This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 51996AC1086
Opinion of the Economic and Social Committee on the 'Proposal for a Council Directive amending Directive 76/207/EEC on the implementation of equal treatment of men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions` (97/C 30/19)#
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro»
(97/C 30/19)
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro»
(97/C 30/19)
GU C 30 del 30.1.1997, p. 57–59
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro» - (97/C 30/19) -
Gazzetta ufficiale n. C 030 del 30/01/1997 pag. 0057
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro» (97/C 30/19) Il Consiglio, in data 5 giugno 1996, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione «Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Sigmund in data 12 settembre 1996. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 settembre 1996, nel corso della 338a sessione plenaria, con 97 voti favorevoli, 2 contrari e 8 astensioni, il seguente parere. 1. Introduzione 1.1. La sentenza pronunciata nell'ottobre del 1995 dalla Corte di giustizia europea nella causa Kalanke/Bremen (C-450/93) è stata successivamente interpretata in vari modi, tanto da provocare una generale incertezza circa la legittimità di determinate misure positive volte ad accrescere il numero di donne in alcuni settori e posizioni, e in particolare circa l'ammissibilità delle quote. 1.2. L'argomento in discussione è disciplinato dalla Direttiva 76/207/CEE, sul principio della parità di trattamento. 1.3. Oggetto della causa Kalanke era la compatibilità del sistema delle quote previsto dalla legge sulla parità dei sessi del Land Brema con la Direttiva 76/207/CEE. La Corte di giustizia ha stabilito che il Land Brema, decidendo di dare, a parità di qualificazione, automaticamente la preferenza alle donne in caso di nomina o promozione in quei settori della funzione pubblica in cui esse siano sottorappresentate, contravviene al disposto della direttiva. 1.4. Nella discussione che è seguita, sono emerse diverse interpretazioni della sentenza: per alcuni la Corte ha ritenuto illegittimo soltanto il sistema di rigide quote previsto dalla legge del Land Brema e applicato, in modo automatico, al signor Kalanke, secondo altri i regimi di quote, quale che ne sia la forma, sono in contrasto con i principi del diritto comunitario. L'attuale incertezza in materia mostra che, dal punto di vista degli Stati membri, l'ammissibilità delle quote non è del tutto chiara. 1.5. Il 27 marzo 1996 la Commissione ha presentato una proposta di modifica della Direttiva 76/207/CEE. Nella «relazione» è specificato che la proposta è di natura interpretativa e non altera la portata della direttiva. Nondimeno la proposta sostituisce la dizione «opportunità delle donne» con «opportunità del sesso insufficientemente rappresentato»; essa vincola inoltre il riconoscimento di una preferenza alla «valutazione delle circostanze particolari delle singole fattispecie». 1.5.1. Il Comitato prende atto del parere della Commissione secondo cui, nel caso Kalanke, la Corte condanna solamente il sistema di quote rigide, e gli Stati membri ed i datori di lavoro possono ricorrere alla deroga, di cui all'articolo 2, quarto comma, per altre forme di azione positiva a favore delle donne, inclusi i sistemi flessibili di quote. 1.6. Da quanto esposto finora risulta che la proposta in esame è da considerare come una reazione alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa Kalanke. Il Comitato ritiene quindi che tale interpretazione giuridica dovrebbe limitarsi a definire la questione dell'ammissibilità delle azioni positive (in particolare delle quote). 2. Osservazioni generali Sebbene il parere si occupi in sostanza solo della proposta di direttiva in esame, il Comitato ritiene necessario esaminare l'argomento in un contesto più ampio. 2.1. Il Comitato rinvia, a tale proposito, al parere sulla «Parità di opportunità per le donne - Programma comunitario a medio termine 1986-1990» (), in cui si afferma che il tema della parità di opportunità riguarda l'intera società, e che le disposizioni di legge in materia sono sì necessarie, ma non bastano da sole a correggere comportamenti antiquati e a provocare una revisione di modi di pensare profondamente radicati. Nel parere sul tema «Partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale» () il Comitato ha definito la partecipazione non equilibrata delle donne come una sfida fondamentale per la democrazia. 