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Document 51995PC0731

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto (livello dell' aliquota normale)

/* COM/95/0731 def. - CNS 95/0362 */

GU C 73 del 13.3.1996, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0731

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto (livello dell' aliquota normale) /* COM/95/0731 DEF - CNS 95/0362 */

Gazzetta ufficiale n. C 073 del 13/03/1996 pag. 0022


Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto (livello dell'aliquota normale)

(96/C 73/10)

COM(95) 731 def. - 95/0362(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 20 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/7/CE (2), stabilisce che sulla base della relazione sul funzionamento del regime transitorio e delle proposte sul regime definitivo presentate dalla Commissione a norma dell'articolo 28 terdecies, il Consiglio, deliberando all'unanimità anteriormente al 31 dicembre 1995, fissa il livello dell'aliquota minima da applicare dopo il 31 dicembre 1996 in materia di aliquota normale; che l'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in percentuale della base imponibile ed è la stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi; che a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1996 questa percentuale non può essere inferiore al 15 %;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che nel sistema attuale di imposizione le aliquote normali dell'imposta sul valore aggiunto in vigore nei vari Stati membri, unitamente alle protezioni inserite nel sistema stesso, hanno garantito il funzionamento soddisfacente del regime transitorio di imposta sul valore aggiunto, che l'esistenza di divergenze sempre più accentuate fra le aliquote normali dell'imposta sul valore aggiunto nei vari Stati membri indurrebbe squilibri strutturali in vari settori dell'economia, che la fascia delle aliquote normali dell'imposta sul valore aggiunto oggi applicate nei vari paesi membri lascia agli Stati membri un ampio margine per la fissazione del livello dell'aliquota normale; che, di conseguenza, in una fase successiva, potrebbe rivelarsi economicamente auspicabile un ulteriore aggiustamento della forcella delle possibili aliquote normali;

considerando che il regime transitorio del sistema comune di imposta sul valore aggiunto non deve mettere a repentaglio il regime definitivo che verrà successivamente instaurato; che le eventuali modifiche del regime transitorio devono pertanto servire alla preparazione del sistema definitivo; che l'introduzione del sistema definitivo, che si baserà sul principio dell'imposizione nel paese d'origine, renderà in ogni caso necessario il ravvicinamento delle aliquote normali dell'imposta sul valore aggiunto nei vari Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE è modificato come segue:

«a) L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. Dal 1° gennaio 1997 e fino al 31 dicembre 1998 tale percentuale non deve essere né inferiore al 15 %, née superiore al 25 %.

Sulla base di una proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio fissa all'unanimità il livello delle aliquote normali da applicare dopo il 31 dicembre 1998.

Gli Stati membri possono anche applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote sono fissate in una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % e sono applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 102 del 5. 5. 1995, pag. 18.

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