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Document 51996AC1077
Opinion of the Economic and Social Committee on the 'Proposal for a Council Regulation (EC) laying down certain technical measures for the conservation of fishery resources'
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca»
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca»
GU C 30 del 30.1.1997, p. 26–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca»
Gazzetta ufficiale n. C 030 del 30/01/1997 pag. 0026
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca» (97/C 30/10) Il Consiglio, in data 8 luglio 1996, ha deciso conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Little, in data 5 settembre 1996. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 settembre 1996, nel corso della 338a sessione plenaria, con 97 voti favorevoli, 2 voti contrari e 9 astensioni, il seguente parere. 1. Osservazioni preliminari 1.1. Dalla sua adozione nell'ottobre del 1986, l'attuale Regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nell'Atlantico è stato considerevolmente modificato. Tuttavia, la stragrande maggioranza delle modifiche non riguarda questioni di sostanza e soltanto due di esse comportano mutamenti destinati ad avere un forte impatto sulla conservazione delle risorse. 1.2. I provvedimenti approvati con la più recente delle due modifiche (11a modifica, adottata nell'ottobre 1991) hanno accolto solo in piccola parte le proposte della Commissione. Tuttavia, il Consiglio si è impegnato ad introdurre ulteriori incrementi delle dimensioni delle maglie nel 1994 se nel frattempo le popolazioni ittiche non fossero aumentate. Fino a questo momento però, l'adozione di tale misura è stata rinviata. 1.3. Nella Relazione presentata al Consiglio nel dicembre 1995 (doc. COM(95) 669), la Commissione affermava che le misure tecniche attualmente in vigore non erano state sufficientemente efficaci nel ridurre le catture di novellame. La Commissione e i suoi esperti erano giunti alla conclusione che la struttura di base delle proposte respinte o rinviate dal Consiglio nel 1990/1991 dovesse essere mantenuta. 1.4. La Commissione propone ora l'adozione di un nuovo regolamento in sostituzione del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3094/84. 2. Sintesi della proposta della Commissione 2.1. L'obiettivo principale della proposta è quello di ridurre le catture di novellame attraverso una modifica delle attuali misure tecniche che le renda più efficaci. Le modifiche più significative, riguardanti essenzialmente il settore degli attrezzi da traino, sono le seguenti: - l'eliminazione del concetto di dimensioni autorizzate delle maglie e di specie protette; l'introduzione di percentuali minime di specie bersaglio trattenute a bordo, collegate a categorie specifiche di dimensioni delle maglie; - l'aumento generalizzato delle dimensioni delle maglie degli attrezzi da traino; - l'obbligo dell'impiego di pezze a maglie quadrate per le maglie di dimensioni maggiori; - limiti severi concernenti il numero di reti con diverse dimensioni di maglie presenti a bordo; - l'armonizzazione delle dimensioni delle maglie in tutto l'Atlantico (ad esclusione dello Skagerrak e del Kattegat); - l'armonizzazione e l'adeguamento delle taglie minime allo sbarco in base alla selettività delle dimensioni delle maglie; - l'estensione limitata delle zone chiuse alla pesca durante certi periodi dell'anno. 2.2. Il secondo obiettivo della proposta è quello di semplificare le disposizioni rendendole più comprensibili e di più facile applicazione. L'intento delle nuove misure è inoltre quello di consentire un maggior margine di manovra ai pescatori e di ridurre i rigetti in mare. 3. Osservazioni generali 3.1. Conservazione 3.1.1. Nel parere di iniziativa () sul tema della conservazione delle risorse alieutiche e i diritti di pesca adottato nel settembre 1995, il Comitato concludeva che «... le disposizioni adottate per la conservazione delle risorse alieutiche (...) sono insufficienti; ciò induce a pensare che gli obiettivi siano troppo modesti, o le misure poco adeguate, o la loro applicazione lacunosa». 