 31 dicembre 1999; che tale verifica deve tener conto dell'accresciuto livello di concorrenza sui mercati delle telecomunicazioni;

(21) considerando che, conformemente agli articoli 52 e 59 del trattato, il regime regolamentare nel settore delle telecomunicazioni dev'essere compatibile e coerente con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi e che deve tener conto della necessità di agevolare l'introduzione di nuovi servizi e l'applicazione generalizzata dei ritrovati tecnologici,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 90/387/CEE

La direttiva 90/387/CEE è così modificata:

1) L'articolo 1 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono intese ad agevolare la fornitura di reti e/o di servizi pubblici di telecomunicazione, negli e tra gli Stati membri, in particolare la prestazione di servizi da parte di società, imprese o persone fisiche stabilite in uno Stato membro che non sia quello della società, impresa o persona fisica cui i servizi sono destinati.»

b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Le condizioni di fornitura della rete aperta (ONP) mirano a:

- assicurare la disponibilità di un pacchetto minimo di servizi,

- garantire l'accesso e l'interconnessione alle reti e ai servizi di telecomunicazione pubblici,

- incoraggiare la fornitura di servizi di telecomunicazione armonizzati a beneficio degli utenti, individuando e promuovendo su base facoltativa le interfacce tecniche armonizzate per un accesso ed una interconnessione aperti ed efficienti, nonché le correlative norme e/o specifiche,

- garantire la fornitura del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, tenendo conto degli sviluppi futuri,

in tutta la Comunità.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente articolo:

«Articolo 2 Ai fini della presente direttiva s'intende per:

1) "utenti": i singoli, ivi compresi i consumatori, o gli organismi che usano o chiedono servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;

2) "rete di telecomunicazione": i sistemi di trasmissione e, eventualmente, i dispositivi di commutazione e gli altri mezzi che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

"Rete pubblica di telecomunicazione": una rete di telecomunicazione usata in tutto o in parte per fornire servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;

3) "servizi di telecomunicazione": i servizi che consistono totalmente o parzialmente nella trasmissione e/o nell'instradamento di segnali sulle reti di telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e della telediffusione;

4) "servizio universale": un pacchetto minimo definito di servizi di qualità specifica a disposizione di tutti gli utenti indipendentemente dalla loro dislocazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali particolari, ad un prezzo ragionevole;

5) "punto terminale di rete": il punto fisico nel quale all'utente viene fornito un accesso alla rete di telecomunicazione pubblica. Le posizioni dei punti terminali di rete sono definite dalle autorità nazionali di regolamentazione e, a fini normativi, costituiscono il limite delle reti di telecomunicazione pubbliche;

6) "requisiti fondamentali": i motivi non economici d'interesse pubblico che possono indurre uno Stato membro a imporre condizioni riguardo alla realizzazione e/o al funzionamento di reti di telecomunicazione o alla fornitura di servizi di telecomunicazione. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, in casi giustificati, l'interfunzionalità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, nonché l'effettivo uso dello spettro di frequenza e l'obiettivo di evitare interferenze dannose tra i sistemi di telecomunicazione operanti via radio e altri sistemi tecnici operanti via etere o terrestri. La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate e la tutela della sfera privata;

7) "interconnessione": il collegamento fisico e logico dei dispositivi delle reti di telecomunicazione utilizzate dal medesimo o da un altro organismo, in modo da permettere agli utenti di un organismo, di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro organismo, o di accedere ai servizi forniti da un altro organismo;

8) "condizioni di fornitura della rete aperta": le condizioni, armonizzate a norma della presente direttiva, che riguardano l'accesso aperto ed efficiente alle reti pubbliche, ed eventualmente ai servizi pubblici di telecomunicazione nonché l'uso efficace delle reti e dei servizi.

Fatta salva la loro applicazione caso per caso, le condizioni di fornitura della rete aperta possono comprendere condizioni armonizzate relative ai seguenti punti:

- interfacce tecniche, ivi compresa, se del caso, la definizione e la realizzazione dei punti terminali di rete,

- le condizioni di utilizzazione,

- i principi di tariffazione,

- l'accesso alle frequenze e a numeri/indirizzi/denominazioni, se del caso, "in conformità del quadro di riferimento dell'allegato";

9) "specifiche tecniche", "norme" e "apparecchiature terminali": le specifiche tecniche, norme e apparecchiature terminali definite nell'articolo 1 della direttiva 91/263/CEE (*).

(*) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.»

3) L'articolo 3 è modificato come segue:

a) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le condizioni di fornitura della rete aperta non devono limitare l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione eccetto per ragioni basate su requisiti fondamentali, nel contesto del diritto comunitario. Inoltre sono d'applicazione le condizioni applicabili in generale al collegamento dell'apparecchiatura terminale alla rete.

