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Document 51996AC1260

Parere del Comitato economico e sociale in merito: - alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica, per quanto concerne il Gyrodactylus salaris, la Direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura», e - alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci»

GU C 56 del 24.2.1997, pp. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996AC1260

Parere del Comitato economico e sociale in merito: - alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica, per quanto concerne il Gyrodactylus salaris, la Direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura», e - alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci»

Gazzetta ufficiale n. C 056 del 24/02/1997 pag. 0028


Parere del Comitato economico e sociale in merito:

- alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica, per quanto concerne il Gyrodactylus salaris, la Direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura», e - alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci» () (97/C 56/07)

Il Consiglio, in data 9 luglio 1996, ha deciso, conformemente agli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha elaborato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Kallio il 3 ottobre 1996.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 31 ottobre 1996, nel corso della 339a sessione plenaria, con 55 voti favorevoli e con un'astensione, il seguente parere.

1. «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica, per quanto concerne il Gyrodactylus salaris, la Direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura»

1.0.1. La proposta della Commissione si prefigge di organizzare gli scambi di salmonidi in modo da prevenire la propagazione del parassita Gyrodactylus salaris, introdurre un obbligo di certificazione diretto a evitare la propagazione delle malattie virali IHN e VHS e ridurre a due anni (dai quattro attuali) il periodo di campionamento e di analisi necessario perché una zona sia riconosciuta ufficialmente indenne.

1.0.2. Le malattie dei pesci oggetto delle misure sono elencate nell'allegato A della Direttiva del Consiglio 91/67/CEE e classificate in tre elenchi a seconda della loro gravità e delle misure di eradicazione applicabili.

1.1. Osservazioni generali

1.1.1. Il parassita Gyrodactylus salaris causa la girodattilosi, una malattia che colpisce gli stock di salmoni selvatici e che, all'interno dell'Unione europea, si è manifestata con certezza in Finlandia, Svezia e Danimarca. Il parassita è stato individuato anche in Spagna, Portogallo, Francia e Germania. Sebbene la situazione di molti Stati membri al riguardo non sia nota, è probabile che il parassita si sia ampiamente diffuso in Europa attraverso i trasferimenti di pesci infetti compiuti in passato.

1.1.2. È dimostrato che il Gyrodactylus salaris arreca gravi danni agli stock selvatici di salmone atlantico (Salmo salar) che vivono nelle acque dell'Europa settentrionale. Il parassita distrugge gli stock di salmone di fiume che infetta eliminandone gli esemplari giovani. Tale distruzione comporta un impoverimento della biodiversità della specie e gravi perdite economiche per il settore della pesca, per il turismo e per gli abitanti della zona. Dato il loro ritmo di riproduzione particolarmente rapido, anche un numero ridotto di parassiti può produrre effetti potenzialmente devastanti per gli stock infetti. I modi di propagazione del parassita dalle regioni infette ad altre regioni sono il trasferimento di pesci vivi oppure la migrazione di pesci in natura.

1.1.3. Finora all'interno dell'UE non sono ancora stati segnalati danni da Gyrodactylus salaris agli stock di salmoni. Dagli studi condotti in materia emerge che le popolazioni di salmoni che vivono nell'area del Baltico sono più resistenti al parassita di quelle di salmone atlantico. In Norvegia il parassita ha già arrecato gravi danni alle popolazioni di salmone atlantico di 38 fiumi. All'interno dell'Unione sono presenti stock sensibili al parassita nei fiumi della Finlandia settentrionale che sfociano nel Mar glaciale artico (zone di pesca al salmone) e forse anche nel Regno Unito e in Irlanda.

1.1.4. Una volta che uno stock di salmoni è stato infettato dal Gyrodactylus salaris, lottare contro il parassita è estremamente arduo e costoso. Nei grandi sistemi idrici caratterizzati da vasti bacini idrografici e grandi laghi la sua eliminazione è particolarmente difficile e la salvezza degli stock infetti non è affatto garantita.