3.1.2. È quindi evidente che il Comitato condivide pienamente le preoccupazioni della Commissione per le condizioni di molte popolazioni ittiche e, in linea di principio, è favorevole al miglioramento delle misure tecniche per la conservazione come strumento per preservare e migliorare le popolazioni ittiche. 3.1.3. Oltre che per le misure tecniche, il Comitato ha già espresso il proprio sostegno per altre misure di conservazione quali gli aiuti per azioni di smantellamento volte a ridurre la capacità di pesca e il livello delle attività di pesca. 3.2. Effetti economici e sociali 3.2.1. È chiaro che alcune delle norme proposte richiederebbero modifiche consistenti dei metodi di pesca, con concrete implicazioni economiche, e avrebbero presumibilmente gravi ripercussioni a breve e a medio termine sul settore della pesca, anche se si potrebbero avere vantaggi considerevoli a lunga scadenza. Finora la Commissione non ha ancora provato a valutare i costi economici e sociali a breve scadenza che comporterebbe l'adozione della proposta e, in effetti, non fa riferimento agli aspetti negativi. Il Comitato ritiene che la mancanza di questo tipo d'informazioni renda impossibile stabilire se le proposte mantengano un equilibrio ragionevole tra la tutela a breve e medio termine degli interessi dell'industria ittica e una migliore conservazione delle risorse della pesca. 3.2.2. Quali che siano le nuove misure tecniche adottate a tempo debito, è probabile che vi siano gravi effetti negativi a breve scadenza (ad esempio inferiori guadagni e maggiori spese in attrezzature) per le industrie ittiche dell'Unione europea e per le comunità locali interessate. Il Comitato, pur riconoscendo che la proposta di regolamento non le prevede, desidera, in linea con il parere d'iniziativa sopraccitato, richiamare nuovamente l'attenzione sull'eventuale necessità di misure compensatorie, per controbilanciare gli effetti nel breve periodo e aiutare a realizzare i necessari adeguamenti strutturali. 3.3. Consultazione 3.3.1. Tra quelle presentate, una serie di modifiche tecniche ricalcano nelle grandi linee le proposte avanzate dalla Commissione nel luglio 1990 e, dopo che la discussione era giunta a un punto morto, respinte dal Consiglio nell'ottobre 1991. Le nuove proposte della Commissione, tuttavia, sono state rese note nei minimi particolari solo alla fine di giugno 1996; a quanto pare le consultazioni in merito a tali proposte dovrebbero terminare in tempo perché la decisione venga presa dal Consiglio Pesca nel mese di ottobre di quest'anno. Alla luce delle conseguenze di vasta portata delle misure proposte e della loro natura controversa, il Comitato giudica del tutto inadeguato un periodo così breve di consultazione. 3.3.2. Non c'è stata nessuna discussione diretta tra la Commissione e il settore della pesca sulle singole proposte di modifica. Nella maggior parte dei settori di attività, le misure importanti che comportano effetti operativi, economici e sociali formano oggetto di discussioni preliminari con gli operatori del settore prima della pubblicazione di proposte specifiche. In alcuni Stati membri, da queste consultazioni preliminari sono emerse misure tecniche di conservazione che si sono rivelate positive. È ovvio che in ogni singolo Stato membro la proposta sarà discussa con le industrie ittiche locali, tuttavia il Comitato si rammarica profondamente che non vi siano state consultazioni preliminari dirette con i pescatori in merito alle misure proposte. 