3. Le condizioni di fornitura della rete aperta non possono consentire alcuna restrizione supplementare che limiti l'impiego delle reti pubbliche di telecomunicazione e/o dei servizi pubblici di telecomunicazione, ad eccezione delle restrizioni compatibili con la normativa comunitaria.»

b) Il paragrafo 4 è soppresso.

c) Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Fatte salve le direttive specifiche adottate nel settore della fornitura della rete aperta, e nella misura in cui l'applicazione dei requisiti essenziali di cui al paragrafo 2 del presente articolo possa indurre uno Stato membro a limitare l'accesso alle reti e/o ai servizi di telecomunicazione pubblici, le modalità per un'applicazione omogenea dei requisiti essenziali, segnatamente per quanto concerne l'interfunzionalità dei servizi e la protezione dei dati, sono determinate, ove opportuno, dalla Commissione con la procedura prevista all'articolo 10.»

4) L'articolo 4 è soppresso.

5) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. Gli estremi delle norme e/o specifiche stabilite come base per l'interfacciamento tecnico armonizzato e/o delle caratteristiche armonizzate dei servizi per la fornitura della rete aperta, che si considerano opportuni per l'accesso aperto ed efficiente, l'interconnessione e l'interfunzionalità, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, in modo da promuovere la prestazione di servizi di telecomunicazione armonizzati a beneficio degli utenti di tutta la Comunità.

Se del caso, la Commissione, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 9, richiede la redazione di norme da parte degli organismi di normalizzazione europei.

2. Gli Stati membri promuovono l'uso di norme e/o specifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ai sensi del paragrafo 1, per la fornitura di interfacce tecniche e/o funzioni di rete.

In attesa dell'adozione di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri promuovono l'uso di:

- norme e/o specifiche adottate dagli organismi di normalizzazione europei come l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) o il CEN/Cenelec,

o, in assenza di tali norme e/o specifiche,

- norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO) o dal Comitato elettrotecnico internazionale (CEI),

o, in assenza di tali norme e/o specifiche,

- norme e/o specifiche nazionali.

3. Se il grado di applicazione delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1 appare insufficiente a garantire l'interfunzionalità dei servizi transfrontalieri all'interno di uno o più Stati membri, la loro applicazione può essere resa obbligatoria, con la procedura prevista dall'articolo 10, nella misura strettamente necessaria a garantire interfunzionalità e ad ampliare la libera scelta degli utenti, fatti salvi gli articoli 85 e 86 del trattato.

Prima che l'adozione delle norme e/o specifiche venga resa obbligatoria, ai sensi del primo comma, la Commissione sollecita il parere di tutti i soggetti interessati pubblicando a tale scopo un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

4. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme e/o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non corrispondano all'obiettivo dell'accesso aperto ed efficace, dell'interconnessione e dell'interfunzionalità, e in particolare ai principi di base e ai requisiti fondamentali di cui all'articolo 3, bisogna decidere se occorra o meno sopprimere gli estremi di tali norme e/o specifiche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, secondo la procedura definita all'articolo 10.

5. La Commissione informa gli Stati membri della decisione e pubblica la notizia della soppressione delle norme e/o delle specifiche in questione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»

6) È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

1. Qualora i compiti che la normativa comunitaria assegna all'autorità nazionale di regolamentazione siano svolti da più organismi, gli Stati membri provvedono affinché i compiti incombenti a ciascun organismo siano resi pubblici.

2. Per garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione:

- le autorità nazionali di regolamentazione sono giuridicamente autonome e funzionalmente indipendenti dagli organismi che forniscono le reti di telecomunicazione, le apparecchiature o i servizi;

- gli Stati membri che conservano la proprietà o un notevole livello di controllo degli organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazione provvedono affinché esista un'effettiva separazione strutturale tra funzioni di regolamentazione e funzioni connesse alla proprietà o al controllo.

3. Gli Stati membri procurano che vi siano opportuni meccanismi a livello nazionale in virtù dei quali gli interessati abbiano il diritto di ricorrere davanti ad un organo indipendente dalle parti in causa contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione.

4. Gli Stati membri prendono, se del caso, misure intese a garantire che le autorità nazionali di regolamentazione possano ottenere dagli organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazione tutte le informazioni necessarie all'applicazione della normativa comunitaria.»

7) Gli articoli 6 e 7 sono soppressi.

8) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

La Commissione esamina e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1999. La relazione si basa in particolare sulle informazioni fornite alla Commissione e al comitato ONP dagli Stati membri. Se necessario, nella relazione possono essere proposte ulteriori misure per adeguare la presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione verso un contesto pienamente concorrenziale.»

