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Document 51996AC1080
Opinion of the Economic and Social Committee on the 'Proposal for a Council Regulation (EC) amending for the fourth time Regulation (EC) No 3699/93 laying down criteria and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries and aquaculture sector and for processing and marketing of its products'
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante quarta modifica del Regolamento (CE) n. 3699/93, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti»
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante quarta modifica del Regolamento (CE) n. 3699/93, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti»
GU C 30 del 30.1.1997, p. 36–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante quarta modifica del Regolamento (CE) n. 3699/93, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti»
Gazzetta ufficiale n. C 030 del 30/01/1997 pag. 0036
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante quarta modifica del Regolamento (CE) n. 3699/93, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti» () (97/C 30/13) Il Consiglio, in data 5 giugno 1996, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Little, in data 18 luglio 1996. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 settembre 1996, nel corso della 338a sessione plenaria, con 96 voti favorevoli e 9 astensioni, il seguente parere. 1. Introduzione 1.1. Il Regolamento (CE) n. 3699/96 definisce il quadro generale per l'assistenza strutturale al settore della pesca tramite lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). La proposta della Commissione intende apportare tre diverse modifiche al regolamento. 1.2. L'attuale regolamento esclude in modo specifico la possibilità di cofinanziamento da parte dello SFOP per misure volte a promuovere e trovare nuovi sbocchi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, laddove tali misure facciano riferimento ad un paese o ad una regione particolare. La Commissione osserva che, mentre nella maggior parte dei casi, la qualità delle specie ittiche catturate in mare non dipende dalla zona di pesca, per talune specie, soprattutto per quelle d'allevamento, il luogo nel quale vengono allevate e le tecniche di acquacoltura comportano qualità specifiche. In tali casi la menzione dell'origine geografica del prodotto o del processo di produzione offre al consumatore un'informazione obiettiva circa le qualità del prodotto, ragion per la quale la Commissione propone ora che l'aiuto sia ammissibile se il riferimento all'origine viene ufficialmente riconosciuto ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92. 1.3. In conformità del Regolamento (CE) n. 3699/93, l'aiuto alle organizzazioni dei produttori può venir concesso per misure che rientrano nelle disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento (CEE) n. 3759/92. Il nuovo articolo 7 ter di quest'ultimo estende l'aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori che pongano in atto un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione dei propri prodotti. La Commissione propone che ai fini di assicurare la coerenza giuridica e finanziaria del regime, si aggiunga il riferimento a tale nuovo articolo nell'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 3699/93. 1.4. La Commissione propone che, visto che il tasso agrimonetario dell'ECU non viene utilizzato per gli aiuti dallo SFOP, nel Regolamento (CE) n. 3699/93 si renda esplicito, per motivi di chiarezza, che a decorrere dal 1° gennaio 1994 l'unico tasso applicabile ai fini dello SFOP è il tasso contabile dell'ECU. 2. Osservazioni 2.1. Non ha senso escludere la possibilità di cofinanziamento da parte dello SFOP per misure volte a promuovere e trovare nuovi sbocchi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, laddove si possa stabilire che i prodotti ittici in questione posseggono qualità intrinseche dovute al luogo nel quale le specie vengono allevate ed alle tecniche di acquacoltura impiegate. In linea di massima, pertanto, il Comitato accoglie la proposta della Commissione d'ampliare i criteri di ammissibilità ai prodotti cui vengano riconosciute tali qualità specifiche. Tuttavia, non sarebbe opportuno che il riconoscimento fosse ammissibile solamente tramite l'attuale procedura di registrazione, ai sensi degli articoli 2 e 6, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) n. 2081/92. 2.2. Le altre due modifiche proposte dalla Commissione sono giustificate per motivi di coerenza e chiarezza. 2.3. Fatto salvo quanto detto al punto 3.2, il Comitato approva la proposta della Commissione. 3. Osservazioni di carattere specifico 3.1. Nel parere in merito al Regolamento (CEE) n. 2081/92 () il Comitato accoglieva la proposta sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e ne appoggiava l'impostazione generale ed il campo d'azione. I prodotti ittici non sono in via di principio esclusi da tale protezione, ma, a quanto pare, nessuno è stato sinora riconosciuto conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento. Oggigiorno non è possibile concedere il riconoscimento ad alcun prodotto dell'attività alieutica, dato che non viene soddisfatta la qualificazione geografica di base, definita dall'articolo 2, paragrafo 2, e dato che la scadenza per la deroga, conformemente agli articoli 2, paragrafo 4, e 2, paragrafo 7, è già stata oltrepassata. L'estensione dell'ammissibilità varrebbe pertanto solamente per le specie ittiche allevate, ammissibili conformemente all'articolo 2, paragrafo 2. 3.2. Nei casi in cui i prodotti dell'attività alieutica abbiano qualità intrinseche dovute alle tecniche impiegate, e soddisfino le condizioni di deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 4, tali prodotti dovrebbero anch'essi poter avere il sostegno dello SFOP, analogamente a quanto avviene per le specie allevate, come la Commissione stessa sembra riconoscere nella relazione introduttiva. Il Comitato chiede che la Commissione proponga al Consiglio una modifica in tal senso all'articolo 2, paragrafo 7 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, in modo che i prodotti dell'attività alieutica che posseggono tali qualità specifiche, ma che per il resto soddisfano le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, possono essere ammessi al riconoscimento. Bruxelles, 25 settembre 1996. Il Presidente del Comitato economico e sociale Carlos FERRER () GU n. C 178 del 21. 6. 1996, pag. 20. () GU n. C 269 del 14. 10. 1991, pag. 62.