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Документ 51996AC1082

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari»

    GU C 30 del 30.1.1997г., стр. 39—40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996AC1082

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari»

    Gazzetta ufficiale n. C 030 del 30/01/1997 pag. 0039


    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari» () (97/C 30/15)

    Il Consiglio, in data 2 agosto 1996, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha adottato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Nilsson, in data 5 settembre 1996.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 settembre 1996, nel corso della 338a sessione plenaria, con 97 voti favorevoli, 2 contrari e 6 astensioni, il seguente parere.

    1. Proposta della Commissione

    1.1. Nel documento in esame la Commissione propone di modificare il periodo transitorio previsto dal Regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

    1.2. La versione attuale del regolamento prevede un periodo transitorio di cinque anni a partire dalla data di pubblicazione di quest'ultimo. Di conseguenza, il periodo transitorio scade il 25 luglio 1997.

    1.3. La proposta in esame implica la decorrenza del periodo transitorio dalla data in cui la Commissione ha effettuato la registrazione, ovvero il 12 giugno 1996, data di adozione della proposta di registrazione nel quadro della procedura semplificata prevista dall'articolo 17 del regolamento.

    2. Cronistoria

    2.1. Il Regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari. I prodotti interessati devono essere registrati e sottoposti alla decisione della Commissione.

    2.2. Nel parere del 1991 (), il Comitato ha accolto con favore la proposta della Commissione pur avanzando alcune osservazioni.

    2.3. La registrazione comporta la protezione di determinate indicazioni geografiche e denominazioni di origine e fa sì che siano riservate alle imprese situate entro una zona delimitata.

    2.4. In virtù del regolamento, gli Stati membri possono lasciare in vigore le misure nazionali per un periodo transitorio di cinque anni, a condizione che i prodotti siano stati legalmente messi in commercio per almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del regolamento e che dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti.

    2.5. Tuttavia, la prima proposta di registrazione è stata presentata soltanto nel marzo 1996.

    3. Osservazioni

    3.1. La proposta di modifica del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine si limita alla modifica del periodo transitorio.

    3.2. È importante che la registrazione prevista dal regolamento venga effettuata con grande accuratezza e in base ad un esame meticoloso. Il procedimento sembra tuttavia avere richiesto tempi eccessivamente lunghi, compromettendo così le finalità del regolamento.

    3.3. Ciò ha in pratica impedito alle imprese di conformarsi al regolamento poiché non erano disponibili le registrazioni delle denominazioni relative alle aree potenzialmente interessate.

    3.4. L'adeguamento alle nuove norme e la modifica della denominazione dei prodotti può comportare per le imprese ingenti costi, sia costi diretti (confezionamento e così via) sia costi per il lancio delle nuove denominazioni.

    3.5. Dal punto di vista giuridico, l'adeguamento del periodo transitorio è quindi assolutamente necessario.

    3.6. La Commissione propone inoltre che il periodo transitorio, e quindi la possibilità di mantenere in vigore le disposizioni nazionali, si applichi non solo alla lettera b) dell'articolo 13, ma anche alla lettera a), realizzando così un vero adeguamento.

    4. Conclusioni

    4.1. Il Comitato è favorevole alla proposta di calcolare il periodo transitorio a partire dalla data di pubblicazione della registrazione e che tale periodo si applichi alle lettere a) e b) dell'articolo 13.

    4.2. Il Comitato sottolinea il proprio disappunto riguardo al notevole ritardo con cui si è proceduto alla registrazione e di conseguenza all'applicazione del regolamento.

    5. Osservazioni conclusive

    5.1. Negli ultimi tempi le questioni dell'etichettatura, delle denominazioni di origine e dell'informazione dei consumatori hanno assunto sotto tutti gli aspetti un'importanza ancora maggiore sia per i produttori che per i consumatori.

    5.2. Il fatto che tali informazioni vengano elaborate in modo tale da consentire a tutti i soggetti presenti sul mercato di conformarsi alle disposizioni vigenti è fondamentale per il mercato interno nel suo insieme. È altrettanto importante che la Commissione sia sensibile alle esigenze dei consumatori. Si tratta di un elemento determinante per la credibilità dei produttori, per la domanda sui mercati, per la tutela dei consumatori e di conseguenza per l'occupazione all'interno dell'Unione europea.

    5.3. Il Comitato invita quindi la Commissione a proporre tempestivamente disposizioni per una più ampia definizione delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari indicati all'articolo 38 del Trattato e nell'elenco che costituisce l'allegato II, al fine di consolidare il mercato interno e la fiducia dei consumatori nei prodotti fabbricati all'interno dell'Unione.

    Bruxelles, 25 settembre 1996.

    Il Presidente del Comitato economico e sociale

    Carlos FERRER

    () GU n. C 241 del 20. 8. 1996, pag. 7.

    () GU n. C 269 del 14. 10. 1991, pag. 62.

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