9) Nell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, «gli organismi di telecomunicazione» è sostituito da «gli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o i servizi di telecomunicazione offerti al pubblico».

10) Gli allegati I e III sono soppressi.

11) L'allegato II è sostituito dall'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Modifica della direttiva 92/44/CEE

La direttiva 92/44/CEE è così modificata:

1) In tutto il testo, «organismi di telecomunicazione» è sostituito da «organismi notificati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)».

2) Nell'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«Gli Stati membri provvedono affinché in ogni punto del loro territorio almeno un organismo sia soggetto alle disposizioni di questa direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi derivanti dalla presente direttiva non vengano imposti a organismi senza rilevante potere di mercato sul rispettivo mercato delle linee affittate, a meno che in un determinato Stato membro manchino organismi con rilevante potere di mercato sul rispettivo mercato delle linee affittate.»

3) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva valgono, ove necessario, le definizioni di cui alla direttiva 90/387/CEE.

2. Inoltre, ai fini della presente direttiva s'intende per:

- "linee affittate": le infrastrutture di telecomunicazione che forniscono capacità di trasmissione trasparenti fra punti terminali di rete e che non includono la commutazione su richiesta (le funzioni di commutazione che possono essere controllate dall'utente nell'ambito della fornitura della linea affittata);

- "comitato ONP": il comitato di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 90/387/CEE;

- "autorità nazionale di regolamentazione": l'organismo di cui all'articolo 5 bis della direttiva 90/387/CEE.

3. Ai fini della presente direttiva, si presume che un organismo abbia un rilevante potere di mercato quando detiene almeno il 25 % della quota del rispettivo mercato delle linee affittate di uno Stato membro. Il mercato in questione è valutato in base al tipo o ai tipi di linee affittate offerte in una particolare area geografica, la quale può coprire la totalità ovvero parte del territorio dello Stato membro.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato delle linee affittate, una quota di mercato inferiore al 25 % disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota di mercato pari o superiore al 25 % non disponga di una notevole forza di mercato.

In entrambi i casi la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni del mercato delle linee affittate, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, dell'accesso alle risorse finanziarie e della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.»

4) L'articolo 3 è così modificato:

a) Il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Le modifiche nelle offerte esistenti e le informazioni sulle nuove offerte vengono pubblicate appena possibile. L'autorità nazionale di regolamentazione può stabilire un congruo termine per la pubblicazione.»

b) Il paragrafo 3 è soppresso.

5) Nell'articolo 4, secondo trattino, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«- il termine di fornitura normale, ossia il periodo - decorrente dal giorno in cui l'utente ha fatto una richiesta vincolante di una linea affittata - entro il quale sono state messe a disposizione degli utenti il 95 % di tutte le linee affittate di uno stesso tipo,».

6) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Qualora l'accesso alle linee affittate e la loro utilizzazione siano limitati in conformità del diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché tali restrizioni vengano imposte dalle autorità regionali di regolamentazione con atti normativi.

Non deve essere introdotta né mantenuta alcuna restrizione tecnica per il collegamento di linee affittate fra di esse o con reti pubbliche di telecomunicazione.»

b) Nell'articolo 3, lettera a) il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Nel presente contesto per situazione di emergenza si intende un caso eccezionale di forza maggiore, come condizioni atmosferiche eccezionali, terremoti, inondazioni, fulmini o incendi.»

c) Il primo comma del paragrafo 4 e la nota in calce n. 1 sono sostituiti dal seguente testo:

«Le condizioni di accesso si ritengono soddisfatte per l'apparecchiatura terminale quando questa possiede i requisiti di omologazione stabiliti per il suo collegamento al punto terminale di rete relativo al tipo di linea affittata in questione, a norma delle direttive 91/263/CEE (*) o 93/97/CEE (**).

(*) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

(**) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 1.»

7) L'articolo 7 è così modificato:

a) È aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Gli Stati membri promuovono la fornitura dei tipi supplementari di linee affittate individuati nell'allegato III, tenendo conto della domanda sul mercato e dei progressi nella normalizzazione.»

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente paragrafo:

«3. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati II e III agli sviluppi tecnici e all'andamento della domanda del mercato, compresa l'eventuale esclusione dagli allegati di alcuni tipi di linee affittate, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 10 della direttiva 90/387/CEE, tenendo conto del livello di sviluppo delle reti nazionali.»

8) Il paragrafo 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli organismi notificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), rispettino il principio di non discriminazione quando forniscono le linee affittate. Ove appropriato tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono le linee affittate a terzi con le stesse condizioni e la stessa qualità con cui le forniscono per i propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate.»

9) L'articolo 9 è soppresso.