3.3.3. Il Comitato ritiene che sarebbe incauto da parte del Consiglio e della Commissione affrettarsi a prendere una decisione senza effettuare un'adeguata consultazione dei pescatori e dei loro rappresentanti, su proposte radicali e complesse presentate con un preavviso minimo dopo un periodo di gestazione di diversi anni. 3.4. Applicazione 3.4.1. Il Comitato ha già espresso le sue preoccupazioni () circa le difficoltà di assicurare l'applicazione delle politiche di pesca della Comunità e circa l'inadeguatezza generale dei servizi d'ispezione che sono di responsabilità degli Stati membri. La Commissione ha ammesso l'esistenza di queste lacune in una recente relazione su «Il controllo della politica comune della pesca» (). Il Comitato è dell'avviso che l'adozione delle nuove proposte non debba portare ad una riduzione del controllo in mare. Anzi, invita gli Stati membri a fornire risorse adeguate per poter adempiere meglio agli obblighi di controllo. 3.4.2. Nonostante la lodevole intenzione della Commissione di semplificare e chiarire le misure tecniche di conservazione, le nuove norme continuano ad essere estremamente complesse e, in taluni casi, inutilmente rigide. Secondo il Comitato le nuove regole proposte rimangono difficili da capire e, dunque, da applicare. 3.4.3. L'applicazione del regolamento richiede l'accordo tacito e la cooperazione dei pescatori, il che presuppone la loro piena e soddisfacente partecipazione al dibattito sulle nuove misure, come auspicato al precedente punto 3.3. 3.5. Flessibilità 3.5.1. Il Comitato approva gli sforzi per garantire una maggiore flessibilità operativa. Tuttavia i vantaggi della proposta nel promuovere una riduzione dei rigetti, permettendo di trattenere a bordo le catture eccessive di certe specie rispetto ai quantitativi autorizzati fino alla fine della bordata, verrebbero annullati dalla mancanza di flessibilità dovuta alla proposta di limitare il numero di reti di diverse dimensioni presenti a bordo. 4. Osservazioni particolari 4.1. Dimensioni minime delle maglie e percentuali minime di specie bersaglio (articolo 5) 4.1.1. La Commissione non ha fornito prove scientifiche del fatto che, aumentando in modo sensibile le dimensioni minime delle maglie, che è poi la sostanza della proposta, si otterrebbe l'auspicata riduzione delle catture di novellame. Chiaramente, per un livello di sforzo costante si avrebbe una riduzione delle catture totali, il che pregiudicherebbe inevitabilmente da un punto di vista economico talune operazioni di pesca. 4.1.2. Il Comitato si rende conto che è necessario armonizzare le dimensioni delle maglie, ma ritiene che sia opportuno riconoscere le diverse condizioni biologiche all'interno dei diversi tipi di zone di pesca. Pertanto, l'approccio globale della Commissione su questo aspetto mal si adatta alla vera configurazione del problema. 4.1.3. È probabile che, per facilitare le catture, la proposta di eliminare le dimensioni autorizzate delle maglie per particolari specie incoraggi l'impiego diffuso di reti di maglie più piccole di quelle appropriate, determinando un rigetto in grande quantità alla fine della sortita di pesca in modo da raggiungere la percentuale voluta di specie bersaglio. Inoltre, la proposta di permettere la pesca con maglie di meno di 110 mm per specie quali la sogliola, il merlano, la passera di mare, il nasello e il rombo giallo soggetti ad un contenuto minimo di specie bersaglio del 70 % si rivela un'opzione poco pratica, dato che la maggior parte di tali specie si trovano in zone di pesca dove sono presenti altri pesci: ciò incoraggerebbe altresì un aumento dei rigetti. Un peschereccio che usa una maglia di 80 mm per pescare ufficialmente, ad esempio, il merlano, ma che opera eccessive catture accessorie, rispetto alle percentuali autorizzate, di merluzzo ed eglefino, potrebbe trasportare le quantità in eccesso di questi due pesci fino al punto di sbarco e poi rigettarle in mare. 4.1.4. In questi casi, la