1.1.5. È necessario delineare un quadro più preciso della distribuzione del parassita Gyrodactylus salaris, in modo da poter valutare i danni da questo causati e i rischi legati al trasferimento di stock. Analogamente, occorre anche verificare la patogenicità di esemplari di Gyrodactylus salaris provenienti da regioni diverse e la resistenza al parassita di diversi stock di salmone.

1.1.6. Il parassita Gyrodactylus salaris rischia di propagarsi in una vasta zona, per mezzo dei salmoni o di altre specie, attraverso i trasferimenti o la migrazione di pesci selvatici. Gli Stati membri dell'Unione europea dovrebbero collaborare strettamente tra di loro al fine di prevenire la propagazione del parassita e con i paesi terzi confinanti al fine di tracciare la sua distribuzione e di acquisire e diffondere nuove informazioni al riguardo.

1.1.7. La Commissione europea collabora già con la Norvegia al fine di prevenire la propagazione delle malattie dei pesci. La Norvegia persegue la lotta contro le malattie ed i parassiti con gli stessi metodi dell'Unione europea, mentre la Russia non ha contatti diretti con la Commissione in materia.

1.1.8. Oltre alle malattie e ai parassiti già noti, sulle aziende di allevamento ittico e sugli stock di pesci selvatici incombono anche nuovi parassiti che in altre regioni sono inoffensivi e agenti patogeni completamente nuovi che possono essere propagati inavvertitamente nel corso di trasferimenti autorizzati. Nel contesto di questa lotta, l'obiettivo della Commissione dovrebbe essere la creazione di strutture in grado non solo di combattere le malattie e i parassiti già noti, ma anche di arginare eventuali nuove e gravi malattie che si manifestassero in futuro.

1.1.9. La propagazione delle malattie virali IHN e VHS ad aziende di allevamento situate in zone non riconosciute ufficialmente indenni dai due virus ha causato gravi perdite economiche. Nel caso di scambi di pesci, uova e gameti che abbiano luogo in zone non riconosciute, la Commissione propone di introdurre un obbligo di certificazione in rapporto alla IHN e alla VHS. L'introduzione di tale obbligo agevolerebbe la lotta contro la propagazione della IHN e della VHS tra una zona non riconosciuta e l'altra e verso le aziende comprese in tali zone.

1.1.10. La normativa dell'UE sulle malattie dei pesci si sforza di recepire le raccomandazioni formulate dall'Ufficio internazionale per le epizoozie (OIE). Conformemente a tali raccomandazioni, viene proposto di ridurre da quattro a due anni il periodo di campionamento e di analisi necessario per concedere la qualifica di zona riconosciuta rispetto ad una determinata malattia.

1.2. Osservazioni specifiche

1.2.1. Articolo 1

1.2.1.1. La proposta della Commissione contiene le modifiche rese necessarie dal trasferimento del Gyrodactylus salaris dall'elenco III all'elenco II dell'allegato A. Vengono poi precisate (separatamente per le malattie virali e per il Gyrodactylus salaris) le norme applicabili alle malattie dell'elenco II.

1.2.1.2. Il Comitato desidera sottolineare che il trasferimento di pesci vivi in acque in cui vivono stock selvatici di salmoni sensibili al Gyrodactylus salaris comporta sempre il rischio di lacune nel campionamento e negli esami eseguiti prima di concedere l'autorizzazione al trasferimento dei pesci in ambiente naturale.

1.2.2. Articolo 1, paragrafo 3

1.2.2.1. Al fine di evitare interpretazioni divergenti, l'Allegato A dovrebbe chiarire a quali specie fa riferimento indicandone sempre il nome scientifico.

1.3. Conclusioni

1.3.1. Il Comitato appoggia la proposta della Commissione di emendare la Direttiva 91/67/CEE al fine di trasferire il parassita Gyrodactylus salaris dall'elenco III all'elenco II dell'Allegato A. Tale emendamento permetterà di combattere più efficacemente il parassita, che rappresenta una minaccia particolarmente grave per gli stock selvatici di salmone atlantico.