10) L'articolo 10 è così modificato:

a) Il paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) fatto salvo il principio di non discriminazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, le tariffe delle linee affittate devono essere indipendenti dal tipo di applicazione prescelto dall'utente;».

b) Il paragrafo 2, lettera b), punto iii) è sostituito dal testo seguente:

«iii) Se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente attribuite o imputate, da un lato alle linee affittate e dall'altro agli altri servizi.»

c) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Le autorità nazionali di regolamentazione si astengono dall'applicare i principi di cui al paragrafo 1 agli organismi che non hanno un potere di mercato significativo per quanto riguarda una linea affittata specifica offerta in una determinata area geografica.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 in una determinata area geografica, qualora sia soddisfatto il principio dell'effettiva concorrenza nel relativo mercato delle linee affittate, come evidenziato dalle tariffe che già riflettono tali requisiti.»

11) L'articolo 11 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il(i) nome(i) della(e) autorità nazionale(i) di regolamentazione competente(i) per l'esecuzione dei compiti definiti nella presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica relativa alle autorità nazionali di regolamentazione.»

b) È inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli organismi che forniscono linee affittate e che sono soggetti alle disposizioni di cui alla presente direttiva. La notifica include, ove necessario, i tipi di linea affittata che ciascun organismo deve fornire in ciascuna area geografica al fine di soddisfare le disposizioni dell'articolo 1 e tutti i casi in cui, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, non viene applicato l'articolo 10, paragrafo 1.»

c) Il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«L'autorità nazionale di regolamentazione tiene a disposizione della Commissione, e le sottopone su richiesta, i dati relativi ai casi in cui è stato limitato l'accesso o l'uso di linee affittate nonché le informazioni sulle misure prese e sulle relative motivazioni.»

12) L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

Relazione

La Commissione esamina e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. La relazione si basa tra l'altro sulle informazioni fornite alla Commissione e al comitato ONP dagli Stati membri. La relazione deve includere un giudizio sulla necessità di mantenere in essere la presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione verso un contesto pienamente concorrenziale. Se necessario, possono essere proposte ulteriori misure per adeguare la presente direttiva.»

13) L'allegato I è modificato come segue:

a) La nota in calce n. 1 è sostituita dal testo seguente:

«(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).»

b) I paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della sezione D sono soppressi.

c) La sezione E è sostituita dal testo seguente:

«E. Condizioni per l'allacciamento di apparecchiature terminali Le informazioni sulle condizioni per l'allacciamento includono una panoramica completa dei requisiti che le apparecchiature terminali da collegare alla linea affittata in questione devono soddisfare ai sensi della direttiva 91/263/CEE o 93/97/CEE.»

14) L'allegato II della presente direttiva è aggiunto come allegato III.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo Il Presidente Per il Consiglio Il Presidente

(1) GU n. C 62 dell'1. 3. 1996, pag. 3.

(2) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 14.

(3) Parere del Parlamento europeo del 22 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 91), posizione comune del Consiglio del 12 settembre 1996 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.

(5) GU n. L 165 del 19. 6. 1992, pag. 27. Direttiva modificata dalla decisione 94/439/CE della Commissione (GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 40).

(6) GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag. 1.

(7) GU n. C 379 del 31. 12. 1994, pag. 4.

(8) GU n. C 150 del 31. 5. 1993, pag. 39.

(9) GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 479.

(10) GU n. C 258 del 3. 10. 1995, pag. 1.

(11) GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 551.

(12) GU n. C 48 del 16. 2. 1994, pag. 1.

(1) GU n. L 74 del 22. 3. 1996, pag. 13.

(1) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1).

(2) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

«ALLEGATO Quadro di riferimento per l'applicazione delle condizioni di fornitura di una rete aperta L'applicazione delle condizioni di fornitura di una rete aperta, di cui all'articolo 2, paragrafo 8, deve essere conforme al quadro di riferimento che segue, tenuto conto delle pertinenti norme del trattato:

1. Interfacce tecniche armonizzate e/o funzioni di rete Nel mettere a punto le condizioni di fornitura di una rete aperta si tiene conto dello schema che segue per la definizione delle specifiche delle interfacce tecniche e/o le funzioni di rete:

- per i servizi e per le reti esistenti vengono adottate le specifiche d'interfaccia esistenti;

- per i servizi completamente nuovi o per il potenziamento dei servizi esistenti vengono adottate, nel limite del possibile, le interfacce esistenti. Qualora non risultino idonee, bisogna indicare i miglioramenti e/o le specifiche delle nuove interfacce;

- per le reti non ancora introdotte, ma per le quali è già cominciato il programma di normalizzazione, bisogna tener conto, al momento di sviluppare le specifiche della nuova interfaccia e delle funzioni di rete, dei requisiti di fornitura di una rete aperta ai sensi dell'articolo 3.