sola alternativa ad una consistente attività di rigetto in mare è quella di sbarcare illegalmente le catture accessorie in eccesso. Il criterio delle percentuali minime delle specie bersaglio trattenute a bordo alla fine della sortita di pesca, avrebbe l'effetto di limitare l'ispezione alla fase finale dell'operazione di pesca. Il Comitato ritiene che, date le scarse risorse disponibili per l'ispezione, l'applicazione ne risulterebbe più difficile invece che più semplice; esso considererebbe più logico, per motivi di efficacia, mantenere il criterio tecnico fondamentale di specificare le dimensioni delle maglie per ciascuna specie di pesce il quale richiede che, per controllarne il rispetto, si continui ad effettuare l'ispezione in mare. 4.1.5. Il Comitato approva il principio di un aumento generale delle dimensioni delle maglie ma chiede alla Commissione di riconsiderare il livello arbitrario degli aumenti e delle riduzioni proposte e di mantenere il criterio delle dimensioni autorizzate delle maglie per ogni specie ittica come strumento principale di controllo. 4.2. Pannelli di rete a maglia quadrata (articolo 8) 4.2.1. Si approva in linea di principio l'obbligo di adottare i pannelli a maglia quadrata per le reti aventi una dimensione delle maglie a diamante superiore o uguale a 70 mm. Tuttavia, si ritiene che si possano conseguire i vantaggi di conservazione auspicati senza imporre il requisito che essi siano, in tutti i casi, di dimensione equivalente alle maglie a diamante usate. Ciò avrebbe ripercussioni troppo severe in termini di perdita di catture smerciabili. Il Comitato suggerisce pertanto alla Commissione di riconsiderare le dimensioni minime dei pannelli obbligatori a maglia quadrata proposti. 4.3. Limitazione del numero di reti di diverse dimensioni trasportate a bordo (articolo 9) 4.3.1. La proposta di «ridurre al minimo» (come afferma la Commissione) il numero di reti di diverse dimensioni di maglie porterebbe in effetti a stabilire una «regola dell'unica rete» per la pesca con reti a larghe maglie e una «regola delle due reti» per tutti gli altri tipi di pesca. Questo eliminerebbe completamente la flessibilità necessaria a livello pratico ed economico per effettuare i vari tipi di pesca, ad esempio la pesca di aragoste e quella demersale, nella stessa sortita. La Sezione riconosce che la norma proposta è in teoria interessante in quanto ne renderebbe più facile l'applicazione specialmente alla luce della flessibilità richiesta per il rigetto del pesce in ogni momento. Tuttavia, il mantenimento di dimensioni di maglie autorizzate (come suggerito al precedente punto 4.1.4) collegato alla revisione delle taglie minime allo sbarco corrispondenti alla selettività delle dimensioni delle maglie dovrebbe contribuire a prevenire l'uso di dimensioni proibite delle maglie senza che venga inutilmente introdotta la «regola dell'unica rete» che avrebbe conseguenze economiche drammatiche per gran parte del settore ittico. 4.3.2. Il Comitato si oppone all'introduzione della «regola dell'unica rete» in quanto i pescatori perderebbero un numero eccessivo di legittime opportunità di pesca. 4.4. Limitazioni del filo della rete (articolo 10) 4.4.1. Il Comitato riconosce che fissando un massimo di 8 mm per il diametro del filo e proibendo i fili accoppiati si aumenterebbe la selettività delle reti da traino ma ritiene che tali norme sarebbero impossibili da applicare in alcune operazioni di pesca. Ad esempio per coloro che fanno ricorso alle sfogliare, i fili accoppiati sono indispensabili per rendere le reti più forti, a causa del più elevato grado di abrasione. 4.5. Taglie minime allo sbarco (dall'articolo 19 all'articolo 22) 4.5.1. Il Comitato ritiene che la Commissione abbia perso l'opportunità di aumentare le dimensioni minime concesse per i molluschi e i crostacei. La taglia minima allo sbarco proposta permetterebbe la cattura e lo sbarco di novellame di molluschi e crostacei prima che le femmine abbiano avuto la possibilità di deporre le uova anche una sola volta. 