2.2. Il principio della parità di trattamento e le misure finalizzate alla sua realizzazione fanno parte, secondo il Comitato, della concezione che la nostra società deve avere di se stessa. Il Comitato esprime dunque apprezzamento per tutte le misure, politiche e giuridiche, che perseguono questo obiettivo. L'azione positiva in particolare costituisce uno strumento efficace per combattere la discriminazione e promuovere la parità tra uomini e donne. È indispensabile che la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali intensifichino i propri sforzi per sviluppare ed incoraggiare un maggior numero di programmi d'azione positiva a favore delle donne, soprattutto nel settore privato. 2.3. È compito dell'Unione europea salvaguardare questa concezione di sé, nel rispetto delle diversità storiche, culturali, economiche e sociostrutturali che vi sono tra gli Stati membri. Su tale base deve essere elaborata una definizione europea della parità di diritti, orientata in senso umanistico, liberale e pluralistico, che sia di riferimento per le misure adottate nella Comunità e al di fuori di essa. 2.4. In tale contesto, il Comitato rinvia alla convenzione delle Nazioni unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione delle donne (1979) il cui contenuto, in quanto espressione della volontà della comunità delle nazioni, dovrebbe essere tenuto in maggiore considerazione nelle misure politiche e legislative della Comunità. In tal modo si realizzerebbero anche le aspettative dei cittadini europei di oggi. 2.5. Secondo il Comitato sarebbe non solo adeguato all'importanza del tema, ma anche altamente auspicabile, porsi come obiettivo disposizioni di diritto primario. Si compiace pertanto del fatto che nell'ambito della Conferenza intergovernativa si stia già discutendo l'inclusione del principio di parità di trattamento nel diritto comunitario primario. 2.6. Esso invita pertanto le parti contraenti ad inserire nel Trattato che istituisce la Comunità europea un articolo che sancisca, oltre al divieto di ogni discriminazione, il diritto fondamentale alla parità di trattamento per donne e uomini. 3. Osservazioni particolari Il Comitato esprime un sostanziale compiacimento per l'iniziativa della Commissione volta a chiarire la questione della parità di trattamento di donne e uomini. 3.1. Esso si rende conto delle difficoltà che comporta chiarire in modo inequivocabile tale questione. La Commissione però dovrebbe assumere una posizione chiara sull'eventuale futuro inserimento, nel diritto comunitario, della fondamentale ammissibilità delle misure positive, in particolare delle quote. Secondo il Comitato, tuttavia, la proposta in esame non realizza il proposito della Commissione di fornire un chiarimento definitivo. 3.2. Il Comitato è consapevole del fatto che la situazione di partenza per le azioni positive differisce da uno Stato membro all'altro. Proprio per questo la Commissione, se ritiene che il diritto dell'individuo alla parità di trattamento, sancito dalla direttiva, sia compatibile con il concetto di gruppo e quindi con il sistema delle quote, dovrebbe affermarlo chiaramente, dandone anche una motivazione adeguata. 3.3. Esso ribadisce inoltre che, in base al principio di sussidiarietà, devono essere gli Stati membri a decidere quali misure positive adottare ai fini dell'attuazione del principio della parità di trattamento. 3.4. Il Comitato ritiene che una direttiva non costituisca lo strumento giuridico adatto a chiarire in modo univoco e definitivo tale questione di principio. 3.5. Esso considera la proposta in esame come l'anticipazione di un chiarimento che deve essere fornito a livello di diritto primario e la giudica pertanto inopportuna al momento attuale. Suggerisce dunque di attendere i risultati della Conferenza intergovernativa. 3.6. Data la sua posizione di fondo, il Comitato rinuncia a commentare in dettaglio il testo della proposta. 3.7. In veste di garante degli interessi dei cittadini europei, il Comitato si adopera affinché un tema così importante come il principio della parità di trattamento venga affrontato dalla Conferenza intergovernativa in un modo tale che gli Stati membri siano obbligati a garantire la parità tra donne e uomini in forza del diritto primario. 3.8. In conclusione il Comitato auspica che la questione della parità di trattamento e della sua promozione attraverso misure positive possa essere disciplinata a livello comunitario, nel diritto primario, in una forma comprensibile e soddisfacente per i cittadini europei. Ritiene che in ogni caso tutti debbano adoperarsi per raggiungere, sulla base di disposizioni chiare e inequivocabili, l'obiettivo formulato nell'articolo 1 della Direttiva 76/207/CEE, ossia l'attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne. Bruxelles, 25 settembre 1996. Il Presidente del Comitato economico e sociale Carlos FERRER () GU n. C 189 del 28. 7. 1986, pag. 31. () GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 21.