Le proposte di fornitura di una rete aperta, debbono, ove possibile, essere conformi al lavoro degli organismi europei di normalizzazione, segnatamente l'ETSI, e tener conto del lavoro condotto dagli organismi internazionali di normalizzazione, segnatamente la ITU/T.

2. Condizioni armonizzate di fornitura e di utilizzazione Le condizioni di fornitura e di utilizzazione identificano le condizioni di accesso e di fornitura dei servizi, nella misura in cui sono necessarie.

a) le condizioni di fornitura concernono le condizioni in cui un servizio viene offerto agli utilizzatori. Includono:

- tempo normale di allacciamento,

- tempo normale di riparazione,

- qualità del servizio, in particolare disponibilità, e della trasmissione,

- manutenzione e gestione della rete;

b) le condizioni di utilizzazione concernono le condizioni che si applicano agli utilizzatori:

- condizioni di accesso alla rete,

- condizioni di uso in compartecipazione,

- condizioni di protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni, ove necessario.

3. Principi armonizzati di tariffazione

I principi di tariffazione debbono essere coerenti con i principi enunciati all'articolo 3, paragrafo 1.

Ciò implica segnatamente che:

- le tariffe debbono essere basate su criteri obiettivi e, fintantoché non si abbia un'effettiva concorrenza con conseguente riduzione dei prezzi per gli utenti, debbono in linea generale essere orientate sui costi, anche se è inteso che la fissazione del livello reale delle tariffe resta di competenza della legislazione nazionale e non è sottoposta alle condizioni di fornitura della rete aperta. Qualora un organismo non detenga più una parte importante del mercato in oggetto, l'autorità nazionale di regolamentazione competente può non tener più conto della disposizione per l'orientamento sui costi. Uno degli obiettivi deve essere la definizione di principi tariffari efficaci in tutta la Comunità pur garantendo l'offerta di servizi generali all'insieme della popolazione;

- le tariffe debbono essere trasparenti e pubblicate con procedure corrette;

- per consentire agli utenti di scegliere tra i singoli elementi del servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, le tariffe debbono essere sufficientemente scorporate, conformemente alle norme del trattato in materia di concorrenza. In particolare, le prestazioni supplementari introdotte per fornire certi specifici servizi complementari debbono, in regola generale, essere fatturate indipendentemente dalle prestazioni globali e dalla trasmissione propriamente detta;

- le tariffe debbono essere non discriminatorie e garantire la parità di trattamento, salvo per le limitazioni compatibili con il diritto comunitario.

Tutti i costi di accesso alle risorse di rete o ai servizi debbono rispettare i principi di cui sopra nonché le norme del trattato in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un'equa ripartizione del costo globale delle risorse impiegate e della necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati e, ove applicabile, del finanziamento del servizio universale in conformità della direttiva sull'interconnessione (1).

Possono esistere differenti tariffe, segnatamente per tener conto dell'alto volume di traffico in periodi di punta e della riduzione di traffico in periodi morti, a condizione che il differenziale sia giustificato commercialmente e non in conflitto con i principi sopra esposti.

4. Approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero/all'indirizzo/alla denominazione L'approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero/all'indirizzo e, in alcuni casi, alla denominazione permette la selezione della o delle destinazioni, di un servizio, di un fornitore di servizi o di un operatore di rete.

Aderire ad un approccio armonizzato per la numerazione, l'indirizzamento e ove possibile la denominazione, è dunque essenziale per garantire l'interconnessione degli utilizzatori da terminale a terminale a livello europeo e l'interoperabilità dei servizi. Inoltre l'assegnazione di numeri/indirizzi/nomi dovrebbe essere corretta, adeguata e coerente con i requisiti essenziali per un accesso equo.

Per ottenere questo risultato è necessario:

- garantire, conformemente ai principi armonizzati, la disponibilità di una gamma adeguata di numeri e indirizzi, prefissi e codici abbreviati, e ove applicabile di nomi, per tutti i servizi di telecomunicazione pubblici;

- garantire il coordinamento delle posizioni nazionali negli organismi internazionali in cui vengono prese le decisioni sull'instradamento con numeri, indirizzi o denominazioni, tenendo in conto del loro possibile futuro sviluppo a livello europeo;

- garantire che i piani nazionali attinenti di telecomunicazioni per l'instradamento con numeri, indirizzi o denominazioni siano sviluppati sotto stretto controllo dell'autorità nazionale di rgolamentazione, in modo da salvaguardare l'indipendenza dagli organismi che forniscono le reti di telecomunicazione pubbliche o i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;

- garantire che le procedure di assegnazione di numeri, indirizzi e denominazioni individuali, di prefissi e codici abbreviati e/o la gamma di indirizzi/numeri siano trasparenti, corrette e tempestive e che l'assegnazione venga effettuata in maniera obiettiva, trasparente e non discriminatoria, tenendo conto del principio di proporzionalità;

- dare alle autorità nazionali di regolamentazione la possibilità di fissare condizioni per l'utilizzazione dei piani di numerazione/indirizzamento di certi prefissi o di certi codici abbreviati, segnatamente quando sono usati per servizi di interesse pubblico generale (annuari telefonici, servizi di emergenza, ecc.) o per garantire un accesso equo.