4.6. Restrizioni di pesca in certi periodi dell'anno (dall'articolo 23 all'articolo 34) 4.6.1. Il Comitato è d'accordo sul fatto che dovrebbero applicarsi condizioni più rigorose nelle zone in cui tende a concentrarsi il novellame delle specie in pericolo e approva in linea di massima la proposta di un'estensione limitata delle zone chiuse alla pesca durante certi periodi dell'anno. 4.7. Misure specifiche per lo Skagerrak e il Kattegat (dall'articolo 40 all'articolo 46) 4.7.1. Nonostante non vi sia nessuna ragione di tipo biologico che giustifichi per lo Skagerrak e il Kattegat misure diverse da quelle del Mare del Nord, qualsiasi modifica delle disposizioni da applicare in quelle acque dev'essere presa di comune accordo con la Norvegia. Il Comitato chiede iniziative immediate per adeguare queste zone alle misure adottate di recente per le zone del Mare del Nord facenti parte dell'Unione europea. Ci si deve inoltre impegnare a fondo per convincere la Norvegia ad adottare provvedimenti comuni nelle acque norvegesi del Mare del Nord. 5. Conclusioni 5.1.1. Il Comitato condivide pienamente le preoccupazioni della Commissione sulla situazione di molte popolazioni ittiche e appoggia gli sforzi per migliorare le misure tecniche al fine di conservare e incrementare tali popolazioni. Una migliore conservazione delle specie ittiche è nell'interesse sia di produttori che di consumatori. 5.2. Il Comitato approva le modifiche proposte per contribuire direttamente a ridurre le catture di novellame e i cambiamenti che consentirebbero una maggiore flessibilità operativa e potrebbero favorire una diminuzione del pesce morto rigettato in mare. 5.3. Tuttavia, alcune delle proposte fondamentali sono state avanzate senza prendere in piena considerazione l'attuabilità delle operazioni di pesca e senza valutare gli effetti economici e sociali. Il Comitato non è convinto che le proposte all'esame mantengano un equilibrio ragionevole tra la salvaguardia degli interessi a breve e medio termine delle industrie ittiche e una migliore conservazione delle risorse. È necessario dunque richiamare l'attenzione sui seguenti punti chiave: 5.3.1. Il Comitato chiede alla Commissione di riconsiderare le proposte delle dimensioni delle maglie e di mantenere il principio delle dimensioni autorizzate delle maglie per ciascuna specie ittica come criterio tecnico fondamentale per il controllo delle attività di pesca. 5.3.2. Suggerisce di riconsiderare anche le dimensioni minime proposte dei pannelli a maglia quadrata, che sarebbero obbligatorie per le reti con maglie a diamante uguali o superiori a 70 mm. 5.3.3. È contrario all'introduzione della «regola dell'unica rete» che priverebbe i pescatori di un numero eccessivo di opportunità legittime di pesca. 5.4. Il Comitato chiede al Consiglio e alla Commissione di garantire una vera e propria consultazione dei pescatori e dei loro rappresentanti, e non solo una discussione simbolica, prima che sia presa una decisione definitiva sulle proposte avanzate. L'applicazione dei regolamenti richiede l'accordo tacito e la cooperazione dei pescatori, il che si ottiene più facilmente se questi ultimi partecipano pienamente al dibattito. 5.5. Per cercare di assicurare l'applicazione delle misure tecniche e di altre politiche comunitarie nel settore della pesca, in seguito all'adozione di nuove misure, non devono rarefarsi i controlli in mare e gli Stati membri devono fornire risorse adeguate per poter adempiere meglio agli obblighi di controllo. Bruxelles, 25 settembre 1996. Il Presidente del Comitato economico e sociale Carlos FERRER () GU n. C 39 del 12. 2. 1996, pag. 32. () GU n. C 108 del 19. 4. 1993, pag. 36. () Doc. COM (96) 100 def.