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Document 51996AC0251

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive»

GU C 153 del 28.5.1996, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996AC0251

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive»

Gazzetta ufficiale n. C 153 del 28/05/1996 pag. 0035


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive» ()

(96/C 153/07)

Il Consiglio, in data 15 novembre 1995, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 188 A del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Liverani, in data 15 febbraio 1996.

Il Comitato economico e sociale ha adottato a larga maggioranza e 2 astensioni il 29 febbraio 1996, nel corso della 333a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato approva la proposta della Commissione formulando le osservazioni che seguono.

1.2. La proposta di direttiva costituisce un'integrazione della Direttiva 94/9 CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive. Su questa direttiva basata sull'art. 100A, che prevede la realizzazione del mercato interno mediante la soppressione degli ostacoli tecnici agli scambi, il Comitato si è già pronunciato nel 1992 (CES 356/92).

1.2.1. La proposta all'esame è pertanto complementare e concerne le condizioni di utilizzazione degli apparecchi e sistemi di protezione. In realtà come affermato dal Comitato nel parere del 1992 (parr. 2.2.1 e 2.2.2), sarebbe stato meglio se le due direttive «progettazione» e «utilizzazione» fossero state elaborate contemporaneamente.

1.3. La proposta in esame è stata elaborata dopo ampie consultazioni con le parti sociali, le organizzazioni ed istanze interessate ed il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute.

1.4. La proposta di direttiva non contrasta con il principio di sussidiarietà poiché solo un'azione comunitaria consente di garantire in tutti gli Stati membri un livello minimo e comune di protezione dei lavoratori, prevenendo un'applicazione diversificata degli standard di protezione dei vari Stati membri.

1.5. Il Comitato valuta con favore il carattere conciso e chiaro della proposta di direttiva, che nel contesto dell'art. 189, 3° paragrafo del Trattato vicola gli Stati membri per quanto riguarda i risultati da raggiungere, salvo restando la competenza delgi organi nazionali e delle parti sociali in merito alla forma ed ai mezzi di trasposizione.

1.6. I «considerandi» in premessa alla proposta di direttiva evidenziano le motivazioni di particolare interesse che sono alla base del provvedimento. In proposito il Comitato attira anche l'attenzione della Commissione sull'esigenza di uniformare i teste dei «considerandi» nelle diverse versioni linguistiche (mancano ad esempio alcuni «considerandi» nella versione italiana).

1.7. Il Comitato sottolinea anche le considerazioni che emergono dallo studio di valutazione allegato alla proposta di direttiva circa l'impatto della direttiva sulle imprese, in particolare per quanto attiene all'esigenza di tener conto della situazione specifica delle Piccole e Medie Imprese e di quelle artigianali.

2. Osservazioni particolari

2.1. Per quanto concerne la definizione di atmosfere potenzialmente esplosive (miscela d'aria con sostanze infiammabili: art. 2) si fa riferimento alla Direttiva 94/9 art. 1 e si prende atto dell'esclusione del campo di applicazione delle «sostanze chimicamente instabili» (contenenti ossigeno e combustibile), che sono invece oggetto della proposta di direttiva «agenti chimici» (COM(95) 155 def.) su cui il Comitato si è già pronunciato (CES 1169/93).

2.1.1. Poiché va assicurata netta separazione tra i due campi di rischi di esplosione, il Comitato invita la Commissione ed il Consiglio a ribadire l'inclusione di rischi di esplosione dovuti a sostanze chimiche contenenti ossigeno e combustibile nella suddetta proposta «agenti chimici» ed a vegliare affinché non vi sia alcuna incertezza e sovrapposizione tra questa e la presente proposta.

2.2. Al fine di savaguardare e di tutelare la salute dei lavoratori, l'art. 4 contempla una serie di obblighi generali e specifici del datore di lavoro che si richiamano in particolare agli artt. 6, 9 e 10 della Direttiva quadro 89/391 CE. Il Comitato peraltro richiama anche l'attenzione della Commissione sull'importanza e la validità, ai fini preventivi, della menzione nella direttiva in esame dell'art. 8 (obblighi del datore di lavoro) e dell'art. 13 (obblighi dei lavoratori) della direttiva quadro.