5. Accesso alle frequenze

Gli Stati membri devono garantire la disponibilità di frequenze per i servizi di telecomunicazione, conformemente al diritto comunitario. L'accesso alle frequenze concesso tramite licenze o altre autorizzazioni è conforme alla risoluzione del Consiglio del 19 novembre 1992 (2).

(1) Posizione comune (CE) n. 34/96 adottata dal Consiglio il 18 giugno 1996 in vista dell'adozione della direttiva dal Parlamento europeo e del Consiglio sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzate a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU n. C 220 del 29. 7. 1996, pag. 13).

(2) GU n. C 318 del 4. 12. 1992, pag. 1.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO III >SPAZIO PER TABELLA>

»

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 10 gennaio 1996, la Commissione ha presentato una proposta che modifica la direttiva quadro del Consiglio sull'ONP (90/387/CEE) e la direttiva del Consiglio sulle linee affittate (92/44/CEE) per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni nella prospettiva della liberalizzazione totale del settore dal 1° gennaio 1998.

La proposta si basa sull'articolo 100 A del trattato CE.

2. Il Parlamento europeo ha dato il suo parere in prima lettura il 22 maggio 1996.

Il Comitato economico e sociale ha dato il suo parere il 25 aprile 1996.

Tenendo conto dei suddetti pareri, la Commissione ha presentato una proposta modificata il 31 luglio 1996.

3. Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune, ai sensi dell'articolo 189 B del trattato, il 12 settembre 1996.

II. OBIETTIVO

La proposta in questione costituisce una parte essenziale del pacchetto di riforme necessarie in campo normativo per consentire la completa liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione a decorrere dal 1° gennaio 1998. Come tale, essa modifica due delle attuali direttive chiave relative alla fornitura di una rete aperta (ONP) per adeguarle al nuovo contesto concorrenziale.

La più importante modifica della direttiva quadro sull'ONP riguarda le disposizioni volte a garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e la effettiva separazione strutturale tra funzioni di regolamentazione e attività connesse alla proprietà o al controllo. Inoltre, si dà attualmente rilievo al raggiungimento di condizioni armonizzate per l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni e per il loro uso attraverso l'osservanza di norme volontarie.

Quanto alla direttiva sulle linee affittate (92/44/CEE), essa è stata modificata essenzialmente per garantire che tutti gli utenti abbiano accesso, a condizioni armonizzate di accesso e di uso, alle linee affittate da almeno un operatore in tutto il territorio di ciascuno Stato membro. L'obbligo di fornire linee affittate sarà tuttavia imposto soltanto agli operatori che detengono un rilevante potere di mercato, a meno che non ci sia nessuno di tali operatori nel rispettivo mercato delle linee affittate. Inoltre, il requisito di orientare le tariffe sui costi, specificato nella direttiva 92/44/CEE, è stato attenuato nei casi in cui esiste una forte concorrenza per la fornitura di linee affittate nel rispettivo mercato delle linee affittate.

III. POSIZIONE COMUNE

(Salvo diversa indicazione, i riferimenti ai considerandi e agli articoli sono quelli della posizione comune).

1. Osservazioni generali

La posizione comune del Consiglio rispecchia in larga misura gli obiettivi della proposta della Commissione, modificandola dove necessario per allinearla con la posizione comune sulla direttiva «Interconnessione» (1), specialmente per quanto riguarda le definizioni contenute nell'articolo 2.

Quanto agli emendamenti adottati dal Parlamento europeo, nella maggior parte dei casi il Consiglio ha seguito la linea adottata dalla Commissione nella proposta modificata.

Nei casi in cui il Consiglio ha modificato la proposta della Commissione o non ha accettato gli emendamenti del Parlamento europeo, questo atteggiamento è stato dettato dalle seguenti preoccupazioni:

- assicurare la coerenza con la pertinente normativa comunitaria, in particolare con la posizione comune sulla direttiva «Interconnessione», adottata il 18 giugno 1996;

- chiarire la portata di alcune disposizioni (per esempio articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 92/44/CEE modificata).

