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Document 51995PC0620

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO SULLA ISTITUZIONE DI UN PROGETTO PILOTA DI LOCALIZZAZIONE VIA SATELLITE NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

/* COM/95/620 def. - CNS 95/0318 */

GU C 41 del 13.2.1996, pp. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0620

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO SULLA ISTITUZIONE DI UN PROGETTO PILOTA DI LOCALIZZAZIONE VIA SATELLITE NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO /* COM/95/620 DEF - CNS 95/0318 */

Gazzetta ufficiale n. C 041 del 13/02/1996 pag. 0015


Proposta di regolamento del Consiglio sulla istituzione di un progetto pilota di localizzazione via satellite nella zona di regolamentazione NAFO

(96/C 41/10)

COM(95) 620 def. - 95/0318(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 7 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Convenzione sulla cooperazione multilaterale futura nella pesca dell'Atlantico Nord-Occidentale è stata approvata dal Consiglio con regolamento (CEE) n. 3179/78, entrato in vigore il 1° gennaio 1979 (1);

considerando che, con l'obiettivo di migliorare il controllo e l'applicazione nella zona di regolamentazione NAFO, la Comunità europea ha concordato, nel quadro della NAFO e nel quadro dell'accordo in materia di pesca con il Canada, di installare dispositivi di localizzazione via satellite su almeno il 35 % delle navi da pesca della Comunità che pescano nella zona di regolamentazione NAFO;

considerando che, il 15 settembre 1995, la commissione pesca della NAFO ha adottato una proposta per l'introduzione di un sistema di dispositivi di localizzazione via satellite;

considerando che, in conformità all'articolo VI della Convezione NAFO, la proposta, in assenza di obiezioni, diverrà una misura obbligatoria per le parti contraenti a partire dal 15 novembre 1995;

considerando che il progetto è accettabile per la Comunità;

considerando che devono essere creati provvedimenti per adottare regole particolareggiate nell'adempimento di questo progetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri installano dispositivi di localizzazione via satellite su almeno il 35 % delle navi che battono la loro bandiera e che pescano nella zona di regolamentazione, in base alle norme ed alle procedure illustrate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 378 del 30. 12. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

1. Lo Stato membro designa l'autorità competente che ha il compito di realizzare il progetto pilota per la localizzazione via satellite e comunica alla Commissione, entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il nome, l'indirizzo, nonché i numeri di telefono e di fax di tale autorità.

2. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché l'autorità competente di cui al paragrafo 1 sia provvista delle necessarie attrezzature informatiche per elaborare i dati trasmessi o ricevuti dai pescherecci sui quali sono stati installati i dispositivi per la localizzazione via satellite.

3. I dispositivi per la localizzazione via satellite di cui all'articolo 1 debbono garantire ogni ora la trasmissione automatica, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera e alla Commissione, dei dati concernenti la posizione della nave sulla quale tali dispositivi sono installati, con un margine di errore di posizionamento che dev'essere inferiore a 500 metri ed un intervallo di confidenza del 99 %, nonché della data e dell'ora della rilevazione della posizione della nave.

4. I dispositivi di cui al paragrafo 2 devono consentire una sorveglianza continua della posizione delle navi che battono la bandiera dello Stato membro interessato, a prescindere dalle acque in cui stanno pescando o dal porto in cui si trovano. Questi dispositivi debbono permettere allo Stato membro di bandiera indipendentemente dal sistema utilizzato:

a) di raccogliere, elaborare, registrare e centralizzare su supporto informatico i dati di cui al paragrafo 3;

b) di comunicare automaticamente alla Commissione i dati trasmessi o ricevuti dalla propria nave.

5. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro sette giorni dall'entrata in vigore dal presente regolamento, le seguenti informazioni:

a) il numero di navi interessate e le loro caratteristiche tecniche (numero interno del registro della flotta, nome, numero di identificazione esterna, lunghezza, stazza, potenza motrice, indicativo di chiamata, tipo di nave);

b) le caratteristiche tecniche delle attrezzature e degli impianti di cui ai paragrafi 2 e 3.

6. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione sull'attuazione del loro progetto pilota.

7. Lo Stato membro di bandiera informa la Commissione di eventuali aggiunte, ritiri o sostituzioni di navi, nonché di eventuali modifiche dei dati concernenti una nave.

8. La Commissione collabora con le altre parti contraenti NAFO che hanno una nave o un aereo d'ispezione NAFO nella zona di regolamentazione NAFO, allo scopo di scambiare informazioni in tempo reale sulla distribuzione geografica dei pescherecci attrezzati con dispositivi per la localizzazione via satellite e, su specifica richiesta, per scambiare informazioni concernenti l'identificazione di una nave.

9. I dati comunicati o ottenuti in qualsiasi forma in applicazione del paragrafo 3 sono coperti dal segreto professionale e beneficiano dello stesso grado di protezione garantito a dati analoghi dalla legislazione nazionale degli Stati membri che li ricevono e dalle corrispondenti disposizioni in vigore per le istituzioni comunitarie.

10. Ciascuno Stato membro finanzia tutti i costi derivanti dal sistema di localizzazione via satellite.

11. La Commissione redige una relazione sui risultati, in termini di successo e di efficacia, del progetto pilota, nella quale debbono figurare i seguenti aspetti:

a) l'efficacia globale del progetto nel garantire un maggior rispetto delle misure di conservazione e di sorveglianza della NAFO;

b) l'efficacia delle varie componenti del progetto;

c) i costi derivanti dalla localizzazione via satellite;

d) le stime dello sforzo di pesca effettuate dagli osservatori rispetto alle stime iniziali effettuate con la sorveglianza via satellite;

e) l'analisi della validità del progetto in termini di costi/benefici, esprimendo i benefici dal punto di vista del rispetto delle norme e della quantità di dati ottenuti per la gestione della pesca.

A tal fine la Commissione può richiedere agli Stati membri tutte le informazioni ritenute necessarie.

12. La relazione deve essere presentata al segretariato esecutivo della NAFO in tempo utile affinché possa essere discussa alla riunione annuale della NAFO prevista per il settembre 1997.

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