1.3.2. Il Comitato ritiene che si debba prestare una grande attenzione al miglioramento della leggibilità delle direttive esistenti. In particolare dovrebbero essere completamente riscritte a intervalli regolari le direttive in cui sono stati introdotti emendamenti.

1.3.3. Il Comitato desidera sottolineare l'importanza della cooperazione all'interno dell'Unione europea e la necessità di intensificare la cooperazione con i paesi terzi confinanti, al fine di rendere più efficaci gli interventi contro le malattie e i parassiti pericolosi.

1.3.4. Il Comitato propone di intensificare la ricerca nel settore, in modo da creare premesse adeguate per la lotta contro le malattie pericolose. La ricerca è importante anche per ragioni economiche e sanitarie, in quanto il consumatore deve poter contare sulla qualità dei prodotti alimentari a base di pesce.

1.3.5. Il Comitato fa notare che occorre trovare il modo di evitare che le malattie e i parassiti siano presi a pretesto per erigere barriere agli scambi commerciali. Il trasferimento del Gyrodactylus salaris dall'elenco III all'elenco II potrà avere effetti imprevedibili sul commercio ittico dell'intera Unione se indurrà ad equiparare tale parassita a malattie virali di cui è nota la gravità.

1.3.6. Il Comitato appoggia la proposta della Commissione di introdurre un obbligo di certificazione diretto ad evitare la propagazione della IHN e della VHS a seguito di trasferimenti in zone non riconosciute.

1.3.7. Il Comitato è a favore della proposta della Commissione di allineare le norme dell'UE alle raccomandazioni dell'OIE portando da quattro a due anni il periodo di campionamento ed analisi necessario per ottenere la qualifica di zona riconosciuta. Il Comitato dà tuttavia per scontato che il campionamento e gli esami in base ai quali viene concesso il riconoscimento continuino ad essere eseguiti su una scala sufficiente a garantire che il cambiamento non ne pregiudichi l'attendibilità.

2. «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci»

2.0.1. Classificare la girodattilosi tra le malattie dell'elenco II estenderebbe il campo d'applicazione delle misure previste dalla Direttiva 93/53/CEE al parassita Gyrodactylus salaris. Tali misure però, essendo destinate alla lotta contro le malattie virali, non dovrebbero essere applicate al parassita nella loro forma attuale. La proposta della Commissione si prefigge quindi di emendare la Direttiva in modo che si applichi alle sole malattie virali.

2.1. Osservazioni generali

2.1.1. La proposta della Commissione è di natura essenzialmente tecnica ed è legata alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica, per quanto concerne il Gyrodactylus salaris, la Direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura».

2.1.2. A giudizio del Comitato, il nome di ogni malattia dovrebbe essere seguito dalla sua abbreviazione corrente. Ciò faciliterebbe la leggibilità delle modifiche e garantirebbe inoltre l'esatta interpretazione delle malattie cui fanno riferimento. Le abbreviazioni sono elencate nell'allegato A.

2.2. Osservazioni specifiche

2.2.1. Articolo 1, paragrafo 3

2.2.1.1. Per motivi di chiarezza, il Comitato propone di inserire un riferimento al fatto che il paragrafo originale della Direttiva 91/67/CEE è stato modificato dalla Direttiva 93/54/CEE.

2.3. Conclusioni

2.3.1. Il Comitato approva la proposta della Commissione di emendare la Direttiva 93/53/CEE per restringere il suo campo d'applicazione alle sole malattie virali. Le misure previste dalla Direttiva non si dovrebbero infatti applicare alla girodattilosi, che va classificata tra le malattie dell'elenco II.

2.3.2. Il Comitato ritiene che si debba prestare una particolare attenzione al miglioramento della leggibilità delle direttive esistenti. In particolare dovrebbero essere completamente riscritte a intervalli regolari le direttive in cui siano stati introdotti emendamenti significativi.

2.3.3. Il Comitato sottolinea inoltre che è importante diffondere le informazioni sulle modifiche apportate alle Direttive tra i consumatori e gli operatori industriali e commerciali.

Bruxelles, 31 ottobre 1996.

Il Presidente del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

() GU n. C 242 del 21. 8. 1996, pag. 13.

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