2. Osservazioni specifiche

i) Il Consiglio ha incluso nella sua posizione comune gli emendamenti 2, 4 (prima parte) e 17 del Parlamento europeo, incorporandovi anche l'emendamento 9 ad eccezione delle ultime tre parole. Le parole non accettate («in piena autonomia») esprimono un concetto già implicito nella prima parte dell'ottavo considerando.

Il Consiglio ha inoltre accettato il principio contenuto nell'emendamento 13 del Parlamento europeo, aggiungendo un nuovo paragrafo 3 all'articolo 2 della direttiva 92/44/CEE modificata che rispecchia la definizione di «rilevante potere di mercato» di un'impresa, quale è stata concordata nella posizione comune relativa alla direttiva «Interconnessione».

ii) Il Consiglio non ha tuttavia potuto seguire la Commissione nell'accettare i seguenti due emendamenti proposti dal Parlamento europeo:

Emendamento 10 (articolo 8 della direttiva 90/387/CEE) ed emendamento 14 (articolo 14 della direttiva 92/44/CEE).

Il Consiglio ha considerato superflua la formulazione proposta dal Parlamento europeo, in quanto la posizione comune già prevede che la relazione della Commissione sul funzionamento delle due direttive tenga conto dell'evoluzione verso un contesto pienamente concorrenziale (cioè degli sviluppi di mercato).

Inoltre, con riferimento alla seconda parte dell'emendamento 10, la relazione sul funzionamento della direttiva quadro ONP non è, a parere del Consiglio, la sede più adatta per esaminare la possibilità di istituire una Autorità europea di regolamentazione.

iii) Va peraltro notato che il Consiglio ha incluso nella sua posizione comune un certo numero di nuove disposizioni o di modifiche della proposta della Commissione.

I punti principali sono, in sintesi, i seguenti:

Considerando

Quarto considerando: in linea con il disposto della posizione comune sulla direttiva «Interconnessione», è stato aggiunto un riferimento alla suddivisione del costo netto degli obblighi di servizio universale.

Settimo considerando: questo nuovo considerando era già incluso nella posizione comune sulla direttiva «Interconnessione». Esso sottolinea che la presente direttiva di modifica lascia impregiudicate le disposizioni degli articoli 36 e 56 del trattato concernenti la pubblica sicurezza, l'ordine pubblico e la moralità pubblica.

Ottavo considerando: il Consiglio ha ritenuto necessario precisare che il requisito di indipendenza delle ANR di cui all'articolo 5 bis della direttiva 90/387/CEE non pregiudica l'autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, nè il disposto dell'articolo 222 del trattato.

Inoltre, per uniformare il preambolo ai cambiamenti negli articoli corrispondenti, sono stati modificati i considerandi 9, 11 e 14 ed è stato aggiunto un nuovo considerando 6. I considerandi 6 e 21 della proposta della Commissione sono stati soppressi in quanto non più aderenti al testo della posizione comune.

Direttiva 90/387/CEE

Articolo 1, paragrafo 3: il trattino relativo alla garanzia della fornitura del servizio universale è stato modificato includendovi un riferimento agli sviluppi futuri di tale servizio.

Articolo 2: dove necessario, le definizioni sono state allineate a quelle convenute nella posizione comune sulla direttiva «Interconnessione».

Articolo 3, paragrafo 2: il paragrafo 2 della direttiva quadro ONP è stato modificato per allinearlo ai cambiamenti della definizione di «requisiti fondamentali» convenuta nel contesto della direttiva «Interconnessione».

Articolo 5, paragrafo 2: il riferimento alle norme e alle specifiche adottate da organismi internazionali ampiamente accettati nel settore è stato soppresso per uniformarsi alla direttiva «Interconnessione».

Articolo 5, paragrafi 4 e 5: la procedura del comitato nel paragrafo 4 è stata cambiata passando da un comitato consultivo, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva quadro ONP, a un comitato di regolamentazione di tipo III.a), ai sensi dell'articolo 10. La formulazione del paragrafo 5 è stata modificata di conseguenza.

Direttiva 92/44/CEE

Articolo 1: il testo è stato modificato in modo da precisare che la mancata imposizione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva a organismi senza rilevante potere di mercato si riferisce a organismi operanti nel rispettivo mercato delle linee affittate. Il testo specifica inoltre che, in mancanza di organismi con rilevante potere di mercato in un mercato specifico delle linee affittate, si applicano gli obblighi derivanti dal paragrafo 1.

Articolo 2, paragrafo 3: questo paragrafo dà una definizione degli organismi aventi «rilevante potere di mercato» in linea con la direttiva «Interconnessione».

Articolo 2, paragrafo 5: la definizione del «punto terminale di rete» è stata modificata in modo da precisare che la localizzazione tecnica di tale punto deve essere determinata dall'Autorità nazionale di regolamentazione.