2.2.1. Il Comitato suggerisce altresì alla Commissione di adottare in ogni lingua la terminologia «adeguata sorveglianza» al posto di «sorveglianza responsabile» da garantire negli ambienti di lavoro a rischio di atmosfere esplosive (art. 4, par. 1, secondo trattino). Il termine «adeguato» appare infatti più ampio ed omnicomprensivo per le misure da adottare, le quali dovrebbero prevedere, oltre alla presenza umana, anche il ricorso a strumenti e moderne tecnologie, nel quadro della responsabilità del datore di lavoro previsto, dall'articolo 6 della direttiva quadro.

2.3. Il Comitato prende atto che la ripartizione in zone delle aree in cui possono essere presenti atmosfere esplosive e relativi parametri (di cui all'art. 5 e Allegati I/A - II/B e IV) ha carattere internazionale e deriva dalle norme ISO (International Standard Organisation) e IEC (International Electric Committee). Tali parametri dovrebbero essere abbastanza precisi per favorire un'armonizzazione efficace.

2.4. Per quanto attiene ai parr. 1 e 2 dell'art. 9 (attrezzature nuove da impiegare in settori in cui possono formarsi atmosfere esplosive), il Comitato prende atto che la data del 30 giugno 2003 è stata determinata per esigenza di commercializzazione e di normazione del CEN e del CENELEC ai sensi dell'art. 100 A del Trattato e della già ricordata Direttiva 94/9.

2.4.1. Il Comitato rileva che le prescrizioni minime della direttiva all'esame si applicano senza periodo di transizione nel caso di luoghi di lavoro che vengono utilizzati per la prima volta, nel caso di modifiche, ampliamenti e/o trasformazioni organizzative a partire dal momento dell'entrata in vigore della direttiva (articolo 9, parr. 3 e 5). Per i luoghi di lavoro e le attrezzature già in uso al momento dell'entrata in vigore della direttiva, l'articolo 9, par. 4 prevede un periodo di transizione di tre anni per ottemperare alle prescrizioni minime.

2.4.2. Per facilitare nelle PMI, soprattutto artigianali, il rispetto delle disposizioni della direttiva, il CES insiste sulla necessità che gli Stati membri forniscano alle PMI informazioni e sostegno tecnico e amministrativo per l'applicazione integrale e sollecita delle disposizioni in questione. In questo quadro l'azione negoziale delle parti sociali sul territorio, per la piena applicazione della direttiva, è essenziale: una messa in atto rapida del programma «SAFE» deve essere sostenuta attivamente dalle parti sociali nelle PMI e può contribuire concretamente alla messa in atto delle disposizioni della direttiva.

2.5. In merito agli adeguamenti di carattere tecnico degli allegati (art. 10) il Comitato prende atto della procedura dell'art. 17 della Direttiva quadro 89/391 CE. In proposito, potendo tali adeguamenti avere implicazioni politiche, il Comitato insiste sull'importanza del ruolo delle parti sociali. In questo contesto, la funzione del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute andrà vieppiù evidenziata nella fase di applicazione della direttiva. Il Comitato economico e sociale chiede alla Commissione di sollecitarne il parere preventivo.

2.6. Il Comitato ritiene che il Vademecum illustrativo delle prescrizioni previsto dall'art. 11 possa diventare un utile strumento di prevenzione degli incidenti e ne auspica un'ampia diffusione. Il Comitato insiste affinché il Comitato consultativo per la sicurezza e la salute sia implicato nella preparazione del Vademecum preliminarmente alla sua presentazione al Consiglio ed allo svolgimento della procedura di cui all'art. 17 della Direttiva 89/391 CE e nel suo aggiornamento. La pubblicazione del Vademecum deve aver luogo rapidamente dopo l'adozione della direttiva.

Bruxelles, 29 febbraio 1996.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER

() GU n. C 332 del 9. 12. 1995, pag. 10.

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