Articolo 6, paragrafo 1: questo paragrafo, che fa riferimento al problema dei «diritti speciali ed esclusivi», è stato riformulato per allinearlo all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE modificata. (Allo stesso scopo era stato inserito un nuovo sesto considerando).

Articolo 6, paragrafo 3, lettera a): il testo della direttiva 92/44/CEE relativo ai «requisiti fondamentali» è stato allineato al testo della posizione comune sulla direttiva «Interconnessione».

Articolo 8, paragrafo 4: questo paragrafo, relativo alla fornitura di informazioni, è stato considerato superfluo in questo contesto, visto che l'obbligo generico di fornire informazioni è previsto, con una disposizione più generale, nell'articolo 5 bis, paragrafo 4 della direttiva 90/387/CEE modificata.

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a): si è ritenuto utile precisare che questa disposizione non pregiudica il principio di non discriminazione stabilito nell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 10, paragrafo 4: paragrafo aggiunto per specificare che non è necessario applicare i principi di orientamento sul costo, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, qualora esista una sufficiente concorrenza effettiva nel relativo mercato delle linee affittate. (Il primo trattino dell'allegato I, sezione 3 e il quattordicesimo considerando sono stati modificati in conseguenza).

Allegato I, sezione 3: al capoverso relativo ai costi di accesso alle risorse di rete o ai servizi è stato aggiunto un riferimento al finanziamento del servizio universale in conformità della posizione comune sulla direttiva «Interconnessione».

Allegato I, sezione 4: il contenuto dei primi due capoversi è stato condensato e trasferito al nono considerando. Nel quarto trattino sono stati inclusi i prefissi e i codici abbreviati ed è stato aggiunto un riferimento al principio di proporzionalità. (Anche il nono considerando è stato modificato in conformità).

Allegato I, sezione 5: questo capoverso sull'accesso alle frequenze è stato aggiunto per allineare l'allegato alla definizione dei requisiti ONP contenuta nell'articolo 2.

iv) Si noti che, durante il Consiglio «Telecomunicazioni» del 27 giugno 1996, la Commissione ha precisato il significato del requisito, stabilito nell'articolo 5 bis della direttiva 90/387/CEE modificata, di una «effettiva separazione strutturale tra funzioni di regolamentazione e funzioni connesse alla proprietà o al controllo» secondo le seguenti linee:

- Conformemente all'articolo 189 del trattato, la revisione proposta della direttiva 90/387/CEE (compreso il nuovo articolo 5 bis) stabilisce un obiettivo da conseguire, ma lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi.

Conformemente all'articolo 222 del trattato, la presente direttiva non condiziona nel modo più assoluto le norme degli Stati membri che disciplinano il sistema di proprietà.

L'obiettivo della effettiva separazione strutturale può essere conseguito in vari modi, a seconda delle tradizioni giuridiche e amministrative di uno Stato membro. Alcuni possibili meccanismi potrebbero essere i seguenti: attribuire le attività di regolamentazione e quelle operative a ministeri diversi, attribuire le attività di regolamentazione a un ufficio di regolamentazione indipendente, oppure attribuire entrambe le attività allo stesso ministero, ma con adeguate salvaguardie che garantiscano un'effettiva separazione.

Ciò significa che l'accento è posto sul carattere effettivo della separazione e non sulla sua forma. Ai fini di un'effettiva separazione, gli Stati membri devono in particolare garantire che:

- le decisioni di regolamentazione non siano influenzate da considerazioni di proprietà;

- le informazioni commercialmente sensibili ottenute dall'organismo di regolamentazione durante la sua supervisione del mercato non siano passate all'organismo che agisce in quanto azionista o proprietario dell'operatore e che potrebbe usarle per conseguire un vantaggio concorrenziale per un operatore di proprietà dello Stato o da questo controllato;

- siano applicate misure speciali di salvaguardia in caso di trasferimento di personale dall'organismo di regolamentazione a quello che agisce in quanto azionista o proprietario dell'operatore e da quest'ultimo all'organismo di regolamentazione;

- per le due attività (regolamentazione e supervisione/proprietà) ci sia una separazione della contabilità, della gestione del personale e delle strutture di vigilanza;

- il personale di entrambi gli organismi non debba far fronte a un conflitto di interessi tra l'adempimento degli obiettivi governativi in quanto azionista/proprietario e l'adempimento degli obiettivi ed obblighi governativi in quanto addetto alla regolamentazione.

Le suddette salvaguardie devono essere rispecchiate nell'atto costitutivo e nel funzionamento reale dell'organismo di regolamentazione.

(1) Posizione comune n. 34/96 definita dal Consiglio il 18 giugno 1996 in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU n. C 220 del 29. 7. 1996, pag. 13).

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